Art. 30. Economo-cassiere 1. L'economocassiere e' responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarita' formale delle relative determinazioni di pagamento; e' altresi' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.
2. L'economocassiere tiene:
a) un registro di cassa per le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata e il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;
b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.
3. Il denaro e i valori sono custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.
2. L'economocassiere tiene:
a) un registro di cassa per le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata e il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;
b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.
3. Il denaro e i valori sono custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.