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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1125/ 2025 RG, introdotta da
nato a [...] il [...], cod fisc. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Fiumicino (RM), Via delle Spigole 20 elettivamente domiciliato in Roma Via delle Saline 69, presso lo studio dell'Avv. Pablo De Luca, c.f. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di delega in atti Email_1
E
nato a [...], il [...], cod. fisc. residente in Parte_2 C.F._3
Fiumicino (RM), Via della Scafa 214E elettivamente domiciliato in Civitavecchia Via Traiana n.73 presso lo studio dell'Avv. Guerrina Crescentini c.f. che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di delega in atti
Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 14.7.25 le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di regolamentazione della potestà genitoriale , rappresentando: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio a decorrere dall'anno 2008 circa;
che da tale unione nasceva: (c.f. ), nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._5 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori (cfr. doc n. 1); che avevano stabilito la propria residenza presso l'unità immobiliare di proprietà della signora Parte_2 sita in Fiumicino (Roma), Via Della Scafa 214E; che erano venuti meno i presupposti della vita di copia e avevano deciso di cessare la propria convivenza da circa 4 (quattro) mesi, di fatto il signor di comune accordo con la signora ha lasciato l'abitazione Pt_1 Parte_2 familiare a marzo 2025; che la signora era impiegata presso la società Parte_2
Aeroporti di Roma Security spa, con uno stipendio base mensile netto di € 1.300,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; il signor era impiegato presso Parte_1
l'aeroporto di Roma con uno stipendio base mensile netto di € 1.800,00 circa. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni :
1.affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo l'esercizio disgiunto della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocamento del figlio minore prevalentemente con la madre presso Persona_1
l'abitazione sita in Fiumicino (RM), Via delle Scafa 214E e secondo le modalità sotto descritte;
3. la casa sita in Fiumicino (Roma), Via della Scafa 214 E di proprietà della signora
[...]
, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima, invece il signor ha collocato la Parte_2 Pt_1 sua residenza in Fiumicino in Via delle Spigole 20 4. il padre avrà il diritto di visita e potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nel Per_1 rispetto del suo impegno scolastico e extrascolastico e comunque: a) durante il turno infrasettimanale almeno due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle ore 16.30 circa fino alle ore 21,30 circa per riportarlo presso l'abitazione della madre e/o con il pernotto per poi accompagnarlo a scuola e/o presso la casa della madre;
b) per quanto riguarda il fine settimana, il figlio starà con il padre, a week-end Per_1 alternati, dal venerdì dalle ore 16.30 circa sino alla domenica dopo cena con riaccompagno del minore presso l'abitazione della madre;
c) durante le vacanze natalizie, il figlio starà con il padre ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre - il 31 dicembre o il 01 gennaio – il 26 dicembre o il 06 gennaio. d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, starà con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore rispettivamente 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) in caso di impedimento da parte di entrambi i genitori durante i fine settimana di spettanza o nei giorni suddetti, questi dovranno darne avviso tempestivo all'altro genitore al fine di permettergli di provvedere all'imprevisto e/o chiedere aiuto ai familiari (ad esempio i nonni), o terze persone di fiducia, dandone sempre comunicazioni all'altro genitore. Le alternanze di cui sopra potranno essere modificate all'occorrenza e ampliate, previo accordo tra le parti e in base alle richieste ed esigenza del figlio;
g) i genitori potranno trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio minore;
Per_1
h) il minore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno, comprensivo di Per_1 pernotto con un genitore (per poi invertire la collocazione del minore l'anno successivo), salvo diverso accordo tra le parti;
i) resta inteso che nessuno dei due genitori dovrà sentirsi in dovere, né tanto meno l'altro di pretendere, di comunicare preventivamente ogni singola attività e/o spostamento di ordinaria amministrazione (es passeggiate, pranzi e/o cene fuori…) che intenderà fare con il minore nello spazio di loro esclusiva spettanza, ad eccezioni degli spostamenti in Per_1 altre località diverse dal luogo di residenza e/o vacanze all'estero; in tal caso dovrà essere richiesto uno specifico accordo scritto tra i genitori;
j) la madre ed il padre potranno comunicare quotidianamente telefonicamente o tramite qualsiasi supporto telematico con il figlio minore;
Per_1
5. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
6. il padre corrisponderà alla madre il 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
7. la signora – per quanto già concordato tra le parti - beneficerà Parte_2 integralmente dell'assegno unico per il figlio minore, di importo pari ad € 48,00; oltre al contributo che percepisce per l'alimentazione dei celiaci con suddivisione della spesa con il padre
8. i ricorrenti hanno prestato reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1125/ 2025 R.G.V.G., così decide: recepisce integralmente le conclusioni congiunte delle parti di cui in motivazione nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 29/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1125/ 2025 RG, introdotta da
nato a [...] il [...], cod fisc. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Fiumicino (RM), Via delle Spigole 20 elettivamente domiciliato in Roma Via delle Saline 69, presso lo studio dell'Avv. Pablo De Luca, c.f. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di delega in atti Email_1
E
nato a [...], il [...], cod. fisc. residente in Parte_2 C.F._3
Fiumicino (RM), Via della Scafa 214E elettivamente domiciliato in Civitavecchia Via Traiana n.73 presso lo studio dell'Avv. Guerrina Crescentini c.f. che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di delega in atti
Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 14.7.25 le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di regolamentazione della potestà genitoriale , rappresentando: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio a decorrere dall'anno 2008 circa;
che da tale unione nasceva: (c.f. ), nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._5 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori (cfr. doc n. 1); che avevano stabilito la propria residenza presso l'unità immobiliare di proprietà della signora Parte_2 sita in Fiumicino (Roma), Via Della Scafa 214E; che erano venuti meno i presupposti della vita di copia e avevano deciso di cessare la propria convivenza da circa 4 (quattro) mesi, di fatto il signor di comune accordo con la signora ha lasciato l'abitazione Pt_1 Parte_2 familiare a marzo 2025; che la signora era impiegata presso la società Parte_2
Aeroporti di Roma Security spa, con uno stipendio base mensile netto di € 1.300,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; il signor era impiegato presso Parte_1
l'aeroporto di Roma con uno stipendio base mensile netto di € 1.800,00 circa. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni :
1.affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo l'esercizio disgiunto della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocamento del figlio minore prevalentemente con la madre presso Persona_1
l'abitazione sita in Fiumicino (RM), Via delle Scafa 214E e secondo le modalità sotto descritte;
3. la casa sita in Fiumicino (Roma), Via della Scafa 214 E di proprietà della signora
[...]
, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima, invece il signor ha collocato la Parte_2 Pt_1 sua residenza in Fiumicino in Via delle Spigole 20 4. il padre avrà il diritto di visita e potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nel Per_1 rispetto del suo impegno scolastico e extrascolastico e comunque: a) durante il turno infrasettimanale almeno due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle ore 16.30 circa fino alle ore 21,30 circa per riportarlo presso l'abitazione della madre e/o con il pernotto per poi accompagnarlo a scuola e/o presso la casa della madre;
b) per quanto riguarda il fine settimana, il figlio starà con il padre, a week-end Per_1 alternati, dal venerdì dalle ore 16.30 circa sino alla domenica dopo cena con riaccompagno del minore presso l'abitazione della madre;
c) durante le vacanze natalizie, il figlio starà con il padre ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre - il 31 dicembre o il 01 gennaio – il 26 dicembre o il 06 gennaio. d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, starà con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore rispettivamente 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) in caso di impedimento da parte di entrambi i genitori durante i fine settimana di spettanza o nei giorni suddetti, questi dovranno darne avviso tempestivo all'altro genitore al fine di permettergli di provvedere all'imprevisto e/o chiedere aiuto ai familiari (ad esempio i nonni), o terze persone di fiducia, dandone sempre comunicazioni all'altro genitore. Le alternanze di cui sopra potranno essere modificate all'occorrenza e ampliate, previo accordo tra le parti e in base alle richieste ed esigenza del figlio;
g) i genitori potranno trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio minore;
Per_1
h) il minore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno, comprensivo di Per_1 pernotto con un genitore (per poi invertire la collocazione del minore l'anno successivo), salvo diverso accordo tra le parti;
i) resta inteso che nessuno dei due genitori dovrà sentirsi in dovere, né tanto meno l'altro di pretendere, di comunicare preventivamente ogni singola attività e/o spostamento di ordinaria amministrazione (es passeggiate, pranzi e/o cene fuori…) che intenderà fare con il minore nello spazio di loro esclusiva spettanza, ad eccezioni degli spostamenti in Per_1 altre località diverse dal luogo di residenza e/o vacanze all'estero; in tal caso dovrà essere richiesto uno specifico accordo scritto tra i genitori;
j) la madre ed il padre potranno comunicare quotidianamente telefonicamente o tramite qualsiasi supporto telematico con il figlio minore;
Per_1
5. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
6. il padre corrisponderà alla madre il 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
7. la signora – per quanto già concordato tra le parti - beneficerà Parte_2 integralmente dell'assegno unico per il figlio minore, di importo pari ad € 48,00; oltre al contributo che percepisce per l'alimentazione dei celiaci con suddivisione della spesa con il padre
8. i ricorrenti hanno prestato reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1125/ 2025 R.G.V.G., così decide: recepisce integralmente le conclusioni congiunte delle parti di cui in motivazione nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 29/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone