Art. 14.
Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 .
Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , si limitera' alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.
La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.
Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 .
Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , si limitera' alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.
La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.