Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' AB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, proposto da
CO & CO di ZI s.r.l. in concordato preventivo, in persona dei liquidatori giudiziali in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Rocky Gabriel Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, in persona del Presidente della Regione AB, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San CO, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione AB, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San CO, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Regione AB, nella qualità di soggetto attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in conseguenza del procedimento espropriativo, iniziato e mai concluso, avente ad oggetto i terreni di proprietà della CO & CO Di ZI s.r.l. in concordato preventivo, occupati dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per scopi di interesse pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AB e del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa SA LI;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Con nota PEC del 22 maggio 2024 i liquidatori giudiziali della CO & CO Di ZI s.r.l. in concordato preventivo hanno diffidato l’Ufficio Espropriazioni della Regione AB e il Dirigente del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Regione AB, nella qualità di soggetto attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, a concludere il procedimento per l’espropriazione dei terreni di proprietà della CO & CO di ZI s.r.l., occupati per la realizzazione di opere di pubblica utilità relative alla laminazione del fiume Pescara.
La Regione AB non ha riscontrato la predetta istanza.
Con il presente ricorso i liquidatori giudiziali della CO & CO Di ZI s.r.l. in concordato preventivo, previa autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Chieti, hanno domandato l’accertamento dell’obbligo della Regione AB e del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico di avviare e concludere il procedimento per l’acquisizione al patrimonio regionale dei terreni asseritamente occupati sine titulo .
Si sono costituiti in giudizio la Regione AB e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, i quali, con memoria difensiva depositata in data 13 novembre 2025, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In data 1 dicembre 2025 la parte ricorrente ha chiesto un rinvio della discussione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, al fine di consentire al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico di adottare il decreto di espropriazione dei terreni in oggetto.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa erariale nella memoria difensiva depositata in data 13 novembre 2025.
Ai sensi dell’articolo 143, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tutte le controversie sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, “intesi come quelli idonei ad incidere, quand’anche non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime di quelle e del relativo demanio”, sono devoluti alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado ( ex multis , Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710).
Deve, perciò, ritenersi che tutte le controversie che afferiscono all’esercizio o al mancato esercizio di poteri che, pur non attenendo strettamente alla materia delle acque, concorrono, in concreto, a disciplinarne le modalità di utilizzazione ovvero ad incidere sul regime della loro demanialità, rientrano nel perimetro della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con esclusione di quelle controversie che hanno ad oggetto l’esercizio o il mancato esercizio di poteri che solo strumentalmente sono inseriti nei procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque e che, perciò, non richiedono il possesso di specifiche competenze tecniche e giuridiche che il legislatore, nell’istituire un organo giurisdizionale speciale, ha ritenuto necessarie (Consiglio di Stato, sezione VII, 23 giugno 2025, n. 5425).
La mancata conclusione del procedimento espropriativo dei terreni sui quali sono state realizzate le opere di laminazione del fiume Pescara è strettamente connessa alla individuazione dei beni del demanio idrico e alla loro utilizzazione, sicché il mancato esercizio del potere espropriativo da parte del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico deve ritenersi direttamente e immediatamente incidente sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche.
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado, individuato quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia.
La specialità della fattispecie concreta, riconducibile all’esercizio di poteri attribuiti ad un organo straordinario, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’AB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Indica quale giudice munito della giurisdizione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
SA LI, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LI | AN AN |
IL SEGRETARIO