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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1482/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Cecilia CONSONNI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 25 luglio Parte_1 Controparte_1
2003.
Dalla loro unione sono nati (19 maggio 2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, (29 dicembre 2008) e (11 ottobre 2012), questi ultimi minorenni. Per_2 Pt_2
I coniugi si sono separati dinnanzi a questo Tribunale con sentenza n. 2598/2022, pubblicata il 28 novembre 2022 e passata in giudicato (doc. n. 4). Con ricorso ritualmente notificato, la signora ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto col coniuge, l'affido super esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite tra padre e figli in forma protetta, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento della prole pari a 200 euro mensili per ciascun figlio (600 euro mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 25 giugno 2024, il Giudice relatore, sentita liberamente la parte ricorrente e accertata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato con ordinanza riservata la contumacia del resistente e ha confermato in via provvisoria ed urgente i provvedimenti della separazione, ordinando all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della documentazione reddituale prodotta dal signor CP_1
Acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, previa assegnazione alla ricorrente dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2598/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerato anche il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e in quanto tali meritano di essere integralmente accolte, come già statuito in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore, risultando conformi al preminente interesse dei minori.
Partendo dal regime di affido, giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) - tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva anche l'omissione del pagamento del mantenimento per i figli (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732) - con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Cass. 23333/23;
Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785). L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor secondo quanto CP_1
credibilmente dichiarato dalla ricorrente e accertato dal giudice della separazione, non vede e non sente i figli da circa 3-4 anni (verbale 25.6.24), non mostrando alcun interesse nei loro confronti né dal punto di vista morale, né dal punto di vista materiale, avendo anche omesso di contribuire al loro mantenimento (doc. n. 7).
D'altra parte, la signora da quando è cessata la convivenza dei coniugi, si è occupata in via Pt_1
esclusiva dei figli, provvedendo ai loro bisogni di cura e assistenza, anche sul piano economico.
Alla luce degli elementi acquisiti, questo Collegio ritiene pertanto che la condotta assunta dal signor il quale si è sottratto ai propri doveri genitoriali, proseguendo nel disinteresse manifestato CP_1 verso i minori già all'epoca della separazione, riveli una inadeguatezza del genitore ad assolvere il proprio ruolo, rendendo evidente il rischio di pregiudizio che potrebbe discendere per i minori dall'affido congiunto.
Tenuto conto, da un lato, dell'accertata inidoneità genitoriale paterna e, dall'altro, della piena e integra capacità dimostrata dalla madre, si ritiene pertanto maggiormente rispondente al best interest della prole disporne l'affido super esclusivo alla signora con concentrazione in capo alla stessa Pt_1
di tutte le decisioni che riguardano i minori, come indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a comunicare al marito, per il tramite dei servizi sociali, ove egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della moglie, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
I minori rimarranno collocati presso la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi coniugale e alla quale viene assegnata la casa coniugale.
Quanto alle visite, pare opportuno incaricare i servizi sociali affinché, ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta secondo il calendario che verrà predisposto, sentiti i genitori e previa adeguata preparazione dei minori e attivazione degli interventi di sostegno reputati necessari nel loro interesse, tenuto conto in ogni caso della loro volontà, con l'autorizzazione a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione, qualora ne sussistano i presupposti. Infine, il Collegio reputa superfluo procedere all'audizione dei minori che, considerata la sostanziale assenza del padre dalla vita dei figli, si rivelerebbe potenzialmente pregiudizievole esponendoli ad una situazione di stress che, nella specie, appare possibile evitare.
Sui provvedimenti di contenuto economico
La signora ha domandato la determinazione in 250 euro del contributo dovuto dal padre per il Pt_1
mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, oltre al
50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Com'è noto, il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, consacrato dall'art. 30 della Carta Costituzionale e dagli art. 147, 315 bis e 337 bis c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass. 7 settembre 2015, n. 17738; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773).
In virtù di tali principi, sussiste il diritto del primogenito ad essere mantenuto dai genitori, considerato il breve tempo decorso dal raggiungimento della maggiore età e la prosecuzione dell'attività scolastica (verbale 25.6.24), circostanze che escludono l'indipendenza economica del ragazzo.
Ciò posto, vale la pena ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
In virtù del principio di proporzionalità reddituale, si osserva che le posizioni economiche delle parti possono essere ricostruite come segue.
La ricorrente svolge l'attività di operaia e ha percepito nel 2022 un reddito mensile netto pari a circa
930 euro e un reddito annuo lordo pari a circa 10.000 euro nel 2021 e 5.000 euro nel 2020 (doc. n. 8),
a fronte dei quali provvede al pagamento del canone d'affitto relativo all'abitazione in cui vive con la prole, pari a circa 230 euro mensili (doc. n. 5).
D'altra parte, risulta dalla documentazione depositata agli atti dall'Agenzia delle Entrate, come il signor abbia percepito un reddito annuo pari a circa 23.000 euro nel 2021, 24.700 euro nel CP_1
2022 e 27.000 euro nel 2023.
Tenuto conto di quanto sopra, considerata l'età della prole e i tempi di permanenza trascorsi dai figli esclusivamente con la madre, richiamato il principio di proporzionalità reddituale, si ritiene equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla signora entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla prima mensilità dovuta alla data della Pt_1
domanda (aprile 2024), l'importo di 250 euro mensili ciascuno (750 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si precisa che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco il 25 luglio 2003 da Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Dalmine (Atto n. 24, Parte II, Serie C, Anno 2016);
3. affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con collocamento presso la Per_2 Pt_2
stessa, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari per l'autorizzazione all'espatrio;
5. dispone che la madre comunichi al padre, per il tramite dei servizi sociali, ove egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora Pt_1
6. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché provvedano, qualora il padre ne faccia richiesta, alla regolamentazione in forma protetta delle visite tra padre e figli secondo il calendario che verrà predisposto, sentiti i genitori e previa adeguata preparazione dei minori e attivazione degli interventi di sostegno reputati necessari nel loro interesse, tenuto conto in ogni caso della loro volontà, con l'autorizzazione a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione, qualora ne sussistano i presupposti;
7. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'importo di 750 euro mensili (250 euro per ciascun figlio), da pagare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore
o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
8. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
Dalmine.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Cecilia CONSONNI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 25 luglio Parte_1 Controparte_1
2003.
Dalla loro unione sono nati (19 maggio 2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, (29 dicembre 2008) e (11 ottobre 2012), questi ultimi minorenni. Per_2 Pt_2
I coniugi si sono separati dinnanzi a questo Tribunale con sentenza n. 2598/2022, pubblicata il 28 novembre 2022 e passata in giudicato (doc. n. 4). Con ricorso ritualmente notificato, la signora ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto col coniuge, l'affido super esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite tra padre e figli in forma protetta, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento della prole pari a 200 euro mensili per ciascun figlio (600 euro mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 25 giugno 2024, il Giudice relatore, sentita liberamente la parte ricorrente e accertata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato con ordinanza riservata la contumacia del resistente e ha confermato in via provvisoria ed urgente i provvedimenti della separazione, ordinando all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della documentazione reddituale prodotta dal signor CP_1
Acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, previa assegnazione alla ricorrente dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2598/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerato anche il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e in quanto tali meritano di essere integralmente accolte, come già statuito in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore, risultando conformi al preminente interesse dei minori.
Partendo dal regime di affido, giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) - tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva anche l'omissione del pagamento del mantenimento per i figli (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732) - con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Cass. 23333/23;
Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785). L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor secondo quanto CP_1
credibilmente dichiarato dalla ricorrente e accertato dal giudice della separazione, non vede e non sente i figli da circa 3-4 anni (verbale 25.6.24), non mostrando alcun interesse nei loro confronti né dal punto di vista morale, né dal punto di vista materiale, avendo anche omesso di contribuire al loro mantenimento (doc. n. 7).
D'altra parte, la signora da quando è cessata la convivenza dei coniugi, si è occupata in via Pt_1
esclusiva dei figli, provvedendo ai loro bisogni di cura e assistenza, anche sul piano economico.
Alla luce degli elementi acquisiti, questo Collegio ritiene pertanto che la condotta assunta dal signor il quale si è sottratto ai propri doveri genitoriali, proseguendo nel disinteresse manifestato CP_1 verso i minori già all'epoca della separazione, riveli una inadeguatezza del genitore ad assolvere il proprio ruolo, rendendo evidente il rischio di pregiudizio che potrebbe discendere per i minori dall'affido congiunto.
Tenuto conto, da un lato, dell'accertata inidoneità genitoriale paterna e, dall'altro, della piena e integra capacità dimostrata dalla madre, si ritiene pertanto maggiormente rispondente al best interest della prole disporne l'affido super esclusivo alla signora con concentrazione in capo alla stessa Pt_1
di tutte le decisioni che riguardano i minori, come indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a comunicare al marito, per il tramite dei servizi sociali, ove egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della moglie, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
I minori rimarranno collocati presso la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi coniugale e alla quale viene assegnata la casa coniugale.
Quanto alle visite, pare opportuno incaricare i servizi sociali affinché, ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta secondo il calendario che verrà predisposto, sentiti i genitori e previa adeguata preparazione dei minori e attivazione degli interventi di sostegno reputati necessari nel loro interesse, tenuto conto in ogni caso della loro volontà, con l'autorizzazione a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione, qualora ne sussistano i presupposti. Infine, il Collegio reputa superfluo procedere all'audizione dei minori che, considerata la sostanziale assenza del padre dalla vita dei figli, si rivelerebbe potenzialmente pregiudizievole esponendoli ad una situazione di stress che, nella specie, appare possibile evitare.
Sui provvedimenti di contenuto economico
La signora ha domandato la determinazione in 250 euro del contributo dovuto dal padre per il Pt_1
mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, oltre al
50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Com'è noto, il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, consacrato dall'art. 30 della Carta Costituzionale e dagli art. 147, 315 bis e 337 bis c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass. 7 settembre 2015, n. 17738; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773).
In virtù di tali principi, sussiste il diritto del primogenito ad essere mantenuto dai genitori, considerato il breve tempo decorso dal raggiungimento della maggiore età e la prosecuzione dell'attività scolastica (verbale 25.6.24), circostanze che escludono l'indipendenza economica del ragazzo.
Ciò posto, vale la pena ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
In virtù del principio di proporzionalità reddituale, si osserva che le posizioni economiche delle parti possono essere ricostruite come segue.
La ricorrente svolge l'attività di operaia e ha percepito nel 2022 un reddito mensile netto pari a circa
930 euro e un reddito annuo lordo pari a circa 10.000 euro nel 2021 e 5.000 euro nel 2020 (doc. n. 8),
a fronte dei quali provvede al pagamento del canone d'affitto relativo all'abitazione in cui vive con la prole, pari a circa 230 euro mensili (doc. n. 5).
D'altra parte, risulta dalla documentazione depositata agli atti dall'Agenzia delle Entrate, come il signor abbia percepito un reddito annuo pari a circa 23.000 euro nel 2021, 24.700 euro nel CP_1
2022 e 27.000 euro nel 2023.
Tenuto conto di quanto sopra, considerata l'età della prole e i tempi di permanenza trascorsi dai figli esclusivamente con la madre, richiamato il principio di proporzionalità reddituale, si ritiene equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla signora entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla prima mensilità dovuta alla data della Pt_1
domanda (aprile 2024), l'importo di 250 euro mensili ciascuno (750 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si precisa che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco il 25 luglio 2003 da Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Dalmine (Atto n. 24, Parte II, Serie C, Anno 2016);
3. affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con collocamento presso la Per_2 Pt_2
stessa, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari per l'autorizzazione all'espatrio;
5. dispone che la madre comunichi al padre, per il tramite dei servizi sociali, ove egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora Pt_1
6. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché provvedano, qualora il padre ne faccia richiesta, alla regolamentazione in forma protetta delle visite tra padre e figli secondo il calendario che verrà predisposto, sentiti i genitori e previa adeguata preparazione dei minori e attivazione degli interventi di sostegno reputati necessari nel loro interesse, tenuto conto in ogni caso della loro volontà, con l'autorizzazione a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione, qualora ne sussistano i presupposti;
7. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'importo di 750 euro mensili (250 euro per ciascun figlio), da pagare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore
o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
8. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
Dalmine.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo