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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, EL
SURANO PAOLA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Cda - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N.1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93072R02173-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 300/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese avverso l'atto di accertamento T93072R02173/2024 - anno di imposta 2018 di cui viene chiesta la sospensione ai sensi dell'art. 47 del DLgs 546/92.
La Società fa presente che è stata sottoposta dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Varese a un controllo fiscale per il periodo d'imposta 2018 conclusosi in data 15/06/2022 con il Processo verbale di constatazione n. 139/2022, controllo che non ha fatto emergere nessun altro tipo di rilievo se non quello di una presunta omissione di ritenute a seguito di un presunto recesso del socio.
Fa altresì presente di aver presentato memorie al processo verbale di constatazione e che è stata raggiunta ben oltre tre anni dopo da uno Schema di atto n. T93Q72R02173/2024, al quale ha prodotto osservazioni in data 29 gennaio 2025.
Al riguardo evidenzia che con atto del 3 luglio 2018, a seguito di delibera dell'assemblea dei soci, il socio Nominativo_1 vendeva la totalità delle proprie azioni come segue: 1. 1.666 azioni vendute a Nominativo_2 ; 2. 1.666 azioni vendute a Nominativo_3; 3. 5.000 azioni vendute a Ricorrente_1 S.p.A. L'intenzione di vendere le azioni era stata già portata, da almeno un paio d'anni prima, a conoscenza della società e motivata dal fatto che le generazioni future rappresentate dalle due figlie del signor Nominativo_1 non avevano alcun interesse per quella attività che era stata il fulcro di vita da parte di uno dei soci fondanti. Evidentemente questa decisione non era ben vista all'interno della società proprio perché una vendita delle azioni avrebbe aperto scenari di governance incerti e forse non più in linea con gli scopi societari sin qui perseguiti. Le previsioni dell'Art.12 dello statuto societario in materia di recesso non avrebbero in ogni caso consentito al socio Nominativo_1 di porre in essere l'atto unilaterale di fuoriuscire dalla compagine sociale. Il Collegio Sindacale avrebbe inoltre dato parere contrario non ravvisando i presupposti di legge per attuare un recesso (ci si muove in ambito di società per azioni con organo di controllo e quindi, al contrario di quanto afferma l'Ufficio, la libertà dei singoli soci è soggetta a pesi e contrappesi).
Evidenzia inoltre come, nello statuto della Ricorrente_1 S.p.A., la quantificazione del valore delle azioni in caso di recesso è demandato alla legge. La legge (art. 2437-ter C.C.) prevede che sia, in prima battuta, il Consiglio di amministrazione a determinare il valore delle azioni del socio recedente. Il socio
Nominativo_1 era in minoranza nel CDA e non avrebbe certo gradito che fossero gli altri amministratori a stabilire il valore delle sue azioni. La legge prevede che, in caso di contestazione del valore stabilito dal
CDA da parte del socio recedente, venga nominato dal Tribunale un perito che ne stimi il valore. Anche in questo caso il socio recedente non ha la libertà di proporre il suo prezzo di vendita ma si deve rimettere ad un terzo e con un margine di aleatorietà sul risultato finale di valutazione. Appare quindi abbastanza chiaro da quanto esposto sopra come l'istituto del recesso sia concettualmente ben diverso dalla vendita di azioni.
Il legislatore, con l'introduzione dell'istituto del recesso, ha voluto regolamentare certe situazioni in cui rilevanti decisioni societarie che non vedono concorde un socio ne possono consentire l'uscita (questo anche per tutelare la continuità aziendale e non portare a situazione di immobilismo che posso anche sfociare nella messa in liquidazione della società). Il contraltare per il socio che recede è una certa aleatorietà sul prezzo delle sue azioni e la sua impossibilità di incidere sul meccanismo di formazione del prezzo. Nel caso di specie una reale possibilità di vendere le azioni si verificava realisticamente nel corso dell'anno 2017 con la possibilità offerta da parte dei due fratelli Nominativo_2 e Nominativo_3 di acquisire una parte delle sue azioni per una continuità generazionale che invece era possibile con i loro figli. La parte rimanente delle azioni sarebbe stata ceduta alla stessa società in maniera tale che la governance sarebbe stata assicurata in attesa di allargare la compagine a partner di gradimento. Nulla di strano e tutto svolto in maniera chiara e documentata in un'ottica aziendale assolutamente corretta. Infatti, l'operazione è stata deliberata dalla società ai sensi dell'art.2357 C.C. e si è formato un consenso sul prezzo di vendita tra acquirente e venditore. Non si è pertanto attuato alcuna procedura prevista dai limitati e regolamentati casi di recesso (atto questo unilaterale).
L'Ufficio attribuisce, al pagamento del prezzo delle azioni, da parte della Società a favore dell'azionista Nominativo_1, la natura di distribuzione di utili. Ma la distribuzione di utili, ovviamente, deve avere il consenso degli azionisti e detta distribuzione necessita di una serie di formalità quali determinate maggioranze e un'apposita delibera assembleare. Un altro punto molto rilevante consiste nel fatto che la distribuzione di utili va a favore di tutti gli azionisti, non solo ad uno di essi. Questo spesso porta a preferire l'acquisto di azioni proprie in quanto l'esborso finanziario per la società è minore che non una distribuzione di utili a tutti gli azionisti. Giova inoltre precisare che le azioni acquistate dalla società non sono state annullate, come succede nei casi di recesso e ciò è indice che al momento in cui è stata realizzata l'operazione la stessa non era finalizzata all'annullamento delle azioni (con contestuale riduzione del capitale sociale) e non può essere considerata operazione meramente cartolare. L'odierno ricorso nasce solo ed esclusivamente per un unico punto di divergenza, ovvero se la vendita delle azioni genera plusvalenza ai sensi dell'art.67 TUIR oppure, come pensa l'Ufficio, genera distribuzione di utili ai sensi dell'art. 47 TUIR.
La ricorrente sostiene che la risposta sia di tutta evidenza chiarissima e lo afferma la norma: la vendita di azioni è sottoposta a imposizione, come realizzo di plusvalenze. E ciò contrariamente a quanto afferma l'Ufficio che asserisce che non si tratta di vendita di azioni ma invece di un tentativo di frodare il Fisco nascondendo un “recesso proprio,” per il cui realizzo deve applicarsi ai sensi dell'art.47 TUIR una ritenuta a titolo di imposta. Rammenta al riguardo che le imposte sono state pagate dal socio cedente ancorché si sia avvalso della tassazione agevolata prevista per la rivalutazione delle partecipazioni societarie.
Ciò premesso eccepisce:
-Accertamento concretizzato come violazione di norme tributarie anziché come abuso del diritto
Sostiene che tutto l'accertamento compreso lo schema d'atto che lo ha preceduto non è altro che una pedissequa ripresa delle argomentazioni presuntive contenute nel processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Ufficio. Ed evidentemente l'atto svolto dall'Ufficio ha tutte le caratteristiche, per come è impostato e per le affermazioni rese in motivazione, di un accertamento per abuso del diritto. Ma la proposizione e l'esplicita motivazione era inconfessabile in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto operare con le cautele e i limiti previste dall'art. 10 bis della legge n. 212 del 27/07/2000 ed invero sotto il profilo formale e nei termini procedurali si è comportata in tal modo, onde evitare la facile contestazione di nullità dei termini, ma di fatto nell'atto ha espresso quanto intendeva contestare e cioè quello che ritiene abuso di diritto. Ma poiché in tal guisa sarebbe stato costretto a operare con i limiti imposti dalle norme e dalla consolidata
Giurisprudenza di Cassazione ha qualificato l'atto come ordinario.
La stesura è stata scelta solo a fini utilitaristici e si eccepisce che in tal caso restavano incontestabili e applicabili i seguenti principi ai sensi dell'art. 10bis sopra richiamato: “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente”. “Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. L'atto è pertanto immotivato e in ogni caso pur essendo assolutamente legittima in punto di diritto la applicazione dell'art. 67 del TUIR resterebbe in ogni caso inviolabile il diritto di scelta del contribuente. Cita sull'argomento sentenze della
Corte di Cassazione.
La norma antielusiva prevede che l'amministrazione finanziaria debba identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o delle operazioni realizzate, consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali” l'essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale” la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”. Conseguentemente, il mancato riscontro di anche solo uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina, ovviamente, l'assenza di abusività dell'operazione. Pertanto, spettava all'Agenzia delineare i termini del disegno elusivo e l'uso strumentale di determinati schemi negoziali, al fine di conseguire un vantaggio fiscale. Scegliere questa strada era arduo per l'Ufficio che ha preferito invece utilizzare uno schema di accertamento non consono a quello che intendeva contestare e soprattutto inefficace. L'atto è nullo e illegittimo per falsa applicazione di norme, ha di fatto impedito una giusta difesa nelle fasi prodromiche previste dall'art. 10 bis della legge n. 212 del 27/07/2000
e si pone in contrasto con la norma sopracitata.
Eccepisce altresì un erroneo inquadramento della operazione di compravendita di azioni e conseguente inadeguata e contradittoria motivazione dell'atto.
Nel sottolineare l'erronea applicazione delle sanzioni, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione
e dei Giudici di merito ed infine sottolinea a tale riguardo che in generale il contenzioso posto in essere ha avuto consolidato esito favorevole al contribuente. In particolare rileva che l'esito finale del contenzioso, passato in giudicato, perché non proseguito in altri gradi o in Cassazione, è quindi stato totalmente favorevole al contribuente. La Direzione Provinciale di Varese ha attivato accertamenti di tal tipo ed ha coltivato il contenzioso per analoga vicenda nei confronti di altri soggetti. Ebbene il contenzioso ha avuto un esito assolutamente e sempre favorevole alle parti, sia in primo che in secondo grado ed evidenzia la mancanza di prosieguo in Cassazione, ipotesi che al momento della stesura delle proprie osservazioni allo schema d'atto veniva opposta all'Ufficio e che viene comprovata dalla mancanza di alcuna negazione da parte dell'Ufficio nell'avviso emesso che, invece, per altri versi, ribatte ad altri assunti della società. Tutto ciò rappresenta un diverso indirizzo all'interno della stessa Direzione Provinciale e soprattutto una difformità di trattamento di contribuenti nella medesima situazione. Viene leso il principio del legittimo affidamento che costituisce un principio consolidato che impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario e ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita. Tale difformità di trattamento, da sola, rende l'atto nullo e legittima ogni richiesta di risarcimento del danno.
Conclude chiedendo che la Corte disponga l'annullamento totale dell'atto per: A) Inapplicabilità della normativa sul recesso proprio invocata dall'Ufficio, con astrazioni pseudo di diritto. B) nullità per falsa applicazione di norme di legge;
C) nullità dell'atto per carente e contradittoria motivazione;
D) nullità dell'atto per palese difformità di trattamento. Chiede altresì la condanna alle spese ai sensi dell'art. 15, D.Lgs.
546/1992 che recepisce la regola generale della soccombenza, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, maggiorata in caso di resistenza immotivata e fatta salva ogni valutazione di lite temeraria che si stima in €. 32.000,00 (pari al doppio delle spese di lite) e che si lascia comunque all'apprezzamento della Corte.
Si costituisce l'Ufficio sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con cui ha recuperato a tassazione in capo alla società Ricorrente_1 Spa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 600/73, l'omesso versamento di ritenute alla fonte a titolo di imposta per l'importo di euro 355.706,00, calcolate con aliquota del 26% su utili pari a euro 1.368.100,00 distribuiti a Nominativo_1, ovvero redditi di capitale ai sensi dell'art. 47 c. 7 TUIR. Replica alle eccezioni sollevate dalla ricorrente e conclude chiedendo che la Corte:
- rigetti il ricorso presentato da controparte e per l'effetto dichiari pienamente legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio; - respinga la richiesta di sospensione dell'esecuzione parziale dell'atto impugnato, per assenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
- con vittoria delle spese di giudizio ed onorari di causa.
La Corte, nel ritenere che nella fattispecie sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglie, con Ordinanza n. 328 del 9.7.2025, l'istanza cautelare e rinvia la statuizione sulle spese al giudizio di merito che fissa per l'udienza del 12.11.2025 ore 9,15.
Con successiva memoria parte ricorrente rammenta che nell'atto introduttivo aveva eccepito, allegando e citando espressamente le sentenze interessate, che la Direzione Provinciale di Varese, alla quale era stata già eccepita tale incongruenza nelle memorie allo schema d'atto, aveva prestato acquiescenza a sentenze di condanna in casi analoghi rinunziando a proseguire in Cassazione. Al riguardo osserva che nessuna contestazione a tale esplicita e documentata eccezione è stata mossa dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, come d'altronde aveva fatto nell'avviso di accertamento seguito alle memorie allo schema d'atto. Di conseguenza ritiene che la rilevata e accettata difformità di trattamento travolge per intero l'atto di accertamento rendendo inevitabile la decisione di nullità per difformità di trattamento con la conseguenziale condanna alle spese del procedimento oltre l'inevitabile condanna per lite temeraria conclamata e affermata, con comportamento concludente, dalla stessa controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente osserva che, come ha eccepito e documentato la ricorrente sia nelle memorie allo schema d'atto che nel ricorso principale, l'Ufficio non ha mosso alcuna contestazione, attraverso l'atto di accertamento impugnato prima e successivamente attraverso le controdeduzioni al ricorso, in ordine all'eccezione sollevata circa la difformità di trattamento posta in essere dall'Ufficio, in violazione del principio di affidamento, manifestatasi anche attraverso l'acquiescenza a sentenze di condanna in casi analoghi con rinunzia a proseguire in Cassazione.
La mancata presa di posizione e contestazione al riguardo di tale eccezione non può che rendere nullo l'atto impugnato in ossequio anche ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione attraverso le pronunce richiamate da parte ricorrente (Ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021 – sentenze n. 19896/2015 e n. 26908/2020).
La Corte per altro ritiene che anche nel merito l'atto impugnato vada censurato per le seguenti ragioni in quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha già più volte riconosciuto che l'acquisto di azioni proprie non può essere considerata un'operazione civilisticamente alternativa al recesso, in quanto, mentre, ai sensi dell'art. 2437 c.c., il recesso è una facoltà che il socio ha il diritto di esercitare unilateralmente, alle sole condizioni tipizzate dal legislatore, ovvero, stabilite pattiziamente nell'atto costitutivo, l'acquisto di azioni proprie costituisce un negozio di natura privatistica (in specie, una compravendita) tra due soggetti distinti.
Tali operazioni sono disciplinate da normativa diversa, in particolare gli artt. 2357 e seguenti c.c. contro quella contenuta negli art. 2437 e seguenti c.c.. Ciò considerato va evidenziato che in caso di recesso cosiddetto “tipico”, attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta, in proporzione al patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale ai sensi dell'art. 47 TUIR. Nell'ipotesi invece di recesso cosiddetto “atipico” che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art.67 TUIR. L'art. 47, comma 7, TUIR pertanto, trova applicazione solo nelle ipotesi in cui l'acquisto di azioni proprie si inserisca quale atto propedeutico, in una sequenza procedimentale unica e pressoché contestuale, alla riduzione del capitale. Al contrario, tale disposizione normativa non può trovare applicazione quando l'acquisto di azioni proprie non costituisce parte di un'operazione unitaria volta alla riduzione del capitale sociale, ovvero all'annullamento delle azioni acquistate. Pertanto nel caso di specie la riqualificazione operata dall'Ufficio da compravendita di azioni a recesso, per altro neppure sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, non risulta corretta. Il recesso del socio e la compravendita di azioni proprie hanno una specifica disciplina e differenti caratteristiche e finalità. Non appare dunque fondata quanto alla disciplina fiscale, in assenza di una normativa ad hoc, una loro assimilazione. L'operazione di acquisto di azioni proprie non può neppure considerarsi un'operazione che “dissimula” la distribuzione di dividendi o un recesso tipico del socio, in quanto si tratta di operazioni tra loro intrinsecamente differenti.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in via equitativa in complessivi € 4.000,00.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in via equitativa in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, EL
SURANO PAOLA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Cda - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N.1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93072R02173-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 300/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese avverso l'atto di accertamento T93072R02173/2024 - anno di imposta 2018 di cui viene chiesta la sospensione ai sensi dell'art. 47 del DLgs 546/92.
La Società fa presente che è stata sottoposta dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Varese a un controllo fiscale per il periodo d'imposta 2018 conclusosi in data 15/06/2022 con il Processo verbale di constatazione n. 139/2022, controllo che non ha fatto emergere nessun altro tipo di rilievo se non quello di una presunta omissione di ritenute a seguito di un presunto recesso del socio.
Fa altresì presente di aver presentato memorie al processo verbale di constatazione e che è stata raggiunta ben oltre tre anni dopo da uno Schema di atto n. T93Q72R02173/2024, al quale ha prodotto osservazioni in data 29 gennaio 2025.
Al riguardo evidenzia che con atto del 3 luglio 2018, a seguito di delibera dell'assemblea dei soci, il socio Nominativo_1 vendeva la totalità delle proprie azioni come segue: 1. 1.666 azioni vendute a Nominativo_2 ; 2. 1.666 azioni vendute a Nominativo_3; 3. 5.000 azioni vendute a Ricorrente_1 S.p.A. L'intenzione di vendere le azioni era stata già portata, da almeno un paio d'anni prima, a conoscenza della società e motivata dal fatto che le generazioni future rappresentate dalle due figlie del signor Nominativo_1 non avevano alcun interesse per quella attività che era stata il fulcro di vita da parte di uno dei soci fondanti. Evidentemente questa decisione non era ben vista all'interno della società proprio perché una vendita delle azioni avrebbe aperto scenari di governance incerti e forse non più in linea con gli scopi societari sin qui perseguiti. Le previsioni dell'Art.12 dello statuto societario in materia di recesso non avrebbero in ogni caso consentito al socio Nominativo_1 di porre in essere l'atto unilaterale di fuoriuscire dalla compagine sociale. Il Collegio Sindacale avrebbe inoltre dato parere contrario non ravvisando i presupposti di legge per attuare un recesso (ci si muove in ambito di società per azioni con organo di controllo e quindi, al contrario di quanto afferma l'Ufficio, la libertà dei singoli soci è soggetta a pesi e contrappesi).
Evidenzia inoltre come, nello statuto della Ricorrente_1 S.p.A., la quantificazione del valore delle azioni in caso di recesso è demandato alla legge. La legge (art. 2437-ter C.C.) prevede che sia, in prima battuta, il Consiglio di amministrazione a determinare il valore delle azioni del socio recedente. Il socio
Nominativo_1 era in minoranza nel CDA e non avrebbe certo gradito che fossero gli altri amministratori a stabilire il valore delle sue azioni. La legge prevede che, in caso di contestazione del valore stabilito dal
CDA da parte del socio recedente, venga nominato dal Tribunale un perito che ne stimi il valore. Anche in questo caso il socio recedente non ha la libertà di proporre il suo prezzo di vendita ma si deve rimettere ad un terzo e con un margine di aleatorietà sul risultato finale di valutazione. Appare quindi abbastanza chiaro da quanto esposto sopra come l'istituto del recesso sia concettualmente ben diverso dalla vendita di azioni.
Il legislatore, con l'introduzione dell'istituto del recesso, ha voluto regolamentare certe situazioni in cui rilevanti decisioni societarie che non vedono concorde un socio ne possono consentire l'uscita (questo anche per tutelare la continuità aziendale e non portare a situazione di immobilismo che posso anche sfociare nella messa in liquidazione della società). Il contraltare per il socio che recede è una certa aleatorietà sul prezzo delle sue azioni e la sua impossibilità di incidere sul meccanismo di formazione del prezzo. Nel caso di specie una reale possibilità di vendere le azioni si verificava realisticamente nel corso dell'anno 2017 con la possibilità offerta da parte dei due fratelli Nominativo_2 e Nominativo_3 di acquisire una parte delle sue azioni per una continuità generazionale che invece era possibile con i loro figli. La parte rimanente delle azioni sarebbe stata ceduta alla stessa società in maniera tale che la governance sarebbe stata assicurata in attesa di allargare la compagine a partner di gradimento. Nulla di strano e tutto svolto in maniera chiara e documentata in un'ottica aziendale assolutamente corretta. Infatti, l'operazione è stata deliberata dalla società ai sensi dell'art.2357 C.C. e si è formato un consenso sul prezzo di vendita tra acquirente e venditore. Non si è pertanto attuato alcuna procedura prevista dai limitati e regolamentati casi di recesso (atto questo unilaterale).
L'Ufficio attribuisce, al pagamento del prezzo delle azioni, da parte della Società a favore dell'azionista Nominativo_1, la natura di distribuzione di utili. Ma la distribuzione di utili, ovviamente, deve avere il consenso degli azionisti e detta distribuzione necessita di una serie di formalità quali determinate maggioranze e un'apposita delibera assembleare. Un altro punto molto rilevante consiste nel fatto che la distribuzione di utili va a favore di tutti gli azionisti, non solo ad uno di essi. Questo spesso porta a preferire l'acquisto di azioni proprie in quanto l'esborso finanziario per la società è minore che non una distribuzione di utili a tutti gli azionisti. Giova inoltre precisare che le azioni acquistate dalla società non sono state annullate, come succede nei casi di recesso e ciò è indice che al momento in cui è stata realizzata l'operazione la stessa non era finalizzata all'annullamento delle azioni (con contestuale riduzione del capitale sociale) e non può essere considerata operazione meramente cartolare. L'odierno ricorso nasce solo ed esclusivamente per un unico punto di divergenza, ovvero se la vendita delle azioni genera plusvalenza ai sensi dell'art.67 TUIR oppure, come pensa l'Ufficio, genera distribuzione di utili ai sensi dell'art. 47 TUIR.
La ricorrente sostiene che la risposta sia di tutta evidenza chiarissima e lo afferma la norma: la vendita di azioni è sottoposta a imposizione, come realizzo di plusvalenze. E ciò contrariamente a quanto afferma l'Ufficio che asserisce che non si tratta di vendita di azioni ma invece di un tentativo di frodare il Fisco nascondendo un “recesso proprio,” per il cui realizzo deve applicarsi ai sensi dell'art.47 TUIR una ritenuta a titolo di imposta. Rammenta al riguardo che le imposte sono state pagate dal socio cedente ancorché si sia avvalso della tassazione agevolata prevista per la rivalutazione delle partecipazioni societarie.
Ciò premesso eccepisce:
-Accertamento concretizzato come violazione di norme tributarie anziché come abuso del diritto
Sostiene che tutto l'accertamento compreso lo schema d'atto che lo ha preceduto non è altro che una pedissequa ripresa delle argomentazioni presuntive contenute nel processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Ufficio. Ed evidentemente l'atto svolto dall'Ufficio ha tutte le caratteristiche, per come è impostato e per le affermazioni rese in motivazione, di un accertamento per abuso del diritto. Ma la proposizione e l'esplicita motivazione era inconfessabile in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto operare con le cautele e i limiti previste dall'art. 10 bis della legge n. 212 del 27/07/2000 ed invero sotto il profilo formale e nei termini procedurali si è comportata in tal modo, onde evitare la facile contestazione di nullità dei termini, ma di fatto nell'atto ha espresso quanto intendeva contestare e cioè quello che ritiene abuso di diritto. Ma poiché in tal guisa sarebbe stato costretto a operare con i limiti imposti dalle norme e dalla consolidata
Giurisprudenza di Cassazione ha qualificato l'atto come ordinario.
La stesura è stata scelta solo a fini utilitaristici e si eccepisce che in tal caso restavano incontestabili e applicabili i seguenti principi ai sensi dell'art. 10bis sopra richiamato: “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente”. “Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. L'atto è pertanto immotivato e in ogni caso pur essendo assolutamente legittima in punto di diritto la applicazione dell'art. 67 del TUIR resterebbe in ogni caso inviolabile il diritto di scelta del contribuente. Cita sull'argomento sentenze della
Corte di Cassazione.
La norma antielusiva prevede che l'amministrazione finanziaria debba identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o delle operazioni realizzate, consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali” l'essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale” la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”. Conseguentemente, il mancato riscontro di anche solo uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina, ovviamente, l'assenza di abusività dell'operazione. Pertanto, spettava all'Agenzia delineare i termini del disegno elusivo e l'uso strumentale di determinati schemi negoziali, al fine di conseguire un vantaggio fiscale. Scegliere questa strada era arduo per l'Ufficio che ha preferito invece utilizzare uno schema di accertamento non consono a quello che intendeva contestare e soprattutto inefficace. L'atto è nullo e illegittimo per falsa applicazione di norme, ha di fatto impedito una giusta difesa nelle fasi prodromiche previste dall'art. 10 bis della legge n. 212 del 27/07/2000
e si pone in contrasto con la norma sopracitata.
Eccepisce altresì un erroneo inquadramento della operazione di compravendita di azioni e conseguente inadeguata e contradittoria motivazione dell'atto.
Nel sottolineare l'erronea applicazione delle sanzioni, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione
e dei Giudici di merito ed infine sottolinea a tale riguardo che in generale il contenzioso posto in essere ha avuto consolidato esito favorevole al contribuente. In particolare rileva che l'esito finale del contenzioso, passato in giudicato, perché non proseguito in altri gradi o in Cassazione, è quindi stato totalmente favorevole al contribuente. La Direzione Provinciale di Varese ha attivato accertamenti di tal tipo ed ha coltivato il contenzioso per analoga vicenda nei confronti di altri soggetti. Ebbene il contenzioso ha avuto un esito assolutamente e sempre favorevole alle parti, sia in primo che in secondo grado ed evidenzia la mancanza di prosieguo in Cassazione, ipotesi che al momento della stesura delle proprie osservazioni allo schema d'atto veniva opposta all'Ufficio e che viene comprovata dalla mancanza di alcuna negazione da parte dell'Ufficio nell'avviso emesso che, invece, per altri versi, ribatte ad altri assunti della società. Tutto ciò rappresenta un diverso indirizzo all'interno della stessa Direzione Provinciale e soprattutto una difformità di trattamento di contribuenti nella medesima situazione. Viene leso il principio del legittimo affidamento che costituisce un principio consolidato che impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario e ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita. Tale difformità di trattamento, da sola, rende l'atto nullo e legittima ogni richiesta di risarcimento del danno.
Conclude chiedendo che la Corte disponga l'annullamento totale dell'atto per: A) Inapplicabilità della normativa sul recesso proprio invocata dall'Ufficio, con astrazioni pseudo di diritto. B) nullità per falsa applicazione di norme di legge;
C) nullità dell'atto per carente e contradittoria motivazione;
D) nullità dell'atto per palese difformità di trattamento. Chiede altresì la condanna alle spese ai sensi dell'art. 15, D.Lgs.
546/1992 che recepisce la regola generale della soccombenza, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, maggiorata in caso di resistenza immotivata e fatta salva ogni valutazione di lite temeraria che si stima in €. 32.000,00 (pari al doppio delle spese di lite) e che si lascia comunque all'apprezzamento della Corte.
Si costituisce l'Ufficio sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con cui ha recuperato a tassazione in capo alla società Ricorrente_1 Spa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 600/73, l'omesso versamento di ritenute alla fonte a titolo di imposta per l'importo di euro 355.706,00, calcolate con aliquota del 26% su utili pari a euro 1.368.100,00 distribuiti a Nominativo_1, ovvero redditi di capitale ai sensi dell'art. 47 c. 7 TUIR. Replica alle eccezioni sollevate dalla ricorrente e conclude chiedendo che la Corte:
- rigetti il ricorso presentato da controparte e per l'effetto dichiari pienamente legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio; - respinga la richiesta di sospensione dell'esecuzione parziale dell'atto impugnato, per assenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
- con vittoria delle spese di giudizio ed onorari di causa.
La Corte, nel ritenere che nella fattispecie sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglie, con Ordinanza n. 328 del 9.7.2025, l'istanza cautelare e rinvia la statuizione sulle spese al giudizio di merito che fissa per l'udienza del 12.11.2025 ore 9,15.
Con successiva memoria parte ricorrente rammenta che nell'atto introduttivo aveva eccepito, allegando e citando espressamente le sentenze interessate, che la Direzione Provinciale di Varese, alla quale era stata già eccepita tale incongruenza nelle memorie allo schema d'atto, aveva prestato acquiescenza a sentenze di condanna in casi analoghi rinunziando a proseguire in Cassazione. Al riguardo osserva che nessuna contestazione a tale esplicita e documentata eccezione è stata mossa dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, come d'altronde aveva fatto nell'avviso di accertamento seguito alle memorie allo schema d'atto. Di conseguenza ritiene che la rilevata e accettata difformità di trattamento travolge per intero l'atto di accertamento rendendo inevitabile la decisione di nullità per difformità di trattamento con la conseguenziale condanna alle spese del procedimento oltre l'inevitabile condanna per lite temeraria conclamata e affermata, con comportamento concludente, dalla stessa controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente osserva che, come ha eccepito e documentato la ricorrente sia nelle memorie allo schema d'atto che nel ricorso principale, l'Ufficio non ha mosso alcuna contestazione, attraverso l'atto di accertamento impugnato prima e successivamente attraverso le controdeduzioni al ricorso, in ordine all'eccezione sollevata circa la difformità di trattamento posta in essere dall'Ufficio, in violazione del principio di affidamento, manifestatasi anche attraverso l'acquiescenza a sentenze di condanna in casi analoghi con rinunzia a proseguire in Cassazione.
La mancata presa di posizione e contestazione al riguardo di tale eccezione non può che rendere nullo l'atto impugnato in ossequio anche ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione attraverso le pronunce richiamate da parte ricorrente (Ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021 – sentenze n. 19896/2015 e n. 26908/2020).
La Corte per altro ritiene che anche nel merito l'atto impugnato vada censurato per le seguenti ragioni in quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha già più volte riconosciuto che l'acquisto di azioni proprie non può essere considerata un'operazione civilisticamente alternativa al recesso, in quanto, mentre, ai sensi dell'art. 2437 c.c., il recesso è una facoltà che il socio ha il diritto di esercitare unilateralmente, alle sole condizioni tipizzate dal legislatore, ovvero, stabilite pattiziamente nell'atto costitutivo, l'acquisto di azioni proprie costituisce un negozio di natura privatistica (in specie, una compravendita) tra due soggetti distinti.
Tali operazioni sono disciplinate da normativa diversa, in particolare gli artt. 2357 e seguenti c.c. contro quella contenuta negli art. 2437 e seguenti c.c.. Ciò considerato va evidenziato che in caso di recesso cosiddetto “tipico”, attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta, in proporzione al patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale ai sensi dell'art. 47 TUIR. Nell'ipotesi invece di recesso cosiddetto “atipico” che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art.67 TUIR. L'art. 47, comma 7, TUIR pertanto, trova applicazione solo nelle ipotesi in cui l'acquisto di azioni proprie si inserisca quale atto propedeutico, in una sequenza procedimentale unica e pressoché contestuale, alla riduzione del capitale. Al contrario, tale disposizione normativa non può trovare applicazione quando l'acquisto di azioni proprie non costituisce parte di un'operazione unitaria volta alla riduzione del capitale sociale, ovvero all'annullamento delle azioni acquistate. Pertanto nel caso di specie la riqualificazione operata dall'Ufficio da compravendita di azioni a recesso, per altro neppure sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, non risulta corretta. Il recesso del socio e la compravendita di azioni proprie hanno una specifica disciplina e differenti caratteristiche e finalità. Non appare dunque fondata quanto alla disciplina fiscale, in assenza di una normativa ad hoc, una loro assimilazione. L'operazione di acquisto di azioni proprie non può neppure considerarsi un'operazione che “dissimula” la distribuzione di dividendi o un recesso tipico del socio, in quanto si tratta di operazioni tra loro intrinsecamente differenti.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in via equitativa in complessivi € 4.000,00.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in via equitativa in € 4.000,00 oltre accessori di legge.