CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 77/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 6 del 10.1.2024, notificata l'11.1.2024; avente ad oggetto: indebito assistenziale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Salvo ed elettivamente Pt_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale in Bologna – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Manzella ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta – appellato;
posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte dai relativi procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, “ ha convenuto in giudizio CP_1
l' chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti di Pt_1 indebito maturatisi a suo carico, per i periodi tra il 20.7.2020 e il 31.1.2023, conseguenti a ricalcolo della prestazione di invalidità civile (fascia 10) cat.
INVCIV n. 07000925 e della prestazione di invalidità civile (fascia 33) cat.
INVCIV n. 07000926, a partire dal 2020 in seguito a ricostituzione centralizzata per aggiornamento dati reddituali relativi all'anno 2020.
L'indebito si è generato a causa dei redditi goduti dal ricorrente per l'anno
2020. In particolare, è emerso un reddito da lavoro dipendente di euro 22.733,00
e un reddito da rendite e affitti di terreni e fabbricati di euro 7.382,00, eccedenti secondo l'ente previdenziale rispetto alla soglia reddituale prevista per il diritto alla pensione di invalidità civile.
Il ricorrente ha dedotto di avere sempre inviato all' la propria Pt_1 dichiarazione dei redditi, sicché l'ente, già in possesso dei dati reddituali, avrebbe potuto procedere già nel 2020 al ricalcolo delle due pensioni.
In diritto ha richiamato la disciplina di cui agli artt. 52 comma 2 L. n.
88/1986 e 13 L: n. 412/1991, a mente dei quali, in caso di riscossione di ratei di pensione risultanti successivamente non dovuti, non è ammesso il recupero delle relative somme, salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo del beneficiario, che non ricorre nel caso di specie.
Ha concluso pertanto chiedendo, oltre all'accertamento della insussistenza dell'indebito pensionistico, anche la condanna dell'ente a restituire le somme ad oggi trattenute”.
2. Il Tribunale di Ferrara, nella resistenza dell' , accoglieva il ricorso. Pt_2
Precisamente, esclusa l'applicabilità della disciplina invocata dall'interessato, relativa alla materia pensionistica, richiamati i principi espressi da Cass., 30.6.2020, n. 13223, notava che, nel caso di specie, l'interessato aveva effettuato la regolare denuncia dei redditi, come documentato dall'Ente stesso il quale aveva dato atto, appunto, che l'indebito era sorto a seguito di ricostruzione con lettura incrociata dei redditi con Agenzia delle Entrate.
Il Giudice, pertanto, pronunciava le seguenti statuizioni: “accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito assistenziale vantato dall' nei confronti di Pt_1
per i periodi tra il 20.7.2020 e il 31.1.2023, conseguenti a CP_1 ricalcolo della prestazione di invalidità civile (fascia 10) cat. INVCIV n.
07000925 e della prestazione di invalidità civile (fascia 33) cat. INVCIV n.
07000926; per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente le trattenute Pt_1
2 sino ad ora operate a tale titolo sulle rate mensili delle prestazioni in godimento, oltre agli interessi legali come per legge. Condanna l' a rifondere al Pt_1 ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 43,00 per contributo unificato ed oltre ad
IVA e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore Avv.
Pietro Manzella, dichiaratosi antistatario”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pt_2
Ferrara, chiedendone la riforma, con rigetto delle originarie domande.
L'appellato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con unico articolato motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice avrebbe trascurato i principi di diritto enunciati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 8/2023, richiamata nella memoria di costituzione dell' con cui si è affermata la recuperabilità degli indebiti di carattere Pt_1 assistenziale, non valendo una situazione di legittimo affidamento a precludere la restituzione delle prestazioni indebitamente erogate, occorrendo soltanto che sussista la proporzionalità dell'intervento ablativo dell' . Al fine di ritenere Pt_2 sussistente tale affidamento, peraltro, occorrerebbe aver riguardo a indici oggettivi quali la spontaneità dell'attribuzione, la richiesta della stessa effettuata in buona fede, la mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale o l'omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Il vaglio del Giudice di merito, ritiene l' non avrebbe dovuto quindi Pt_1 arrestarsi al mero accertamento della sussistenza di un eventuale errore imputabile all'Amministrazione (circostanza in sé irrilevante) ma avrebbe al più dovuto
“approntarsi, ove fossero state dedotte ed allegate dal ricorrente di primo grado, in riferimento alla fattispecie concreta nel suo complesso e, soprattutto, sulla concreta sussistenza di un'interferenza nella sfera giuridica del beneficiario, ossia di un'obbligazione restitutiva, sproporzionata rispetto all'entità e alle circostanze contingenti dell'indebito corrisposto”.
Nella sostanza, evidenzia l' che nessun affidamento potrebbe Pt_2 ritenersi generato allorquando risultino insussistenti ab origine lo stato ed i presupposti che fondano il diritto alla prestazione assistenziale, essendo erronea la soluzione della mancata applicabilità alla materia dell'art. 2033 c.c.
La parte, inoltre, segnala il richiamo da parte del Giudice (“Afferma infatti il
Tribunale”) dell'argomentazione svolta in sede di legittimità secondo cui “8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in
3 assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"IP", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'IP" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"» (sottolineatura dello scrivente - all. 3)”.
Sarebbe allora incongruo il richiamo, compiuto dal Tribunale, ai principi favorevoli all'interessato espressi da Cass., n. 13223/2020 e ciò “ove si consideri che nel caso di specie il ricorrente ha maturato redditi in misura consistente
(nell'anno 2020 da lavoro dipendente con retribuzione di ben € 22.733,00 e da rendite e affitti da terreni e fabbricati per € 7.382,00, v. all. 4) e comunque superiore di quasi il doppio ai limiti reddituali previsti dalla legge (anno 2021 €
16.982,49)”.
4. Il motivo è infondato.
È incongruo ratione materiae il richiamo ai principi affermati da C. Cost. nella sentenza n. 8/2023, la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
C.E.D.U., “nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita”.
La Corte Costituzionale ha rilevato, infatti, che “in particolare, rispetto alle tipologie di prestazioni indebite contemplate dalla giurisprudenza convenzionale,
l'ordinamento italiano appronta un complesso apparato di rimedi, che opera a differenti livelli. 10.- Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite,
4 ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma invero differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per completezza, è opportuno brevemente richiamare.
10.1.- Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'IP fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo … Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3- ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto- legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio
1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile»
(Corte di cassazione, sezione sesta civile - lavoro, ordinanza 30 giugno 2020,
n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa
Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n.
148 del 2017 e n. 431 del 1993)”.
Secondo quanto recentemente ribadito da Cass., 23.2.2023, n. 5606, “Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv.
651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
5 requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Affermata, allora, la non applicabilità della regola di cui all'art. 2033 c.c. nella materia assistenziale (in esame), disposizione su cui, come si è visto,
l' fonda la propria pretesa, ed evidenziato nuovamente il carattere Pt_2 improprio del richiamo alle condizioni cui la norma consente la ripetibilità dell'indebito, nella lettura offertane dalla Corte Costituzionale, occorre dare atto della correttezza dei riferimenti operati dal Tribunale di Ferrara ai principi espressi da Cass., n. 13233/2020 cit., abilitando l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, nel caso di specie, alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti.
Precisamente, sul presupposto, accertato dal Tribunale di Ferrara e non censurato, che l'interessato avesse effettuato la regolare denuncia dei redditi
(“come risulta documentato dall'ente stesso il quale ha appunto dato atto che l'indebito è infatti sorto a seguito di ricostruzione con lettura incrociata redditi con Agenzia delle Entrate”), vale riportare quanto statuito nella predetta sentenza di legittimità ai seguenti punti: “17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'IP ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già Pt_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette Pt_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Pt_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” Pt_1
6 “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente Pt_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente Pt_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di presta ioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunica ione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . Pt_1
5. Nel caso di specie i principi di cui ai punti nn. 17 – 19 della sentenza devono trovare applicazione, venendo in rilievo voci reddituali riportate nella dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nessun comportamento negligente e tantomeno doloso può ravvisarsi nel comportamento della ricorrente, la quale aveva posto in essere tutte le iniziative necessarie per portare a conoscenza dell' la propria situazione Pt_2 reddituale.
6. Quanto alla consistenza dell'importo reddituale percepito, osserva il
Collegio che il richiamo delle indicazioni compiute da Cass., n. 28771/2018 – secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate soltanto a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'IP versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse
7 talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito – era in realtà presente nella stessa sentenza n. 13223/2020
(paragrafo 16), facendo seguire la S.C. a quel riferimento proprio l'argomentazione sopra riportata (paragrafi n. 17 – “Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'IP ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva Pt_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali” e n. 18 – 20).
I medesimi riferimenti poi sono presenti in Cass., 28.7.2020, n. 16088: “16.-
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'IP rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'IP ha già dichiarato i propri redditi alla
PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del Pt_1
2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali
…”.
I principi sono stati recentemente ripresi da Cass., 28.6.2025, n. 17416:
“Appare, quindi, violato l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n.
122/2010 secondo cui, "ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
8 Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
La norma è chiara nel riferirsi alla sola ipotesi in cui vi siano redditi che rilevano ai fini del diritto alla prestazione: laddove non ci sia situazione finanziaria incidente, viene meno la ratio di una disposizione che prescrive una comunicazione al fine di consentire, all , di verificare la permanenza del Pt_2 diritto a fruire di prestazioni che al reddito sono collegate.
Del resto, l'obbligo di rendere all informazioni relative alle condizioni Pt_1 economiche sussiste ormai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all , sempre però che tali redditi vi siano, non potendosi dare Pt_2 rilievo alla mancata comunicazione, ex se, del fatto negativo della inesistenza dei medesimi.
La norma di cui sopra è stata magistralmente interpretata da questa Corte in due precedenti del 2020.
Cass. n. 16088/2020 (come anche Cass. n. 12608/2020) ha premesso che
"nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'IP ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 D.L. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva Pt_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.18" e che "il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le Pt_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia", di tal chè già da ciò "si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica". Pt_1
Ha, quindi, rimarcato che "lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, D.L. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del Pt_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce
9 che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, Pt_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già Pt_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.....- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all 21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono Pt_1 ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già Pt_1 Pt_2 conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Pt_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 D.L. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica Pt_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere". Pt_1
La sentenza conclude osservando che "in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al
10 percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)".
Ai suddetti principi va data continuità, non ravvisandosi ragioni per discostarsene”.
Non essendo contestato che, come evidenziato dal Giudice, “il ricorrente avesse effettuato regolare denuncia dei redditi, come risulta documentato dall'ente stesso il quale ha appunto dato atto che l'indebito è infatti sorto a seguito di ricostruzione con lettura incrociata redditi con Agenzia delle Entrate”, non può allora ravvisarsi il dolo nell'IP, restando irrilevanti le questioni inerenti alla consistenza del reddito percepito sulla base del quale l' ha Pt_1 inteso procedere al recupero.
Non erano dunque ripetibili gli importi richiesti dall' . Pt_2
7. L'appello, alla luce delle risultanze del caso concreto va pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata.
8. La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza e di provvede come in dispositivo.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellato; dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marella Angelini
11