Art. 49. (Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi). 1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 246 , e' abrogato.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 , e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE .
Nota all' art. 49:
- Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Il comma 3 dell'art. 2, abrogato, recitava:
"3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alinenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro".
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 , sui prodotti alimentari, all'art. 7 cosi' dispone:
"Art. 7 (Decretazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1".
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 , e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE .
Nota all' art. 49:
- Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Il comma 3 dell'art. 2, abrogato, recitava:
"3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alinenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro".
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 , sui prodotti alimentari, all'art. 7 cosi' dispone:
"Art. 7 (Decretazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1".