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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15482 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND MP,
dato atto che l'udienza del 31 ottobre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e che la difesa attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, nelle note autorizzate e depositate in sostituzione dell'udienza;
atteso che la parte attrice ha richiesto che la causa sia trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali;
ritenuto invece di dover provvedere, anche d'ufficio, all'emissione della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., come consentito dalla legge, attesa la risalente data di iscrizione al ruolo della lite e la contumacia della parte convenuta, e non ravvisandosi necessità di acquisire ulteriori note difensive della parte attrice, in assenza di eccezioni e di contestazioni della parte convenuta;
per questi motivi
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25819 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “occupazione
senza titolo di immobile”, e vertente tra
1 2
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Troiani per procura generale alle liti a rogito notar. rep n. 3971 racc. 2776 del 4.10.2018, allegato Parte_2
11 all'atto di citazione, e con costei domiciliata in via Fulcieri Pt_1
Paulucci de' Calboli n. 20/e, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale
dell'ente
Attrice
e
CP_1
Convenuto, contumace
Fatto e Diritto
1. fatti controversi
Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio il sig. ha chiesto a questo Tribunale «confermata la CP_1
condizione del Sig. di occupante sine titulo dell'immobile sito in CP_1
via Matteo Civitali, 24, sc. AA, int. 10, a partire dal 4.1.2011, condannarlo Pt_1
al pagamento della somma di € 105.332,42 per una morosità calcolata alla data del
31.12.2020, come indennità dovuta per l'occupazione senza titolo dell'immobile ed
oneri e accessori, oltre interessi legali per ritardato pagamento e successive
mensilità determinate nella misura di euro 890,86 delle attuali indennità
contestate», con vittoria di spese di lite.
In particolare, a motivo della domanda, l'Ater di ha esposto: (a) Pt_1
di essere succeduta, in tutti i rapporti attivi e passivi, all' di CP_2 Pt_1
per l'effetto della trasformazione intervenuta con Legge della Regione
Lazio n. 30/02 e con decreti regionali n. 427 – 432 – 433 del 2003; (b) di essere proprietaria dell'immobile e.r.p., ad uso abitativo, sito in via Pt_1
Matteo Civitali, 24, sc. AA, int. 10, matricola n. 4231198290; (c) che tale immobile veniva occupato, senza titolo alcuno, dal convenuto dal gennaio
2 3
2011 sino all'attualità, come risultante dall'accertamento effettuato dalla
Polizia Locale Capitale IV Gruppo (doc. n. 3 atto di citazione); (d) Pt_1
che il convenuto vi trasferiva la propria residenza anagrafica in assenza di ogni autorizzazione;
(e) di aver inviato il 10 giugno 2015 diffida al rilascio dell'alloggio prot. n. 49088 ex DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 18 in combinato disposto con l'art. 11, co. 12, e di avere poi adottato, in data 31
maggio 2015, decreto di rilascio alloggio prot. n. 32932; (f) che, a seguito di opposizione di tale ultimo provvedimento da parte del convenuto, con sentenza n. 3639/2017 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione,
acclarando l'occupazione senza titolo dell'alloggio da parte del sig.
[...]
(g) che il convenuto, nonostante le ulteriori diffide inviate, non CP_3
avesse provveduto né alla riconsegna dell'alloggio occupato, né al pagamento della dovuta indennità di occupazione;
(h) di avere pertanto diritto a vedersi rifondere il danno patito per la protratta occupazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a partire dal gennaio 2011,
fino all'attualità, e da liquidare facendo ricorso al reddito locativo previsto dall'art. 15 L.R. 12/1999.
A seguito di rituale notifica dell'atto di citazione, il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte attrice;
all'udienza del 31 ottobre 2025 la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni. Il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
La domanda in citazione va accolta, nei termini di cui al dispositivo, e per quanto di seguito esposto.
2.1 L'Ater di ha dedotto che il sig. abbia occupato, Pt_1 CP_1
senza titolo alcuno, l'immobile di sua proprietà, sito in via Matteo Pt_1
Civitali, 24, sc. AA, int. 10, matricola n. 4231198290, ciò a partire dal mese
3 4
di gennaio 2011 fino ad oggi, e conseguentemente ha chiesto la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 105.332,42 a titolo di indennità di occupazione ed oneri e accessori (in realtà a titolo di
risarcimento danni), oltre interessi legali per ritardato pagamento e successive mensilità, a scadere dal gennaio 2021 alla data del rilascio.
Va osservato, in limine, come la domanda in esame sia agevolmente qualificabile in termini di azione di risarcimento danni proposta, ex art. 2043 c.c., a motivo della usurpazione dell'immobile di proprietà di di Pt_1
(v. all. 1 alla citazione). Pt_1
Ciò premesso, val qui brevemente osservare che:
- dal contratto di assegnazione in locazione dell'alloggio stipulato in data 4 marzo 1991, è agevole verificare come l'odierno convenuto non facesse parte del nucleo familiare dell'originario assegnatario (v. art. 6 del contratto, all. 1 all'atto di citazione);
- la sentenza n. 3639/2017, emessa dal Tribunale di Roma il 23 febbraio
2017, con cui acclarata la condizione di occupante senza titolo del convenuto, è passata in giudicato (all. 7 in citazione);
- le stesse modalità di notifica della citazione, regolarmente recapitata al domicilio del destinatario e a lui stesso consegnata, forniscono ulteriore argomento (art. 2727 c.c.) dimostrativo degli assunti dell'Ater (v. cartolina di ricevimento della notifica operata, a mezzo posta, dal difensore ex lege
n. 53/1994).
Nella fattispecie, provato il fatto materiale della perdurante occupazione dell'alloggio di proprietà dell' di dal gennaio 2011 Pt_1 Pt_1
sino alla data di introduzione del giudizio, l'onere di provare il titolo giustificativo del godimento, l'eventuale pagamento dell'indennità mensile da occupazione o l'eventuale rilascio, era a carico del convenuto;
la sua contumacia si traduce pertanto, inevitabilmente, nella sua soccombenza
4 5
(cfr. Cass. Sez. 2, 18/07/2024, n. 19849, per cui: “in tema di occupazione
illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla
indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione
relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità
dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale
presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario”).
2.2 In ordine al quantum debeatur, questo deve liquidarsi in via equitativa, a titolo di “danno normale” (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n.
33645), stante la natura pubblica dell'ente proprietario, il quale utilizza gli alloggi facenti parte del proprio patrimonio immobiliare o comunque assegnati alla sua gestione per finalità di assistenza abitativa, che restano chiaramente frustrate, con detrimento dell'intera collettività, in caso di indisponibilità materiale del cespite.
Il danno in questione può essere commisurato nella misura indicata dall'Ater di pari a € 890,86 mensili, oltre oneri ed accessori, ed Pt_1
interessi legali per il ritardato pagamento (sul punto, cfr. Cass. Sez. 3,
29/05/2023, n. 14947, che ha precisato che “In tema di risarcimento del danno
derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente (…) può essere
liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato,
che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla
stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione”).
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a pagare in favore dell' a titolo di risarcimento del danno procurato fino Parte_1
all'attualità (ottobre 2025 incluso), la somma di € 157.002,3 (calcolata sommando ad € 105.332,42 - per l'occupazione alla data del 31 dicembre
2020- € 890,86 per i 58 mesi trascorsi da suddetta data ad ottobre 2025
compreso), oltre gli interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo.
Non è invece consentita la condanna in futuro richiesta dall'Ater, non
5 6
essendo la controversia inerente ad un rapporto locativo e non potendosi applicare la norma eccezionale di cui all'art. 664 comma 1 c.p.c., oltre i casi in essa espressamente indicati (v. in tema Cass. Sez. 3, 10/04/2014, n. 8405;
Cass. Sez. 3, 31/05/2005, n. 11603: «in tema di locazione di immobili urbani, la
condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna
dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione
della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai
sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova
fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc.
civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la
morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento
non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove
l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino
all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di
carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela
l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del
debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento»).
3. Le spese infine seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai compensi minimi di avvocato previsti dal d.m. 55/2014 ed aggiornati con d.m. 147/2022 per le cause di particolare semplicità e di valore compreso nello scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado,
in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice della CP_1
6 7
somma di € 157.002,3, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore CP_1
dell'attrice, delle spese del grado, che liquida in € 786,00 per esborsi, €
7.052 per compensi tariffari (al valore minimo, scaglione sino ad €
260.000,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 5 novembre 2025 il giudice
ND MP
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND MP,
dato atto che l'udienza del 31 ottobre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e che la difesa attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, nelle note autorizzate e depositate in sostituzione dell'udienza;
atteso che la parte attrice ha richiesto che la causa sia trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali;
ritenuto invece di dover provvedere, anche d'ufficio, all'emissione della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., come consentito dalla legge, attesa la risalente data di iscrizione al ruolo della lite e la contumacia della parte convenuta, e non ravvisandosi necessità di acquisire ulteriori note difensive della parte attrice, in assenza di eccezioni e di contestazioni della parte convenuta;
per questi motivi
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25819 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “occupazione
senza titolo di immobile”, e vertente tra
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, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Troiani per procura generale alle liti a rogito notar. rep n. 3971 racc. 2776 del 4.10.2018, allegato Parte_2
11 all'atto di citazione, e con costei domiciliata in via Fulcieri Pt_1
Paulucci de' Calboli n. 20/e, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale
dell'ente
Attrice
e
CP_1
Convenuto, contumace
Fatto e Diritto
1. fatti controversi
Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio il sig. ha chiesto a questo Tribunale «confermata la CP_1
condizione del Sig. di occupante sine titulo dell'immobile sito in CP_1
via Matteo Civitali, 24, sc. AA, int. 10, a partire dal 4.1.2011, condannarlo Pt_1
al pagamento della somma di € 105.332,42 per una morosità calcolata alla data del
31.12.2020, come indennità dovuta per l'occupazione senza titolo dell'immobile ed
oneri e accessori, oltre interessi legali per ritardato pagamento e successive
mensilità determinate nella misura di euro 890,86 delle attuali indennità
contestate», con vittoria di spese di lite.
In particolare, a motivo della domanda, l'Ater di ha esposto: (a) Pt_1
di essere succeduta, in tutti i rapporti attivi e passivi, all' di CP_2 Pt_1
per l'effetto della trasformazione intervenuta con Legge della Regione
Lazio n. 30/02 e con decreti regionali n. 427 – 432 – 433 del 2003; (b) di essere proprietaria dell'immobile e.r.p., ad uso abitativo, sito in via Pt_1
Matteo Civitali, 24, sc. AA, int. 10, matricola n. 4231198290; (c) che tale immobile veniva occupato, senza titolo alcuno, dal convenuto dal gennaio
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2011 sino all'attualità, come risultante dall'accertamento effettuato dalla
Polizia Locale Capitale IV Gruppo (doc. n. 3 atto di citazione); (d) Pt_1
che il convenuto vi trasferiva la propria residenza anagrafica in assenza di ogni autorizzazione;
(e) di aver inviato il 10 giugno 2015 diffida al rilascio dell'alloggio prot. n. 49088 ex DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 18 in combinato disposto con l'art. 11, co. 12, e di avere poi adottato, in data 31
maggio 2015, decreto di rilascio alloggio prot. n. 32932; (f) che, a seguito di opposizione di tale ultimo provvedimento da parte del convenuto, con sentenza n. 3639/2017 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione,
acclarando l'occupazione senza titolo dell'alloggio da parte del sig.
[...]
(g) che il convenuto, nonostante le ulteriori diffide inviate, non CP_3
avesse provveduto né alla riconsegna dell'alloggio occupato, né al pagamento della dovuta indennità di occupazione;
(h) di avere pertanto diritto a vedersi rifondere il danno patito per la protratta occupazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a partire dal gennaio 2011,
fino all'attualità, e da liquidare facendo ricorso al reddito locativo previsto dall'art. 15 L.R. 12/1999.
A seguito di rituale notifica dell'atto di citazione, il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte attrice;
all'udienza del 31 ottobre 2025 la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni. Il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
La domanda in citazione va accolta, nei termini di cui al dispositivo, e per quanto di seguito esposto.
2.1 L'Ater di ha dedotto che il sig. abbia occupato, Pt_1 CP_1
senza titolo alcuno, l'immobile di sua proprietà, sito in via Matteo Pt_1
Civitali, 24, sc. AA, int. 10, matricola n. 4231198290, ciò a partire dal mese
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di gennaio 2011 fino ad oggi, e conseguentemente ha chiesto la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 105.332,42 a titolo di indennità di occupazione ed oneri e accessori (in realtà a titolo di
risarcimento danni), oltre interessi legali per ritardato pagamento e successive mensilità, a scadere dal gennaio 2021 alla data del rilascio.
Va osservato, in limine, come la domanda in esame sia agevolmente qualificabile in termini di azione di risarcimento danni proposta, ex art. 2043 c.c., a motivo della usurpazione dell'immobile di proprietà di di Pt_1
(v. all. 1 alla citazione). Pt_1
Ciò premesso, val qui brevemente osservare che:
- dal contratto di assegnazione in locazione dell'alloggio stipulato in data 4 marzo 1991, è agevole verificare come l'odierno convenuto non facesse parte del nucleo familiare dell'originario assegnatario (v. art. 6 del contratto, all. 1 all'atto di citazione);
- la sentenza n. 3639/2017, emessa dal Tribunale di Roma il 23 febbraio
2017, con cui acclarata la condizione di occupante senza titolo del convenuto, è passata in giudicato (all. 7 in citazione);
- le stesse modalità di notifica della citazione, regolarmente recapitata al domicilio del destinatario e a lui stesso consegnata, forniscono ulteriore argomento (art. 2727 c.c.) dimostrativo degli assunti dell'Ater (v. cartolina di ricevimento della notifica operata, a mezzo posta, dal difensore ex lege
n. 53/1994).
Nella fattispecie, provato il fatto materiale della perdurante occupazione dell'alloggio di proprietà dell' di dal gennaio 2011 Pt_1 Pt_1
sino alla data di introduzione del giudizio, l'onere di provare il titolo giustificativo del godimento, l'eventuale pagamento dell'indennità mensile da occupazione o l'eventuale rilascio, era a carico del convenuto;
la sua contumacia si traduce pertanto, inevitabilmente, nella sua soccombenza
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(cfr. Cass. Sez. 2, 18/07/2024, n. 19849, per cui: “in tema di occupazione
illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla
indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione
relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità
dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale
presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario”).
2.2 In ordine al quantum debeatur, questo deve liquidarsi in via equitativa, a titolo di “danno normale” (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n.
33645), stante la natura pubblica dell'ente proprietario, il quale utilizza gli alloggi facenti parte del proprio patrimonio immobiliare o comunque assegnati alla sua gestione per finalità di assistenza abitativa, che restano chiaramente frustrate, con detrimento dell'intera collettività, in caso di indisponibilità materiale del cespite.
Il danno in questione può essere commisurato nella misura indicata dall'Ater di pari a € 890,86 mensili, oltre oneri ed accessori, ed Pt_1
interessi legali per il ritardato pagamento (sul punto, cfr. Cass. Sez. 3,
29/05/2023, n. 14947, che ha precisato che “In tema di risarcimento del danno
derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente (…) può essere
liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato,
che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla
stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione”).
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a pagare in favore dell' a titolo di risarcimento del danno procurato fino Parte_1
all'attualità (ottobre 2025 incluso), la somma di € 157.002,3 (calcolata sommando ad € 105.332,42 - per l'occupazione alla data del 31 dicembre
2020- € 890,86 per i 58 mesi trascorsi da suddetta data ad ottobre 2025
compreso), oltre gli interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo.
Non è invece consentita la condanna in futuro richiesta dall'Ater, non
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essendo la controversia inerente ad un rapporto locativo e non potendosi applicare la norma eccezionale di cui all'art. 664 comma 1 c.p.c., oltre i casi in essa espressamente indicati (v. in tema Cass. Sez. 3, 10/04/2014, n. 8405;
Cass. Sez. 3, 31/05/2005, n. 11603: «in tema di locazione di immobili urbani, la
condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna
dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione
della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai
sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova
fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc.
civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la
morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento
non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove
l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino
all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di
carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela
l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del
debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento»).
3. Le spese infine seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai compensi minimi di avvocato previsti dal d.m. 55/2014 ed aggiornati con d.m. 147/2022 per le cause di particolare semplicità e di valore compreso nello scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado,
in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice della CP_1
6 7
somma di € 157.002,3, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore CP_1
dell'attrice, delle spese del grado, che liquida in € 786,00 per esborsi, €
7.052 per compensi tariffari (al valore minimo, scaglione sino ad €
260.000,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 5 novembre 2025 il giudice
ND MP
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