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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/09/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 986/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2022 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. Giuseppe Triolo, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Belluno, via I. Caffi n. 52
-attori opponenti- contro
(c.f. – p.i. , con l'avv. Luca Controparte_1 P.IVA_1
Speranzon, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Gaz in Feltre
(BL), via Luigi Basso n. 3, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2025.
Conclusioni per parte attrice-opponente: “- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che gli opponenti nulla devono corrispondere all'opposta; - in via riconvenzionale: dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola n. 8) del contratto d'appalto di data 26.8.2022; - accertata e dichiarata l'esistenza dei vizi/difetti denunciati dagli opponenti nelle opere e nei lavori eseguiti dall'opposta, per l'effetto, ovvero comunque, ridurre il corrispettivo d'appalto dell'importo pari al costo necessario per l'eliminazione definitiva dei vizi/difetti e per il ripristino
a regola d'arte dei manufatti, condannando l'opposta a pagare agli opponenti l'eventuale differenza con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, qualora detto importo fosse maggiore rispetto al saldo dei lavori che risulterà
1 dovuto; - condannare l'opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario 15% a titolo di spese generali, c.a. e i.v.a. come per legge;
- condannare l'opposto a rifondere a parte opponente quanto pagato al proprio C.T.P. Geom. Giacomel Tiziano;
- porre le spese di C.T.U. a carico integrale di parte opposta;
- condannare
l'opposta a rifondere a parte opponente quanto da questa pagato al C.T.U.; - in via istruttoria: si richiamano i documenti già prodotti e per il rimborso delle spese di C.T.U. e per la refusione di quelle sostenute per il proprio C.T.P. si provvede al deposito dei seguenti: 40) nota pro forma C.T.U. del 20.1.2024 41) nota pro forma Parte_2
C.T.U. del 20.1.2024 ; 42) copia nota pro forma C.T.U. del 16.9.2024; 43) copia fattura Parte_1
C.T.U. n. 26 del 3.10.2024; 44) copia fattura C.T.U. n. 28 del 15.10.2024; 45) copia fattura n. 14 del
25.7.2024; 46) copia fattura n. 15 del 25.7.2024. Ammettersi le istanze probatorie formulate nella memoria di parte opponente ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. di data 8.5.2023 (I interrogatorio formale, II prova testimoniale).
Si rinnova l'eccezione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulata dall'opposta nella propria memoria ex art.
183, VI comma, n. 2) c.p.c. di data 5.5.2023 per le ragioni già espresse nella memoria di parte opponente ex art.
183, VI comma, n. 3), c.p.c. di data 29.5.2023, con richiesta di abilitazione a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta sugli eventuali capitoli di prova testimoniale di controparte che dovessero essere ammessi. Si rinnova l'eccezione di inammissibilità del deposito dell'atto dell'opposta datato 8.5.2023 denominato “Nota integrativa della memoria già depositata ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.” per le ragioni già espresse nelle note scritte ex art. 127
c.p.c. di data 30.6.2023 per l'udienza del 5.7.2023. Si rinnova l'eccezione di inammissibilità della produzione del documento n. 22) dell'opposta che è stato depositato con la detta memoria datata 8.5.2023 nonché l'eccezione di tardività dei documenti dell'opposta nn. 23) e 24). Qualora risulti fondata l'eccezione sollevata da controparte nella propria memoria n. 3) relativa all'inammissibilità del deposito attoreo di file audio (docc. 37 e 28) con la propria memoria n. 2) datata 8.5.2023, in accoglimento dell'istanza ivi formulata a pag. 8), autorizzare parte opponente al deposito di CD/DVD contenente il file audio in questione. Si rinnova l'opposizione ai capitoli di prova testimoniale dell'opposta inseriti nella propria me moria n. 3) per le ragioni già espresse nelle note scritte ex art. 127 c.p.c. di data
30.6.2023 per l'udienza del 5.7.2023, chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di abilitare parte opponente alla prova contraria diretta anche su detti capitoli con i testi già indicati a prova diretta nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. di data 8.5.2023”.
Conclusioni per parte convenuta-opposta: “Rigettata ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, voglia il Giudice: Nel merito: Respingere tutte le domande proposte da parte attrice, anche in via riconvenzionale, siccome irrite ed infondate (anche per intervenuta decadenza), confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine 1. Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità, inefficacia e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso gli opponenti a pagare alla società concludente tutte le somme, per capitale, interessi e spese, portate dal medesimo decreto ingiuntivo e le successive o quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia a credito della medesima concludente, all'esito del presente giudizio, per capitale, interessi
e spese.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande riconvenzionali proposte dagli attori-opponenti:
2.1. contenere la misura dell'eventuale riduzione del corrispettivo d'appalto dovuto alla
2 concludente nei limiti dei costi che dovessero risultare effettivamente necessari, anche sotto il profilo della loro congruità/non eccessiva onerosità, ad ovviare ai vizi e/o difetti che dovessero essere accertati come effettivamente imputabili alla società convenuta, nonché nei limiti e in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa rispetto alla causazione dei predetti vizi/difetti;
2.2. ridurre il risarcimento eventualmente dovuto dalla concludente, nei limiti ed in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa, rispetto alla causazione dei soli eventi lesivi ad essa eventualmente imputabili e dei danni effettivamente sofferti, allegati
e provati dagli attori in relazione a detti eventi.
2.3. Ridurre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'entità del risarcimento eventualmente dovuto ai presunti danneggiati, in proporzione al contributo apportato da questi ultimi o dai loro ausiliari alla causazione dei danni lamentati. In ogni caso Con condanna degli opponenti alla integrale rifusione di spese e competenze di causa sostenute dalla concludente, ivi comprese quelle di CTU e di CTP. In istruttoria 1.
Ribadito che, come già evidenziato all'udienza del 02.10.2024, nella perizia depositata il CTU ha di fatto completamente omesso di pronunciarsi sulle più rilevanti osservazioni alla perizia preliminare trasmessegli dal CTP di
e precisamente quelle formulate con riferimento alle questioni inerenti ai vizi lamentati dagli attori Controparte_1 sui cassonetti degli avvolgibili (tapparelle) e sul cappotto, si insiste affinché il Giudice – in parziale revoca dell'ordinanza del 02.10.2024 - voglia chiamare a chiarimenti il CTU nominato Arch. affinchè quest'ultimo, ricostituito Per_1 il contraddittorio tecnico con i CC.TT.PP., voglia compiutamente e motivatamente rispondere, preferibilmente con relazione integrativa scritta, a tutte le osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta p.e. nella nota di Per_2 osservazioni datata 09.07.2024; 2. Si insiste prudenzialmente, nella misura in cui le circostanze ivi articolate non dovessero essere ritenute dal Giudice pacifiche/non contestate o comunque già provate su base documentale, per
l'ammissione delle prove orali (per interrogatorio formale e testimoni) richieste nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., anche in eventuale modifica dell'ordinanza del 02.10.2024; 3. Ribadite tutte le eccezioni formulate nella terza memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. circa l'inammissibilità delle prove orali richieste dagli attori e
l'inutilizzabilità delle irrituali produzioni documentali offerte da questi ultimi con la seconda memoria istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse – a modifica della medesima ordinanza del 02.10.2024 – ammettere alcuna delle prove proposte dagli attori nella medesima memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., si insiste infine per l'ammissione della prova contraria – diretta ed indiretta - richiesta dalla concludente nella memoria di replica ex art. 183, comma 6, n.3 c.p.c.
4. Richiamati tutti i documenti già dimessi, al fine di provare le spese di CTU e di
CTP sostenute dalla concludente, si producono in copia i seguenti ulteriori documenti: doc. 27 fatture n. 8 del
21.03.2024 e 31 del 04.12.2024 Arch. doc. 28 fattura n. 12 del 08.07.2024 p. ed. Persona_3 Per_4
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 9 ottobre 2022, e Parte_1 Pt_2
, nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 215/2022 emesso dall'intestato
[...]
Tribunale, evocavano in giudizio chiedendo, in Controparte_1
3 via preliminare, che fosse rigettata l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e, nel merito, la revoca dello stesso. In via riconvenzionale, chiedevano che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia della clausola n. 8) del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 26/08/2022, che fosse disposta la riduzione del corrispettivo d'appalto dell'importo pari al costo dei lavori che dovessero ritenersi necessari per l'eliminazione definitiva dei vizi/difetti, condannando l'opposta a pagare agli opponenti l'eventuale differenza con gli interessi dal dovuto al saldo, qualora detto importo fosse maggiore rispetto al saldo dei lavori che risulterà dovuto e, infine, che controparte fosse condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria in data primo febbraio 2023, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'integrale conferma del medesimo. In via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento di tutte le somme, per capitale, interessi e spese, portate dal medesimo decreto ingiuntivo e le successive o quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia a credito della medesima, all'esito del presente giudizio, per capitale, interessi e spese. Parte convenute-opposta chiedeva altresì che la misura dell'eventuale riduzione del corrispettivo d'appalto dovuto fosse contenuto nei limiti dei costi che dovessero risultare effettivamente necessari, anche sotto il profilo della loro congruità/non eccessiva onerosità, ad ovviare ai vizi e/o difetti che dovessero essere accertati come effettivamente imputabili alla società convenuta, nonché nei limiti e in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa rispetto alla causazione dei predetti vizi/difetti, nonché che il risarcimento da lei eventualmente dovuto fosse contenuto nei limiti ed in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa e, infine, che l'entità del risarcimento eventualmente dovuto ai presunti danneggiati, fosse ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. in proporzione al contributo da loro apportato o dai loro ausiliari alla causazione dei danni lamentati.
4 Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 23 febbraio 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnava i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 5 luglio 2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza del 5 luglio 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice disponeva di procedersi a CTU nominando quale consulente l'arch. e formulando il seguente quesito: Persona_5
“letti gli atti, visti i documenti e acquisiti ove necessario ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213 c.p.c.), visionati i luoghi: 1) descriva il CTU l'andamento dell'appalto per cui è causa, anche alla luce dei documenti versati in atti;
2) dica il CTU se sussistano i vizi contestati dall'attrice in merito ai serramenti dell'immobile, nonché quelli elencati a pag. 6, par. 21, atto di citazione, motivando compiutamente le conclusioni alle quali
è giunto;
3) dica il CTU se gli eventuali vizi costruttivi del manufatto siano addebitabili ad errori di progettazione o di esecuzione;
4) quantifichi il CTU i costi per il ripristino a regola d'arte dei manufatti afflitti dai vizi di cui al punto 2 del quesito ed i costi per il ripristino dell'immobile; 5) tenti infine la conciliazione tra le parti”. La causa era inoltre rinviata all'udienza del 15 novembre 2023 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU nominato.
All'udienza così fissata il Giudice, preso atto della volontà dell'arch. i Persona_5 rinunciare all'incarico, disponeva la sua sostituzione con l'arch. e Persona_3 rinviata all'udienza del 31 gennaio 2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del nuovo CTU nominato.
All'udienza del 31 gennaio 2024, preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente e della nomina dei consulenti di parte, il Giudice assegnava termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata all'udienza del 17 luglio
2024 per la valutazione della relazione scritta, udienza poi rinviata a causa della richiesta di proroga avanzata dal CTU per l'evasione dell'incarico.
Successivamente, all'udienza del 2 ottobre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 aprile 2025.
5 Infine, all'udienza del 9 aprile 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190, 1° comma, c.p.c.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che, con scrittura privata del 23 dicembre 2019,
[...] prometteva di vendere a il quale dal canto Controparte_1 Parte_2 suo prometteva di acquistare, due unità immobiliari allo stato grezzo da realizzare su terreno di proprietà della promittente venditrice in Borgo Valbelluna, loc. Trichiana.
Inoltre, sempre tramite il predetto accordo, le parti convenivano che il promissario acquirente avrebbe appaltato al promittente venditore le opere di completamento dell'immobile di cui sopra. Il versava inoltre una somma di euro 40.000,00 a Pt_1 titolo di caparra confirmatoria.
Successivamente, con scrittura privata autenticata del 28 agosto 2020 a rogito dott.
, notaio in Sedico, ed in adempimento del contratto preliminare di Persona_6 cui sopra, vendeva gli immobili, quanto alla CP_1 Controparte_1 porzione contraddistinta al n. sub. 6, a mentre, quanto al sub. 8, a Parte_2
In pari data le parti sottoscrivevano un contratto di appalto con Parte_1 cui gli acquirenti appaltavano alla venditrice le opere di completamento degli immobili, dietro pagamento di una somma complessiva pari ad euro 100.000,00.
Successivamente, gli attori si avvedevano di alcune asserite problematiche costruttive che avrebbero afflitto gli immobili oggetto di causa. In particolare, secondo parte committente, si sarebbero verificati alcuni sfregamenti delle tapparelle, e non sarebbero state eseguite le congiunzioni delle grondaie e la rasatura della terrazza, e, inoltre, il cappotto esterno presenterebbe alcune fessurazioni. Le problematiche lamentate sarebbero state solo parzialmente risolte dall'appaltatrice, tanto che i committenti si rifiutavano di pagare la fattura n. 42 del 23 aprile 2024, di euro
25.000,00, emessa a carico di entrambi, nonché la n. 130 di euro 5.561,92 emessa a carico di e la n. 129 di euro 6.918,08 emessa a carico di Parte_2 Pt_2
6 documenti contabili rimasti impagati in ragione dell'eccezione di Parte_1 inadempimento avanzata dagli attori opponenti.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, gli attori opponenti chiedono che, accertata e dichiarata la nullità della clausola “solve et repete” apposta al contratto di appalto, sia dichiarata operante la garanzia per vizi e difetti delle opere appaltate ex art. 1667 c.c. e, per l'effetto, sia ridotto proporzionalmente il prezzo ex art. 1665 c.c. nella misura di euro 25.190,00, oltre IVA, per i difetti a carico dei cassoni delle tapparelle, ed euro 3.000,00 per gli altri vizi contestati.
4.
nel costituirsi in giudizio, premessa, a suo dire, la Controparte_1 validità della clausola “solve et repete” di cui sopra si è detto, rileva che le problematiche relative alle tapparelle sarebbero ascrivibili a cause diverse ed imputabili alla posa in opera da parte di altra ditta direttamente incaricata dai committenti. Inoltre, la rasatura della terrazza sarebbe stata effettuata nel maggio 2022
e la fessurazione del cappotto esterno sarebbe da addebitare alle modalità di realizzazione del medesimo in conseguenza di una scelta della committenza, alla quale l'appaltatrice sarebbe estranea.
5.
Preliminarmente rispetto al merito, deve essere dichiarata la nullità della clausola apposta all'art. 8 del contratto di appalto inter partes, allegato dagli attori sub doc. 4, secondo la quale “Il committente non potrà azionare giudizialmente pretesi diritti e ragioni nei confronti dell'impresa per asseriti vizi difetti non conformità del costruito se non avrà saldato interamente il prezzo sopra pattuito nonché quello per varianti, aggiunte, modifiche”.
Non sussiste dubbio che il contratto de quo sia stato perfezionato tra un consumatore, ovvero un soggetto che agisce per scopi estranei rispetto alla propria attività professionale o imprenditoriale, ed un professionista, ovvero colui che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Deve ritenersi che la clausola oggetto di esame comporti, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, trattandosi di previsione che esclude o limita le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
7 del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista, ovvero che limita o esclude l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore, secondo la catalogazione delle clausole vessatorie data dall'art. 33, D. Lgs. 206/2005, contenente il Codice del consumo.
Clausole di tal specie, secondo quanto previsto dall'art. 36, D. Lgs. Cit., sono nulle, con la precisazione che la vessatorietà è esclusa qualora si provi che la previsione sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, secondo il disposto di cui all'art. 34, 4°
c.
Ebbene, per sottrarsi al giudizio di vessatorietà, il professionista, sul quale ricade il relativo onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare che l'apposizione della previsione contrattuale fosse stata il frutto di una trattativa tra le parti, trattativa che deve essere contraddistinta da individualità, ovvero riguardare tutte le clausole costituenti il contenuto dell'accordo, serietà, ovvero svolta mediante l'adozione di un comportamento obbiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti, ed effettività, ovvero rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà e concreta possibilità di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto.
Deve ritenersi che non abbia in alcun modo assolto Controparte_1 all'onere della prova di cui sopra, in quanto le comunicazioni scritte allegate sub docc.
12 e ss, fasc. conv., si limitano a dare atto di negoziazioni inerenti agli elementi accessori del negozio, nonché afferenti il contenuto del capitolato, mentre niente è detto con riguardo al contenuto normativo dell'accordo che appare essere stato predisposto unilateralmente dal professionista.
6.
Quanto al merito delle contestazioni mosse all'operato dell'appaltatore, al fine di verificarne la fondatezza è stata disposta idonea CTU sul quesito descritto al par. 1.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, al quale è stato in primo luogo chiesto di accertare la sussistenza dei vizi lamentati, ha concluso: “Dall'analisi effettuata sui manufatti, si può ragionevolmente affermare che sussistono i vizi contestati da parte attrice. Alcuni vizi evidenziati
8 nell'atto di citazione sono stati effettivamente risolti e quindi non entreranno in una quantificazione finale. Entrando nel merito e partendo dal cassonetto monoblocco si possono esprimere una serie di valutazioni che traggono origine da colloqui intrapresi con esperti del settore. In base alle informazioni acquisite non è possibile affermare in modo netto che la deformazione sia dovuta ad un'unica causa bensì su una serie di concause imputabili a: 1 – le caratteristiche dimensionali del foro da oscurare;
2 – lo spessore della “gamba” esterna del cassonetto monoblocco realizzato in un materiale deformabile;
3 – i sistemi di fissaggio alla muratura;
4 – lo spessore della muratura;
5 - la finitura
e colorazione esterna. Risultano in gioco molti elementi che possono avere contribuito alla situazione riscontrata e che si è probabilmente accentuata nel tempo tenendo in considerazione che l'intervento effettuato dalla ditta LP risale al 05/11/2021 e la sostituzione della tapparella da parte della ditta è avvenuta in data 29/08/2022, è ragionevole ipotizzare che nel momento in cui è CP_2 stata effettuata la sostituzione l'installatore avrebbe dovuto rilevare lo sfregamento sulla gamba del cassonetto ma questo non risulta in nessun report.”
Pertanto, il CTU ha ravvisato la sussistenza delle problematiche dei serramenti e, nonché degli altri vizi di costruzione dell'immobile, vizi che affliggono il cappotto esterno e le grondaie del fabbricato.
Il CTU, al quale è stato anche chiesto se gli eventuali vizi siano da addebitare a vizi di costruzione o di progettazione, ha accertato che “si può verosimilmente affermare che in quella fase (quella della progettazione, nd.r.) non siano ravvisabili mancanze. Il progetto del fabbricato a firma dell'arch. si limita alle informazioni necessarie per l'istruzione Persona_7 della pratica edilizia e alle relative approvazioni. Come da prassi, non risultano dagli elaborati dettagli che identificano chiaramente la tipologia degli oscuranti e le caratteristiche del sistema cassonetto, la scelta e la valutazione della tipologia con le caratteristiche tecniche sono state svolte nella fase dell'esecuzione” e che “Non sono ravvisabili errori a livello progettuale sui vizi elencati nell'atto di citazione, alcuni sono inerenti la buona prassi della costruzione a regola d'arte e quindi circoscritti alla fase esecutiva.”
Peraltro, l'osservazione di parte convenuta, secondo cui gli attori avrebbero direttamente incaricato la ditta di installare i cassonetti, è stata CP_3 dettagliatamente contestata dagli opponenti già nella prima memoria ex art. 183, 6° c.,
c.p.c., ove si afferma “l'opposta riconosca di aver posato i cassonetti. I monoblocchi installati li ha acquistati l'appaltatrice dalla ditta Fabbro S.r.l. che a sua volta li aveva presi da di CP_4
9 cui era il rivenditore.”, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opposta provare la veridicità del proprio assunto. Ebbene, la circostanza è rimasta sfornita di prova, tanto documentale, quanto aliunde, in quanto non vi erano capitoli di prova formulati allo scopo di accertare specificatamente la circostanza, se non de relato, ovvero nel contesto di altri avvenimenti.
Inoltre, come constatato dall'ausiliario del giudice, “è mancata la presenza di un direttore dei lavori che in contradditorio con l'esecutore, avrebbe dovuto seguire per la Committenza tutte le fasi delle lavorazioni, ma come risulta dall'allegato 2 della Promessa di compravendita, l'impresa si è assunta anche gli oneri progettuali e della direzione lavori fino al completamento delle opere a contratto”. Ebbene, occorre tenere presente che, secondo i più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. Civ.
24567/2025).
Nell'ambito del rapporto contrattuale oggi a giudizio, non sfugge che l'appaltatore fosse tutt'altro che un nudus minister altrui, dato che ha assunto su di sé l'intera regia dei lavori di progettazione, costruzione e finitura dell'immobile acquistato dagli attori.
Un tanto si deduce dal tenore delle previsioni contrattuali e dai documenti allegati, dai quali risulta che ha svolto in prima persona tutte le Controparte_1 fasi della realizzazione del compendio, anche tenendo presente la constatazione del
CTU secondo cui il progettista e direttore lavori, peraltro non evocato in questo giudizio, ebbe un ruolo assolutamente defilato.
10 Per tali motivi, non persuade l'osservazione mossa da parte opposta a pag. 24 della propria comparsa conclusionale, secondo cui la problematica dei cassoni dei serramenti sarebbe da addebitare agli attori che hanno optato per una tinteggiatura scura delle pareti esterne, e che tale scelta avrebbe comportato una maggiore dilatazione termica delle murature. A riguardo, sarebbe stato onere dell'appaltatore, se non rifiutarsi di procedere come suggerito dai committenti, soggetti pacificamente non in possesso di adeguate nozioni tecniche nel campo delle costruzioni, almeno suggerire di procedere con una tinteggiatura più chiara, fornendo ovviamente la prova di avere avanzato tale suggerimento.
Pertanto, la responsabilità dei vizi e difetti che affliggono l'immobile non può che essere attribuita in via esclusiva all'odierna convenuta opposta.
7.
Con riguardo al quantum debeatur, ed alla quantificazione della proporzionale riduzione del prezzo dell'appalto, come chiesta da parte attrice, il CTU ha proceduto ad una dettagliata esposizione dei costi necessari a porre rimedio ai vizi riscontrati.
A riguardo, si osserva, sul piano generale, che, in tema di risarcimento dei danni riconducibili all'azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., essi devono essere comprensivi - avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. - non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati
(come, nella specie, quelli relativi alla sola modifica dei monoblocchi esistenti), ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell'intero pregiudizio subito mediante l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati (che, nel caso in questione, richiedeva la sostituzione integrale dei monoblocchi dei cassonetti delle tapparelle), in modo tale da garantire - nella vicenda qui in esame - il pieno e stabile godimento dell'abitazione oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate. In altre parole, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668 c.c., 1° c., c.c., pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a
11 sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, onde, nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la suddetta eliminazione con superamento definitivo del pregiudizio lamentato,
l'appaltatore è tenuto a sopportare l'intero peso economico che sia idoneo a garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto (Cass. Civ. 31975/2023).
Per tali motivi, il Tribunale ritiene doveroso attenersi alla quantificazione dei costi operata dal CTU, pienamente rispettosa di tali principi, il quale ha così concluso: “I costi di ripristino dell'immobile sono complessivamente di € 33.125,00 Iva esclusa, derivante dalla sommatoria di € 24.200,00 (€12.100,00 x 2 unità immobiliari) inerenti le opere di ripristino a regola d'arte del serramento di cui si propone la sostituzione dell'intero cassonetto monoblocco, tapparella con opere accessorie e € 8.925,00 relativi agli interventi elencati al paragrafo 21 dell'Atto di citazione.”
Tale conclusione appare congruamente motivata ed esente da contraddizioni intrinseche od estrinseche, oltre ad essere stata adottata all'esito di opportuno contraddittorio tecnico con i CCTTPP nominati dalle parti. A riguardo, non colgono nel segno le doglianze di parte convenuta, che lamenta la mancata risposta alle osservazioni del proprio CTP, dato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte, le risposte a tutte le suddette osservazioni sono rinvenibili a pagg. 26 e 27 dell'elaborato peritale.
8.
Quanto alle restanti domande avanzate da parte attrice in merito al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile, le medesime devono essere rigettate in quanto nulla è stato allegato, né tantomeno provato, in merito alla sussistenza e all'entità del pregiudizio asseritamente subito.
9.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, pertanto, deve ritenersi che il risarcimento del danno riconosciuto per il ripristino dei serramenti per le due unità immobiliari in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori, pari ad euro 12.000,00 ciascuna, debba essere posto in compensazione con gli importi dovuti in via esclusiva da ciascuno dei due attori, pari rispettivamente ad euro 5.561,92
12 ed euro 6.918,08. La differenza, alla quale deve essere aggiunta la somma per il ripristino dei restanti vizi che affliggono entrambi gli immobili, deve invece essere sottratta alla somma dovuta in solido dai , pari ad euro 26.000,00. Ne deriva Pt_2 che a deve essere riconosciuta una somma residua Controparte_1 di euro 5.325,00, oltre IVA di legge.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna degli attori opponenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'opposta, di euro
5.355,00 oltre IVA se e nella misura in cui dovuta.
10.
Le spese di questo giudizio devono essere dichiarate compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE in parte l'opposizione anche in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori, e, per l'effetto,
2. DICHIARA la nullità della clausola n. 8 del contratto di appalto inter partes,
3. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
4. CONDANNA e in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1
pagare a una somma pari ad euro 5.355,00, CP_1 Controparte_1 oltre IVA di legge, oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
5. DICHIARA interamente compensate le spese di questo giudizio di opposizione;
6. PONE definitamente le spese di CTU a carico delle parti in misura egualitaria.
Così deciso in Belluno, il giorno 16 settembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2022 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. Giuseppe Triolo, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Belluno, via I. Caffi n. 52
-attori opponenti- contro
(c.f. – p.i. , con l'avv. Luca Controparte_1 P.IVA_1
Speranzon, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Gaz in Feltre
(BL), via Luigi Basso n. 3, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2025.
Conclusioni per parte attrice-opponente: “- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che gli opponenti nulla devono corrispondere all'opposta; - in via riconvenzionale: dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola n. 8) del contratto d'appalto di data 26.8.2022; - accertata e dichiarata l'esistenza dei vizi/difetti denunciati dagli opponenti nelle opere e nei lavori eseguiti dall'opposta, per l'effetto, ovvero comunque, ridurre il corrispettivo d'appalto dell'importo pari al costo necessario per l'eliminazione definitiva dei vizi/difetti e per il ripristino
a regola d'arte dei manufatti, condannando l'opposta a pagare agli opponenti l'eventuale differenza con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, qualora detto importo fosse maggiore rispetto al saldo dei lavori che risulterà
1 dovuto; - condannare l'opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario 15% a titolo di spese generali, c.a. e i.v.a. come per legge;
- condannare l'opposto a rifondere a parte opponente quanto pagato al proprio C.T.P. Geom. Giacomel Tiziano;
- porre le spese di C.T.U. a carico integrale di parte opposta;
- condannare
l'opposta a rifondere a parte opponente quanto da questa pagato al C.T.U.; - in via istruttoria: si richiamano i documenti già prodotti e per il rimborso delle spese di C.T.U. e per la refusione di quelle sostenute per il proprio C.T.P. si provvede al deposito dei seguenti: 40) nota pro forma C.T.U. del 20.1.2024 41) nota pro forma Parte_2
C.T.U. del 20.1.2024 ; 42) copia nota pro forma C.T.U. del 16.9.2024; 43) copia fattura Parte_1
C.T.U. n. 26 del 3.10.2024; 44) copia fattura C.T.U. n. 28 del 15.10.2024; 45) copia fattura n. 14 del
25.7.2024; 46) copia fattura n. 15 del 25.7.2024. Ammettersi le istanze probatorie formulate nella memoria di parte opponente ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. di data 8.5.2023 (I interrogatorio formale, II prova testimoniale).
Si rinnova l'eccezione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulata dall'opposta nella propria memoria ex art.
183, VI comma, n. 2) c.p.c. di data 5.5.2023 per le ragioni già espresse nella memoria di parte opponente ex art.
183, VI comma, n. 3), c.p.c. di data 29.5.2023, con richiesta di abilitazione a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta sugli eventuali capitoli di prova testimoniale di controparte che dovessero essere ammessi. Si rinnova l'eccezione di inammissibilità del deposito dell'atto dell'opposta datato 8.5.2023 denominato “Nota integrativa della memoria già depositata ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.” per le ragioni già espresse nelle note scritte ex art. 127
c.p.c. di data 30.6.2023 per l'udienza del 5.7.2023. Si rinnova l'eccezione di inammissibilità della produzione del documento n. 22) dell'opposta che è stato depositato con la detta memoria datata 8.5.2023 nonché l'eccezione di tardività dei documenti dell'opposta nn. 23) e 24). Qualora risulti fondata l'eccezione sollevata da controparte nella propria memoria n. 3) relativa all'inammissibilità del deposito attoreo di file audio (docc. 37 e 28) con la propria memoria n. 2) datata 8.5.2023, in accoglimento dell'istanza ivi formulata a pag. 8), autorizzare parte opponente al deposito di CD/DVD contenente il file audio in questione. Si rinnova l'opposizione ai capitoli di prova testimoniale dell'opposta inseriti nella propria me moria n. 3) per le ragioni già espresse nelle note scritte ex art. 127 c.p.c. di data
30.6.2023 per l'udienza del 5.7.2023, chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di abilitare parte opponente alla prova contraria diretta anche su detti capitoli con i testi già indicati a prova diretta nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. di data 8.5.2023”.
Conclusioni per parte convenuta-opposta: “Rigettata ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, voglia il Giudice: Nel merito: Respingere tutte le domande proposte da parte attrice, anche in via riconvenzionale, siccome irrite ed infondate (anche per intervenuta decadenza), confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine 1. Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità, inefficacia e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso gli opponenti a pagare alla società concludente tutte le somme, per capitale, interessi e spese, portate dal medesimo decreto ingiuntivo e le successive o quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia a credito della medesima concludente, all'esito del presente giudizio, per capitale, interessi
e spese.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande riconvenzionali proposte dagli attori-opponenti:
2.1. contenere la misura dell'eventuale riduzione del corrispettivo d'appalto dovuto alla
2 concludente nei limiti dei costi che dovessero risultare effettivamente necessari, anche sotto il profilo della loro congruità/non eccessiva onerosità, ad ovviare ai vizi e/o difetti che dovessero essere accertati come effettivamente imputabili alla società convenuta, nonché nei limiti e in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa rispetto alla causazione dei predetti vizi/difetti;
2.2. ridurre il risarcimento eventualmente dovuto dalla concludente, nei limiti ed in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa, rispetto alla causazione dei soli eventi lesivi ad essa eventualmente imputabili e dei danni effettivamente sofferti, allegati
e provati dagli attori in relazione a detti eventi.
2.3. Ridurre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'entità del risarcimento eventualmente dovuto ai presunti danneggiati, in proporzione al contributo apportato da questi ultimi o dai loro ausiliari alla causazione dei danni lamentati. In ogni caso Con condanna degli opponenti alla integrale rifusione di spese e competenze di causa sostenute dalla concludente, ivi comprese quelle di CTU e di CTP. In istruttoria 1.
Ribadito che, come già evidenziato all'udienza del 02.10.2024, nella perizia depositata il CTU ha di fatto completamente omesso di pronunciarsi sulle più rilevanti osservazioni alla perizia preliminare trasmessegli dal CTP di
e precisamente quelle formulate con riferimento alle questioni inerenti ai vizi lamentati dagli attori Controparte_1 sui cassonetti degli avvolgibili (tapparelle) e sul cappotto, si insiste affinché il Giudice – in parziale revoca dell'ordinanza del 02.10.2024 - voglia chiamare a chiarimenti il CTU nominato Arch. affinchè quest'ultimo, ricostituito Per_1 il contraddittorio tecnico con i CC.TT.PP., voglia compiutamente e motivatamente rispondere, preferibilmente con relazione integrativa scritta, a tutte le osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta p.e. nella nota di Per_2 osservazioni datata 09.07.2024; 2. Si insiste prudenzialmente, nella misura in cui le circostanze ivi articolate non dovessero essere ritenute dal Giudice pacifiche/non contestate o comunque già provate su base documentale, per
l'ammissione delle prove orali (per interrogatorio formale e testimoni) richieste nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., anche in eventuale modifica dell'ordinanza del 02.10.2024; 3. Ribadite tutte le eccezioni formulate nella terza memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. circa l'inammissibilità delle prove orali richieste dagli attori e
l'inutilizzabilità delle irrituali produzioni documentali offerte da questi ultimi con la seconda memoria istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse – a modifica della medesima ordinanza del 02.10.2024 – ammettere alcuna delle prove proposte dagli attori nella medesima memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., si insiste infine per l'ammissione della prova contraria – diretta ed indiretta - richiesta dalla concludente nella memoria di replica ex art. 183, comma 6, n.3 c.p.c.
4. Richiamati tutti i documenti già dimessi, al fine di provare le spese di CTU e di
CTP sostenute dalla concludente, si producono in copia i seguenti ulteriori documenti: doc. 27 fatture n. 8 del
21.03.2024 e 31 del 04.12.2024 Arch. doc. 28 fattura n. 12 del 08.07.2024 p. ed. Persona_3 Per_4
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 9 ottobre 2022, e Parte_1 Pt_2
, nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 215/2022 emesso dall'intestato
[...]
Tribunale, evocavano in giudizio chiedendo, in Controparte_1
3 via preliminare, che fosse rigettata l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e, nel merito, la revoca dello stesso. In via riconvenzionale, chiedevano che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia della clausola n. 8) del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 26/08/2022, che fosse disposta la riduzione del corrispettivo d'appalto dell'importo pari al costo dei lavori che dovessero ritenersi necessari per l'eliminazione definitiva dei vizi/difetti, condannando l'opposta a pagare agli opponenti l'eventuale differenza con gli interessi dal dovuto al saldo, qualora detto importo fosse maggiore rispetto al saldo dei lavori che risulterà dovuto e, infine, che controparte fosse condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria in data primo febbraio 2023, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'integrale conferma del medesimo. In via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento di tutte le somme, per capitale, interessi e spese, portate dal medesimo decreto ingiuntivo e le successive o quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia a credito della medesima, all'esito del presente giudizio, per capitale, interessi e spese. Parte convenute-opposta chiedeva altresì che la misura dell'eventuale riduzione del corrispettivo d'appalto dovuto fosse contenuto nei limiti dei costi che dovessero risultare effettivamente necessari, anche sotto il profilo della loro congruità/non eccessiva onerosità, ad ovviare ai vizi e/o difetti che dovessero essere accertati come effettivamente imputabili alla società convenuta, nonché nei limiti e in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa rispetto alla causazione dei predetti vizi/difetti, nonché che il risarcimento da lei eventualmente dovuto fosse contenuto nei limiti ed in proporzione al grado di responsabilità concretamente accertato in capo alla stessa e, infine, che l'entità del risarcimento eventualmente dovuto ai presunti danneggiati, fosse ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. in proporzione al contributo da loro apportato o dai loro ausiliari alla causazione dei danni lamentati.
4 Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 23 febbraio 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnava i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 5 luglio 2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza del 5 luglio 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice disponeva di procedersi a CTU nominando quale consulente l'arch. e formulando il seguente quesito: Persona_5
“letti gli atti, visti i documenti e acquisiti ove necessario ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213 c.p.c.), visionati i luoghi: 1) descriva il CTU l'andamento dell'appalto per cui è causa, anche alla luce dei documenti versati in atti;
2) dica il CTU se sussistano i vizi contestati dall'attrice in merito ai serramenti dell'immobile, nonché quelli elencati a pag. 6, par. 21, atto di citazione, motivando compiutamente le conclusioni alle quali
è giunto;
3) dica il CTU se gli eventuali vizi costruttivi del manufatto siano addebitabili ad errori di progettazione o di esecuzione;
4) quantifichi il CTU i costi per il ripristino a regola d'arte dei manufatti afflitti dai vizi di cui al punto 2 del quesito ed i costi per il ripristino dell'immobile; 5) tenti infine la conciliazione tra le parti”. La causa era inoltre rinviata all'udienza del 15 novembre 2023 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU nominato.
All'udienza così fissata il Giudice, preso atto della volontà dell'arch. i Persona_5 rinunciare all'incarico, disponeva la sua sostituzione con l'arch. e Persona_3 rinviata all'udienza del 31 gennaio 2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del nuovo CTU nominato.
All'udienza del 31 gennaio 2024, preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente e della nomina dei consulenti di parte, il Giudice assegnava termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata all'udienza del 17 luglio
2024 per la valutazione della relazione scritta, udienza poi rinviata a causa della richiesta di proroga avanzata dal CTU per l'evasione dell'incarico.
Successivamente, all'udienza del 2 ottobre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 aprile 2025.
5 Infine, all'udienza del 9 aprile 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190, 1° comma, c.p.c.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che, con scrittura privata del 23 dicembre 2019,
[...] prometteva di vendere a il quale dal canto Controparte_1 Parte_2 suo prometteva di acquistare, due unità immobiliari allo stato grezzo da realizzare su terreno di proprietà della promittente venditrice in Borgo Valbelluna, loc. Trichiana.
Inoltre, sempre tramite il predetto accordo, le parti convenivano che il promissario acquirente avrebbe appaltato al promittente venditore le opere di completamento dell'immobile di cui sopra. Il versava inoltre una somma di euro 40.000,00 a Pt_1 titolo di caparra confirmatoria.
Successivamente, con scrittura privata autenticata del 28 agosto 2020 a rogito dott.
, notaio in Sedico, ed in adempimento del contratto preliminare di Persona_6 cui sopra, vendeva gli immobili, quanto alla CP_1 Controparte_1 porzione contraddistinta al n. sub. 6, a mentre, quanto al sub. 8, a Parte_2
In pari data le parti sottoscrivevano un contratto di appalto con Parte_1 cui gli acquirenti appaltavano alla venditrice le opere di completamento degli immobili, dietro pagamento di una somma complessiva pari ad euro 100.000,00.
Successivamente, gli attori si avvedevano di alcune asserite problematiche costruttive che avrebbero afflitto gli immobili oggetto di causa. In particolare, secondo parte committente, si sarebbero verificati alcuni sfregamenti delle tapparelle, e non sarebbero state eseguite le congiunzioni delle grondaie e la rasatura della terrazza, e, inoltre, il cappotto esterno presenterebbe alcune fessurazioni. Le problematiche lamentate sarebbero state solo parzialmente risolte dall'appaltatrice, tanto che i committenti si rifiutavano di pagare la fattura n. 42 del 23 aprile 2024, di euro
25.000,00, emessa a carico di entrambi, nonché la n. 130 di euro 5.561,92 emessa a carico di e la n. 129 di euro 6.918,08 emessa a carico di Parte_2 Pt_2
6 documenti contabili rimasti impagati in ragione dell'eccezione di Parte_1 inadempimento avanzata dagli attori opponenti.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, gli attori opponenti chiedono che, accertata e dichiarata la nullità della clausola “solve et repete” apposta al contratto di appalto, sia dichiarata operante la garanzia per vizi e difetti delle opere appaltate ex art. 1667 c.c. e, per l'effetto, sia ridotto proporzionalmente il prezzo ex art. 1665 c.c. nella misura di euro 25.190,00, oltre IVA, per i difetti a carico dei cassoni delle tapparelle, ed euro 3.000,00 per gli altri vizi contestati.
4.
nel costituirsi in giudizio, premessa, a suo dire, la Controparte_1 validità della clausola “solve et repete” di cui sopra si è detto, rileva che le problematiche relative alle tapparelle sarebbero ascrivibili a cause diverse ed imputabili alla posa in opera da parte di altra ditta direttamente incaricata dai committenti. Inoltre, la rasatura della terrazza sarebbe stata effettuata nel maggio 2022
e la fessurazione del cappotto esterno sarebbe da addebitare alle modalità di realizzazione del medesimo in conseguenza di una scelta della committenza, alla quale l'appaltatrice sarebbe estranea.
5.
Preliminarmente rispetto al merito, deve essere dichiarata la nullità della clausola apposta all'art. 8 del contratto di appalto inter partes, allegato dagli attori sub doc. 4, secondo la quale “Il committente non potrà azionare giudizialmente pretesi diritti e ragioni nei confronti dell'impresa per asseriti vizi difetti non conformità del costruito se non avrà saldato interamente il prezzo sopra pattuito nonché quello per varianti, aggiunte, modifiche”.
Non sussiste dubbio che il contratto de quo sia stato perfezionato tra un consumatore, ovvero un soggetto che agisce per scopi estranei rispetto alla propria attività professionale o imprenditoriale, ed un professionista, ovvero colui che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Deve ritenersi che la clausola oggetto di esame comporti, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, trattandosi di previsione che esclude o limita le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
7 del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista, ovvero che limita o esclude l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore, secondo la catalogazione delle clausole vessatorie data dall'art. 33, D. Lgs. 206/2005, contenente il Codice del consumo.
Clausole di tal specie, secondo quanto previsto dall'art. 36, D. Lgs. Cit., sono nulle, con la precisazione che la vessatorietà è esclusa qualora si provi che la previsione sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, secondo il disposto di cui all'art. 34, 4°
c.
Ebbene, per sottrarsi al giudizio di vessatorietà, il professionista, sul quale ricade il relativo onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare che l'apposizione della previsione contrattuale fosse stata il frutto di una trattativa tra le parti, trattativa che deve essere contraddistinta da individualità, ovvero riguardare tutte le clausole costituenti il contenuto dell'accordo, serietà, ovvero svolta mediante l'adozione di un comportamento obbiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti, ed effettività, ovvero rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà e concreta possibilità di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto.
Deve ritenersi che non abbia in alcun modo assolto Controparte_1 all'onere della prova di cui sopra, in quanto le comunicazioni scritte allegate sub docc.
12 e ss, fasc. conv., si limitano a dare atto di negoziazioni inerenti agli elementi accessori del negozio, nonché afferenti il contenuto del capitolato, mentre niente è detto con riguardo al contenuto normativo dell'accordo che appare essere stato predisposto unilateralmente dal professionista.
6.
Quanto al merito delle contestazioni mosse all'operato dell'appaltatore, al fine di verificarne la fondatezza è stata disposta idonea CTU sul quesito descritto al par. 1.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, al quale è stato in primo luogo chiesto di accertare la sussistenza dei vizi lamentati, ha concluso: “Dall'analisi effettuata sui manufatti, si può ragionevolmente affermare che sussistono i vizi contestati da parte attrice. Alcuni vizi evidenziati
8 nell'atto di citazione sono stati effettivamente risolti e quindi non entreranno in una quantificazione finale. Entrando nel merito e partendo dal cassonetto monoblocco si possono esprimere una serie di valutazioni che traggono origine da colloqui intrapresi con esperti del settore. In base alle informazioni acquisite non è possibile affermare in modo netto che la deformazione sia dovuta ad un'unica causa bensì su una serie di concause imputabili a: 1 – le caratteristiche dimensionali del foro da oscurare;
2 – lo spessore della “gamba” esterna del cassonetto monoblocco realizzato in un materiale deformabile;
3 – i sistemi di fissaggio alla muratura;
4 – lo spessore della muratura;
5 - la finitura
e colorazione esterna. Risultano in gioco molti elementi che possono avere contribuito alla situazione riscontrata e che si è probabilmente accentuata nel tempo tenendo in considerazione che l'intervento effettuato dalla ditta LP risale al 05/11/2021 e la sostituzione della tapparella da parte della ditta è avvenuta in data 29/08/2022, è ragionevole ipotizzare che nel momento in cui è CP_2 stata effettuata la sostituzione l'installatore avrebbe dovuto rilevare lo sfregamento sulla gamba del cassonetto ma questo non risulta in nessun report.”
Pertanto, il CTU ha ravvisato la sussistenza delle problematiche dei serramenti e, nonché degli altri vizi di costruzione dell'immobile, vizi che affliggono il cappotto esterno e le grondaie del fabbricato.
Il CTU, al quale è stato anche chiesto se gli eventuali vizi siano da addebitare a vizi di costruzione o di progettazione, ha accertato che “si può verosimilmente affermare che in quella fase (quella della progettazione, nd.r.) non siano ravvisabili mancanze. Il progetto del fabbricato a firma dell'arch. si limita alle informazioni necessarie per l'istruzione Persona_7 della pratica edilizia e alle relative approvazioni. Come da prassi, non risultano dagli elaborati dettagli che identificano chiaramente la tipologia degli oscuranti e le caratteristiche del sistema cassonetto, la scelta e la valutazione della tipologia con le caratteristiche tecniche sono state svolte nella fase dell'esecuzione” e che “Non sono ravvisabili errori a livello progettuale sui vizi elencati nell'atto di citazione, alcuni sono inerenti la buona prassi della costruzione a regola d'arte e quindi circoscritti alla fase esecutiva.”
Peraltro, l'osservazione di parte convenuta, secondo cui gli attori avrebbero direttamente incaricato la ditta di installare i cassonetti, è stata CP_3 dettagliatamente contestata dagli opponenti già nella prima memoria ex art. 183, 6° c.,
c.p.c., ove si afferma “l'opposta riconosca di aver posato i cassonetti. I monoblocchi installati li ha acquistati l'appaltatrice dalla ditta Fabbro S.r.l. che a sua volta li aveva presi da di CP_4
9 cui era il rivenditore.”, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opposta provare la veridicità del proprio assunto. Ebbene, la circostanza è rimasta sfornita di prova, tanto documentale, quanto aliunde, in quanto non vi erano capitoli di prova formulati allo scopo di accertare specificatamente la circostanza, se non de relato, ovvero nel contesto di altri avvenimenti.
Inoltre, come constatato dall'ausiliario del giudice, “è mancata la presenza di un direttore dei lavori che in contradditorio con l'esecutore, avrebbe dovuto seguire per la Committenza tutte le fasi delle lavorazioni, ma come risulta dall'allegato 2 della Promessa di compravendita, l'impresa si è assunta anche gli oneri progettuali e della direzione lavori fino al completamento delle opere a contratto”. Ebbene, occorre tenere presente che, secondo i più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. Civ.
24567/2025).
Nell'ambito del rapporto contrattuale oggi a giudizio, non sfugge che l'appaltatore fosse tutt'altro che un nudus minister altrui, dato che ha assunto su di sé l'intera regia dei lavori di progettazione, costruzione e finitura dell'immobile acquistato dagli attori.
Un tanto si deduce dal tenore delle previsioni contrattuali e dai documenti allegati, dai quali risulta che ha svolto in prima persona tutte le Controparte_1 fasi della realizzazione del compendio, anche tenendo presente la constatazione del
CTU secondo cui il progettista e direttore lavori, peraltro non evocato in questo giudizio, ebbe un ruolo assolutamente defilato.
10 Per tali motivi, non persuade l'osservazione mossa da parte opposta a pag. 24 della propria comparsa conclusionale, secondo cui la problematica dei cassoni dei serramenti sarebbe da addebitare agli attori che hanno optato per una tinteggiatura scura delle pareti esterne, e che tale scelta avrebbe comportato una maggiore dilatazione termica delle murature. A riguardo, sarebbe stato onere dell'appaltatore, se non rifiutarsi di procedere come suggerito dai committenti, soggetti pacificamente non in possesso di adeguate nozioni tecniche nel campo delle costruzioni, almeno suggerire di procedere con una tinteggiatura più chiara, fornendo ovviamente la prova di avere avanzato tale suggerimento.
Pertanto, la responsabilità dei vizi e difetti che affliggono l'immobile non può che essere attribuita in via esclusiva all'odierna convenuta opposta.
7.
Con riguardo al quantum debeatur, ed alla quantificazione della proporzionale riduzione del prezzo dell'appalto, come chiesta da parte attrice, il CTU ha proceduto ad una dettagliata esposizione dei costi necessari a porre rimedio ai vizi riscontrati.
A riguardo, si osserva, sul piano generale, che, in tema di risarcimento dei danni riconducibili all'azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., essi devono essere comprensivi - avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. - non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati
(come, nella specie, quelli relativi alla sola modifica dei monoblocchi esistenti), ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell'intero pregiudizio subito mediante l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati (che, nel caso in questione, richiedeva la sostituzione integrale dei monoblocchi dei cassonetti delle tapparelle), in modo tale da garantire - nella vicenda qui in esame - il pieno e stabile godimento dell'abitazione oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate. In altre parole, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668 c.c., 1° c., c.c., pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a
11 sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, onde, nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la suddetta eliminazione con superamento definitivo del pregiudizio lamentato,
l'appaltatore è tenuto a sopportare l'intero peso economico che sia idoneo a garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto (Cass. Civ. 31975/2023).
Per tali motivi, il Tribunale ritiene doveroso attenersi alla quantificazione dei costi operata dal CTU, pienamente rispettosa di tali principi, il quale ha così concluso: “I costi di ripristino dell'immobile sono complessivamente di € 33.125,00 Iva esclusa, derivante dalla sommatoria di € 24.200,00 (€12.100,00 x 2 unità immobiliari) inerenti le opere di ripristino a regola d'arte del serramento di cui si propone la sostituzione dell'intero cassonetto monoblocco, tapparella con opere accessorie e € 8.925,00 relativi agli interventi elencati al paragrafo 21 dell'Atto di citazione.”
Tale conclusione appare congruamente motivata ed esente da contraddizioni intrinseche od estrinseche, oltre ad essere stata adottata all'esito di opportuno contraddittorio tecnico con i CCTTPP nominati dalle parti. A riguardo, non colgono nel segno le doglianze di parte convenuta, che lamenta la mancata risposta alle osservazioni del proprio CTP, dato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte, le risposte a tutte le suddette osservazioni sono rinvenibili a pagg. 26 e 27 dell'elaborato peritale.
8.
Quanto alle restanti domande avanzate da parte attrice in merito al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile, le medesime devono essere rigettate in quanto nulla è stato allegato, né tantomeno provato, in merito alla sussistenza e all'entità del pregiudizio asseritamente subito.
9.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, pertanto, deve ritenersi che il risarcimento del danno riconosciuto per il ripristino dei serramenti per le due unità immobiliari in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori, pari ad euro 12.000,00 ciascuna, debba essere posto in compensazione con gli importi dovuti in via esclusiva da ciascuno dei due attori, pari rispettivamente ad euro 5.561,92
12 ed euro 6.918,08. La differenza, alla quale deve essere aggiunta la somma per il ripristino dei restanti vizi che affliggono entrambi gli immobili, deve invece essere sottratta alla somma dovuta in solido dai , pari ad euro 26.000,00. Ne deriva Pt_2 che a deve essere riconosciuta una somma residua Controparte_1 di euro 5.325,00, oltre IVA di legge.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna degli attori opponenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'opposta, di euro
5.355,00 oltre IVA se e nella misura in cui dovuta.
10.
Le spese di questo giudizio devono essere dichiarate compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE in parte l'opposizione anche in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori, e, per l'effetto,
2. DICHIARA la nullità della clausola n. 8 del contratto di appalto inter partes,
3. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
4. CONDANNA e in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1
pagare a una somma pari ad euro 5.355,00, CP_1 Controparte_1 oltre IVA di legge, oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
5. DICHIARA interamente compensate le spese di questo giudizio di opposizione;
6. PONE definitamente le spese di CTU a carico delle parti in misura egualitaria.
Così deciso in Belluno, il giorno 16 settembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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