Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 10/12/2025, n. 22342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22342 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16801 del 2022, proposto da ND VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cocco, Giovanni Corbyons, Chiara Guardamagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
AN d’IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giovanni Napoletano, Donato Messineo, Michelino Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Istituto in Roma, via Nazionale 91;
Consob, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano, Annunziata Palombella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Palmisano in Roma, via G.B. Martini, 3, e dall'avvocato Giuseppe Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto del provvedimento di l.c.a. e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ADVANCE SIM S.p.A. (decreto Prot. DT 67900 – 03/07/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti e connessi, ivi incluso l'atto di AN d'IT, Prot. N. 0848868/19 del 05/07/2019 con cui sono stati nominati gli Organi liquidatori, atti tutti dichiarati illegittimi e annullati dal TAR Lazio-Roma, Sez. II Bis, sent. 30 giugno 2021 n. 7734 e sent. 30 giugno 2021 n. 7726, entrambe confermate da Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 agosto 2022 n. 7499 negli appelli riuniti nrg 6574/2021 e nrg 6578/2021 (doc.ti 1-3).
- e per l'adozione ex art. 34 cpa di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva del ricorrente;
- nonché, per quanto occorrer possa, con richiesta ex art. 34 c. 4 cpa che, eventualmente, siano stabiliti i criteri in base ai quali il Ministero e/o le Autorità resistenti devono proporre a favore del ricorrente il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della AN d’IT e della Consob;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AR LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. ND VA agisce, in qualità di ex amministratore e socio e di attuale componente del consiglio di amministrazione e socio della società Advance SIM p.a., per il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, adottato nei confronti della SIM dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta della AN d’IT e su conforme parere della Consob.
2. La proposta della AN d’IT trae origine dalla rilevazione in sede ispettiva di gravi irregolarità riguardanti il settore dei servizi di investimento.
3. Il provvedimento di l.c.a. è stato annullato con sentenze di questo Tribunale, sez. II-bis, n. 7726/2021 e n. 7734/2021, che si è pronunciato sui ricorsi presentati da due azionisti ed ex esponente aziendali.
4. I ricorsi contenevano le domande di annullamento e di risarcimento del danno. Non è stata invece avanzata richiesta di sospensione cautelare, monocratica ovvero collegiale, del provvedimento impugnato.
5. Le predette sentenze sono state appellate dalla AN d’IT e, a seguito di riunione dei giudizi, confermate dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. n. 7499/2022.
6. Il giudice di primo grado si è pronunciato unicamente sulla domanda di annullamento, senza trattare quella risarcitoria. Tale ultima questione non è stata affrontata nella sentenza di appello.
7. Con l’odierno ricorso il sig. VA sostiene che sussisterebbero tutti i presupposti per il risarcimento del danno derivatogli dalla mancata percezione dei compensi in relazione agli incarichi societari svolti, alla perdita dell’investimento nella SIM, alla lesione della reputazione: l’ingiustizia del danno - che sarebbe in re ipsa - (la l.c.a. illegittima avrebbe privato la SIM dell’operatività aziendale), il nesso causale tra l’adozione del provvedimento e il pregiudizio economico subito (consistente nella perdita del valore patrimoniale e di mercato della SIM, dei compensi percepiti dal ricorrente in qualità di esponente aziendale, nella lesione alla reputazione), l’elemento soggettivo (colpa grave dovuta a carenze valutative e all’insussistenza di un quadro di eccezionale gravità).
8. Parte ricorrente chiede che vengano disposti gli incombenti istruttori ritenuti necessari, compresa la consulenza tecnica d’ufficio e che, in via principale, le Amministrazioni vengano condannate al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, quantificati in euro 1.282.274,00 con riguardo ai compensi non percepiti (di cui euro 411.668,00 per emolumenti fissi ed euro 870.606,00 per la parte di emolumenti variabili), in euro 131.023,50 circa per i danni patrimoniali corrispondenti alla perdita degli investimenti effettuati a favore della SIM, in euro 347.651,50 per la lesione reputazionale e professionale e, comunque, nella diversa somma accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa.
In via subordinata viene formulata domanda di condanna sulla base dei criteri ai sensi dell’art. 34 del codice del processo amministrativo.
Il ricorso si conclude con la richiesta di riconoscimento sulle somme dovute a titolo di risarcimento della rivalutazione monetaria, degli interessi compensativi sulle somme rivalutate, degli interessi legali su tutte le somme che saranno determinate con decorrenza dalla
pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo nonché con la domanda di condanna della Amministrazioni ai sensi del citato art. 34 del c.p.a. all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva della società.
9. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Consob e la AN d’IT.
10. La AN d’IT e il ricorrente hanno depositato documenti.
11. Le parti hanno prodotto memorie difensive. La Consob ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per aver espresso nel procedimento di liquidazione un parere non obbligatorio e non vincolante.
12. Ha fatto seguito lo scambio di repliche tra la Consob, la ricorrente e la AN d’IT.
13. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione sollevata in rito dalla Consob, non sussistendo i presupposti per dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
2. Nel giudizio di annullamento è stato esaminato il procedimento di formazione della volontà che ha condotto all’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e, alla luce del ruolo svolto nella specifica vicenda, la Consob è stata considerata quale parte del processo, nel quale peraltro ha potuto esercitare con pienezza il proprio diritto di difesa.
3. Passando al merito, si osserva che non è sostenibile alcun automatismo tra l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo e la condanna al risarcimento dei danni.
4. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni da illegittimo esercizio di una funzione pubblica deriva dalla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, per cui “ non è ricollegabile alla mera adozione ed esecuzione di un atto illegittimo né alla negligenza o imperizia del funzionario agente, occorrendo invece l'accertamento di un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento dell’Amministrazione connotato da dolo o colpa ” ( ex multis , Cass. civ., sez. I, ord. n. 3630/2021).
5. Il giudice non può ritenere che sussista in re ipsa l’ingiustizia del danno quale conseguenza dell’esercizio illegittimo del potere ma deve procedere anche ad accertare, in ordine successivo, l’esistenza dell’evento dannoso, la qualificabilità del danno accertato come ingiusto poiché incidente su di un interesse rilevante per l’ordinamento, la riferibilità dell’evento dannoso sotto il profilo causale ad una condotta della Pubblica Amministrazione, l’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità della Pubblica Amministrazione “ sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa ” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 18174/2019).
6. Il principio generale dell'onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. è applicabile anche all'azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo e, pertanto, il danneggiato è onerato di fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (Consiglio di Stato sez. IV, n. 2891/2023; CGARS, sez. giur., n. 191/2022).
7. Con riguardo all’illegittimità del provvedimento è necessario osservare che le pronunce di annullamento non hanno negato l’esistenza delle criticità rilevate nel corso dell’istruttoria, ma si sono incentrate sulla correttezza della valutazione svolta in ordine ad esse da parte dell’Amministrazione (docc. 2 e 3 prod. ric., pagg. 14, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29; doc. 4 prod. ric., pag. 32, 33, 34).
I rilevati difetti di istruttoria e di motivazione e la non conformità della valutazione svolta al canone di proporzionalità non escludevano il riesercizio del potere (di natura discrezionale tecnica) da parte dell’Amministrazione.
Secondo la giurisprudenza “ il giudicato di annullamento di un provvedimento per vizi formali (quali il difetto di istruttoria o di motivazione), in quanto pacificamente non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento impugnato, non consente di fondare la pretesa al risarcimento del danno, o, per meglio dire, non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno; infatti, mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola l’amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alla statuizione del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio il potere in merito all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non possono ritenersi condizionate o determinate in positivo le scelte della stessa rispetto ad ogni altra possibile motivazione utilizzabile (in termini Cons. Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1037) ” (Cons. Stato, sez. V, n. 7913/2024).
L’effetto ripristinatorio dell’autorizzazione della SIM, conseguente all’annullamento del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, è intervenuto nel mutato contesto fattuale che ha fatto seguito alla riconsegna del compendio aziendale da parte del liquidatore (avvenuto in data 3 novembre 2022). In tale contesto si colloca la nota a firma del presidente del Consiglio di Amministrazione di Advance nella quale si rappresenta che “ la Società, dalla data di riconsegna del compendio aziendale, non ha posto in essere e non ha alcuna intenzione di porre in essere operazioni a valere sui servizi di investimento autorizzati ” e che “ è intendimento del Consiglio di Amministrazione di procedere con l’assunzione di tutte le delibere volte ad assicurare l’ordinaria uscita della Società dal mercato e che inevitabilmente comprendono la rinuncia alle autorizzazioni ricevute ” (doc. 7 prod. AN d’IT).
8. Al fine di stabilire la relazione tra la perdita di valore della SIM - che si è poi riverberata anche sui compensi degli esponenti aziendali - e la liquidazione coatta amministrativa è necessario confrontare l’importo delle voci attive e passive del patrimonio societario prima e dopo il procedimento di l.c.a..
Con riguardo alla situazione patrimoniale ex ante , il valore del patrimonio netto è stato quantificato dalla stessa parte ricorrente alla data del 3 luglio 2019 in circa 2,6 milioni di euro, risultanti dalla somma tra il capitale sociale (doc. 48 prod. ric., pag. 90, conto 7.01, euro 1.719.949,00) e le riserve (ibidem, pag. 92, conto 7.03, euro 905.363,17).
Tale valore non tiene però conto delle passività latenti correlate ai contenziosi con alcuni clienti, cui può essere attribuito il valore di circa 2,8 milioni di euro quale sommatoria delle seguenti voci relative a vertenze e accordi transattivi:
(i) rinuncia al credito di euro 1,9 milioni da parte del socio di maggioranza di Advance, che aveva formalizzato un accordo transattivo con uno dei clienti che avevano sporto reclamo (doc. 15-16 prod. AN d’IT);
(ii) circa euro 525 mila relativi alle rinunce al credito risolutivamente condizionate all’eventuale esito positivo della presente causa risarcitoria (doc. 45 prod. AN d’IT, tabella a pag. 5, importo di euro 524.564,13);
(iii) 367 mila euro relativi alle transazioni saldo e stralcio (importo stimato per difetto, in quanto tiene conto delle transazioni concluse con quattro - quindi con solo una parte - dei reclamanti (docc. 18-21 prod. AN d’IT; 75.000 + 52.000 + 150.000 + 90.000 = 367.000).
Dalla somma algebrica tra il patrimonio netto (circa 2,6 mln euro) calcolato sulla base dei dati contabili indicati dalla ricorrente dalla ricorrente alla data del 3 luglio 2019 e la voce relativa a vertenze e accordi transattivi (circa 2,8 mln di euro) risulta il valore (del patrimonio netto) negativo pari a circa 0,2 milioni di euro.
9. Sempre guardando alla perizia prodotta dalla parte ricorrente (doc. 48 prod. ric. cit.), essa contiene una stima del valore economico della SIM effettuata sulla base del patrimonio netto rettificato desumibile dalla situazione contabile alla data del 20 ottobre 2022 (par. 1.4, pag. 4 di 191; par. 3.3, pag. 15 di 191).
Esaminando i dati grezzi (non rettificati) delle voci dello stato passivo indicate nella predetta relazione (pag. 20 di 191, colonna centrale della tabella), si osserva che essi sono il risultato dell’evoluzione dell’entità dei debiti potenziali correlati al contenzioso con i clienti (1.570.204,07 euro). Tale entità ha assunto un valore inferiore rispetto alle stime effettuate dalla gestione commissariale con riguardo agli anni 2020-2021 (pari a 8.165.687,83 euro; doc. 1 prod. AN d’IT, pagg. 11-12) a seguito delle transazioni sui crediti vantati dai clienti che si erano opposti alla stima del liquidatore e che, ancor prima, avevano presentato i reclami esaminati in sede ispettiva.
Dall’esame diacronico dei dati contabili della SIM è quindi possibile affermare che il patrimonio netto ha assunto nuovamente valori positivi solo a seguito della liquidazione.
La predetta perizia, al paragrafo 1.6, recante “ verifiche effettuate e limitazioni di responsabilità ”, precisa che con riguardo ai documenti esaminati ai fini della stima del valore economico attribuibile alla SIM “ non è stata svolta una due diligence sulle situazioni economico-patrimoniali fornite ” (doc. 48 prod. ric., pag. 5 di 191).
Come eccepito dalla AN d’IT (memoria ex art. 73 c.p.a., pag. 27-30 di 47) i tre documenti posti a sostegno della determinazione del valore della SIM (rapporto di valutazione Audirevi Transaction Services s.r.l. il 7 febbraio 2017; perizia giurata di Audirevi sul valore di Advance Corporate Finance s.r.l. in data 20 febbraio 2017, stilata ai fini dell’incorporazione di ACF; “ letter of intent ” del 17 maggio 2018, concernente le condizioni preliminari della fusione tra Advance e Emintad Italy s.r.l., poi non realizzata) si riferiscono tutti alla situazione di Adavance anteriore al sorgere dei contenziosi con i clienti e all’evoluzione delle poste attive (dismissione delle attività di investimento e di gestione patrimoniale) e passive (impatto delle vertenze pendenti sulle spese da stanziare in bilancio).
10. L’attendibilità delle conclusioni cui giunge la perizia è messa in discussione dal fatto che essa trae dati e informazioni da documenti che l’esperto incaricato non ha sottoposto a due diligence e, inoltre, non tiene conto delle passività latenti correlate all’esposizione debitoria della SIM nei confronti dei clienti che avevano avviato dei contenziosi.
Alla luce di tali considerazioni non possono ritenersi sussistenti danni patrimoniali e da perdita dell’investimento della società, in quanto la riduzione del valore del patrimonio societario trova la propria origine nella fase della gestione della SIM antecedente rispetto alla liquidazione coatta amministrativa e, quindi, non può essere considerata quale conseguenza immediata e diretta di quest’ultima.
11. Con riguardo al nesso di causalità è necessario richiamare l’art. 30, comma 3, secondo periodo, del codice del processo amministrativo, secondo cui “ nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti ”.
La giurisprudenza ha chiarito in quali termini il “ comportamento complessivo delle parti ” e “ l’esperimento dei mezzi di tutela previsti ” assumono rilevanza sostanziale sul piano causale, prendendo in considerazione:
-“ l’omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti dannosi ”;
-“ l’omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l’assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell’ autotutela amministrativa (cd. invito all’autotutela) ”;
-“ l’omissione di ogni altro comportamento esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all’art. 1175 e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. ” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2011).
Nel caso in esame il giudizio di annullamento del provvedimento di l.c.a. è stato introdotto non dall’odierno ricorrente ma da altri due soci ed ex esponenti aziendali della SIM, i quali non hanno peraltro formulato istanza di tutela cautelare.
Alla luce di tale circostanza dirimente scolora la questione della impossibilità di beneficiare nel nuovo contesto fattuale dell’effetto ripristinatorio delle autorizzazioni conseguente alle sentenze di annullamento della liquidazione coatta amministrativa.
Il mancato esperimento della tutela cautelare da parte dei soci ed ex esponenti della società si colloca nella serie causale che ha condotto all’immediata esecuzione del provvedimento di liquidazione e che ha concorso a determinare una modificazione dello stato di fatto irreversibile, inducendo la SIM a uscire dal mercato e a rinunciare alle autorizzazioni ripristinate per effetto delle sentenze di annullamento.
Si osserva che “ la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa (secondo il criterio del “più probabilmente che non”: Cass., sezioni unite,11 gennaio 1008, n. 577; sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045), recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili ” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2011 cit.).
La richiesta di tutela cautelare collegiale e, prima ancora, la proposizione di un’istanza volta alla concessione delle misure cautelari monocratiche avrebbero “ plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno ” (Ad. Plen. 3/2011 cit.).
Nel caso in esame, come riportato nella parte in fatto, i due soci ed ex esponenti della SIM hanno formulato unicamente domanda di annullamento degli atti e domanda risarcitoria, poi riproposta in questa sede, mentre il ricorrente si è limitato ad esperire l’azione risarcitoria ad esito del giudizio di annullamento promosso da altri.
Tale circostanza “ integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile. Detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento avrebbe scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato dall’art. 1227, comma 2, c.c., implica la non risarcibilità del danno evitabile ” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2011 cit.).
Come chiarito dalla recente giurisprudenza, < La stessa Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 7 del 23 aprile 2021, ha opportunamente evidenziato che, stante la natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano della responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi, per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. - da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento - i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.. Con specifico riguardo all’art. 1223 cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha precisato che, accanto ad una funzione descrittiva che rispecchia il ruolo della responsabilità civile quale “rimedio previsto in funzione reintegratrice della sfera patrimoniale dell’individuo rispetto ad aggressioni esterne”, la norma svolge anche una funzione precettiva, per la quale “il criterio della consequenzialità immediata e diretta opera in funzione limitatrice delle conseguenze dannose risarcibili comprese nella serie causale originata dal fatto illecito”, dovendosi escludere “il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi (Cons. Stato, Ad. Pl., 24 aprile 2021, n. 7) > (Cons. Stato, sez. III, n. 8106/2025).
12. Con riguardo all’elemento psicologico, la colpa della Pubblica Amministrazione si concreta “ nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, n. 685/2025).
Nel caso in esame la norma di azione attribuisce all’Amministrazione un elevato grado di discrezionalità tecnica ai fini dell’esercizio del potere in relazione a situazioni fattuali particolarmente complesse.
Tale potere è espressione del principio di tutela del risparmio di cui all’art. 47 della Costituzione ed è finalizzato a garantire, per un verso, i singoli risparmiatori e, per altro verso, il corretto funzionamento e l’affidabilità del sistema bancario.
Come illustrato, all’esito del giudizio di annullamento non sono state messe in discussione le criticità rilevate in sede ispettiva, con particolare riguardo alle violazioni normative e alle perdite patrimoniali. Le anzidette criticità trovano conferma nell’evoluzione dell’esposizione debitoria della SIM correlata alle vertenze avviate dai clienti e nella comparazione tra lo stato passivo del 2018 (ispezione) e del 2020 (l.c.a.).
D’altronde, la L. 262/2005, recante “ Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ”, all’art. 24, comma 6-bis, prevede che “ Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 (fra le quali vi sono la AN d’IT e la Consob) (…), i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave ”. La giurisprudenza ha chiarito che tale disposizione “ assicura una tutela peculiare alle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, che svolgono la loro attività a garanzia degli interessi di investitori e risparmiatori, nonché della stabilità del sistema finanziario, per la peculiare sensibilità di tutti gli aspetti implicati ed al fine d’evitare atteggiamenti difensivi da parte degli operatori e, in ultima analisi, a scarico di ogni responsabilità e in danno all’interesse pubblico ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5409/2020; n. 5389/2020).
Inoltre, le pronunce di primo grado rappresentano un mutamento di indirizzo rispetto ad un orientamento consolidato, in quanto hanno interpretato la normativa di riferimento nel senso di richiedere all’Amministrazione la valutazione dell’impossibilità di adottare misure diverse e meno gravose rispetto alla liquidazione coatta amministrativa (docc. 2 e 3 prod. ric., e pagg. 19-20: “ questo Tribunale non può, però, condividere la tesi, affermata in verità più volte in dottrina e giurisprudenza, circa l’inconfigurabilità della normativa dettata dal TUF come un "sistema" di misure più o meno afflittive e circa l’impossibilità di far uso degli strumenti previsti all’interno di esso secondo un criterio di gradualità rispetto alle violazioni e irregolarità riscontrate, in modo tale da imporre una motivazione ad hoc, quanto meno nell’ipotesi “capitale” della messa in l.c.a., in ordine alla inevitabilità di tale misura estrema ed alla non idoneità o insufficienza di misure meno gravose ”).
Anche tale circostanza rivela che la valutazione è stata compiuta in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale, inidoneo a palesare negligenza ovvero imperizia nell’esercizio di un potere orientato alla tutela dei risparmiatori e del sistema finanziario nel suo complesso.
13. Si passa all’esame delle singole voci di danno individuate dalla parte ricorrente.
I danni asseritamente subiti dagli amministratori di Advance con riguardo alla perdita della retribuzione e il danno da perdita dell’investimento della società non possono ritenersi sussistenti poiché, come illustrato, la riduzione del valore del patrimonio societario - alla quale i predetti danni sono conseguiti - trova la propria origine nella fase della gestione della SIM antecedente rispetto alla liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, non può essere considerata conseguenza immediata e diretta della misura adottata dall’Amministrazione.
Con riguardo al pregiudizio alla reputazione, si osserva che l’annullamento del provvedimento deve ritenersi idoneo a ripristinare a posteriori l’immagine che gli esponenti della società avevano prima dalla l.c.a.
Anche a voler supporre che un siffatto danno si sia in concreto verificato e che sia stato adeguatamente dimostrato, non può escludersi che esso sia collegato direttamente ai fatti di gestione della SIM nella fase antecedente alla liquidazione - la cui sussistenza non è stata smentita in sede giurisdizionale - piuttosto che al procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Inoltre, “ la mera lesione dell'interesse alla correttezza della complessiva gestione del procedimento da parte dell'Amministrazione non è risarcibile in sé, in quanto, diversamente opinando, si costruirebbe un interesse legittimo come generica pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa (Cons. Stato, n. 301 del 2021) ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 6874/2025).
14. Infine, devono essere disattese le istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente in ragione della completezza degli elementi utili ai fini del giudizio.
In particolare, con riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio, questa non può “ essere disposta dal giudice amministrativo per colmare la lacuna probatoria che la parte, la quale agisce in giudizio per il risarcimento del danno, avrebbe dovuto evitare allegando e provando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. Altrimenti opinando, si riconoscerebbe al giudice un ruolo di supplenza in favore della parte che la legge ha inteso espressamente escludere, richiamando, nella materia del risarcimento del danno, le ordinarie regole sul riparto dell’onere della prova ” (CGARS, sez. giur., n. 570/2025).
15. In conclusione le domande risarcitorie proposte in via principale e in via subordinata sono complessivamente infondate, derivando da ciò che il ricorso deve essere respinto.
16. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AE CC, Presidente FF
AR LU, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LU | AE CC |
IL SEGRETARIO