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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12724/2022 depositato il 11/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti N 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
Resistente_1 Srl - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7394 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2
, ricorre contro il Comune di Guidonia Montecelio e la società Resistente_1 S.r.l., concessionaria delle entrate per gli enti locali, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 7394 del
16/06/2022 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 68.859,49 a titolo di IMU pretesa per l'anno 2020 (oltre sanzioni e interessi, per un importo complessivo di euro 91.141,81).
Rassegna, a tal fine, le seguenti conclusioni e richieste: «chiede che codesta On. Comm. Trib. Provinciale di Roma voglia accogliere il presente ricorso ed annullare anche parzialmente l'impugnato accertamento (stante gli errori commessi dagli Enti impositori indicati nel 1°, nel 2° e nel 3° motivo d'impugnazione), riducendo l'IMU per l'anno 2020 in base ai seguenti rilievi: a) in via principale, applicare alle particelle di terreno nn. 540, 689 (ex 541) e 585 (adibite ad attività estrattiva) l'unitario valore venale di € 7,82 al mq (si cfr. il 1° motivo d'impugnazione); b) sempre in via principale, annullare l'applicazione dell'imposta relativamente alle particelle di terreno n. 583 e n. 584 (estranee alla sottozona “D3” e su cui non è svolta alcuna attività estrattiva) relativamente alle quote di esse che appartengono alla zona inedificabile “F2” e considerando anche l'effettiva destinazione ad uso agricolo dell'intera particella 583 (si cfr. il 2° ed il 3° motivo d'impugnazione); c) sempre in via principale, ridurre la valutazione delle restanti quote delle particelle 583 e 584 che appartengono alla zona “F4” al valore venale di € 15,81 al mq (in considerazione del prezzo di acquisto della particella n. 583 risultante dal citato ed allegato rogito notarile del 20.7.2012) ovvero al valore venale di € 18,59 mq o di € 22,00 mq stabilito dai tecnici comunali per la zona “F4” (si cfr. il 3° motivo di impugnazione); d) in via subordinata, in caso di conferma della classificazione urbanistica delle particelle di terreno 583 e 584 nella sottozona “D3”, ridurre la valutazione di esse ad € 7,82 a mq (si cfr. il 1° ed il 3° motivo d'impugnazione); e) in ogni caso, annullare l'impugnato accertamento per difetto della potestà impositiva (si cfr. il 5° motivo di impugnazione), ovvero, annullare o ridurre ai sensi di legge la misura della sanzione amministrativa (si cfr. il 4° motivo d'impugnazione). Con vittoria delle spese».
2.La società Resistente_1 S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.Il Comune non si è costituito.
4.Dopo vari rinvii disposti anche su richiesta delle parti in vista di una definizione bonaria della controversia, le parti hanno formalizzato istanza di estinzione totale di tutte le controversie pendenti, compresa quella odierna, giusta richiesta depositata dalla concessionaria l'11/12/2025. Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese.
5.All'odierna udienza il ricorso è stato definito e deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs.
n. 546 del 1992, l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il Presidente, estensore
LD CE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12724/2022 depositato il 11/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti N 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
Resistente_1 Srl - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7394 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2
, ricorre contro il Comune di Guidonia Montecelio e la società Resistente_1 S.r.l., concessionaria delle entrate per gli enti locali, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 7394 del
16/06/2022 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 68.859,49 a titolo di IMU pretesa per l'anno 2020 (oltre sanzioni e interessi, per un importo complessivo di euro 91.141,81).
Rassegna, a tal fine, le seguenti conclusioni e richieste: «chiede che codesta On. Comm. Trib. Provinciale di Roma voglia accogliere il presente ricorso ed annullare anche parzialmente l'impugnato accertamento (stante gli errori commessi dagli Enti impositori indicati nel 1°, nel 2° e nel 3° motivo d'impugnazione), riducendo l'IMU per l'anno 2020 in base ai seguenti rilievi: a) in via principale, applicare alle particelle di terreno nn. 540, 689 (ex 541) e 585 (adibite ad attività estrattiva) l'unitario valore venale di € 7,82 al mq (si cfr. il 1° motivo d'impugnazione); b) sempre in via principale, annullare l'applicazione dell'imposta relativamente alle particelle di terreno n. 583 e n. 584 (estranee alla sottozona “D3” e su cui non è svolta alcuna attività estrattiva) relativamente alle quote di esse che appartengono alla zona inedificabile “F2” e considerando anche l'effettiva destinazione ad uso agricolo dell'intera particella 583 (si cfr. il 2° ed il 3° motivo d'impugnazione); c) sempre in via principale, ridurre la valutazione delle restanti quote delle particelle 583 e 584 che appartengono alla zona “F4” al valore venale di € 15,81 al mq (in considerazione del prezzo di acquisto della particella n. 583 risultante dal citato ed allegato rogito notarile del 20.7.2012) ovvero al valore venale di € 18,59 mq o di € 22,00 mq stabilito dai tecnici comunali per la zona “F4” (si cfr. il 3° motivo di impugnazione); d) in via subordinata, in caso di conferma della classificazione urbanistica delle particelle di terreno 583 e 584 nella sottozona “D3”, ridurre la valutazione di esse ad € 7,82 a mq (si cfr. il 1° ed il 3° motivo d'impugnazione); e) in ogni caso, annullare l'impugnato accertamento per difetto della potestà impositiva (si cfr. il 5° motivo di impugnazione), ovvero, annullare o ridurre ai sensi di legge la misura della sanzione amministrativa (si cfr. il 4° motivo d'impugnazione). Con vittoria delle spese».
2.La società Resistente_1 S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.Il Comune non si è costituito.
4.Dopo vari rinvii disposti anche su richiesta delle parti in vista di una definizione bonaria della controversia, le parti hanno formalizzato istanza di estinzione totale di tutte le controversie pendenti, compresa quella odierna, giusta richiesta depositata dalla concessionaria l'11/12/2025. Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese.
5.All'odierna udienza il ricorso è stato definito e deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs.
n. 546 del 1992, l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il Presidente, estensore
LD CE