TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 13
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa esecuzione delle sentenze

    Il giudice amministrativo ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 c.p.a., dato il decorso del termine di centoventi giorni per l'esecuzione delle sentenze da parte dell'Amministrazione, la rituale notifica delle stesse e la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Ammissibilità del giudizio di ottemperanza per spese legali

    La giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario, poiché si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente.

  • Accolto
    Applicazione art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali sul complessivo importo dovuto, calcolati dalla notifica della sentenza fino all'adempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 13
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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