TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/07/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Cristina Flesca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 quinquies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 2413 R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa da:
(C.F. e (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio (sito in Catanzaro Lido alla via Bausan n.20) dell'avv. Salvatore
Virgilio Conte (C.F. PEC: FAX: 0961- C.F._3 Email_1
31493), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI
Contro
(CF: ) e (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._4 Parte_3 C.F._5 domiciliati in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49/C, presso lo studio legale Falzea Lollo, rappresentati e difesi dal
Prof. Avv. Andrea Lollo (C.F.: PEC giusta C.F._6 Email_2 procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
06.06.2025 fissata ex art. 281 quinquies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I RM hanno citato in giudizio e , al fine di ottenere la declaratoria Parte_1 Controparte_1 Parte_3 di inefficacia relativa alla cessione, senza corrispettivo, disposta dal primo in favore della seconda, in qualità di ex coniuge, sui diritti di comproprietà in ragione di ½ dell'appartamento sito in Catanzaro alla Via dei
Crociati, n. 40 per atto pubblico del Notaio datato 17/03/2022 (n. 163.297 di Rep. n.ro- Persona_1
36.922 di Racc).
Gli attori allegavano di vantare un credito di € 48.430,71 nei confronti di , accertato Controparte_1 giudizialmente con sentenza nr. 1606/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 10.11.2021 e pubblicata in data 23.11.2021, nell'ambito giudizio R.G. n.6793/2015.
I RM allegavano poi di aver invano tentato di recuperare la somma innanzi indicata facendo ricorso anzitutto all'intimazione per atto di precetto, nonché di essere intervenuti nella procedura immobiliare instaurata dinanzi al Tribunale di Catanzaro (nr. 139/2021) che, tuttavia, veniva dichiarata estinta con provvedimento del Giudice delegato in data 17.02.2023. Aggiungevano, pertanto, di avere effettuato una verifica presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, che consentiva di appurare che la quota di comproprietà dell'appartamento in questione, facente capo allo
, illo tempore acquistato in regime di comunione legale con la moglie (per atto pubblico CP_1 Parte_3
Notaio del 13.03.1982 rep.62469 registrato in data 01.04.1982 al n.ro 1276 e trascritto in Persona_2 data 8.04.1982), risultava essere stato a quest'ultima (dalla quale nelle more si era legalmente separato) ceduta a titolo gratuito, in ottemperanza a degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto della domanda avversaria, Controparte_1 Parte_3 deducendo la nullità dell'atto di citazione (per mancato rispetto dei termini liberi a comparire) e l'assenza dell'intento di sottrare alla garanzia patrimoniale del creditore il bene oggetto di trasferimento, in quanto ricompreso nella completa e definitiva sistemazione dei rapporti economici derivanti dal procedimento di separazione consensuale.
Superata la questione relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per essere stato concesso al convenuto nuovo termine per costituirsi nel rispetto di quelli legislativamente previsti, ed istruita la causa documentalmente, la stessa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 06.06.2025, sostituita da note di trattazione scritta, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza da ultimo indicata, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione revocatoria oggetto del presente giudizio è fondata e, pertanto, va accolta.
Passando al vaglio gli elementi che consentono di revocare anche i trasferimenti patrimoniali derivanti da accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione, è possibile richiamare l'orientamento ermeneutico offerto dalla Suprema Corte di recente, con sentenza n. 26127/2024.
Giova preliminarmente premettere che, nell'ambito delle procedure di separazione consensuale o divorzio congiunto dei coniugi, per giurisprudenza consolidata, è possibile includere, nella redazione dell'accordo negoziale, clausole che prevedono trasferimenti di proprietà o di altri diritti reali immobiliari da un coniuge all'altro o a favore di terzi (generalmente i figli), in modo da regolamentare i rapporti economici collegati alla crisi matrimoniale.
Si tratta di clausole considerate espressione tipica dell'autonomia contrattuale delle parti volte a comporre al meglio i loro reciproci interessi nella gestione della crisi del rapporto coniugale.
Si tratta di veri e propri contratti “consensuali” di natura economica che trovano la propria causa nella necessità di risolvere la crisi coniugale e la cui efficacia è subordinata all'omologazione del Tribunale che dovrà verificarne la compatibilità con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico.
La giurisprudenza dominante tende a qualificare i suddetti trasferimenti come veri e propri contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c..
Tali accordi possono definirsi, quindi, come “contratti atipici della crisi coniugale” aventi come causa quella di regolamentare in modo definitivo e soddisfacente per le parti i rapporti patrimoniali dei coniugi con soluzioni “solutorie-compensatorie” ampie e complessive.
La Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta rimarcando la concezione privatistica della separazione consensuale e ribadendo espressamente la validità delle clausole prevedenti il trasferimento di beni immobili, definendole come clausole dotate di una propria individualità, espressione della libera autonomia contrattuale delle parti. I Giudici di legittimità, nell'occasione, hanno sottolineato che le attribuzioni patrimoniali tra coniugi pattuite in sede di separazione godono di loro specifici presupposti e finalità.
Non possono qualificarsi come donazioni, sfuggendo, in quanto tali, alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo di per sé a un contesto, quale quello della separazione personale, caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni che hanno determinato la convivenza materiale e morale), né tanto meno possono considerarsi tout court atti di compravendita (non essendo necessariamente legate alla presenza di uno specifico corrispettivo): si tratta, pertanto, di attribuzioni che rispondono piuttosto ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti tra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale (Cfr. Cass. sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741).
Il procedimento consensuale di separazione e divorzio diventa, quindi, lo strumento per porre in essere questa negoziazione globale finalizzata non solo a regolamentare compiutamente gli interessi economici dei coniugi, ma anche ad assicurare agli stessi maggiore serenità nei rapporti futuri.
L'autonomia contrattuale attribuita ai coniugi si estrinseca, pertanto, non solo con riferimento alla fondamentale volontà di interrompere la convivenza e vivere separati, ma anche effettuando delle scelte che incidono direttamente sulle conseguenze economiche di detta separazione.
La Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito, inoltre, che, nell'ambito del divorzio congiunto o della separazione consensuale, l'accordo con il quale i coniugi operano trasferimenti immobiliari, l'uno in favore dell'altro, ha la medesima validità ed efficacia di un atto pubblico redatto da un notaio ed è titolo per la trascrizione nei pubblici registri, purché detto trasferimento immobiliare sia inserito nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza che recepisce gli accordi del divorzio raggiunti fra le parti.
Orbene, quanto all'azione revocatoria ordinaria, è noto come trattasi di strumento che la legge offre ai creditori per annullare ("revocare") gli effetti degli atti di trasferimento dei beni compiuti dai loro debitori.
Si tratta di un'azione giudiziaria che rientra tra i "mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale", che consentono a chi deve far valere un proprio diritto di credito, di vedere tutelata la possibilità di espropriare i beni del debitore presenti nel patrimonio di quest'ultimo al momento del sorgere del credito stesso.
Per poter esercitare l'azione revocatoria, disciplinata agli 2901 e ss. c.c., occorre la presenza di alcuni requisiti, diversi a seconda che trattasi di revocare gli effetti di un atto a titolo oneroso, come la compravendita, o di un atto a titolo gratuito, come la donazione.
Nel caso di atti a titolo oneroso, la legge prevede che il creditore debba dimostrare il pregiudizio subito, il dolo del debitore, se l'atto posto in essere è anteriore al sorgere del credito, e la consapevolezza, da parte del terzo avente causa, del danno provocato al creditore che ha agito in revocatoria.
Per la revocatoria degli atti a titolo gratuito, come la donazione, non è invece necessario provare che il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, in quanto la legge considera la gratuità come fattore di per sé idoneo a rappresentare la volontà di disfarsi dei beni per sottrarli ai creditori.
Ciò posto, la giurisprudenza ormai consolidata riconosce la possibilità di esperire l'azione revocatoria ordinaria anche nei riguardi di negozi traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali minori sui medesimi compiuti in esecuzione di accordi omologati in sede di separazione consensuale (cfr. Cass. civ. sent. nr. 7178/2022).
Ciò sulla base dell'argomentazione per cui tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l'accordo economico, che costituisce parte dell'operazione revocabile, e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. La Corte di Cassazione ha, pertanto, di recente, evidenziato come la volontà di un coniuge di trasferire un bene all'altro va considerata alla stregua di un atto di disposizione del patrimonio e non anche come adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione.
La revocatoria è quindi limitata ad operare con riferimento al singolo atto patrimoniale lesivo delle ragioni creditorie ed è proprio ciò che legittima l'esperimento dell'azione.
Spetta poi al giudice di merito chiarire se trattasi di trasferimento immobiliare a titolo gratuito ovvero oneroso.
La distinzione è cruciale dal momento che comporta, come anzidetto, conseguenze sul piano dell'onere probatorio, poiché gli atti a titolo gratuito sono generalmente più suscettibili di revoca rispetto a quelli onerosi: un atto gratuito, non prevedendo un corrispettivo adeguato, è più facile che rappresenti una penalizzazione indebita delle ragioni creditorie.
La giurisprudenza è, inoltre, intervenuta per chiarire che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge in favore dell'altro coniuge, in occasione della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito, ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass.
13087/2015).
Gli ermellini hanno, quindi, precisato come l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare, fino al momento della separazione.
La qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende, quindi, dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Fatte queste premesse in diritto, è possibile scrutinare i requisiti che consentono di ritenere fondata l'invocata revocatoria con riferimento al trasferimento operato da in favore di . Controparte_1 Parte_3
Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare come, ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, quanto all'individuazione del momento di nascita del credito oggetto di tutela, il requisito dell'anteriorità va appurato con riferimento al momento in cui il credito stesso è sorto e non deve essere preso, invece, in considerazione quello successivo in cui il credito venga accertato con sentenza. Non vi sono, pertanto, dubbi in ordine alla sussistenza di tale requisito nel trasferimento per cui è causa, posto che, anche la sentenza dichiarativa della sussistenza del credito vantato dai RM (pubblicata in data 22.11.2021), è intervenuta in un momento Parte_1 antecedente al ricorso per separazione consensuale (ricorso congiunto per la separazione del 18.01.2022) e, quindi, al conseguente atto pubblico con cui il trasferimento tra gli ex coniugi è stato cristallizzato.
Neppure in ordine al requisito dell'eventus damni sussistono dubbi, essendosi lo spogliato CP_1 oggettivamente della propria quota di patrimonio immobiliare che risulta pacificamente suscettibile di espropriazione forzata e ciò vieppiù considerato come i tentativi espletati dai RM per vedere soddisfatta la loro pretesa creditoria si siano rilevati vani. Giova precisare, infatti, come, pur essendo intervenuti nella procedura immobiliare (portante il n.ro 139/2021) proposta dall'Avv. Barbieri Pasquale contro il medesimo
, la stessa è stata dichiarata estinta per infruttuosità con pronuncia del giudice delegato del 17.02.2023. CP_1
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria cd. "eventus damni" è, quindi, certamente ricorrente nel caso de quo, in cui l'atto dispositivo ha compromesso totalmente la consistenza patrimoniale del debitore. Sarebbe stato, infatti, onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così ad es. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019). Detto onere, nel caso di specie, non è stato soddisfatto, atteso che non è emerso dagli atti di causa alcun elemento positivo cui far discendere l'esistenza di un patrimonio residuo idoneo a fare fronte al debito contratto con i RM Parte_1
Per quanto concerne la configurabilità del "consilium fraudis”, come è noto, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto disposizione sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni" (Cass. 18.12.1999
n.14274). La gratuità del trasferimento in parola discende da molteplici indici sintomatici, di guisa che rimane assorbita in detta considerazione la necessità di provare la scientia fraudis anche in capo alla beneficiaria
. Parte_3
In merito a tale aspetto, è opportuno evidenziare anzitutto come non risulta dagli atti di causa, dalle allegazioni dei convenuti e dalle prove da essi fornite che il predetto trasferimento sia stato effettuato in adempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie.
Né tanto meno i convenuti hanno assolto all'onere probatorio, gravante su di loro, di allegare e provare la sussistenza in concreto dell'invocata funzione solutorio-compensativa, nulla avendo dimostrato in relazione ai loro pregressi rapporti economico-patrimoniali.
Da un'attenta analisi del verbale di separazione, non si ravvisano, in effetti, elementi cui ancorare il carattere oneroso dell'atto di disposizione patrimoniale ivi contenuto, ovvero degli elementi che connotino una sistemazione solutorio-compensativo dell'ex rapporto coniugale dei convenuti.
Al riguardo, nell'atto pubblico con cui si è cristallizzata la cessione per cui è causa, si fa generico riferimento all'assegnazione alla ex moglie, , della quota del 50% del bene immobile facente capo allo , Parte_3 CP_1 in ossequio alle condizioni previste nel ricorso per separazione personale, “essendo il corrispondente trasferimento ricompreso nella completa e definitiva sistemazione dei rapporti economici derivanti dal suindicato procedimento di separazione consensuale”.
Sebbene si faccia espresso richiamo ad una sorta di compensazione tra gli ex coniugi in occasione e in ragione della separazione e quale regolamento dei loro rapporti sorti a causa e nel corso del rapporto matrimoniale, non si specifica, nel dettaglio, a cosa essi si riferiscano.
Va, quindi, esclusa l'onerosità dell'atto dispositivo realizzato in sede di separazione dagli ex coniugi
[...]
e e, di conseguenza, è possibile ritenere legittimo il diritto dei creditori ad CP_1 Parte_3 Parte_1 esperire l'azione revocatoria, in quanto il citato trasferimento ha, senza alcun dubbio, arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate separatamente come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Si ritiene, infatti, di dover partire dall'individuazione dei valori minimi
(tenuto conto che la causa non risulta particolarmente complessa, in quanto istruita documentalmente), che, in base al valore della causa (da 26.001,00 a 52.000,00), è pari ad euro 1.453,00, cui va apportata la maggiorazione, pari al 30% (per un totale di euro 1.888,90), in ragione della difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 co. 2 DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 2413/2023 R.G.: - in accoglimento della domanda attorea dichiara la inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico nella parte in cui ha convenuto il trasferimento a titolo gratuito in favore di Controparte_1 Parte_3 del seguente bene immobile:
-½ dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Catanzaro alla Via dei Crociati, n. 40, riportato nel
Catasto Fabbricati di Catanzaro al foglio di mappa 99, particella 77, subalterno 19, Via dei Crociati, n. 38 interno 11, Piano 4, z.c. 5, Cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale totale escluse le aree scoperte 138 mq.,
R.C. euro 415,75.
- ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio Servizi le opportune annotazioni e/o trascrizioni connesse;
- condanna e , in solido, alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e delle spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.888,90, oltre Parte_2 accessori come per legge.
Catanzaro, 06.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Maria Cristina Flesca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Cristina Flesca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 quinquies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 2413 R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa da:
(C.F. e (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio (sito in Catanzaro Lido alla via Bausan n.20) dell'avv. Salvatore
Virgilio Conte (C.F. PEC: FAX: 0961- C.F._3 Email_1
31493), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI
Contro
(CF: ) e (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._4 Parte_3 C.F._5 domiciliati in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49/C, presso lo studio legale Falzea Lollo, rappresentati e difesi dal
Prof. Avv. Andrea Lollo (C.F.: PEC giusta C.F._6 Email_2 procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
06.06.2025 fissata ex art. 281 quinquies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I RM hanno citato in giudizio e , al fine di ottenere la declaratoria Parte_1 Controparte_1 Parte_3 di inefficacia relativa alla cessione, senza corrispettivo, disposta dal primo in favore della seconda, in qualità di ex coniuge, sui diritti di comproprietà in ragione di ½ dell'appartamento sito in Catanzaro alla Via dei
Crociati, n. 40 per atto pubblico del Notaio datato 17/03/2022 (n. 163.297 di Rep. n.ro- Persona_1
36.922 di Racc).
Gli attori allegavano di vantare un credito di € 48.430,71 nei confronti di , accertato Controparte_1 giudizialmente con sentenza nr. 1606/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 10.11.2021 e pubblicata in data 23.11.2021, nell'ambito giudizio R.G. n.6793/2015.
I RM allegavano poi di aver invano tentato di recuperare la somma innanzi indicata facendo ricorso anzitutto all'intimazione per atto di precetto, nonché di essere intervenuti nella procedura immobiliare instaurata dinanzi al Tribunale di Catanzaro (nr. 139/2021) che, tuttavia, veniva dichiarata estinta con provvedimento del Giudice delegato in data 17.02.2023. Aggiungevano, pertanto, di avere effettuato una verifica presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, che consentiva di appurare che la quota di comproprietà dell'appartamento in questione, facente capo allo
, illo tempore acquistato in regime di comunione legale con la moglie (per atto pubblico CP_1 Parte_3
Notaio del 13.03.1982 rep.62469 registrato in data 01.04.1982 al n.ro 1276 e trascritto in Persona_2 data 8.04.1982), risultava essere stato a quest'ultima (dalla quale nelle more si era legalmente separato) ceduta a titolo gratuito, in ottemperanza a degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto della domanda avversaria, Controparte_1 Parte_3 deducendo la nullità dell'atto di citazione (per mancato rispetto dei termini liberi a comparire) e l'assenza dell'intento di sottrare alla garanzia patrimoniale del creditore il bene oggetto di trasferimento, in quanto ricompreso nella completa e definitiva sistemazione dei rapporti economici derivanti dal procedimento di separazione consensuale.
Superata la questione relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per essere stato concesso al convenuto nuovo termine per costituirsi nel rispetto di quelli legislativamente previsti, ed istruita la causa documentalmente, la stessa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 06.06.2025, sostituita da note di trattazione scritta, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza da ultimo indicata, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione revocatoria oggetto del presente giudizio è fondata e, pertanto, va accolta.
Passando al vaglio gli elementi che consentono di revocare anche i trasferimenti patrimoniali derivanti da accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione, è possibile richiamare l'orientamento ermeneutico offerto dalla Suprema Corte di recente, con sentenza n. 26127/2024.
Giova preliminarmente premettere che, nell'ambito delle procedure di separazione consensuale o divorzio congiunto dei coniugi, per giurisprudenza consolidata, è possibile includere, nella redazione dell'accordo negoziale, clausole che prevedono trasferimenti di proprietà o di altri diritti reali immobiliari da un coniuge all'altro o a favore di terzi (generalmente i figli), in modo da regolamentare i rapporti economici collegati alla crisi matrimoniale.
Si tratta di clausole considerate espressione tipica dell'autonomia contrattuale delle parti volte a comporre al meglio i loro reciproci interessi nella gestione della crisi del rapporto coniugale.
Si tratta di veri e propri contratti “consensuali” di natura economica che trovano la propria causa nella necessità di risolvere la crisi coniugale e la cui efficacia è subordinata all'omologazione del Tribunale che dovrà verificarne la compatibilità con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico.
La giurisprudenza dominante tende a qualificare i suddetti trasferimenti come veri e propri contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c..
Tali accordi possono definirsi, quindi, come “contratti atipici della crisi coniugale” aventi come causa quella di regolamentare in modo definitivo e soddisfacente per le parti i rapporti patrimoniali dei coniugi con soluzioni “solutorie-compensatorie” ampie e complessive.
La Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta rimarcando la concezione privatistica della separazione consensuale e ribadendo espressamente la validità delle clausole prevedenti il trasferimento di beni immobili, definendole come clausole dotate di una propria individualità, espressione della libera autonomia contrattuale delle parti. I Giudici di legittimità, nell'occasione, hanno sottolineato che le attribuzioni patrimoniali tra coniugi pattuite in sede di separazione godono di loro specifici presupposti e finalità.
Non possono qualificarsi come donazioni, sfuggendo, in quanto tali, alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo di per sé a un contesto, quale quello della separazione personale, caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni che hanno determinato la convivenza materiale e morale), né tanto meno possono considerarsi tout court atti di compravendita (non essendo necessariamente legate alla presenza di uno specifico corrispettivo): si tratta, pertanto, di attribuzioni che rispondono piuttosto ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti tra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale (Cfr. Cass. sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741).
Il procedimento consensuale di separazione e divorzio diventa, quindi, lo strumento per porre in essere questa negoziazione globale finalizzata non solo a regolamentare compiutamente gli interessi economici dei coniugi, ma anche ad assicurare agli stessi maggiore serenità nei rapporti futuri.
L'autonomia contrattuale attribuita ai coniugi si estrinseca, pertanto, non solo con riferimento alla fondamentale volontà di interrompere la convivenza e vivere separati, ma anche effettuando delle scelte che incidono direttamente sulle conseguenze economiche di detta separazione.
La Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito, inoltre, che, nell'ambito del divorzio congiunto o della separazione consensuale, l'accordo con il quale i coniugi operano trasferimenti immobiliari, l'uno in favore dell'altro, ha la medesima validità ed efficacia di un atto pubblico redatto da un notaio ed è titolo per la trascrizione nei pubblici registri, purché detto trasferimento immobiliare sia inserito nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza che recepisce gli accordi del divorzio raggiunti fra le parti.
Orbene, quanto all'azione revocatoria ordinaria, è noto come trattasi di strumento che la legge offre ai creditori per annullare ("revocare") gli effetti degli atti di trasferimento dei beni compiuti dai loro debitori.
Si tratta di un'azione giudiziaria che rientra tra i "mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale", che consentono a chi deve far valere un proprio diritto di credito, di vedere tutelata la possibilità di espropriare i beni del debitore presenti nel patrimonio di quest'ultimo al momento del sorgere del credito stesso.
Per poter esercitare l'azione revocatoria, disciplinata agli 2901 e ss. c.c., occorre la presenza di alcuni requisiti, diversi a seconda che trattasi di revocare gli effetti di un atto a titolo oneroso, come la compravendita, o di un atto a titolo gratuito, come la donazione.
Nel caso di atti a titolo oneroso, la legge prevede che il creditore debba dimostrare il pregiudizio subito, il dolo del debitore, se l'atto posto in essere è anteriore al sorgere del credito, e la consapevolezza, da parte del terzo avente causa, del danno provocato al creditore che ha agito in revocatoria.
Per la revocatoria degli atti a titolo gratuito, come la donazione, non è invece necessario provare che il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, in quanto la legge considera la gratuità come fattore di per sé idoneo a rappresentare la volontà di disfarsi dei beni per sottrarli ai creditori.
Ciò posto, la giurisprudenza ormai consolidata riconosce la possibilità di esperire l'azione revocatoria ordinaria anche nei riguardi di negozi traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali minori sui medesimi compiuti in esecuzione di accordi omologati in sede di separazione consensuale (cfr. Cass. civ. sent. nr. 7178/2022).
Ciò sulla base dell'argomentazione per cui tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l'accordo economico, che costituisce parte dell'operazione revocabile, e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. La Corte di Cassazione ha, pertanto, di recente, evidenziato come la volontà di un coniuge di trasferire un bene all'altro va considerata alla stregua di un atto di disposizione del patrimonio e non anche come adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione.
La revocatoria è quindi limitata ad operare con riferimento al singolo atto patrimoniale lesivo delle ragioni creditorie ed è proprio ciò che legittima l'esperimento dell'azione.
Spetta poi al giudice di merito chiarire se trattasi di trasferimento immobiliare a titolo gratuito ovvero oneroso.
La distinzione è cruciale dal momento che comporta, come anzidetto, conseguenze sul piano dell'onere probatorio, poiché gli atti a titolo gratuito sono generalmente più suscettibili di revoca rispetto a quelli onerosi: un atto gratuito, non prevedendo un corrispettivo adeguato, è più facile che rappresenti una penalizzazione indebita delle ragioni creditorie.
La giurisprudenza è, inoltre, intervenuta per chiarire che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge in favore dell'altro coniuge, in occasione della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito, ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass.
13087/2015).
Gli ermellini hanno, quindi, precisato come l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare, fino al momento della separazione.
La qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende, quindi, dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Fatte queste premesse in diritto, è possibile scrutinare i requisiti che consentono di ritenere fondata l'invocata revocatoria con riferimento al trasferimento operato da in favore di . Controparte_1 Parte_3
Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare come, ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, quanto all'individuazione del momento di nascita del credito oggetto di tutela, il requisito dell'anteriorità va appurato con riferimento al momento in cui il credito stesso è sorto e non deve essere preso, invece, in considerazione quello successivo in cui il credito venga accertato con sentenza. Non vi sono, pertanto, dubbi in ordine alla sussistenza di tale requisito nel trasferimento per cui è causa, posto che, anche la sentenza dichiarativa della sussistenza del credito vantato dai RM (pubblicata in data 22.11.2021), è intervenuta in un momento Parte_1 antecedente al ricorso per separazione consensuale (ricorso congiunto per la separazione del 18.01.2022) e, quindi, al conseguente atto pubblico con cui il trasferimento tra gli ex coniugi è stato cristallizzato.
Neppure in ordine al requisito dell'eventus damni sussistono dubbi, essendosi lo spogliato CP_1 oggettivamente della propria quota di patrimonio immobiliare che risulta pacificamente suscettibile di espropriazione forzata e ciò vieppiù considerato come i tentativi espletati dai RM per vedere soddisfatta la loro pretesa creditoria si siano rilevati vani. Giova precisare, infatti, come, pur essendo intervenuti nella procedura immobiliare (portante il n.ro 139/2021) proposta dall'Avv. Barbieri Pasquale contro il medesimo
, la stessa è stata dichiarata estinta per infruttuosità con pronuncia del giudice delegato del 17.02.2023. CP_1
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria cd. "eventus damni" è, quindi, certamente ricorrente nel caso de quo, in cui l'atto dispositivo ha compromesso totalmente la consistenza patrimoniale del debitore. Sarebbe stato, infatti, onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così ad es. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019). Detto onere, nel caso di specie, non è stato soddisfatto, atteso che non è emerso dagli atti di causa alcun elemento positivo cui far discendere l'esistenza di un patrimonio residuo idoneo a fare fronte al debito contratto con i RM Parte_1
Per quanto concerne la configurabilità del "consilium fraudis”, come è noto, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto disposizione sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni" (Cass. 18.12.1999
n.14274). La gratuità del trasferimento in parola discende da molteplici indici sintomatici, di guisa che rimane assorbita in detta considerazione la necessità di provare la scientia fraudis anche in capo alla beneficiaria
. Parte_3
In merito a tale aspetto, è opportuno evidenziare anzitutto come non risulta dagli atti di causa, dalle allegazioni dei convenuti e dalle prove da essi fornite che il predetto trasferimento sia stato effettuato in adempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie.
Né tanto meno i convenuti hanno assolto all'onere probatorio, gravante su di loro, di allegare e provare la sussistenza in concreto dell'invocata funzione solutorio-compensativa, nulla avendo dimostrato in relazione ai loro pregressi rapporti economico-patrimoniali.
Da un'attenta analisi del verbale di separazione, non si ravvisano, in effetti, elementi cui ancorare il carattere oneroso dell'atto di disposizione patrimoniale ivi contenuto, ovvero degli elementi che connotino una sistemazione solutorio-compensativo dell'ex rapporto coniugale dei convenuti.
Al riguardo, nell'atto pubblico con cui si è cristallizzata la cessione per cui è causa, si fa generico riferimento all'assegnazione alla ex moglie, , della quota del 50% del bene immobile facente capo allo , Parte_3 CP_1 in ossequio alle condizioni previste nel ricorso per separazione personale, “essendo il corrispondente trasferimento ricompreso nella completa e definitiva sistemazione dei rapporti economici derivanti dal suindicato procedimento di separazione consensuale”.
Sebbene si faccia espresso richiamo ad una sorta di compensazione tra gli ex coniugi in occasione e in ragione della separazione e quale regolamento dei loro rapporti sorti a causa e nel corso del rapporto matrimoniale, non si specifica, nel dettaglio, a cosa essi si riferiscano.
Va, quindi, esclusa l'onerosità dell'atto dispositivo realizzato in sede di separazione dagli ex coniugi
[...]
e e, di conseguenza, è possibile ritenere legittimo il diritto dei creditori ad CP_1 Parte_3 Parte_1 esperire l'azione revocatoria, in quanto il citato trasferimento ha, senza alcun dubbio, arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate separatamente come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Si ritiene, infatti, di dover partire dall'individuazione dei valori minimi
(tenuto conto che la causa non risulta particolarmente complessa, in quanto istruita documentalmente), che, in base al valore della causa (da 26.001,00 a 52.000,00), è pari ad euro 1.453,00, cui va apportata la maggiorazione, pari al 30% (per un totale di euro 1.888,90), in ragione della difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 co. 2 DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 2413/2023 R.G.: - in accoglimento della domanda attorea dichiara la inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico nella parte in cui ha convenuto il trasferimento a titolo gratuito in favore di Controparte_1 Parte_3 del seguente bene immobile:
-½ dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Catanzaro alla Via dei Crociati, n. 40, riportato nel
Catasto Fabbricati di Catanzaro al foglio di mappa 99, particella 77, subalterno 19, Via dei Crociati, n. 38 interno 11, Piano 4, z.c. 5, Cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale totale escluse le aree scoperte 138 mq.,
R.C. euro 415,75.
- ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio Servizi le opportune annotazioni e/o trascrizioni connesse;
- condanna e , in solido, alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e delle spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.888,90, oltre Parte_2 accessori come per legge.
Catanzaro, 06.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Maria Cristina Flesca