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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17251/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio degli avv.ti Giacobina Giorgio e Giacobina Roberto in virtù di Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'Errico Gianantonio in virtù di procura speciale in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da verbale di udienza del 16.4.2025):
“Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso oil termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in CARIGNANO il Parte_1 CP_1
10/09/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 15.3.2025 si costituiva in giudizio CP_1 non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo, in via riconvenzionale, pronunciarsi, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale domanda riconvenzionale aderiva la parte ricorrente con memoria ex art.473 bis.17 in data 27.3.2025.
All'udienza del 16.04.2025, dinanzi al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano ascoltate. Entrambe instavano per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Atteso che le parti hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere pertanto rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 13.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17251/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio degli avv.ti Giacobina Giorgio e Giacobina Roberto in virtù di Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'Errico Gianantonio in virtù di procura speciale in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da verbale di udienza del 16.4.2025):
“Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso oil termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in CARIGNANO il Parte_1 CP_1
10/09/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 15.3.2025 si costituiva in giudizio CP_1 non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo, in via riconvenzionale, pronunciarsi, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale domanda riconvenzionale aderiva la parte ricorrente con memoria ex art.473 bis.17 in data 27.3.2025.
All'udienza del 16.04.2025, dinanzi al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano ascoltate. Entrambe instavano per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Atteso che le parti hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere pertanto rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 13.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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