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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2072/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16334/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500003857000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2126/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.
08080202500003857000 di € 8.013,29 per omesso pagamento IRPEF anno 2007 per un importo complessivo di valore capitale di € 3.371,00.
Il preavviso è stato notificato alla ricorrente in data 14.7.2025 dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di
Perugia, sul presupposto della previa notifica in data 27.1.2016 della cartella n. 08020150016742939000
La ricorrente afferma l'illegittimità del preavviso impugnato in ragione della sentenza di annullamento n. 8349/2023 dell'atto prodromico, depositata il 14.06.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 6 e passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Perugia, sicché deve d'ufficio dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli di primo grado, in favore di quella di Perugia, in ragione dell'art. 4, co. 1, art. 5, d.l.vo n. 546/1992 (Cass. 24.8.2022, n.
25194: La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possa assumere rilievo l'acquisizione del parere di altra direzione provinciale, alla quale non è riconducibile l'atto impugnato>>.
In ragione del rilievo officioso dell'incompetenza per territorio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia;
Fissa il termine di giorni 60, a partire dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del processo innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia;
Compensa le spese di giudizio. Napoli, 5.2.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16334/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500003857000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2126/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.
08080202500003857000 di € 8.013,29 per omesso pagamento IRPEF anno 2007 per un importo complessivo di valore capitale di € 3.371,00.
Il preavviso è stato notificato alla ricorrente in data 14.7.2025 dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di
Perugia, sul presupposto della previa notifica in data 27.1.2016 della cartella n. 08020150016742939000
La ricorrente afferma l'illegittimità del preavviso impugnato in ragione della sentenza di annullamento n. 8349/2023 dell'atto prodromico, depositata il 14.06.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 6 e passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Perugia, sicché deve d'ufficio dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli di primo grado, in favore di quella di Perugia, in ragione dell'art. 4, co. 1, art. 5, d.l.vo n. 546/1992 (Cass. 24.8.2022, n.
25194: La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possa assumere rilievo l'acquisizione del parere di altra direzione provinciale, alla quale non è riconducibile l'atto impugnato>>.
In ragione del rilievo officioso dell'incompetenza per territorio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia;
Fissa il termine di giorni 60, a partire dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del processo innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia;
Compensa le spese di giudizio. Napoli, 5.2.2026