CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 213
CGARS
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di divieto di richiesta di documenti già in possesso dell'amministrazione

    La Corte ha ritenuto provato che la documentazione era stata depositata nel 1986-87 e che la richiesta del Comune nel 2019 era illegittima in quanto violava il divieto di aggravare il procedimento e l'obbligo di acquisire d'ufficio dati già in possesso. Questo vizio è sufficiente a invalidare il diniego.

  • Accolto
    Illegittimità della richiesta di nuova documentazione a causa di incendio

    La Corte ha affermato che la perdita di atti rientra nel rischio organizzativo dell'amministrazione e che il divieto di richiedere documenti già posseduti opera anche in caso di perdita o deterioramento. Inoltre, la comunicazione relativa all'incendio del 2003 si riferiva a pratiche diverse e non vi era prova della corretta notifica.

  • Accolto
    Errata valutazione dell'inerzia del privato

    La Corte ha ritenuto che i principi di collaborazione e buona fede sono biunivoci e che non si può pretendere una condotta collaborativa dal privato di fronte a un'azione amministrativa illegittima e proceduralmente viziata. L'inerzia del Comune per 33 anni aveva ingenerato un legittimo affidamento nel privato.

  • Accolto
    Eccesso di potere e violazione dei principi amministrativi

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo il provvedimento di diniego illegittimo per violazione di legge e eccesso di potere, riformando la sentenza di primo grado che aveva erroneamente posto a carico del privato le conseguenze di una disfunzione organizzativa dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 213
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 213
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo