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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1269/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO LE NO, OR
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4562/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 474/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090006844551 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090006844551 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090006844551 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ADE insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa con sentenza emessa l'8.2.2023 ha dichiarato estinto il processo, per cessazione della materia del contendere, incoato dal contribuente Resistente_1 con ricorso proposto avverso n.3 cartelle di pagamento, per IVA, IRAP e rit. Alla fonte, anno di imposta 1996, 2003 e
2005, delle quali era venuto a conoscenza a mezzo visura del 15.3.2020, eccependone la loro prescrizione.
La Corte adita ha rilevato, previa successiva memoria del ricorrente, che le dette cartelle rientravano nell'annullamento automatico, ex art.4 DL 41/2021 e pertanto ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata, in ordine ad una cartella (44551) in quanto superiore a €.5.000,00 e quindi non rientrante nella richiamata fattispecie.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'originario ricorso perché tardivo.
Il contribuente ha controdedotto e contestato il gravame, del quale ha eccepito la sua inammissibilità perché notificato oltre il termine di mesi sei dal deposito della sentenza appellata. Ha eccepito la prescrizione del credito e la nullità della notifica della cartella.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Invero, la sentenza impugnata è stata depositata il 16.2.2023, mentre l'appello è stato notificato il
18.9.2023, anziché entro il 16.9.2023, termine ultimo di decorrenza di mesi sei entro il quale il gravame poteva notificarsi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che si liquidano in €.200,00
RM, 16.12.2025
EL RM IG NN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO LE NO, OR
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4562/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 474/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090006844551 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090006844551 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090006844551 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ADE insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa con sentenza emessa l'8.2.2023 ha dichiarato estinto il processo, per cessazione della materia del contendere, incoato dal contribuente Resistente_1 con ricorso proposto avverso n.3 cartelle di pagamento, per IVA, IRAP e rit. Alla fonte, anno di imposta 1996, 2003 e
2005, delle quali era venuto a conoscenza a mezzo visura del 15.3.2020, eccependone la loro prescrizione.
La Corte adita ha rilevato, previa successiva memoria del ricorrente, che le dette cartelle rientravano nell'annullamento automatico, ex art.4 DL 41/2021 e pertanto ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata, in ordine ad una cartella (44551) in quanto superiore a €.5.000,00 e quindi non rientrante nella richiamata fattispecie.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'originario ricorso perché tardivo.
Il contribuente ha controdedotto e contestato il gravame, del quale ha eccepito la sua inammissibilità perché notificato oltre il termine di mesi sei dal deposito della sentenza appellata. Ha eccepito la prescrizione del credito e la nullità della notifica della cartella.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Invero, la sentenza impugnata è stata depositata il 16.2.2023, mentre l'appello è stato notificato il
18.9.2023, anziché entro il 16.9.2023, termine ultimo di decorrenza di mesi sei entro il quale il gravame poteva notificarsi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che si liquidano in €.200,00
RM, 16.12.2025
EL RM IG NN