TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Pt_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GOLINI VALERIA, la quale lo
[...] rappresenta e difende in virtù di procura in atti e elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. DE NICOLA DRUSILLA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e sono affidati, in via esclusiva, al sig. , con il Per_1 Per_2 Parte_1 quale continueranno a vivere.
2. La sig.ra ornerà, ove possibile, previo accordo con il sig. , da Cortefranca Pt_2 Pt_1
(BS) un week end al mese, durante il quale potrà tenere con sé i minori dal venerdì all'uscita della scuola sino domenica sera alle 20:00.
3. I figli trascorreranno le principali festività (24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio,
Pasqua e lunedì in Albis), con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
4. La madre potrà tenere con sé i minori sette giorni consecutivi, con pernottamento, durante
1 le vacanze invernali (sospensione scolastica) da concordare con il padre entro il 30 novembre di ciascun anno, nonché almeno una settimana in giugno luglio e agosto, da concordare con il padre entro il 15 maggio di ogni anno. Le parti potranno anche concordare periodi di permanenza dei figli e presso la madre superiori a Per_1 Per_2 quelli sopra disciplinati.
5. Il sig. percepirà per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figli Pt_1 minori e a lui affidati. Per_1 Per_2
6. La sig.ra orrisponderà al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli minori, la somma di € 200,00, da versarsi, a mezzo bonifico, sul conto corrente a quest'ultimo intestato (IBAN IT37A0347501605CC0010948017), entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
7. Le spese straordinarie, ovvero le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e ludico-sportivo-ricreative, preventivamente concordate, salvi i casi di necessità ed urgenza, e comunque sempre documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo le indicazioni del protocollo adottato dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Pt_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GOLINI VALERIA, la quale lo
[...] rappresenta e difende in virtù di procura in atti e elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. DE NICOLA DRUSILLA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e sono affidati, in via esclusiva, al sig. , con il Per_1 Per_2 Parte_1 quale continueranno a vivere.
2. La sig.ra ornerà, ove possibile, previo accordo con il sig. , da Cortefranca Pt_2 Pt_1
(BS) un week end al mese, durante il quale potrà tenere con sé i minori dal venerdì all'uscita della scuola sino domenica sera alle 20:00.
3. I figli trascorreranno le principali festività (24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio,
Pasqua e lunedì in Albis), con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
4. La madre potrà tenere con sé i minori sette giorni consecutivi, con pernottamento, durante
1 le vacanze invernali (sospensione scolastica) da concordare con il padre entro il 30 novembre di ciascun anno, nonché almeno una settimana in giugno luglio e agosto, da concordare con il padre entro il 15 maggio di ogni anno. Le parti potranno anche concordare periodi di permanenza dei figli e presso la madre superiori a Per_1 Per_2 quelli sopra disciplinati.
5. Il sig. percepirà per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figli Pt_1 minori e a lui affidati. Per_1 Per_2
6. La sig.ra orrisponderà al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli minori, la somma di € 200,00, da versarsi, a mezzo bonifico, sul conto corrente a quest'ultimo intestato (IBAN IT37A0347501605CC0010948017), entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
7. Le spese straordinarie, ovvero le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e ludico-sportivo-ricreative, preventivamente concordate, salvi i casi di necessità ed urgenza, e comunque sempre documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo le indicazioni del protocollo adottato dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2