Articolo 1064 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1076Articolo 1093
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 1064. Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali 1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione. 2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. 3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento. (( 3-bis. Il Ministro puo' richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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