Art. 21.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall' articolo 326 del codice penale , essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identita' - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e' punito a norma dell' articolo 622 del codice penale .
Chiunque, fuori dei casi previsti dall' articolo 326 del codice penale , essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identita' - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e' punito a norma dell' articolo 622 del codice penale .