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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 8794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8794 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 28.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6797/2024
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Verbena Parte_1 C.F._1
e EF AP ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
LE MA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.03.2024, la ricorrente esponeva:
- di essere stata iscritta al Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore a far data 23.11.1998, sino al
8.07.22 data di cancellazione, su domanda;
- che in data 31.12.2008 aveva cessato la propria partita iva chiedendo ed ottenendo, pertanto, la cancellazione dalla CP_1
- che successivamente, a far data 4.10.2014, veniva assunta con contratto di lavoro subordinato (prima a termine poi a tempo indeterminato) dalla Società in qualità di operatore Ufficio CP_2 contenzioso (ora specialista area legale-amministrativa) e tuttora presta in via esclusiva la propria attività a favore della predetta società, presso un Istituto del Ministero della Cultura (MIC) già
Mibact; - che l' è una società in house del MIC, che ne costituisce socio unico;
CP_2
- che successivamente, la in virtù della Legge n. 247/2012 e del successivo CP_1 regolamento attuativo del 20.06.2014, procedeva, nell'anno 2014 alla sua iscrizione d'ufficio senza alcuna comunicazione;
- che prima dell'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 ed alla data di approvazione del regolamento attuativo del 20.06.2014, non era iscritta alla Cassa, per effetto della sopra citata cancellazione, ma solo all'Albo degli Avvocati;
- che scopriva per puro caso della suddetta iscrizione, a seguito di richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi, pertanto, provvedeva a comunicare alla Cassa la nullità dell'Iscrizione chiedendo nel contempo l'annullamento di ogni eventuale richiesta di pagamento iscritta a ruolo con ogni più opportuno e conseguenziale provvedimento di legge;
- che con istanza del 2.01.2018, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120160110712409, faceva valere l'illegittimità/nullità dell'iscrizione e la illegittimità di ogni richiesta di pagamento con la conseguente nullità dei ruoli esattoriali;
- che deduceva l'illegittimità e dunque la nullità dell'iscrizione per omessa preventiva comunicazione ovvero poiché applicabile alla stessa il regime ante riforma 2012 in quanto iscritta all'Albo sin dal
1998; ovvero poiché già iscritta ad un diverso regime previdenziale (INPS) per effetto dell'intervenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato dal 2014;
- che la resistente, noncurante della suddetta richiesta, continuava per anni ad ignorare la stessa mantenendo illegittimamente l'iscrizione al solo fine di continuare a richiedere il pagamento di asseriti contributi previdenziali e non meglio precisate sanzioni;
- che solo a seguito dell'ennesima ed ultima istanza di annullamento in autotutela comunicata con racc.ta a/r del 24.02.22, ove veniva intimato il ricorso all'autorità giudiziale nonché la richiesta del risarcimento di tutti i danni anche esistenziali, la provvedeva alla cancellazione della scrivente, CP_1
a far data 30.11.2021 con nota comunicata in data con racc.ta del 7.06.22 n. 20155894007-4;
- che avverso la suddetta, in data 17.06.22, proponeva reclamo in quanto il provvedimento di cancellazione non veniva notificato;
- che siffatto reclamo veniva parzialmente accolto e la con nota prot.n.188907 del 15.07.22 CP_1 comunicava copia della delibera del consiglio di amministrazione del 11.07.22;
- che, in particolare, la anziché disporre, come richiesto, la nullità, e dunque l'inesistenza, CP_1 dell'iscrizione ne disponeva la cancellazione, al solo fine di richiedere il pagamento di contributi pregressi, non dovuti, sino al 2021 data di cancellazione;
- che successivamente, in data 12.02.2024 le veniva notificata, infatti, cartella di pagamento n. 071
202301253579 56 000, per un importo complessivo pari ad € 12.635,60 per contributi soggettivi minimi, per contributi maternità, per sanzioni su contributi soggettivi, per interessi sugli stessi, relativamente agli anni 2019, 2020,2021;
- che l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Cassa, senza tra l'altro alcuna preventiva comunicazione, era da considerarsi illegittima;
- che l'art. 22 della L. 576/80 prevedeva la non iscrizione alla cassa per gli avvocati che esercitano la professione nell'ambito di un rapporto d'impiego;
- che anche il regime delle incompatibilità è dettato con riferimento a questo parametro “attività autonoma svolta in via continuativa e professionalmente”.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo seguente: “- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'iscrizione d'Ufficio della ricorrente alla Cassa Nazionale Forense, intervenuta Parte_1 nell'anno 2014, anche previo accertamento dell'incompatibilità del rapporto di lavoro subordinato, ancora in corso, con l'esercizio della professione legale e quindi con la stessa iscrizione all'albo degli avvocati, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. - accertarsi e dichiararsi, ove dovesse occorrere, la nullità dell'iscrizione al relativo ordine professionale dalla data di assunzione con rapporto di lavoro subordinato intervenuto in data 4.10.2014, - Per l'effetto accertarsi e dichiararsi la nullità ed inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la e la CP_1 nullità/inesistenza di qualsivoglia obbligo nei confronti della stessa compreso il versamento dei relativi contributi previdenziali. - per l'effetto annullarsi la cartella esattoriale n. 071 2023 01253579
56 000 notificata in data 12.02.2024 con ogni conseguenziale provvedimento;
- ordinarsi alla resistente l'annullamento di tutti i ruoli che risultano iscritti, a carico della ricorrente, successivamente alla cancellazione dalla Cassa intervenuta in data 31.12.2008 e/o per effetto della suddetta illegittima iscrizione d'ufficio dal 31.12.2014. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario. In via cautelare Si chiede, nelle more del giudizio di merito, anche alla luce del fumus boni juris e del periculum in mora della domanda azionata, l'immediata sospensione della cartella impugnata e di ogni eventuale ulteriore richiesta di pagamento, in quanto dall'esecuzione della stessa, considerato l'elevato importo, rispetto alle entrate della ricorrente, la quale non dispone di altre fonti di reddito rispetto a quello derivante dal proprio lavoro dipendente, potrebbe derivare un danno grave ed irreparabile”.
Si costituiva parte resistente eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della stessa, nonché in via subordinata e riconvenzionale “1) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente
e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla dell'importo di € 12.629,62, oltre interessi, ai sensi CP_1 dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo effettivo;
2) Emettere ogni ulteriore, conseguenziale provvedimento di Legge;
3) Provvedere, come di Giustizia, per le spese del giudizio”.
Differita l'udienza a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da accogliere, per quanto di ragione
E' incontestato che la ricorrente dal 2014 ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato e retribuito nei confronti di altro datore di lavoro ( Azienda Ales spa- cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente).
E' altresì incontestato che parte ricorrente, nonostante la cancellazione dalla Cassa Forense in data
31.12.2008, abbia continuato a essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore , in particolare dal 1998 fino al 08.07.2022, e poi successivamente cancellata con decorrenza dal
30.11.2021, a seguito di sua istanza inoltrata in data 11.02.2022.
Sul punto si evidenzia che, come stabilito da Cass. Civile 28879/25 “ in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche
i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi”
Sul punto anche Cass. Civile del 30.10.2020 n.24141 “ l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la , con conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente CP_1 iscritto, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal
Consiglio dell'Ordine competente, di talché al professionista che sia rimasto illegittimamente iscritto all'Albo spetta la restituzione dei contributi versati, giusta la disciplina dell'art. 2033 c.c. ; l'obbligo di restituzione non si estende ai contributi integrativi che siano stati nel tempo versati dal professionista: posto che la L. n. 576 del 1980, art. 11, costruisce il relativo obbligo come strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell'iscrizione all'Albo e che la L.
n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, nel prevedere che l'attività professionale che sia stata svolta in una situazione di incompatibilità non accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente dia luogo esclusivamente alla preclusione dell'iscrizione alla e all'impossibilità di Controparte_1 considerare utile ai fini previdenziali il periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta, non revoca comunque in dubbio che l'attività professionale possa essere stata legittimamente esercitata in virtù della (mera) iscrizione all'Albo, deve ritenersi che il pagamento del contributo integrativo sia esclusivamente collegato all'esercizio dell'attività professionale resa comunque possibile dall'iscrizione e finalizzato all'attuazione del dovere di solidarietà intercategoriale, che non può venir meno per effetto dell'accertamento di una situazione d'incompatibilità rispetto all'esercizio della professione, con conseguente non configurabilità di un obbligo di restituzione dei contributi integrativi”
Si evidenzia, per quanto riguarda il contributo di maternità, quanto statuito da Cass. Lav. 13.07.2020
n.14883 “La cancellazione dall'albo degli avvocati deliberata con effetti retroattivi non dà diritto alla restituzione dei contributi integrativi e di maternità, in quanto trattasi di contributi versati a titolo solidaristico per il perseguimento di fini costituzionalmente garantiti. A sottolinearlo è la
Cassazione accogliendo il ricorso della contro la decisione di merito che aveva CP_1 accolto l'opposizione dell'avvocato contro la cartella di pagamento e ordinato la restituzione, al professionista "cancellato" con effetto retroattivo, di tutta la contribuzione senza distinguere quella versata in base all'articolo 11 della legge 576/1980 (contributo integrativo) e all'articolo 83 del Dlgs
151/2001 (contributo di maternità). Per i giudici di legittimità, infatti, i contributi integrativo e di maternità realizzano la funzione solidaristica della ” CP_1
Alla luce di tutto ciò, nel caso di specie, essendo la cartella esattoriale n. 071 2023 01253579 56 000 notificata a parte ricorrente in data 12.02.2024, relativa a contributo soggettivo minimo, contributo di maternità e sanzione irregolarità dichiarazione art 9 L.141/92, parte ricorrente non è tenuta al pagamento dei contributi soggettivi minimi e relative sanzioni e interessi e della sanzione irregolarità dichiarazione art 9 L.141/92 e relativi accessori, per gli anni indicati nella suddetta cartella, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, sono compensate della metà mentre per il reato seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento dei contributi soggettivi minimi e relative sanzioni e interessi e della sanzione irregolarità dichiarazione art 9 L.141/92 e relativi accessori, per gli anni indicati nella cartella esattoriale n. 071
2023 01253579 56 000 notificata in data 12.02.2024
-rigetta per il resto - condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in 1348,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 28.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6797/2024
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Verbena Parte_1 C.F._1
e EF AP ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
LE MA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.03.2024, la ricorrente esponeva:
- di essere stata iscritta al Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore a far data 23.11.1998, sino al
8.07.22 data di cancellazione, su domanda;
- che in data 31.12.2008 aveva cessato la propria partita iva chiedendo ed ottenendo, pertanto, la cancellazione dalla CP_1
- che successivamente, a far data 4.10.2014, veniva assunta con contratto di lavoro subordinato (prima a termine poi a tempo indeterminato) dalla Società in qualità di operatore Ufficio CP_2 contenzioso (ora specialista area legale-amministrativa) e tuttora presta in via esclusiva la propria attività a favore della predetta società, presso un Istituto del Ministero della Cultura (MIC) già
Mibact; - che l' è una società in house del MIC, che ne costituisce socio unico;
CP_2
- che successivamente, la in virtù della Legge n. 247/2012 e del successivo CP_1 regolamento attuativo del 20.06.2014, procedeva, nell'anno 2014 alla sua iscrizione d'ufficio senza alcuna comunicazione;
- che prima dell'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 ed alla data di approvazione del regolamento attuativo del 20.06.2014, non era iscritta alla Cassa, per effetto della sopra citata cancellazione, ma solo all'Albo degli Avvocati;
- che scopriva per puro caso della suddetta iscrizione, a seguito di richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi, pertanto, provvedeva a comunicare alla Cassa la nullità dell'Iscrizione chiedendo nel contempo l'annullamento di ogni eventuale richiesta di pagamento iscritta a ruolo con ogni più opportuno e conseguenziale provvedimento di legge;
- che con istanza del 2.01.2018, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120160110712409, faceva valere l'illegittimità/nullità dell'iscrizione e la illegittimità di ogni richiesta di pagamento con la conseguente nullità dei ruoli esattoriali;
- che deduceva l'illegittimità e dunque la nullità dell'iscrizione per omessa preventiva comunicazione ovvero poiché applicabile alla stessa il regime ante riforma 2012 in quanto iscritta all'Albo sin dal
1998; ovvero poiché già iscritta ad un diverso regime previdenziale (INPS) per effetto dell'intervenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato dal 2014;
- che la resistente, noncurante della suddetta richiesta, continuava per anni ad ignorare la stessa mantenendo illegittimamente l'iscrizione al solo fine di continuare a richiedere il pagamento di asseriti contributi previdenziali e non meglio precisate sanzioni;
- che solo a seguito dell'ennesima ed ultima istanza di annullamento in autotutela comunicata con racc.ta a/r del 24.02.22, ove veniva intimato il ricorso all'autorità giudiziale nonché la richiesta del risarcimento di tutti i danni anche esistenziali, la provvedeva alla cancellazione della scrivente, CP_1
a far data 30.11.2021 con nota comunicata in data con racc.ta del 7.06.22 n. 20155894007-4;
- che avverso la suddetta, in data 17.06.22, proponeva reclamo in quanto il provvedimento di cancellazione non veniva notificato;
- che siffatto reclamo veniva parzialmente accolto e la con nota prot.n.188907 del 15.07.22 CP_1 comunicava copia della delibera del consiglio di amministrazione del 11.07.22;
- che, in particolare, la anziché disporre, come richiesto, la nullità, e dunque l'inesistenza, CP_1 dell'iscrizione ne disponeva la cancellazione, al solo fine di richiedere il pagamento di contributi pregressi, non dovuti, sino al 2021 data di cancellazione;
- che successivamente, in data 12.02.2024 le veniva notificata, infatti, cartella di pagamento n. 071
202301253579 56 000, per un importo complessivo pari ad € 12.635,60 per contributi soggettivi minimi, per contributi maternità, per sanzioni su contributi soggettivi, per interessi sugli stessi, relativamente agli anni 2019, 2020,2021;
- che l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Cassa, senza tra l'altro alcuna preventiva comunicazione, era da considerarsi illegittima;
- che l'art. 22 della L. 576/80 prevedeva la non iscrizione alla cassa per gli avvocati che esercitano la professione nell'ambito di un rapporto d'impiego;
- che anche il regime delle incompatibilità è dettato con riferimento a questo parametro “attività autonoma svolta in via continuativa e professionalmente”.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo seguente: “- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'iscrizione d'Ufficio della ricorrente alla Cassa Nazionale Forense, intervenuta Parte_1 nell'anno 2014, anche previo accertamento dell'incompatibilità del rapporto di lavoro subordinato, ancora in corso, con l'esercizio della professione legale e quindi con la stessa iscrizione all'albo degli avvocati, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. - accertarsi e dichiararsi, ove dovesse occorrere, la nullità dell'iscrizione al relativo ordine professionale dalla data di assunzione con rapporto di lavoro subordinato intervenuto in data 4.10.2014, - Per l'effetto accertarsi e dichiararsi la nullità ed inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la e la CP_1 nullità/inesistenza di qualsivoglia obbligo nei confronti della stessa compreso il versamento dei relativi contributi previdenziali. - per l'effetto annullarsi la cartella esattoriale n. 071 2023 01253579
56 000 notificata in data 12.02.2024 con ogni conseguenziale provvedimento;
- ordinarsi alla resistente l'annullamento di tutti i ruoli che risultano iscritti, a carico della ricorrente, successivamente alla cancellazione dalla Cassa intervenuta in data 31.12.2008 e/o per effetto della suddetta illegittima iscrizione d'ufficio dal 31.12.2014. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario. In via cautelare Si chiede, nelle more del giudizio di merito, anche alla luce del fumus boni juris e del periculum in mora della domanda azionata, l'immediata sospensione della cartella impugnata e di ogni eventuale ulteriore richiesta di pagamento, in quanto dall'esecuzione della stessa, considerato l'elevato importo, rispetto alle entrate della ricorrente, la quale non dispone di altre fonti di reddito rispetto a quello derivante dal proprio lavoro dipendente, potrebbe derivare un danno grave ed irreparabile”.
Si costituiva parte resistente eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della stessa, nonché in via subordinata e riconvenzionale “1) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente
e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla dell'importo di € 12.629,62, oltre interessi, ai sensi CP_1 dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo effettivo;
2) Emettere ogni ulteriore, conseguenziale provvedimento di Legge;
3) Provvedere, come di Giustizia, per le spese del giudizio”.
Differita l'udienza a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da accogliere, per quanto di ragione
E' incontestato che la ricorrente dal 2014 ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato e retribuito nei confronti di altro datore di lavoro ( Azienda Ales spa- cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente).
E' altresì incontestato che parte ricorrente, nonostante la cancellazione dalla Cassa Forense in data
31.12.2008, abbia continuato a essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore , in particolare dal 1998 fino al 08.07.2022, e poi successivamente cancellata con decorrenza dal
30.11.2021, a seguito di sua istanza inoltrata in data 11.02.2022.
Sul punto si evidenzia che, come stabilito da Cass. Civile 28879/25 “ in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche
i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi”
Sul punto anche Cass. Civile del 30.10.2020 n.24141 “ l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la , con conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente CP_1 iscritto, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal
Consiglio dell'Ordine competente, di talché al professionista che sia rimasto illegittimamente iscritto all'Albo spetta la restituzione dei contributi versati, giusta la disciplina dell'art. 2033 c.c. ; l'obbligo di restituzione non si estende ai contributi integrativi che siano stati nel tempo versati dal professionista: posto che la L. n. 576 del 1980, art. 11, costruisce il relativo obbligo come strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell'iscrizione all'Albo e che la L.
n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, nel prevedere che l'attività professionale che sia stata svolta in una situazione di incompatibilità non accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente dia luogo esclusivamente alla preclusione dell'iscrizione alla e all'impossibilità di Controparte_1 considerare utile ai fini previdenziali il periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta, non revoca comunque in dubbio che l'attività professionale possa essere stata legittimamente esercitata in virtù della (mera) iscrizione all'Albo, deve ritenersi che il pagamento del contributo integrativo sia esclusivamente collegato all'esercizio dell'attività professionale resa comunque possibile dall'iscrizione e finalizzato all'attuazione del dovere di solidarietà intercategoriale, che non può venir meno per effetto dell'accertamento di una situazione d'incompatibilità rispetto all'esercizio della professione, con conseguente non configurabilità di un obbligo di restituzione dei contributi integrativi”
Si evidenzia, per quanto riguarda il contributo di maternità, quanto statuito da Cass. Lav. 13.07.2020
n.14883 “La cancellazione dall'albo degli avvocati deliberata con effetti retroattivi non dà diritto alla restituzione dei contributi integrativi e di maternità, in quanto trattasi di contributi versati a titolo solidaristico per il perseguimento di fini costituzionalmente garantiti. A sottolinearlo è la
Cassazione accogliendo il ricorso della contro la decisione di merito che aveva CP_1 accolto l'opposizione dell'avvocato contro la cartella di pagamento e ordinato la restituzione, al professionista "cancellato" con effetto retroattivo, di tutta la contribuzione senza distinguere quella versata in base all'articolo 11 della legge 576/1980 (contributo integrativo) e all'articolo 83 del Dlgs
151/2001 (contributo di maternità). Per i giudici di legittimità, infatti, i contributi integrativo e di maternità realizzano la funzione solidaristica della ” CP_1
Alla luce di tutto ciò, nel caso di specie, essendo la cartella esattoriale n. 071 2023 01253579 56 000 notificata a parte ricorrente in data 12.02.2024, relativa a contributo soggettivo minimo, contributo di maternità e sanzione irregolarità dichiarazione art 9 L.141/92, parte ricorrente non è tenuta al pagamento dei contributi soggettivi minimi e relative sanzioni e interessi e della sanzione irregolarità dichiarazione art 9 L.141/92 e relativi accessori, per gli anni indicati nella suddetta cartella, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, sono compensate della metà mentre per il reato seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento dei contributi soggettivi minimi e relative sanzioni e interessi e della sanzione irregolarità dichiarazione art 9 L.141/92 e relativi accessori, per gli anni indicati nella cartella esattoriale n. 071
2023 01253579 56 000 notificata in data 12.02.2024
-rigetta per il resto - condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in 1348,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia