Ordinanza collegiale 27 giugno 2024
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 1 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/04/2026, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02700/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04226/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4226 del 2022, proposto da
FA ES, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caiazzo e Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società SO CI S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Manfredi Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione comunale di CI e dalla Società SO CI S.r.l. in liquidazione (C.F. 05991031005), e
per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere reintegrata nella proprietà e nel possesso del fondo illegittimamente appreso dal Comune di CI e dalla Società SO CI S.r.l. in liquidazione, ovvero, in via del tutto subordinata, qualora ciò dovesse risultare impossibile, al risarcimento dei danni subiti, e
per la condanna
del Comune di CI e della Società SO CI S.r.l. in liquidazione, o chi di esso tenuto responsabile, al rilascio delle aree apprese ed al pagamento di tutti i danni causati, ovvero, in mancanza, al pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e svalutazione, nonché del danno per il periodo di occupazione illegittima, per la distruzione delle colture e per il deprezzamento alla restante proprietà, oltre a tutto quanto disposto ex D.P.R. n.327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di CI e di SO CI S.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NN BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
La ricorrente - che afferma di essere proprietaria di alcuni fondi identificati catastalmente al fol. 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Comune di CI, ricadenti in un’area più vasta, individuata come Lotto 15 di circa mq.6.500, necessaria per la realizzazione di un insediamento residenziale popolare (P.E.E.P.), che sono stati oggetto di occupazione d’urgenza disposta dal Comune di CI con decreto del 13 maggio 1980 e poi di presa di possesso il 4 giugno 1980, a cui non è seguito nei termini di legge il decreto di espropriazione, né l’atto di cessione volontaria - con ricorso notificato il 05/09/2022 e depositato in giudizio il 16-19/09/2022, chiede la declaratoria dell’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione comunale di CI e della Società SO CI S.r.l. in liquidazione (C.F. 05991031005), e del diritto della ricorrente ad essere reintegrata nella proprietà e nel possesso del fondo illegittimamente appreso dal Comune di CI e dalla Società SO CI S.r.l. in liquidazione, ovvero, in via del tutto subordinata, qualora ciò dovesse risultare impossibile, al risarcimento dei danni subiti. Chiede, altresì, la condanna del Comune di CI e della Società SO CI S.r.l. in liquidazione, o chi di essi ritenuto responsabile, al rilascio delle aree apprese ed al pagamento di tutti i danni causati, ovvero, in mancanza, al pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e svalutazione, nonché del danno per il periodo di occupazione illegittima, per la distruzione delle colture e per il deprezzamento alla restante proprietà, oltre a tutto quanto disposto ex D.P.R. n.327/2001.
Il 12/05/2023, si è costituito in giudizio il Comune di CI, depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale ha contestato i fatti di causa e concluso per il rigetto del ricorso.
Il 26/03/2024, il Comune di CI ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha fatto rilevare l’assoluta estraneità del Comune di CI per i fatti accaduti, atteso essenzialmente che, giusta convenzione n. 55 del 13.12.1979, «“Il Comune di CI si è avvalso della facoltà di conferire delega generale all’esproprio o all’eventuale acquisto delle aree che [avrebbe concesso] in diritto di superfice e con atto consiliare n. 75 del 10.11.1979 [aveva] conferito delega all’esproprio all’Impresa di costruzione SO.FI.COOP spa.” (oggi SO CI) ».
In pari data 26/03/2024, anche la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, per ribadire “ l’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione comunale di CI e della Società SO CI s.r.l. in liquidazione ”, e insistere per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 28/03/2024, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ad esito della pubblica udienza del 10/04/2024, con ordinanza istruttoria n. 3989 del 27/06/2024, questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori:
«1 ) a carico del Comune resistente, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se e vero che i fondi (attualmente) identificati al foglio 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI furono oggetto di occupazione d'urgenza da parte del Comune di CI, con decreto del 13 maggio 1980, per la realizzazione di un insediamento residenziale popolare (P.E.E.P.) e se è vero che non sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. né un atto di cessione volontaria in relazione ai predetti terreni, allegando la relativa documentazione a supporto, ivi incluso l’atto di conferimento in Società del 27/12/1999 (indicato nelle visure storiche depositate in atti dalla ricorrente);
2) a carico della ricorrente, ordinando l’esibizione di una nota di chiarimenti che precisi in virtù di quali atti è proprietaria dei fondi identificati al fol. 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI, allegando la relativa documentazione a supporto, posto che dalle visure storiche in atti si evince che la stessa è intestataria dal 20/12/1977 al 27/12/1999, in virtù di atto di compravendita Notaio Vincenzo De Luca di CI (Na) del 20/12/1977, Rep. N° 21963, delle (sole) particelle 2806 e 2810 e quale sia la corrispondenza/derivazione delle particelle in questione rispetto a quelle menzionate nel decreto di occupazione d’urgenza del 13/05/1980 in atti.
Ai rispettivi predetti adempimenti le parti onerate dovranno provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria », rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 5/12/2024.
Il 27/09/2024, parte ricorrente ha depositato in giudizio brevi note difensive, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 3989 del 27/06/2024.
Il 15/11/2024, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 29/11/2024, il Comune di CI ha depositato in atti un’istanza di rinvio, chiedendo un ulteriore termine al fine di adempiere all’ordinanza istruttoria n. 3989/2024 del 27/06/2024 di questa Sezione, “ attesa l’eccessiva vetustà degli atti richiesti e la risalenza delle procedure oggetto della vertenza ”.
Il 04/12/2024, si è costituita in giudizio la Società SO CI S.r.l. in liquidazione, depositando all’uopo un atto di costituzione ed eccependo l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso.
Ad esito della pubblica udienza del 05/12/2024, con ordinanza istruttoria n. 945 del 06/02/2025, questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, (i) reiterare gli incombenti istruttori già disposti a carico del Comune resistente con la precedente ordinanza n. 3989/2024 del 27/06/2024 di questa Sezione e rimasti inadempiuti, ordinando (nuovamente) al Comune di CI l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se è vero che i fondi (attualmente) identificati al foglio 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI furono oggetto di occupazione d'urgenza da parte del Comune di CI, con decreto del 13 maggio 1980, per la realizzazione di un insediamento residenziale popolare (P.E.E.P.) e se è vero che non sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. né un atto di cessione volontaria in relazione ai predetti terreni, allegando la relativa documentazione a supporto, ivi incluso l’atto di conferimento in Società del 27/12/1999 (indicato nelle visure storiche depositate in atti dalla ricorrente); nonchè (ii) ordinare alla ricorrente l’esibizione di una nota di chiarimenti in ordine ai punti b e c della memoria difensiva dalla stessa depositata in giudizio il 27/9/2024, contenenti un richiamo al decreto comunale di occupazione del maggio 1980 “ lett.g), n.7 (in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente) ”, nel mentre alla lettera g) n. 7 del suddetto decreto comunale versato in atti dalla ricorrente è riportata la “TA Di SE IC, assegnando al Comune di CI e alla parte ricorrente l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria per provvedere ai predetti rispettivi adempimenti, rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 19/06/2025.
Il 16/05/2025, la Società SO CI S.r.l. in liquidazione ha depositato in atti una memoria difensiva, nella quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché per carenza di legittimazione attiva della ricorrente, il difetto di legittimazione passiva della Società resistente e, comunque, l’infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improponibile ed infondato.
Il 27/05/2025, il Comune di CI ha depositato in giudizio la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale prot. 12930/2025 (senza tuttavia allegare la documentazione di supporto pure richiesta da questa Sezione, da ultimo, con ordinanza istruttoria n. 945 del 06/02/2025), nella quale, in particolare, si afferma che “ Con decreto del 02.06.1981, il Sindaco autorizzava la società SO.FI.COOP all'occupazione d'urgenza dei terreni del lotto 15- oggetto di convenzione per 3 anni, successivamente prorogata per altri 2 anni con decreto sindacale del 03.07.1984” (nel mentre, nella memoria di replica del 26/03/2024, il Comune resistente affermava che “Con decreto Sindacale del 13.05.1980, pertanto, si autorizzava l’occupazione d’urgenza dei terreni oggetto di convenzione, in capo alla società SO.FI.COOP. Come affermato da parte istante, la So.Fi.Coop. procedeva all’occupazione del suolo in data 04.06.1980 ”), che “ Con la scadenza dei decreti di occupazione d'urgenza susseguitisi negli anni, la occupazione dei terreni di cui al lotto 15, interessati dalla convenzione e dal diritto di superficie diveniva illegittima in quanto mai formalizzata attraverso i necessari decreti di esproprio ”, “ che i lavori posti in essere dalla cooperativa So.fi.coop hanno riguardato solo una quota parte di scavo e inizio della realizzazione di una parte delle fondazioni, salvo poi non continuare e di fatto ripristinare lo stato dei luoghi ante intervento ” e che il lotto di interesse “ non è interessato da una trasformazione irreversibile, non è mai stato recintato da chi che sia e per effetto sempre accessibile da tutti ”.
Il 29/05/2025, la Società SO CI S.r.l. in liquidazione ha depositato in giudizio una memoria di replica, eccependo la tardività della relazione prodotta in giudizio dal Comune resistente in violazione sia del termine stabilito dall’ordinanza n. 945 del 6/2/2025 di questa Sezione, sia del termine “ di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione fissata per il 19 giugno 2025, dunque scaduto il 9 maggio 2025 ex art. 73, c. 1, c.p.a. ”, opponendo il rifiuto del contradittorio ed insistendo per il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improponibile ed infondato.
Il 18/06/2025, il Comune di CI ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, riportandosi alla propria memoria difensiva, nonché alla relazione tecnica fornita dal Comune di CI ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 19/06/2025, il difensore di parte ricorrente ha reso taluni chiarimenti a verbale in merito alla particella 2810 ex particella 145 e il difensore della Società SO CI S.r.l. in liquidazione ne ha eccepito la tardività, ribadendo altresì la tardività della relazione depositata in atti dal Comune resistente il 27/05/2025, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad esito della pubblica udienza del 19/06/2025, con ordinanza istruttoria n. 6000 del 01/09/2025, questa Sezione, rilevata la tardività del deposito della relazione comunale versata in atti (solo) il 27/05/2025 in assenza, peraltro, della documentazione a supporto, e l’omesso adempimento di parte ricorrente agli incombenti istruttori disposti a suo carico con l’ordinanza n. 945 del 06/02/2025 di questa Sezione e, comunque, la non sufficienza dei chiarimenti resi a verbale dalla stessa nella pubblica udienza del 19/06/2025, e dei quali, pure, la Società SO CI S.r.l. in liquidazione ha eccepito la tardività, ha ritenuto, pertanto, necessario, ai fini del decidere, reiterare parte degli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. 945 del 06/02/2025di questa Sezione, ordinando, da un lato, al Comune resistente di depositare in giudizio la documentazione a supporto della relazione comunale versata in atti il 27/05/2025 e, in particolare, il decreto/i di occupazione di urgenza dei fondi in questione (identificati al foglio 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI) e il relativo verbale di occupazione/immissione in possesso, nonché una nota di chiarimenti che precisi il rapporto intercorrente tra il decreto sindacale di occupazione di urgenza del 13/05/1980 versato in atti da parte ricorrente e richiamato anche nella memoria comunale del 26/03/2024 (avente ad oggetto i fondi in questione) e il decreto sindacale del 02/06/1981 (con cui “ il Sindaco autorizzava la società SO.FI.COOP all'occupazione d'urgenza dei terreni del lotto 15 ”), richiamato, invece, nella relazione comunale versata in atti il 27/05/2025, e, dall’altro lato, (nuovamente) alla ricorrente l’esibizione di una documentata relazione di chiarimenti in ordine ai punti b e c della memoria difensiva dalla stessa depositata in giudizio il 27/9/2024, contenenti un richiamo al decreto comunale di occupazione del maggio 1980 “lett.g), n.7 (in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente)”, nel mentre alla lettera g) n. 7 del suddetto decreto comunale versato in atti dalla ricorrente è riportata la “TA Di SE IC, assegnando al Comune di CI e alla parte ricorrente l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria per provvedere ai predetti rispettivi adempimenti e rinviando la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica dell’11/12/2025, anche al fine di garantire il contraddittorio delle parti costituite sulla relazione dell’Ufficio Tecnico comunale prot. 12930/2025 depositata in atti (solo) il 27/05/2025.
Il 29/10/2025, il Comune di Busciano ha depositato in giudizio la relazione istruttoria del 23/10/2025 e relativi allegati, in cui ha evidenziato:
- “ che i fondi identificati al foglio 4 part. 2812 e part. 2815 ricadono il lotto 16 del P.E.P., pur in presenza di un'assegnazione non venivano mai interessati da procedura di esproprio né da qualsivoglia lavorazione ”, “ mentre i fondi identificati al foglio 4 part. 2806 e part. 2810 ricadono il lotto 15 del P.E.P. ”;
- che “ Con Decreto Sindacale del 11.11.1980 (allegato 4 alla presente), erroneamente individuato precedentemente come decreto sindacale del 13.05.1980, il Sindaco autorizzava la società SO.FI.COOP ad occupare temporaneamente, per 3 anni decorrenti dalla data di immissione in possesso e in via d'urgenza gli immobili, ricadenti nel lotto 15 ed elencati nella lettera g) della premessa del decreto stesso tra i quali al n. 6 di tale elenco vi è la TA ES FF, IC EL Foglio 4 Partita 2075 particella n. 144, che attualmente risulta frazionata in ulteriori tre particelle: 2806, 2807 144 del foglio 4;
Con Decreto Sindacale del 02.06.1981 (allegato 5 alla presente), sovrapponibile nella forma e nella sostanza al Decreto Sindacale del 11.11.1980 il Sindaco autorizzava nuovamente e allo stesso modo la società SO.FI.COOP all'occupazione d'urgenza dei terreni del lotto 15- oggetto di convenzione per 3 anni;
Che il giorno 6 luglio 1981 la SO.FI.COOP, in esecuzione del. Decreto Sindacale del 02.06.1981 si è immessa, a mezzo dei propri delegati nel lotto15 così come riportato nella premessa del decreto sindacale del 03.07.1984 ”;
- che “ Agli atti non si è rinvenuto documentazione circa il decreto di esproprio definitivo, ne atti di cessione volontaria. E neanche un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ”.
Il 18/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, in cui ha reso i chiesti chiarimenti in merito ai punti b e c della memoria depositata il 27/9/2024 ed ha evidenziato che, “ Relativamente, poi, alla p.lla 2806 ex 144, della quale la ricorrente è esclusiva proprietaria (attribuitole ed assegnatole con atto di divisione e vendita per notaio dott. De Luca del 20.12.1977 rep. n.21963), non in contestazione, è confermata l’apprensione della stessa (richiamata nel citato decreto del 1980 alla lett.g), n.6, in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente), per dichiarazione del Responsabile comunale nella nota prot. n.26331 del 23.10.2025, versata in giudizio ”, concludendo per l’accoglimento della domanda proposta.
Il 10/12/2025, la Società SO CI S.r.l. in liquidazione ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa, reiterando le conclusioni già rassegnate circa l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso, quantomeno nei confronti della SOFICOOP BRUSCIANO s.r.l. in liquidazione.
Il 10/12/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza dell’11/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
0. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e va accolto in parte, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
1. - E’ opportuno ribadire, in limine , la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”) in ordine alle domande azionate dalla ricorrente, posto che, nella fattispecie in esame, il Comune resistente ha agito a seguito della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del Comune di CI ai sensi dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 di cui al decreto P.G.R.C. n. 6556 del 06.10.1975 seguito dai decreti di occupazione di urgenza di cui al Decreto Sindacale del 13/05/1980, al Decreto Sindacale dell’11/11/1980 e al Decreto Sindacale del 02/06/1981, aventi ad oggetto i terreni ricadenti nel lotto 15.
Ed invero, a tale riguardo, « la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549) » ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
Peraltro, la giurisdizione di questo Tribunale è stata, altresì, confermata dal Tribunale di Nola, Sezione I, con sentenza n.1361 dell’11 maggio 2023 (versata in atti da parte ricorrente il 24/05/2023), il quale (rilevando che “ risulta per tabulas (e non è in contestazione) che i terreni oggetto di causa furono occupati dalla concessionaria SO in via d’urgenza in data 4.06.1980, sulla base del decreto sindacale del 13.5.1980, il quale ha definitivamente cessato di produrre i propri effetti in data 4.06.1983: dal 5.06.1983 l’occupazione risulta, perciò, effettuata sine titulo ”) “ ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo sull’azione promossa (R.G. n.7160/2021) dalla ricorrente avente la stessa domanda di quella oggetto della presente causa ”, come affermato dal difensore di parte ricorrente nella istanza di prelievo del 24/05/2023.
2. - Va, poi, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sollevata dalla Società SO CI S.r.l. in liquidazione, secondo la quale “ la ricorrente, dopo avere ammesso di non possedere il fondo oggetto di causa da oltre quarant’anni, ha documentato di non esserne nemmeno più intestataria, poiché dalle visure storiche presso l’Agenzia delle Entrate prodotte dalla ricorrente (il 15.3.2024) e dal Comune di CI (il 26.3.2024), risulta trascritto il trasferimento della proprietà sin dal 27.12.1999 (testualmente: “….dalle visure storiche in atti si evince che la stessa è intestataria dal 20/12/1977 al 27/12/1999”), ovvero da ventitré anni prima dell’instaurazione del presente giudizio. Anche volendo ipotizzare che tale trasferimento sia avvenuto “a non domino”, comunque, nemmeno è stata documentata la pendenza di un giudizio ex art. 1159 cc. (che sarebbe dovuto essere introdotto entro il termine decadenziale codificato di dieci anni decorrente dalla data di annotamento della trascrizione “contro” ex art. 2643 cc) ”.
In effetti, dalle visure storiche relative alle particelle 2806 e 2810, risulta che le stesse sono attualmente intestate a favore della Società SO CI S.r.l. per effetto di atto pubblico di conferimento in società del 27/12/1999 per atto del notaio Farinaro Paolo rep. N. 130098 (che non è stato però prodotto agli atti).
Risulta tuttavia anche che la Società SO CI è stata costituta nel medesimo giorno e per atto pubblico del medesimo notaio Farinaro Paolo rep. N. 130099/19724, come dichiarato dalla società stessa nella memoria del 16 maggio 2025 (pag.3).
La coincidenza di giorno e di pubblico ufficiale rogante (notaio Farinaro Paolo) nonché la sequenza dei numeri di repertorio 130098 e 130099 induce a ritenere che le particelle in questione siano state conferite alla società SO CI s.r.l. in occasione della sua costituzione, presumibilmente, dalla società SO s.p.a., la quale aveva avuto dette particelle in diritto di superficie, in quanto ricadenti nel lotto 15, giusta deliberazione di Consiglio comunale di CI n.75 del 10.11.1979 e convenzione rep. n.55 del 13.12.1979, come risulta nelle premesse dell’atto di occupazione in via di urgenza del 13 maggio 1980 e dell’11 novembre 1980, depositati da parte ricorrente, e come ribadito dal Comune resistente nelle varie note istruttorie depositate in data 27/05/2025 e 29/10/2025.
Tanto, infatti, afferma parte ricorrente, secondo cui le suddette particelle (di proprietà della ricorrente) “ ricadevano in un'area più vasta (individuata come Lotto 15 di circa mq.6.500) necessaria per la realizzazione di un insediamento residenziale popolare (P.E.E.P.). Tale intervento edificatorio sarebbe dovuto essere eseguito (acquisto delle aree e realizzazione del complesso abitativo) dalla Società So.fi.coop s.p.a. (oggi, SO CI s.r.l. in liquidazione), giusta deliberazione di Consiglio comunale di CI n.75 del 10.11.1979 e convenzione rep. n.55 del 13.12.1979, assegnataria appunto in diritto di superficie del citato Lotto 15. Alla presa di possesso delle aree di proprietà della sig.ra ES nel giugno del 1980 non è seguito nei termini di legge il decreto di espropriazione, né l'atto di cessione volontaria ”.
Tale circostanza, peraltro, non è contestata specificamente dalla suddetta Società SO CI S.r.l. in liquidazione ed è, invece, confermata dal Comune resistente, il quale, nella relazione del 27/05/2025 n. 12930 afferma che “ Con la scadenza dei decreti di occupazione susseguitisi negli anni, la occupazione dei terreni di cui al lotto 15, interessati dalla convenzione e dal diritto di superficie diveniva illegittima in quanto mai formalizzata attraverso i necessari decreti di esproprio” . Non solo. Il Comune resistente nella comunicazione indirizzata alla ricorrente del 16/12/2009 n. 29385 (recante in oggetto “ Espropri in Piano di Zona - Comunicazione ”) - successiva al conferimento delle particelle in questione alla Società SO CI s.r.l. - afferma di avere attivato “ le procedure finalizzate alla definizione, anche stragiudiziale, delle problematiche determinatesi nella cosiddetta area del Piano di Zona, successivamente all'assegnazione del diritto di superficie da parte di questo Ente a favore della Società Cooperativa Edilizia So.Fi.Coop. ” e di essere “ disponibile, sussistendone i presupposti, ad attivare nei confronti della S.V. procedure transattive finalizzate alla definizione dell'esproprio e alla relativa liquidazione delle indennità, come peraltro in corso nei confronti di altri proprietari espropriati di fatto nell'ambito delle attività poste in essere dalla suddetta Società Cooperativa ”.
Ne deriva che il trasferimento delle particelle 2806 e 2810, attribuite in diritto di superficie alla Società So.fi.coop s.p.a. nel 1979 e successivamente conferite nel 1999 alla Società SO CI s.r.l. in liquidazione, deve ritenersi verosimilmente avvenuto nell’ambito dell’occupazione (divenuta) sine titulo /illegittima dei terreni della ricorrente per cui è causa, non risultando essere stato adottato alcun atto di esproprio di dette particelle, cosicché l’acquisto sarebbe da considerarsi a non domino (come peraltro la stessa controinteressata ipotizza nel prospettare l’eccezione di carenza di legittimazione).
Infine, quanto alla questione dell’eventuale salvezza dell’acquisto a non domino per usucapione abbreviata, sollevata dalla controinteressata, la comunicazione del 16/12/2009 del Comune, sopra riportata, conferma che vi fosse un contenzioso in relazione alle particelle in questione di cui il Comune era a conoscenza: pertanto (in disparte il requisito necessario della buona fede, che non sembra ricorrere nella fattispecie, anche considerata la sostanziale identità/continuità soggettiva tra SO s.p.a. e SO CI s.r.l. di cui al successivo paragrafo 3.) non è possibile escludere che vi siano stati atti interruttivi del decorso del termine per l’usucapione e in ogni caso non è questa la sede per un accertamento di un intervenuta usucapione abbreviata.
Tutto ciò induce il Collegio a respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente medesima.
2.1. - Per completezza, occorre evidenziare che questo Tribunale, sempre ai fini di valutare la legittimazione attiva della ricorrente, con ordinanza istruttoria n. 3989 del 27/06/2024 ha disposto incombenti istruttori a carico della ricorrente, “ ordinando l’esibizione di una nota di chiarimenti che precisi in virtù di quali atti è proprietaria dei fondi identificati al fol. 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI, allegando la relativa documentazione a supporto, posto che dalle visure storiche in atti si evince che la stessa è intestataria dal 20/12/1977 al 27/12/1999, in virtù di atto di compravendita Notaio Vincenzo De Luca di CI (Na) del 20/12/1977, Rep. N° 21963, delle (sole) particelle 2806 e 2810 e quale sia la corrispondenza/derivazione delle particelle in questione rispetto a quelle menzionate nel decreto di occupazione d’urgenza del 13/05/1980 in atti ”.
La ricorrente, nella memoria difensiva del 27/09/2024, ha rappresentato che:
“ a – la ricorrente è esclusiva proprietaria del fondo identificato al fol 4, p.lla 2806 di mq.718, ex p.lla 144 di mq.1.127, attribuitole ed assegnatole con atto di divisione e vendita per notaio dott. De Luca del 20.12.1977 rep. n.21963 (pag.7) e richiamato nel citato decreto del 1980 alla lett.g), n.6 (in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente);
b – la ricorrente è esclusiva proprietaria del fondo identificato al fol 4, p.lla 2810 di mq.78, ex p.lla 145 di mq.909, attribuitole ed assegnatole con atto di divisione e vendita per notaio dott. De Luca del 20.12.1977 rep. n.21963 (pag.7) e richiamato nel citato decreto del 1980 alla lett.g), n.7 (in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente);
c – la ricorrente, poi, è comproprietaria del fondo identificato al fol 4, p.lla 2812 di mq.12, ex p.lla 145 di mq.909, attribuitole ed assegnatole alla ES FA unitamente ai germani PP, RO, VA, TO, CO e GI con atto di divisione e vendita per notaio dott. De Luca del 20.12.1977 rep. n.21963 (pag.10) e richiamato nel citato decreto del 1980 alla lett.g), n.7 (in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente);
d – la ricorrente, poi, è comproprietaria del fondo identificato al fol 4, p.lla 2815 di mq.32, ex p.lla 146 di mq.1.515, attribuitole ed assegnatole alla ES FA unitamente ai germani PP, RO, VA, TO, CO e GI con atto di divisione e vendita per notaio dott. De Luca del 20.12.1977 rep. n.21963 (pag.10) e richiamato nel citato decreto del 1980 alla lett.g), n.8 (in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente).
Da quanto riportato, è evidente che la ricorrente è proprietaria di fondi occupati dai resistenti in maniera esclusiva per mq.796 ed in comproprietà con i germani per mq.44. ”
Con successive ordinanze istruttorie n. 945 del 06/02/2025 e n. 6000 del 01/09/2025, questo Tribunale ha, quindi, “ Ritenuto, altresì, necessario, ordinare alla ricorrente l’esibizione di una nota di chiarimenti in ordine ai punti b e c della memoria difensiva dalla stessa depositata in giudizio il 27/9/2024, contenenti un richiamo al decreto comunale di occupazione del maggio 1980 “lett.g), n.7 (in ditta ES FF e IC EL, genitori della ricorrente)”, nel mentre alla lettera g) n. 7 del suddetto decreto comunale versato in atti dalla ricorrente è riportata la “TA Di SE IC ”.
Nella memoria difensiva del 18/11/2025, parte ricorrente ha, quindi, rappresentato che “ In data 29 ottobre u.s. lo scrivente, nella qualità, ha provveduto a depositare copia conforme rilasciata dall’Archivio notarile di Napoli dell’atto di compravendita rep. n.48559 per notaio dott. VA Terracciano del 21.5.1963 dal quale si rileva che il sig. Di SE CE (nato a [...] il [...]) vende e trasferisce ai coniugi ES FF nato a [...] il [...] e IC EL nata a [...] d’Arco il 12/2/1903, genitori della ricorrente, una zonetta di terreno in CI identificata alla partita 1673, foglio 4, particella 145. Dal citato atto di compravendita versato in atti si evince chiaramente che le aree di cui ai succitati punti b) e c) della precedente memoria del 26 settembre 2024, e precisamente la p.lla 2810 e la p.lla 2812 ex p.lla 145, derivanti dalla divisione per notaio De Luca del 20.12.1974, sono di proprietà di ES FF e IC EL, danti causa dell’attuale ricorrente, per acquisto fattone dal sig. Di SE CE, richiamato e riportato nel decreto di occupazione sindacale del 13.5.1980. In realtà l’errore commesso dalla scrivente difesa, che ha tratto in inganno l’Ecc.mo Collegio, è stato nell’indicare appunto le p.lle 2810 e la p.lla 2812 ex p.lla 145, di proprietà oggi della ricorrente, apprese dai resistenti, con l’intestazione catastale “ES FF e IC EL” e non, invece, “D SE CE ”. ”
La ricorrente, dunque, anche considerato che l’azione esercitata da parte ricorrente non è un’azione di rivendicazione che impone all’attore l’onere probatorio rigoroso della probatio diabolica della proprietà, ha offerto un principio di prova con riguardo sia alla proprietà/comproprietà dei fondi identificati al fol. 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI (anche per le considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.), sia con riguardo alla corrispondenza/derivazione delle particelle in questione rispetto a quelle menzionate nel decreto di occupazione d’urgenza del 13/05/1980 (e nei successivi decreti di occupazione di urgenza che si sono susseguiti nel tempo) in atti, che le parti resistenti non hanno contestato specificamente, anche alla stregua delle risultanze delle visure storiche per l’immobile 2806 e per l’immobile 2810 depositate in giudizio dal Comune di CI il 26/03/2024.
3. - Va inoltre respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Società SO CI S.r.l. in liquidazione, costituita per atto notaio Farinaro Paolo rep. N. 130099/19724, come dichiarato dalla società stessa nella memoria del 16 maggio 2025 (pag.3), la quale, in particolare, deduce che “ senza produrre alcun documento a conforto, la ricorrente sostiene che la società Finanziaria Popolare per la Cooperazione e l’Associazionismo - SO.FI.COOP. SpA, indicata nel decreto di occupazione prodotto con il ricorso, si sarebbe trasformata (senza specificare come e quando) nella SOFICOOP BRUSCIANO s.r.l.
L’allegazione è priva di fondamento poiché la società SOFICOOP BRUSCIANO s.r.l. in liquidazione è del tutto autonoma rispetto alla SO.FI.COOP. SpA ed è stata costituita in data 27.12.1999, giusta costituzione per atto del Notaio Farinaro rep. 130099/19724, dunque, diciannove anni dopo l’occupazione contestata. Tra l’altro, come rilevato dall’Ordinanza istruttoria n. 3989/2024, la SOFICOOP BRUSCIANO s.r.l. opera sin dalla sua costituzione con codice fiscale e partita IVA 05991031005, mentre, come riportato nella convenzione rep. 55/1979 richiamata nel ricorso e depositata dal Comune di CI, la Società Finanziaria Popolare per la Cooperazione e l’Associazionismo - SO.FI.COOP. SpA reca la partita IVA 01407610631 ”.
Tale società infatti, come si è visto, risulta al momento intestataria delle particelle 2806 e 2810 in virtù dell’atto di conferimento delle particelle stesse (deve ritenersi) da parte della SO s.p.a., e pertanto certamente ne ha la disponibilità di fatto.
Tanto è sufficiente a radicare la sua legittimazione passiva a fronte di una domanda di restituzione dell’area, a prescindere dall’accertamento, nel caso di specie, di eventuali fenomeni di trasformazione/successione societaria tra la So.fi.coop s.p.a. e la SO CI s.r.l. in liquidazione, che pure sarebbero legittimamente ipotizzabili attesa la continuità nella denominazione della nuova società e nella titolarità dei beni.
Peraltro, e ciò è dirimente nel caso di specie, è la stessa SO CI S.r.l. ad ammettere una sostanziale identità soggettiva/continuità con la SO s.p.a. nel giudizio promosso nei confronti del Comune di CI per l’annullamento della delibera di Giunta municipale n. 11 del 14/1/2003 e dei relativi atti allegati, concernenti la decadenza e la revoca dell’assegnazione dei suoli compresi nel piano di zona 167, lotto n. 15, definito con la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 1623/2006 (poi riformata con sentenza del Consiglio di Stato n. 5382/2011, entrambe menzionate nella relazione istruttoria del Comune di CI versata in atti il 27/05/2025), nella quale si legge che “ Con ricorso notificato 26/3/2003, la SO.FI.COOP. s.r.l. riferiva che: - con decreto P.G.R. n. 6556 del 6/10/1975 veniva approvato il piano di zona per l’edilizia economica e popolare del Comune di CI; - con delibera consiliare n. 75 del 10/11/1979, il Comune assegnava alla ricorrente il diritto di superficie per le aree residenziali comprese nel lotto n. 15; - con la Convenzione rep. n. 55 del 13/12/1979 veniva formalizzata l’assegnazione;… ”.
3.1. - Del pari va disattesa l’eccezione con cui il Comune di CI fa valere la propria estraneità per i fatti accaduti, rilevando che “ le aree oggetto del presente giudizio furono assegnate, con Delibera di Consiglio Comunale n.75 del 10.11.1979, dal Comune di CI, giusta convenzione n. 55 del 13.12.1979 (Allegato 1), alla SO.FI.COOP S.p.A. con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 55, in diritto di superficie ed ai sensi dell’art. 35 legge 865 del 22/10/1971 le aree residenziali (lotto 15 per complessivi mq.6500 circa) comprese nel Piano di Zona legge 167/1962 approvato con D.P.G.R.C n. 6556/1975, per la realizzazione di complessivi n. 288 vani residenziali.
Nella predetta convenzione al punto 5 della premessa si legge che: “Il Comune di CI si è avvalso della facoltà di conferire delega generale all’esproprio o all’eventuale acquisto delle aree che concederà in diritto di superfice e con atto consiliare n. 75 del 10.11.1979 ha conferito delega all’esproprio all’Impresa di costruzione SO.FI.COOP spa.” (oggi SO CI) ”.
Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, il soggetto espropriante (nella specie il Comune) resta dominus della procedura, anche nella ipotesi in cui ricorra all'istituto della delega (art. 60 della legge n. 865/1971), ed è perciò responsabile dell'operato del delegato poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati (cfr. Cassazione civile, Sezione I, 25/03/2025, n. 7947; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II, 21/11/2013, n. 1062).
4. - Né è possibile accogliere l’eccezione di prescrizione formulata dalla Società SO s.r.l. in liquidazione, secondo la quale “ eventuali diritti della ricorrente, ove mai opponibili, devono ritenersi estinti per inutile decorso di ogni termine di prescrizione (quinquennale o decennale che siano), tenuto conto che, pur volendo prendere per buona la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, la Sig.ra FA ES avrebbe potuto agire in giudizio dal giorno successivo allo spirare del termine quinquennale di validità del riferito decreto di occupazione del 13.5.1980, mentre l’odierno ricorso è stato incardinato oltre trent’anni dopo. Ne consegue la decadenza del termine per la proposizione delle domande giudiziali a cui si resiste e l’intervenuta prescrizione anche di qualsivoglia diritto risarcitorio nei confronti della società SOFICOOP BRUSCIANO s.r.l. in liquidazione ”.
In particolare, la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere la restituzione dei fondi in questione non è prescritta (e anzi il termine di prescrizione non è iniziato a decorrere), in quanto, come meglio specificato nel successivo paragrafo 5., la mancata (e tempestiva) emanazione dell’atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità dei beni immobili di cui alle particelle 2806 e 2810, configura un illecito permanente della P.A. (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II, 21/11/2013, n. 1062, cit.).
Invece, le domande di parte ricorrente tese ad ottenere la condanna delle parti resistenti a corrispondere il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, nonché il risarcimento dei danni, oltre interessi e svalutazione, ivi incluso il danno per la distruzione delle colture e per il deprezzamento alla restante proprietà, vanno rispettivamente dichiarate inammissibili ovvero respinte per le ragioni più liquide specificate al successivo paragrafo 6., sicché il Collegio ritiene superfluo esaminare l’eccezione di prescrizione svolta da parte controinteressata con riferimento alle stesse.
5. - Ciò premesso, nel particolare caso di specie, occorre evidenziare che, in punto di fatto, questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con ordinanze istruttorie n. 3989 del 27/06/2024 e n. 945 del 06/02/2025, ha ordinato al Comune resistente “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se e vero che i fondi (attualmente) identificati al foglio 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI furono oggetto di occupazione d'urgenza da parte del Comune di CI, con decreto del 13 maggio 1980, per la realizzazione di un insediamento residenziale popolare (P.E.E.P.) e se è vero che non sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. né un atto di cessione volontaria in relazione ai predetti terreni, allegando la relativa documentazione a supporto, ivi incluso l’atto di conferimento in Società del 27/12/1999 (indicato nelle visure storiche depositate in atti dalla ricorrente) ”.
Il 27/05/2025, il Comune di CI ha depositato in giudizio la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale prot. 12930/2025 (senza tuttavia allegare la documentazione di supporto pure richiesta da questa Sezione, da ultimo, con ordinanza istruttoria n. 945 del 06/02/2025), nella quale, in particolare, si afferma che “ Con decreto del 02.06.1981, il Sindaco autorizzava la società SO.FI.COOP all'occupazione d'urgenza dei terreni del lotto 15- oggetto di convenzione per 3 anni, successivamente prorogata per altri 2 anni con decreto sindacale del 03.07.1984 ” (nel mentre, nella memoria di replica del 26/03/2024, il Comune resistente affermava che “ Con decreto Sindacale del 13.05.1980, pertanto, si autorizzava l’occupazione d’urgenza dei terreni oggetto di convenzione, in capo alla società SO.FI.COOP. Come affermato da parte istante, la So.Fi.Coop. procedeva all’occupazione del suolo in data 04.06.1980 ”), che “ Con la scadenza dei decreti di occupazione d'urgenza susseguitisi negli anni, la occupazione dei terreni di cui al lotto 15, interessati dalla convenzione e dal diritto di superficie diveniva illegittima in quanto mai formalizzata attraverso i necessari decreti di esproprio ”, “ che i lavori posti in essere dalla cooperativa So.fi.coop hanno riguardato solo una quota parte di scavo e inizio della realizzazione di una parte delle fondazioni, salvo poi non continuare e di fatto ripristinare lo stato dei luoghi ante intervento ” e che il lotto di interesse “ non è interessato da una trasformazione irreversibile, non è mai stato recintato da chi che sia e per effetto sempre accessibile da tutti ”.
Con ordinanza istruttoria n. 6000 del 01/09/2025, questa Sezione ha, quindi, ordinato al Comune resistente “ di depositare in giudizio la documentazione a supporto della relazione comunale versata in atti il 27/05/2025 e, in particolare, il decreto/i di occupazione di urgenza dei fondi in questione (identificati al foglio 4, p.lle 2806, 2810, 2812 e 2815 del Catasto terreni del Comune di CI) e il relativo verbale di occupazione/immissione in possesso, nonché una nota di chiarimenti che precisi il rapporto intercorrente tra il decreto sindacale di occupazione di urgenza del 13/05/1980 versato in atti da parte ricorrente e richiamato anche nella memoria comunale del 26/03/2024 (avente ad oggetto i fondi in questione) e il decreto sindacale del 02/06/1981 (con cui “il Sindaco autorizzava la società SO.FI.COOP all'occupazione d'urgenza dei terreni del lotto 15”), richiamato, invece, nella relazione comunale versata in atti il 27/05/2025”.
Il 29/10/2025, il Comune di CI ha depositato in giudizio la relazione istruttoria del 23/10/2025 e relativi allegati, in cui ha evidenziato:
- “ che i fondi identificati al foglio 4 part. 2812 e part. 2815 ricadono il lotto 16 del P.E.P., pur in presenza di un'assegnazione non venivano mai interessati da procedura di esproprio né da qualsivoglia lavorazione”, “mentre i fondi identificati al foglio 4 part. 2806 e part. 2810 ricadono il lotto 15 del P.E.P.”;
- che “Con Decreto Sindacale del 11.11.1980 (allegato 4 alla presente ), erroneamente individuato precedentemente come decreto sindacale del 13.05.1980, il Sindaco autorizzava la società SO.FI.COOP ad occupare temporaneamente, per 3 anni decorrenti dalla data di immissione in possesso e in via d'urgenza gli immobili, ricadenti nel lotto 15 ed elencati nella lettera g) della premessa del decreto stesso tra i quali al n. 6 di tale elenco vi è la TA ES FF, IC EL Foglio 4 Partita 2075 particella n. 144, che attualmente risulta frazionata in ulteriori tre particelle: 2806, 2807 144 del foglio 4;
Con Decreto Sindacale del 02.06.1981 (allegato 5 alla presente), sovrapponibile nella forma e nella sostanza al Decreto Sindacale del 11.11.1980 il Sindaco autorizzava nuovamente e allo stesso modo la società SO.FI.COOP all'occupazione d'urgenza dei terreni del lotto 15- oggetto di convenzione per 3 anni;
Che il giorno 6 luglio 1981 la SO.FI.COOP, in esecuzione del. Decreto Sindacale del 02.06.1981 si è immessa, a mezzo dei propri delegati nel lotto15 così come riportato nella premessa del decreto sindacale del 03.07.1984 ”;
- che “Agli atti non si è rinvenuto documentazione circa il decreto di esproprio definitivo, ne atti di cessione volontaria. E neanche un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ”.
Pertanto, nel particolare caso di specie, risulta pacifica sia la occupazione delle particelle 2806 e 2810 di parte ricorrente, in virtù di più decreti di occupazione di urgenza susseguitisi negli anni, sovrapponibili nella forma e nella sostanza, (almeno dal giorno 6 luglio 1981, in esecuzione del decreto sindacale di occupazione temporanea e d’urgenza del Sindaco del Comune di CI del 02/06/1981, così come riportato nella premessa del decreto sindacale del 03/07/1984 di proroga del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza del 02/06/1981, al quale fanno riferimento anche i legali di parte ricorrente nella lettera di diffida al Comune di CI del 15/02/2012 e nell’atto stragiudiziale di diffida del 15/12/2004, versati in atti da parte ricorrente il 28/05/2025), sia la mancata emanazione del decreto finale di esproprio a conclusione del procedimento ablatorio di che trattasi, essendo le asserzioni di parte ricorrente confermate (tranne che per le date) dallo stesso Comune resistente, il quale afferma espressamente, nella relazione dell’Ufficio Tecnico comunale prot. 12930/2025, che “ Con la scadenza dei decreti di occupazione d'urgenza susseguitisi negli anni, la occupazione dei terreni di cui al lotto 15, interessati dalla convenzione e dal diritto di superficie diveniva illegittima in quanto mai formalizzata attraverso i necessari decreti di esproprio ”, e, nella relazione istruttoria del 23/10/2025, che “ i fondi identificati al foglio 4 part. 2806 e part. 2810 ricadono il lotto 15 del P.E.P. ”, che “ Con Decreto Sindacale del 11.11.1980 (allegato 4 alla presente), erroneamente individuato precedentemente come decreto sindacale del 13.05.1980, il Sindaco autorizzava la società SO.FI.COOP ad occupare temporaneamente, per 3 anni decorrenti dalla data di immissione in possesso e in via d'urgenza gli immobili, ricadenti nel lotto 15 ed elencati nella lettera g) della premessa del decreto stesso tra i quali al n. 6 di tale elenco vi è la TA ES FF, IC EL Foglio 4 Partita 2075 particella n. 144, che attualmente risulta frazionata in ulteriori tre particelle: 2806, 2807 144 del foglio 4 ”, che “ il giorno 6 luglio 1981 la SO.FI.COOP, in esecuzione del Decreto Sindacale del 02.06.1981 si è immessa, a mezzo dei propri delegati nel lotto15 così come riportato nella premessa del decreto sindacale del 03.07.1984 ” e che “ Agli atti non si è rinvenuto documentazione circa il decreto di esproprio definitivo, ne atti di cessione volontaria. E neanche un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ”; mentre è emerso dalla istruttoria che i fondi identificati al foglio 4 part. 2812 e part. 2815 ricadono nel lotto 16 (e non 15) del P.E.P. e che “ non venivano mai interessati da procedura di esproprio né da qualsivoglia lavorazione ”.
Pertanto, nella fattispecie per cui è causa, la mancata (e tempestiva) emanazione dell’atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità dei beni immobili di cui alle particelle 2806 e 2810, configura un illecito permanente della P.A.
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “ In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo [dovendosi precisare in proposito che la rinuncia abdicativa, però, non costituisce più causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo a seguito delle successive Adunanze Plenarie nn. 2 e 4/2020] ;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della DU (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<…giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr. ”.
Dunque, nel caso di specie, in carenza di un formale provvedimento finale di espropriazione da parte del Comune di CI (e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), i terreni in questione sono rimasti di proprietà della ricorrente, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinare al Comune resistente e alla Società SO S.r.l. in liquidazione la invocata restituzione alla stessa, previa, se del caso, la necessaria riduzione in pristino, fatta salva l’eventuale applicazione da parte del Comune resistente dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“ Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…) ”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327/2001.
Deve, quindi, accogliersi in parte la domanda di restituzione formulata dalla ricorrente, ordinando al Comune di CI e alla Società SO S.r.l. in liquidazione l’immediata restituzione alla predetta dei terreni occupati in questione di cui alle particelle 2806 e 2810, previa, se del caso, la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la discrezionale valutazione, da parte del Comune medesimo, in ordine agli interessi in conflitto, a seguito della quale l’Amministrazione Comunale potrà, in via alternativa alla restituzione del terreno alla odierna ricorrente, disporre l’acquisizione del predetto bene immobile ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 26/11/2018, n. 1783).
6. - Parte ricorrente, chiede, altresì il “pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e svalutazione, nonché del danno per il periodo di occupazione illegittima, per la distruzione delle colture e per il deprezzamento alla restante proprietà ”.
Ebbene, la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere la condanna delle parti resistenti a corrispondere il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima va - allo stato - dichiarata inammissibile, a prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione svolta da parte controinteressata, in quanto, fino alla decisione (discrezionale) circa l’esercizio o meno del potere di acquisizione ex art. 42 bis T.U. da parte dell’Amministrazione resistente, nessuna statuizione giudiziale può essere emanata sui profili risarcitori derivanti dalla occupazione illegittima del fondo.
Infatti, secondo il recente orientamento del Consiglio di Stato e di questa Sezione:
« b.1) “L’art. 42 bis, comma 1, del T.U. dispone, per quel che qui interessa, che: “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.
8.1. La disposizione, per il suo chiaro tenore letterale, consente di individuare quale sia l’autorità competente ad emanare il provvedimento di acquisizione del bene realizzato in assenza di un valido decreto di esproprio e tenuta correlativamente al pagamento dell’indennità al proprietario del suolo.
8.2. Tale autorità è univocamente individuata in quella che “utilizza il bene immobile”, intendendosi, con questa formula ampia e di carattere generale, l’ente che acquisisce nella sua disponibilità il bene ed è tenuto ad amministrarlo e gestirlo” (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2020 n. 5332).
b.2) se l’amministrazione dispone del potere di acquisizione del bene attraverso la procedura espropriativa semplificata e in sanatoria, di cui alla norma richiamata, così come espressamente riconosciuto in sentenza, è naturale che, fino alla decisione circa l’esercizio o meno del potere in questione da parte dell’amministrazione, nessuna statuizione giudiziale può essere emanata sui profili risarcitori derivanti dall’asserita occupazione illegittima del fondo.
Quello risarcitorio per l’occupazione illegittima del bene, infatti, è un aspetto strettamente connesso all’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42 bis T.U., sicché, sino a quando l’amministrazione non si determina ad esercitare o meno questo potere, liquidando, nel primo caso, il risarcimento per l’occupazione illegittima del fondo, nessuna domanda in tal senso può essere proposta dal privato e, conseguentemente, dovendosi considerare anche quest’ultima come relativa ad un potere amministrativo non ancora esercitato, la domanda non potrà che essere rigettata.
Infatti, qualora il proprietario del suolo abbia lamentato la sussistenza di una occupazione sine titulo ed abbia chiesto al giudice amministrativo l’emanazione dei rimedi di tutela previsti dall’ordinamento (e, dunque, dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri), la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione si deve limitare a disporre che l’Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate (dal giudice avente giurisdizione, a seconda dei casi) solo dopo che si sia chiarito quale sia il regime proprietario del terreno e, di conseguenza, quale sia il titolo in base al quale sono formulate le medesime pretese (Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4025)” (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8559) » (Consiglio di Stato, Sezione IV, 17/02/2022, n. 1181; T.A.R. Napoli, Sezione VII, 21/12/2022, n. 7990).
Va invece rigettata, a prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione svolta da parte controinteressata, la domanda relativa al pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e svalutazione, nonché del danno per la distruzione delle colture e per il deprezzamento alla restante proprietà, in quanto la stessa è generica e comunque sfornita di prova, non essendo in alcun modo documentato l’asserito danno per la distruzione delle culture e il deprezzamento della restante proprietà.
7. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto in parte, limitatamente alle particelle 2806 e 2810 quanto alla domanda di restituzione dei terreni in questione, previa, se del caso, la necessaria riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, e deve essere dichiarato inammissibile quanto alla domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima. Infine, la domanda di risarcimento per ogni ulteriore danno, ivi incluso quello per la distruzione delle colture e per il deprezzamento alla restante proprietà, deve essere respinta.
8. - Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese del presente giudizio tra le parti in causa, anche considerata la complessità e l’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione quanto alla domanda restitutoria; dichiara inammissibile la domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima e la respinge quanto agli ulteriori danni, ivi inclusi i lamentati danni per la distruzione delle colture e per il deprezzamento alla restante proprietà.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA UR MA, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN BB, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NN BB | MA UR MA |
IL SEGRETARIO