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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1571/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SS IA ENZA
RECLAMANTE contro
Controparte_1 Parte_1
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DIANDA ANDREA P.IVA_1
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
pagina 1 di 9 INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 86/2025 del Tribunale di Lucca pubblicata il 22/07/2025
CONCLUSIONI
In data 21 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per la parte reclamante:
“In via preliminare:
– sospendere, con relativa inibitoria ex art. 52 CCII, la sentenza del Tribunale di Lucca
n. 86/2025, emessa in data 17.07.2025 e pubblicata in data 22.07.2025, con la quale è stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale (L.G. 51/2025) di Parte_1
;
[...] nel merito:
- revocare la sentenza del Tribunale di Lucca n. 86/2025 di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale (L.G. n. 51/2025) nei confronti di , Parte_1 emessa il 17.07.2025 e pubblicata in data 22.07.2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica di . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per Controparte_2
:
[...]
“conclude perché la Corte di Appello di Firenze, rigetti l'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n.86/2025 del Tribunale di Lucca Parte_1 Parte_1 siccome infondata, e, in ogni caso, confermare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della in liquidazione;
con vittoria di spese ed Parte_1 onorari di giudizio.”
pagina 2 di 9
Fatti di causa
– svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 86/2025 pubblicata il 22/07/2025 il Tribunale di Lucca, su richiesta della in sede, dichiarava aperta la liquidazione Parte_2 giudiziale di , richiamando preliminarmente il Parte_1 decreto del medesimo Tribunale con il quale era stata rigettata la richiesta di proroga del termine ex art. 44 CCII per la predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed evidenziando: “dagli accertamenti svolti dal personale della Sezione
Operativa - I Squadra Operativa Volante del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari della Guardia di Finanza risulta che la società ha un debito complessivo nei confronti dell' di euro 2.506.946,23 e che vari provvedimenti di Controparte_3 rateizzazione concessi a partire dal 2022 alla società sono tutti stati revocati per decadenza in conseguenza del mancato rispetto delle scadenze”.
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII la , Parte_1 deducendo “violazioni, rispettivamente, del principio del contraddittorio, del diritto di difesa ex art. 24 cost. e del principio di prevalenza del Concordato, in danno di ”. Pt_1
Si costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado la causa veniva trattenuta in decisione in data 21 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In sintesi parte reclamante deduce: “ , quale unica proprietaria dell'azienda Pt_1 costituita dall'unità operativa corrente in Bari (BA), via Amendola n. 172/C ed avente ad oggetto l'attività di "Call center", in data 5.12.2024, stipulava un contratto di affitto di azienda […] con il quale concedeva il godimento l'azienda de qua, in favore di
[…] la Società, odierna reclamante, nella propria istanza di Parte_3 proroga (cfr. doc. 12), non solo richiedeva un ulteriore termine per il deposito del piano di concordato preventivo ma anche che, il Tribunale di Lucca, avviasse il procedimento pagina 3 di 9 di cui all'art. 55 CCII, di convalida delle misure protettive che, se confermate, avrebbero impedito la pronuncia della sentenza dichiarativa di apertura della
Liquidazione Giudiziale ex art. 54, co. 2, CCII. Il Tribunale non ha minimamente considerato tale richiesta formulata da e non ha fissato udienza, né dopo il Pt_1 deposito del ricorso ex art. 44 CCII (cfr. doc. 4), né a seguito dell'istanza di proroga con contestuale istanza di concessione delle misure protettive (cfr. doc. 12). Ed anzi, a seguito del rigetto dell'istanza di proroga (cfr. doc. 14), ha dichiarato immediatamente, sic et simpliciter, l'apertura della Liquidazione Giudiziale, senza fissare nemmeno una nuova udienza di verifica dei presupposti. […] la pronuncia fatta oggetto dell'odierno reclamo si pone, con tutta evidenza, in manifesta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantito […] , medio Pt_1 tempore, aveva posto in essere le attività prodromiche all'elaborazione ed alla redazione della Proposta di concordato, del relativo Piano e della documentazione, nonché le operazioni necessarie per consolidare la continuità indiretta aziendale […] il
Tribunale di Lucca: (i) non ha provveduto agli adempimenti necessari all'iscrizione del decreto di concessione del termine ex art. 45, co. 2, CCII (doc. 18-19); (ii) non ha concesso le misure protettive richieste da;
(iii) ha omesso, “assunte, ove Pt_1 necessario, sommarie informazioni”, il procedimento di conferma e/o revoca delle misure protettive delineato dall'art. 55, comma terzo, CCII, privando Electa di qualsivoglia tutela, permettendo, di fatto, l'automatica dichiarazione di Liquidazione giudiziale;
(iv) ha richiesto un nuovo versamento del fondo spese pari ad € 50.000,00 ad una Società che, prima dell'avvio della procedura, non svolgeva più attività in forma diretta, avendo concesso interamente in affitto l'azienda alla Parte_3
(v) seppure fosse ancora in termine per proporre ricorso “pieno” di
[...] Pt_1 concordato preventivo ex art. 40 CCII, il Tribunale ha omesso la fissazione di una nuova udienza, relativamente al procedimento r.g. n. 34/2025, dichiarando direttamente l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale di . Così Pt_1 facendo il Tribunale ha ostacolato e negato, ab origine, ad la possibilità di Pt_1 presentazione del predetto strumento concordatario e/o di accedere ad un differente strumento di regolazione della crisi, con la conseguenza che la sentenza dichiarativa di pagina 4 di 9 liquidazione giudiziale sia stata pronunciata ad esito di un procedimento in violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del principio di prevalenza fissato dal comma 2 dell'art. 7 CCII”.
Il motivo è destituito di fondamento.
A seguito della presentazione tempestiva di domanda ex art. 44 CCII della
[...]
che assumeva di essere “in fase di elaborazione un Piano di Parte_1 concordato preventivo in continuità indiretta”, il Tribunale, in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale, con decreto del 27 maggio 2025, concedeva termine di giorni trenta per il deposito della proposta, del piano e della documentazione.
Il debitore avanzava istanza di proroga ed il Tribunale, con decreto motivato del 17 luglio 2025 rigettava tale richiesta, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale con separata sentenza.
L'art. 44 lettera a) CCII dispone: “1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano,
l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo
39, commi 1 e 2”.
Nella fattispecie l'istanza di proroga era di per sé inammissibile, posto che l'iniziale termine era stato concesso in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla Procura della Repubblica in sede (il termine, per espressa previsione normativa è “prorogabile […] in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale”); in ogni caso il Tribunale (pur non rilevando tale preliminare ed assorbente causa di inammissibilità) ha ampiamente e condivisibilmente motivato in ordine ai giustificati motivi (ulteriormente) preclusivi della richiesta proroga, richiamando l'articolato parere del commissario giudiziale (vedi decreto del 17 luglio 2025:
pagina 5 di 9 si ritiene che non sussistano i fondati motivi tali da giustificare la proroga richiesta. Questo in particolare per diverse ragioni: in primo luogo, si osserva che la tardività dei riscontri dei creditori/debitori,
“appare del tutto indimostrata, ed in contrasto con le dichiarazioni della debitrice contenute nella Relazione di sintesi informativa ex art. 39 CCII […]
- con riferimento alle difficoltà nel ricevere ed analizzare la documentazione proveniente dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni e dagli enti previdenziali ed assistenziali si richiama quanto rappresentato dal Commissario che evidenzia che: “a) invero nella Relazione ex art. 39 CCII, la riportava di aver già ricevuto il Pt_1
29/04/2025, da parte della Agenzia delle Entrate e Riscossione direz. Lucca, Roma e
Campobasso, la documentazione attraverso la quale - testualmente - “i professionisti stanno completando le operazioni di riconciliazione”, senza evidenziare di aver richiesto o di essere in attesa di ulteriori documenti rilevanti a tal fine;
b) invero nella
Relazione informativa, la scriveva di aver già ricevuto il 06/03/2025 la Pt_1
“Verifica di regolarità contributiva DURC con indicazione del complessivo debito”
(verso Enti previdenziali ed Assistenziali). Tale debito, si precisa, non poteva esser che definito poiché ogni rapporto di lavoro dipendente è già cessato dal dicembre 2024”
[…]
Risulta, pertanto, completamente generica la asserita tardività e le difficoltà incontrate nella definizione del debito societario […]
Ulteriore aspetto non meno rilevante è costituito dall'asserita impossibilità di ricostituire il fondo spese non correttamente versato (come da provvedimento di questo
Tribunale). Infatti, se è vero che sono stati versati 50.000,00 euro non vi è allo stato prova alcuna dell'irripetibilità di tali versamenti. Due di questi sono stati effettuati a titolo di cauzione che per definizione è ripetibile, un'altra parte manca della dichiarazione di controparte;
Il piano di risanamento così proposto non risulta inoltre credibile infatti la
, ipotizza una proposta di concordato con continuità indiretta, dando riscontro Pt_1 non già con informazioni della medesima, ma bensì con informazioni Pt_1 rappresentative del soggetto terzo Parte_3
pagina 6 di 9 In particolare, richiamandosi sempre al contenuto del parere […] nessuna notizia
è stata formulata nelle capacità finanziarie e nelle risorse tecniche e manageriali della per la gestione di ben 9 nuove aziende acquisite in affitto in soli due Parte_3 mesi […] la situazione economico patrimoniale trasmessa al 31.12.2024 (bilancio di verifica) della non risulta attendibile al fine di verificare l'effettiva Parte_4 situazione patrimoniale della stessa e la capacità di sostenere la fattibilità finanziaria di un piano concordatario […] la società non ha ancora provveduto a nominare uno stimatore dell'azienda al fine di confermare la congruità del canone d'affitto in corso pari ad €. 833,33 mensili;
- che non vi è alcuna garanzia che dalla prosecuzione del contratto di affitto di ramo d'azienda non stia derivando un danno economico per i creditori della in termini di minori incassi rispetto al reale valore del ramo Pt_1 stesso”).
I giudici di legittimità con riferimento all'analoga, previgente, disposizione dell'art. 161 legge fallimentare in tema di proroga del termine per la domanda di concordato “in bianco” hanno chiarito che “il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153
c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria” (vedi Cass. 07/12/2022 n.
35959 Rv. 666246 – 01).
Il rigetto o dichiarazione di inammissibilità della domanda di proroga non richiede la fissazione di apposita udienza;
decorso inutilmente il termine inizialmente concesso la domanda con riserva ex art. 44 CCII perde efficacia e quindi la liquidazione giudiziale è stata correttamente aperta nel rispetto della previsione generale dell'art. 7, comma 2
CCII, previa definizione della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi.
pagina 7 di 9 e non contestati sono i requisiti dimensionali e lo stato di conclamata Pt_5 insolvenza ex art. 121 CCII, con esposizione debitoria verso Agenzia delle Entrate-
Riscossioni per oltre 2,5 milioni di euro.
Del tutto irrilevanti rispetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono l'eventuale omessa iscrizione nel registro delle imprese della domanda con riserva ex art. 44 CCII e la mancata concessione/proroga delle misure protettive correlate a tale domanda con riserva alla quale non ha mai fatto seguito nel termine perentorio il deposito della proposta, del piano e dei documenti.
4. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite a favore della curatela, che si liquidano in € 4.600,00 (valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 1.400,00; fase introduttiva €
1.000,00; fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Considerata la manifesta infondatezza dei motivi di reclamo (richiesta di proroga del termine ex 44 CCII inammissibile stante la pendenza di domanda di liquidazione e comunque rigettata con ampia e condivisibile esposizione della insussistenza dei
“giustificati motivi”; situazione di palese insolvenza con debiti verso enti pubblici per oltre 2,5 milioni di euro) sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 86/2025 pubblicata il 22/07/2025 del Tribunale di Lucca con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale di;
Parte_1
pagina 8 di 9 2) condanna in solido la società reclamante e il legale rappresentante che ha conferito la procura al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_6 dalla curatela costituita, che liquida in € 4.600,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono a carico di parte reclamante in solido con il legale rappresentate che ha conferito la procura i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1571/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SS IA ENZA
RECLAMANTE contro
Controparte_1 Parte_1
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DIANDA ANDREA P.IVA_1
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
pagina 1 di 9 INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 86/2025 del Tribunale di Lucca pubblicata il 22/07/2025
CONCLUSIONI
In data 21 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per la parte reclamante:
“In via preliminare:
– sospendere, con relativa inibitoria ex art. 52 CCII, la sentenza del Tribunale di Lucca
n. 86/2025, emessa in data 17.07.2025 e pubblicata in data 22.07.2025, con la quale è stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale (L.G. 51/2025) di Parte_1
;
[...] nel merito:
- revocare la sentenza del Tribunale di Lucca n. 86/2025 di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale (L.G. n. 51/2025) nei confronti di , Parte_1 emessa il 17.07.2025 e pubblicata in data 22.07.2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica di . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per Controparte_2
:
[...]
“conclude perché la Corte di Appello di Firenze, rigetti l'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n.86/2025 del Tribunale di Lucca Parte_1 Parte_1 siccome infondata, e, in ogni caso, confermare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della in liquidazione;
con vittoria di spese ed Parte_1 onorari di giudizio.”
pagina 2 di 9
Fatti di causa
– svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 86/2025 pubblicata il 22/07/2025 il Tribunale di Lucca, su richiesta della in sede, dichiarava aperta la liquidazione Parte_2 giudiziale di , richiamando preliminarmente il Parte_1 decreto del medesimo Tribunale con il quale era stata rigettata la richiesta di proroga del termine ex art. 44 CCII per la predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed evidenziando: “dagli accertamenti svolti dal personale della Sezione
Operativa - I Squadra Operativa Volante del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari della Guardia di Finanza risulta che la società ha un debito complessivo nei confronti dell' di euro 2.506.946,23 e che vari provvedimenti di Controparte_3 rateizzazione concessi a partire dal 2022 alla società sono tutti stati revocati per decadenza in conseguenza del mancato rispetto delle scadenze”.
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII la , Parte_1 deducendo “violazioni, rispettivamente, del principio del contraddittorio, del diritto di difesa ex art. 24 cost. e del principio di prevalenza del Concordato, in danno di ”. Pt_1
Si costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado la causa veniva trattenuta in decisione in data 21 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In sintesi parte reclamante deduce: “ , quale unica proprietaria dell'azienda Pt_1 costituita dall'unità operativa corrente in Bari (BA), via Amendola n. 172/C ed avente ad oggetto l'attività di "Call center", in data 5.12.2024, stipulava un contratto di affitto di azienda […] con il quale concedeva il godimento l'azienda de qua, in favore di
[…] la Società, odierna reclamante, nella propria istanza di Parte_3 proroga (cfr. doc. 12), non solo richiedeva un ulteriore termine per il deposito del piano di concordato preventivo ma anche che, il Tribunale di Lucca, avviasse il procedimento pagina 3 di 9 di cui all'art. 55 CCII, di convalida delle misure protettive che, se confermate, avrebbero impedito la pronuncia della sentenza dichiarativa di apertura della
Liquidazione Giudiziale ex art. 54, co. 2, CCII. Il Tribunale non ha minimamente considerato tale richiesta formulata da e non ha fissato udienza, né dopo il Pt_1 deposito del ricorso ex art. 44 CCII (cfr. doc. 4), né a seguito dell'istanza di proroga con contestuale istanza di concessione delle misure protettive (cfr. doc. 12). Ed anzi, a seguito del rigetto dell'istanza di proroga (cfr. doc. 14), ha dichiarato immediatamente, sic et simpliciter, l'apertura della Liquidazione Giudiziale, senza fissare nemmeno una nuova udienza di verifica dei presupposti. […] la pronuncia fatta oggetto dell'odierno reclamo si pone, con tutta evidenza, in manifesta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantito […] , medio Pt_1 tempore, aveva posto in essere le attività prodromiche all'elaborazione ed alla redazione della Proposta di concordato, del relativo Piano e della documentazione, nonché le operazioni necessarie per consolidare la continuità indiretta aziendale […] il
Tribunale di Lucca: (i) non ha provveduto agli adempimenti necessari all'iscrizione del decreto di concessione del termine ex art. 45, co. 2, CCII (doc. 18-19); (ii) non ha concesso le misure protettive richieste da;
(iii) ha omesso, “assunte, ove Pt_1 necessario, sommarie informazioni”, il procedimento di conferma e/o revoca delle misure protettive delineato dall'art. 55, comma terzo, CCII, privando Electa di qualsivoglia tutela, permettendo, di fatto, l'automatica dichiarazione di Liquidazione giudiziale;
(iv) ha richiesto un nuovo versamento del fondo spese pari ad € 50.000,00 ad una Società che, prima dell'avvio della procedura, non svolgeva più attività in forma diretta, avendo concesso interamente in affitto l'azienda alla Parte_3
(v) seppure fosse ancora in termine per proporre ricorso “pieno” di
[...] Pt_1 concordato preventivo ex art. 40 CCII, il Tribunale ha omesso la fissazione di una nuova udienza, relativamente al procedimento r.g. n. 34/2025, dichiarando direttamente l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale di . Così Pt_1 facendo il Tribunale ha ostacolato e negato, ab origine, ad la possibilità di Pt_1 presentazione del predetto strumento concordatario e/o di accedere ad un differente strumento di regolazione della crisi, con la conseguenza che la sentenza dichiarativa di pagina 4 di 9 liquidazione giudiziale sia stata pronunciata ad esito di un procedimento in violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del principio di prevalenza fissato dal comma 2 dell'art. 7 CCII”.
Il motivo è destituito di fondamento.
A seguito della presentazione tempestiva di domanda ex art. 44 CCII della
[...]
che assumeva di essere “in fase di elaborazione un Piano di Parte_1 concordato preventivo in continuità indiretta”, il Tribunale, in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale, con decreto del 27 maggio 2025, concedeva termine di giorni trenta per il deposito della proposta, del piano e della documentazione.
Il debitore avanzava istanza di proroga ed il Tribunale, con decreto motivato del 17 luglio 2025 rigettava tale richiesta, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale con separata sentenza.
L'art. 44 lettera a) CCII dispone: “1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano,
l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo
39, commi 1 e 2”.
Nella fattispecie l'istanza di proroga era di per sé inammissibile, posto che l'iniziale termine era stato concesso in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla Procura della Repubblica in sede (il termine, per espressa previsione normativa è “prorogabile […] in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale”); in ogni caso il Tribunale (pur non rilevando tale preliminare ed assorbente causa di inammissibilità) ha ampiamente e condivisibilmente motivato in ordine ai giustificati motivi (ulteriormente) preclusivi della richiesta proroga, richiamando l'articolato parere del commissario giudiziale (vedi decreto del 17 luglio 2025:
pagina 5 di 9 si ritiene che non sussistano i fondati motivi tali da giustificare la proroga richiesta. Questo in particolare per diverse ragioni: in primo luogo, si osserva che la tardività dei riscontri dei creditori/debitori,
“appare del tutto indimostrata, ed in contrasto con le dichiarazioni della debitrice contenute nella Relazione di sintesi informativa ex art. 39 CCII […]
- con riferimento alle difficoltà nel ricevere ed analizzare la documentazione proveniente dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni e dagli enti previdenziali ed assistenziali si richiama quanto rappresentato dal Commissario che evidenzia che: “a) invero nella Relazione ex art. 39 CCII, la riportava di aver già ricevuto il Pt_1
29/04/2025, da parte della Agenzia delle Entrate e Riscossione direz. Lucca, Roma e
Campobasso, la documentazione attraverso la quale - testualmente - “i professionisti stanno completando le operazioni di riconciliazione”, senza evidenziare di aver richiesto o di essere in attesa di ulteriori documenti rilevanti a tal fine;
b) invero nella
Relazione informativa, la scriveva di aver già ricevuto il 06/03/2025 la Pt_1
“Verifica di regolarità contributiva DURC con indicazione del complessivo debito”
(verso Enti previdenziali ed Assistenziali). Tale debito, si precisa, non poteva esser che definito poiché ogni rapporto di lavoro dipendente è già cessato dal dicembre 2024”
[…]
Risulta, pertanto, completamente generica la asserita tardività e le difficoltà incontrate nella definizione del debito societario […]
Ulteriore aspetto non meno rilevante è costituito dall'asserita impossibilità di ricostituire il fondo spese non correttamente versato (come da provvedimento di questo
Tribunale). Infatti, se è vero che sono stati versati 50.000,00 euro non vi è allo stato prova alcuna dell'irripetibilità di tali versamenti. Due di questi sono stati effettuati a titolo di cauzione che per definizione è ripetibile, un'altra parte manca della dichiarazione di controparte;
Il piano di risanamento così proposto non risulta inoltre credibile infatti la
, ipotizza una proposta di concordato con continuità indiretta, dando riscontro Pt_1 non già con informazioni della medesima, ma bensì con informazioni Pt_1 rappresentative del soggetto terzo Parte_3
pagina 6 di 9 In particolare, richiamandosi sempre al contenuto del parere […] nessuna notizia
è stata formulata nelle capacità finanziarie e nelle risorse tecniche e manageriali della per la gestione di ben 9 nuove aziende acquisite in affitto in soli due Parte_3 mesi […] la situazione economico patrimoniale trasmessa al 31.12.2024 (bilancio di verifica) della non risulta attendibile al fine di verificare l'effettiva Parte_4 situazione patrimoniale della stessa e la capacità di sostenere la fattibilità finanziaria di un piano concordatario […] la società non ha ancora provveduto a nominare uno stimatore dell'azienda al fine di confermare la congruità del canone d'affitto in corso pari ad €. 833,33 mensili;
- che non vi è alcuna garanzia che dalla prosecuzione del contratto di affitto di ramo d'azienda non stia derivando un danno economico per i creditori della in termini di minori incassi rispetto al reale valore del ramo Pt_1 stesso”).
I giudici di legittimità con riferimento all'analoga, previgente, disposizione dell'art. 161 legge fallimentare in tema di proroga del termine per la domanda di concordato “in bianco” hanno chiarito che “il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153
c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria” (vedi Cass. 07/12/2022 n.
35959 Rv. 666246 – 01).
Il rigetto o dichiarazione di inammissibilità della domanda di proroga non richiede la fissazione di apposita udienza;
decorso inutilmente il termine inizialmente concesso la domanda con riserva ex art. 44 CCII perde efficacia e quindi la liquidazione giudiziale è stata correttamente aperta nel rispetto della previsione generale dell'art. 7, comma 2
CCII, previa definizione della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi.
pagina 7 di 9 e non contestati sono i requisiti dimensionali e lo stato di conclamata Pt_5 insolvenza ex art. 121 CCII, con esposizione debitoria verso Agenzia delle Entrate-
Riscossioni per oltre 2,5 milioni di euro.
Del tutto irrilevanti rispetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono l'eventuale omessa iscrizione nel registro delle imprese della domanda con riserva ex art. 44 CCII e la mancata concessione/proroga delle misure protettive correlate a tale domanda con riserva alla quale non ha mai fatto seguito nel termine perentorio il deposito della proposta, del piano e dei documenti.
4. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite a favore della curatela, che si liquidano in € 4.600,00 (valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 1.400,00; fase introduttiva €
1.000,00; fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Considerata la manifesta infondatezza dei motivi di reclamo (richiesta di proroga del termine ex 44 CCII inammissibile stante la pendenza di domanda di liquidazione e comunque rigettata con ampia e condivisibile esposizione della insussistenza dei
“giustificati motivi”; situazione di palese insolvenza con debiti verso enti pubblici per oltre 2,5 milioni di euro) sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 86/2025 pubblicata il 22/07/2025 del Tribunale di Lucca con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale di;
Parte_1
pagina 8 di 9 2) condanna in solido la società reclamante e il legale rappresentante che ha conferito la procura al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_6 dalla curatela costituita, che liquida in € 4.600,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono a carico di parte reclamante in solido con il legale rappresentate che ha conferito la procura i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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