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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2078/2024 promossa da:
, C.F. con gli avv.ti VITTORIO BENUSSI e Parte_1 C.F._1
CARLO BENUSSI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. RUSPAGGIARI ANTONIO Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale udienza del 15 aprile 2024.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1
di Piacenza, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con Controparte_1
addebito al Resistente, di autorizzare i coniugi a vivere separati, di assegnare la casa familiare sita in Piacenza, Via Scoto, 48 al Resistente, quale legittimo proprietario, di disporre l'obbligo a carico del marito di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di €
1.300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, nonché un assegno a titolo
Per_ di contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di € 200,00, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 12 dicembre 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 15 aprile 2025 ed assegnava alla
Ricorrente il termine la notifica del ricorso ed il decreto, nonché termine alla parte Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedevai pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito avanzata dalla Ricorrente, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 400,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Per_ stessa nonché il rigetto della domanda di mantenimento della figlia maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente.
Nelle more dell'udienza fissata per la comparizione personale delle Parti, la Difesa del ricorrente comunicava l'avvenuto decesso del resistente allegando relativo certificato di Controparte_1 morte e all'udienza del 15 aprile 2025, i Procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
***
Nel corso del giudizio il resistente è deceduto in data 29 marzo 2025, come Controparte_1
risulta dalla documentazione depositata in atti, in particolare dal Certificato di morte prodotto.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, in caso di morte del coniuge, il procedimento debba concludersi inevitabilmente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (“la morte del coniuge, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza del 10 pagina 2 di 3 maggio 2017 n. 11492, conf. Cass. civile sez. VI, sent. 11 novembre 2021 n. 33346); sicché, in conformità alla richiesta formulata dai Procuratori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la cessazione della materia del contendere, a seguito del decesso della Parte resistente nel corso del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Piacenza, il 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2078/2024 promossa da:
, C.F. con gli avv.ti VITTORIO BENUSSI e Parte_1 C.F._1
CARLO BENUSSI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. RUSPAGGIARI ANTONIO Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale udienza del 15 aprile 2024.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1
di Piacenza, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con Controparte_1
addebito al Resistente, di autorizzare i coniugi a vivere separati, di assegnare la casa familiare sita in Piacenza, Via Scoto, 48 al Resistente, quale legittimo proprietario, di disporre l'obbligo a carico del marito di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di €
1.300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, nonché un assegno a titolo
Per_ di contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di € 200,00, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 12 dicembre 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 15 aprile 2025 ed assegnava alla
Ricorrente il termine la notifica del ricorso ed il decreto, nonché termine alla parte Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedevai pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito avanzata dalla Ricorrente, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 400,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Per_ stessa nonché il rigetto della domanda di mantenimento della figlia maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente.
Nelle more dell'udienza fissata per la comparizione personale delle Parti, la Difesa del ricorrente comunicava l'avvenuto decesso del resistente allegando relativo certificato di Controparte_1 morte e all'udienza del 15 aprile 2025, i Procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
***
Nel corso del giudizio il resistente è deceduto in data 29 marzo 2025, come Controparte_1
risulta dalla documentazione depositata in atti, in particolare dal Certificato di morte prodotto.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, in caso di morte del coniuge, il procedimento debba concludersi inevitabilmente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (“la morte del coniuge, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza del 10 pagina 2 di 3 maggio 2017 n. 11492, conf. Cass. civile sez. VI, sent. 11 novembre 2021 n. 33346); sicché, in conformità alla richiesta formulata dai Procuratori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la cessazione della materia del contendere, a seguito del decesso della Parte resistente nel corso del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Piacenza, il 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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