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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/11/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
37/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Oristano Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Consuelo Mighela - Presidente Dott.ssa Tania Scanu - Giudice Dott. Andrea Bonetti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Premessa Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025, protocollato al n. 96/2025 presso l'Organismo di Composizione DE Crisi da Sovraindebitamento (OCCS) istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano, il sig. ha presentato istanza di Parte_1 accesso alla procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti del Codice DE Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Con provvedimento del 12 maggio 2025, il Referente dell'OCCS, Avv. Sandra Sassu, ha nominato quale Gestore DE crisi l'Avv. Maria Dina Tore, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Oristano al n. 108, la quale ha accettato l'incarico in data 15 maggio 2025, rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza e imparzialità ai sensi dell'art. 11 del D.M. 202/2014.
Il Gestore ha svolto l'attività istruttoria prevista dalla legge, convocando il debitore per le audizioni del 25 giugno 2025, 23 luglio 2025 e 4 agosto 2025, acquisendo la documentazione necessaria e comunicando agli enti creditori l'avvio DE procedura in data 28 luglio 2025. In data 30 ottobre 2025, il Gestore ha depositato la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 269, comma 2, del CCII, corredata DE documentazione prevista dalla legge. Competenza Sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCII, richiamato dall'art. 268, comma 1, del CCII, essendo il centro degli interessi principali del debitore, avuto riguardo alla sua residenza, sito in Arborea (OR), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale di Oristano, da oltre un anno prima del deposito DE domanda di apertura DE liquidazione controllata. Presupposti soggettivi Dagli atti depositati emerge che il ricorrente non è assoggettato alla Parte_1 liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza. 1 37/2025 Il debitore ha esercitato attività di impresa agricola individuale dal 1999 al 2017, con sede nell'agro di Arborea, cessata definitivamente nel 2017 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 1° marzo 2018. Trattandosi di impresa agricola individuale, la stessa è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il debitore è stato inoltre socio amministratore DE società cooperativa EUROIMPRESA a r.l., iscritta nel registro delle imprese nel 2005 e inattiva dal 2010, mai cancellata. I debiti di tale cooperativa, ammontanti a euro 104.001,19, non sono tuttavia imputabili personalmente al sig. il quale dovrà attivarsi per la cancellazione DE partita IVA Pt_1
e la liquidazione DE cooperativa. Sussistono pertanto i presupposti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, trattandosi di debitore persona fisica, ex imprenditore minore, non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV del Codice DE Crisi. Presupposti oggettivi Dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che il sig. versa in stato di Pt_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del CCII, trovandosi in situazione di insolvenza che gli impedisce di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del CCII. L'esposizione debitoria complessiva ammonta a euro 240.603,88, così suddivisa:
• (tributi legati all'attività agricola individuale): euro Controparte_1
110.771,23
• (debito chirografario da sentenza n. 161/2010 del Parte_2
Tribunale di Oristano): euro 127.961,65
• (contributi non pagati): euro 1.871,00 Parte_3
A fronte di tale esposizione debitoria, il debitore percepisce:
• Stipendio mensile da lavoro dipendente presso ARGEA: circa euro 1.700,00 oltre tredicesima
• Pensione di invalidità INAIL: euro 348,00 mensili Le spese mensili necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare (composto dal debitore, dalla moglie e dalla figlia minorenne) ammontano a euro 1.390,00 mensili, importo ritenuto congruo dal Gestore anche alla luce del criterio dell'art. 68, comma 3, del CCII. Cause dell'indebitamento e meritevolezza Dalla relazione del Gestore emerge che l'indebitamento trae origine prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola individuale, entrata in crisi a seguito:
• Del crollo dei prezzi di mercato del settore ortofrutticolo nel 2003, dopo che il debitore aveva triplicato la superficie coltivata a carote
• Del successivo crollo del prezzo del latte nel 2006, dopo che il debitore aveva avviato nel 2004 un allevamento di capre da latte con mutuo di euro 160.000,00 presso la BA DE VA RA (successivamente ceduto con accollo alla società nel 2010) CP_2
2 37/2025
• Della gestione fallimentare DE società cooperativa EUROIMPRESA a r.l., inattiva dal 2010 Il Gestore attesta che il debitore ha agito con buona fede, come dimostrato dai numerosi tentativi di onorare i debiti attraverso rateizzazioni e adesione alla rottamazione quater, risultati tuttavia insostenibili rispetto alla capacità reddituale. Non risultano atti in frode ai creditori né condotte dilatorie o fraudolente. L'indebitamento è riconducibile a scelte gestionali imprenditorialmente errate dovute a scarsa esperienza e a fattori di mercato esterni non prevedibili, senza che possa ravvisarsi colpa grave, malafede o frode da parte del debitore. Possibilità di acquisire attivo Il Gestore attesta, ai sensi dell'art. 268, comma 3, ultimo capoverso, del CCII, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori attraverso l'accantonamento delle somme mensilmente introitate dal debitore a titolo di retribuzione e pensione di invalidità, al netto delle somme necessarie al mantenimento del debitore e DE sua famiglia, per i prossimi tre anni. Tale attestazione costituisce presupposto essenziale per l'apertura DE liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica. Completezza e attendibilità DE documentazione Il ricorso risulta corredato DE relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, del CCII, nella quale si dà riscontro DE completezza e dell'attendibilità DE documentazione depositata dal debitore a corredo DE domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge:
• L'indicazione delle cause dell'indebitamento e DE diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
• L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
• L'indicazione dell'assenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori
• La valutazione sulla completezza e attendibilità DE documentazione depositata
• L'indicazione presumibile dei costi DE procedura Assenza di altre procedure Non risultano pendenti domande di accesso ad altre procedure di cui al Titolo IV del CCII, né risultano procedure esecutive individuali in corso nei confronti del debitore. Il debitore non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) né ha beneficiato di procedure di esdebitazione. Impossibilità di accesso ad altre procedure Il debitore non può accedere:
• Al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 del CCII, in quanto i debiti hanno natura prevalentemente imprenditoriale e non personale
3 37/2025
• Al concordato minore ex art. 74 del CCII, in quanto non vi è continuità di impresa, essendo l'attività agricola cessata e cancellata dal 2018 e la cooperativa inattiva dal 2010
• Al concordato minore liquidatorio, stante l'impossibilità di reperire provvista esterna L'unica procedura ammissibile è pertanto la liquidazione controllata ex articoli 268 e seguenti del CCII, per la quale sussistono tutti i presupposti di legge. Conclusioni Verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269 del CCII, accertata la completezza e attendibilità DE documentazione prodotta e l'assenza di domande di accesso ad altre procedure del Titolo IV, deve dichiararsi l'apertura DE liquidazione controllata nei confronti del sig. . Parte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Tribunale di Trento, sentenza n. 13 del 7 maggio 2024), compete al giudice delegato, e non al Tribunale in sede di apertura DE procedura, stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), del CCII, dovendo tale valutazione essere correlata alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto previsto dall'art. 146, comma 2, del CCII per la liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di apertura DE liquidazione controllata presentata dal sig. Pt_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento nei confronti di , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
E DISPONE a) Nomina del Giudice Delegato Nomina quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Andrea Bonetti;
b) Nomina del Liquidatore quale Liquidatore l'Avv. Maria Dina Tore, con Studio in Oristano, Via F. Pt_4
Brunelleschi n. 31, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Oristano al n. 108 (C.F.
, PEC: confermando C.F._2 Email_1
l'Organismo di Composizione DE Crisi che ha seguito il debitore;
c) Deposito DE documentazione Ordina al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione DE presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie relativi all'attività agricola individuale cessata, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori con indicazione dei relativi indirizzi PEC, se non già depositati;
d) Termine per le domande di ammissione al passivo
4 37/2025 Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di novanta giorni dalla comunicazione DE presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo la domanda di Email_1 restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 del CCII;
e) Consegna dei beni Ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, f) Pubblicità DE sentenza Dispone l'inserimento DE presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Oristano e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese competente, trattandosi di ex imprenditore;
g) Trascrizione DE sentenza Dato atto che il debitore non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati, non si dispone la trascrizione DE sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE INOLTRE Che gli adempimenti di cui alla lettera f) siano eseguiti a cura del liquidatore;
Che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
DICHIARA Che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 270, comma 5, e 150 del CCII, dalla data di pubblicazione DE presente sentenza:
• Nessuna azione esecutiva o cautelare individuale, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
• Sono sospese, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura DE liquidazione, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, ai sensi dell'art. 268, comma 5, del CCII;
RISERVA Al Giudice Delegato la determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), del CCII, relativi a quanto occorre al mantenimento del debitore e DE sua famiglia, su istanza del liquidatore o del debitore, sulla base delle acquisizioni dell'organo liquidatore in ordine alla mutevole situazione economica del debitore;
DISPONE La comunicazione DE presente sentenza al debitore e al liquidatore a cura DE Cancelleria. Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio, in data 7 novembre 2025. Il Giudice Relatore La Presidente Andrea Bonetti Consuelo Mighela
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Oristano Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Consuelo Mighela - Presidente Dott.ssa Tania Scanu - Giudice Dott. Andrea Bonetti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Premessa Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025, protocollato al n. 96/2025 presso l'Organismo di Composizione DE Crisi da Sovraindebitamento (OCCS) istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano, il sig. ha presentato istanza di Parte_1 accesso alla procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti del Codice DE Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Con provvedimento del 12 maggio 2025, il Referente dell'OCCS, Avv. Sandra Sassu, ha nominato quale Gestore DE crisi l'Avv. Maria Dina Tore, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Oristano al n. 108, la quale ha accettato l'incarico in data 15 maggio 2025, rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza e imparzialità ai sensi dell'art. 11 del D.M. 202/2014.
Il Gestore ha svolto l'attività istruttoria prevista dalla legge, convocando il debitore per le audizioni del 25 giugno 2025, 23 luglio 2025 e 4 agosto 2025, acquisendo la documentazione necessaria e comunicando agli enti creditori l'avvio DE procedura in data 28 luglio 2025. In data 30 ottobre 2025, il Gestore ha depositato la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 269, comma 2, del CCII, corredata DE documentazione prevista dalla legge. Competenza Sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCII, richiamato dall'art. 268, comma 1, del CCII, essendo il centro degli interessi principali del debitore, avuto riguardo alla sua residenza, sito in Arborea (OR), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale di Oristano, da oltre un anno prima del deposito DE domanda di apertura DE liquidazione controllata. Presupposti soggettivi Dagli atti depositati emerge che il ricorrente non è assoggettato alla Parte_1 liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza. 1 37/2025 Il debitore ha esercitato attività di impresa agricola individuale dal 1999 al 2017, con sede nell'agro di Arborea, cessata definitivamente nel 2017 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 1° marzo 2018. Trattandosi di impresa agricola individuale, la stessa è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il debitore è stato inoltre socio amministratore DE società cooperativa EUROIMPRESA a r.l., iscritta nel registro delle imprese nel 2005 e inattiva dal 2010, mai cancellata. I debiti di tale cooperativa, ammontanti a euro 104.001,19, non sono tuttavia imputabili personalmente al sig. il quale dovrà attivarsi per la cancellazione DE partita IVA Pt_1
e la liquidazione DE cooperativa. Sussistono pertanto i presupposti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, trattandosi di debitore persona fisica, ex imprenditore minore, non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV del Codice DE Crisi. Presupposti oggettivi Dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che il sig. versa in stato di Pt_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del CCII, trovandosi in situazione di insolvenza che gli impedisce di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del CCII. L'esposizione debitoria complessiva ammonta a euro 240.603,88, così suddivisa:
• (tributi legati all'attività agricola individuale): euro Controparte_1
110.771,23
• (debito chirografario da sentenza n. 161/2010 del Parte_2
Tribunale di Oristano): euro 127.961,65
• (contributi non pagati): euro 1.871,00 Parte_3
A fronte di tale esposizione debitoria, il debitore percepisce:
• Stipendio mensile da lavoro dipendente presso ARGEA: circa euro 1.700,00 oltre tredicesima
• Pensione di invalidità INAIL: euro 348,00 mensili Le spese mensili necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare (composto dal debitore, dalla moglie e dalla figlia minorenne) ammontano a euro 1.390,00 mensili, importo ritenuto congruo dal Gestore anche alla luce del criterio dell'art. 68, comma 3, del CCII. Cause dell'indebitamento e meritevolezza Dalla relazione del Gestore emerge che l'indebitamento trae origine prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola individuale, entrata in crisi a seguito:
• Del crollo dei prezzi di mercato del settore ortofrutticolo nel 2003, dopo che il debitore aveva triplicato la superficie coltivata a carote
• Del successivo crollo del prezzo del latte nel 2006, dopo che il debitore aveva avviato nel 2004 un allevamento di capre da latte con mutuo di euro 160.000,00 presso la BA DE VA RA (successivamente ceduto con accollo alla società nel 2010) CP_2
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• Della gestione fallimentare DE società cooperativa EUROIMPRESA a r.l., inattiva dal 2010 Il Gestore attesta che il debitore ha agito con buona fede, come dimostrato dai numerosi tentativi di onorare i debiti attraverso rateizzazioni e adesione alla rottamazione quater, risultati tuttavia insostenibili rispetto alla capacità reddituale. Non risultano atti in frode ai creditori né condotte dilatorie o fraudolente. L'indebitamento è riconducibile a scelte gestionali imprenditorialmente errate dovute a scarsa esperienza e a fattori di mercato esterni non prevedibili, senza che possa ravvisarsi colpa grave, malafede o frode da parte del debitore. Possibilità di acquisire attivo Il Gestore attesta, ai sensi dell'art. 268, comma 3, ultimo capoverso, del CCII, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori attraverso l'accantonamento delle somme mensilmente introitate dal debitore a titolo di retribuzione e pensione di invalidità, al netto delle somme necessarie al mantenimento del debitore e DE sua famiglia, per i prossimi tre anni. Tale attestazione costituisce presupposto essenziale per l'apertura DE liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica. Completezza e attendibilità DE documentazione Il ricorso risulta corredato DE relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, del CCII, nella quale si dà riscontro DE completezza e dell'attendibilità DE documentazione depositata dal debitore a corredo DE domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge:
• L'indicazione delle cause dell'indebitamento e DE diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
• L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
• L'indicazione dell'assenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori
• La valutazione sulla completezza e attendibilità DE documentazione depositata
• L'indicazione presumibile dei costi DE procedura Assenza di altre procedure Non risultano pendenti domande di accesso ad altre procedure di cui al Titolo IV del CCII, né risultano procedure esecutive individuali in corso nei confronti del debitore. Il debitore non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) né ha beneficiato di procedure di esdebitazione. Impossibilità di accesso ad altre procedure Il debitore non può accedere:
• Al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 del CCII, in quanto i debiti hanno natura prevalentemente imprenditoriale e non personale
3 37/2025
• Al concordato minore ex art. 74 del CCII, in quanto non vi è continuità di impresa, essendo l'attività agricola cessata e cancellata dal 2018 e la cooperativa inattiva dal 2010
• Al concordato minore liquidatorio, stante l'impossibilità di reperire provvista esterna L'unica procedura ammissibile è pertanto la liquidazione controllata ex articoli 268 e seguenti del CCII, per la quale sussistono tutti i presupposti di legge. Conclusioni Verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269 del CCII, accertata la completezza e attendibilità DE documentazione prodotta e l'assenza di domande di accesso ad altre procedure del Titolo IV, deve dichiararsi l'apertura DE liquidazione controllata nei confronti del sig. . Parte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Tribunale di Trento, sentenza n. 13 del 7 maggio 2024), compete al giudice delegato, e non al Tribunale in sede di apertura DE procedura, stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), del CCII, dovendo tale valutazione essere correlata alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto previsto dall'art. 146, comma 2, del CCII per la liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di apertura DE liquidazione controllata presentata dal sig. Pt_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento nei confronti di , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
E DISPONE a) Nomina del Giudice Delegato Nomina quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Andrea Bonetti;
b) Nomina del Liquidatore quale Liquidatore l'Avv. Maria Dina Tore, con Studio in Oristano, Via F. Pt_4
Brunelleschi n. 31, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Oristano al n. 108 (C.F.
, PEC: confermando C.F._2 Email_1
l'Organismo di Composizione DE Crisi che ha seguito il debitore;
c) Deposito DE documentazione Ordina al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione DE presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie relativi all'attività agricola individuale cessata, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori con indicazione dei relativi indirizzi PEC, se non già depositati;
d) Termine per le domande di ammissione al passivo
4 37/2025 Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di novanta giorni dalla comunicazione DE presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo la domanda di Email_1 restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 del CCII;
e) Consegna dei beni Ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, f) Pubblicità DE sentenza Dispone l'inserimento DE presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Oristano e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese competente, trattandosi di ex imprenditore;
g) Trascrizione DE sentenza Dato atto che il debitore non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati, non si dispone la trascrizione DE sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE INOLTRE Che gli adempimenti di cui alla lettera f) siano eseguiti a cura del liquidatore;
Che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
DICHIARA Che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 270, comma 5, e 150 del CCII, dalla data di pubblicazione DE presente sentenza:
• Nessuna azione esecutiva o cautelare individuale, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
• Sono sospese, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura DE liquidazione, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, ai sensi dell'art. 268, comma 5, del CCII;
RISERVA Al Giudice Delegato la determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), del CCII, relativi a quanto occorre al mantenimento del debitore e DE sua famiglia, su istanza del liquidatore o del debitore, sulla base delle acquisizioni dell'organo liquidatore in ordine alla mutevole situazione economica del debitore;
DISPONE La comunicazione DE presente sentenza al debitore e al liquidatore a cura DE Cancelleria. Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio, in data 7 novembre 2025. Il Giudice Relatore La Presidente Andrea Bonetti Consuelo Mighela
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