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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/12/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2376 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2376 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/06/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIONATA Parte_1 C.F._1
BORRACCINI, parte elettivamente domiciliata in MONTE URANO (FM), VIA GARDA, N. 1, presso il difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA Controparte_1 C.F._2
CIARROCCHI, parte elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA SIMONETTI, N. 70, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 Controparte_1 Parte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio civile in Fermo, in data 09.12.2019 (atto registrato presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Fermo Atto N. 53, Parte I, anno 2019), adottando il regime
1 patrimoniale della separazione e che dall'unione, in data 23.11.2021, è nata la minore Per_1
[...]
Dando atto che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno, pertanto, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove meglio riterranno;
2. la casa familiare, sita in Porto San Giorgio(FM) in via Giuseppe Mazzini n. 171, in locazione , Per_ rimarrà assegnata alla stessa collocataria della figlia minore;
Per_
3. la figlia minore , verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza materna sita in Porto San Giorgio Via Giuseppe Mazzini n. 171;
4. I genitori hanno stilato di comune accordo un piano genitoriale in rispetto del principio della bigenitorialità che prevede quanto segue:
Il sig. terrà con sé la figlia minore tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina Pt_1 anche per permettere alla Sig.ra di svolgere attività lavorativa come cameriera. Potrà tenere la figlia CP_1 con sé un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 17.00 alle ore 21.00 con il prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni non continuativi da Pt_1
Per_ suddividere in tre periodi. Durante le festività natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, seguendo per il restante periodo la turnazione ordinaria di cui al punto
4). Per_ Durante le festività pasquali, trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza sarà rispettata per tutte le altre feste rosse previste nel calendario
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre).
5. La minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché il giorno della Per_ festa della mamma e della festa del papà; il giorno del compleanno di verrà festeggiato possibilmente con la presenza di entrambi i genitori;
6. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e soprattutto dell'interesse della stessa.
7. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la genitorialità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di turnazione. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente Per_ informati circa tutte le questioni più rilevanti inerenti .
8. il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di Parte_1 CP_1
2 ogni mese la somma di € 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore, a partire dal mese di marzo 2025 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed euro 200,00 quale contributo mensile al canone di locazione dove la madre e la figlia minore rimarranno a vivere e pertanto per una somma complessiva mensile di euro 450,00;
9. L'assegno unico/assegno familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
[...]
10. Le spese straordinarie sostenute per la figlia minore, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato presso la Corte D'Appello di Ancona in data 10.07.2024, che i genitori dichiarano di conoscere, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno. Si precisa che entrambi i genitori hanno deciso di sostenere e quindi di suddividere nella misura del 50% ciascuno la spesa mensile della mensa scolastica della minore;
11. I coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento e di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello economico patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale.
12. Le parti dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti che provvederanno al pagamento ai relativi difensori. I professionisti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Fermo, il 09.12.2019;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2376 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/06/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIONATA Parte_1 C.F._1
BORRACCINI, parte elettivamente domiciliata in MONTE URANO (FM), VIA GARDA, N. 1, presso il difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA Controparte_1 C.F._2
CIARROCCHI, parte elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA SIMONETTI, N. 70, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 Controparte_1 Parte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio civile in Fermo, in data 09.12.2019 (atto registrato presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Fermo Atto N. 53, Parte I, anno 2019), adottando il regime
1 patrimoniale della separazione e che dall'unione, in data 23.11.2021, è nata la minore Per_1
[...]
Dando atto che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno, pertanto, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove meglio riterranno;
2. la casa familiare, sita in Porto San Giorgio(FM) in via Giuseppe Mazzini n. 171, in locazione , Per_ rimarrà assegnata alla stessa collocataria della figlia minore;
Per_
3. la figlia minore , verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza materna sita in Porto San Giorgio Via Giuseppe Mazzini n. 171;
4. I genitori hanno stilato di comune accordo un piano genitoriale in rispetto del principio della bigenitorialità che prevede quanto segue:
Il sig. terrà con sé la figlia minore tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina Pt_1 anche per permettere alla Sig.ra di svolgere attività lavorativa come cameriera. Potrà tenere la figlia CP_1 con sé un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 17.00 alle ore 21.00 con il prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni non continuativi da Pt_1
Per_ suddividere in tre periodi. Durante le festività natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, seguendo per il restante periodo la turnazione ordinaria di cui al punto
4). Per_ Durante le festività pasquali, trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza sarà rispettata per tutte le altre feste rosse previste nel calendario
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre).
5. La minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché il giorno della Per_ festa della mamma e della festa del papà; il giorno del compleanno di verrà festeggiato possibilmente con la presenza di entrambi i genitori;
6. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e soprattutto dell'interesse della stessa.
7. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la genitorialità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di turnazione. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente Per_ informati circa tutte le questioni più rilevanti inerenti .
8. il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di Parte_1 CP_1
2 ogni mese la somma di € 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore, a partire dal mese di marzo 2025 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed euro 200,00 quale contributo mensile al canone di locazione dove la madre e la figlia minore rimarranno a vivere e pertanto per una somma complessiva mensile di euro 450,00;
9. L'assegno unico/assegno familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
[...]
10. Le spese straordinarie sostenute per la figlia minore, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato presso la Corte D'Appello di Ancona in data 10.07.2024, che i genitori dichiarano di conoscere, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno. Si precisa che entrambi i genitori hanno deciso di sostenere e quindi di suddividere nella misura del 50% ciascuno la spesa mensile della mensa scolastica della minore;
11. I coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento e di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello economico patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale.
12. Le parti dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti che provvederanno al pagamento ai relativi difensori. I professionisti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Fermo, il 09.12.2019;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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