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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8852 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4337/2025 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. MARANCA LUCA MARIA, con Parte_1 cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 21.2.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che lavorava ininterrottamente alle dipendenze della “ Controparte_2
”, C.F. , a far data dal 01/08/2014 al 22/03/2017;
[...] P.IVA_1 che vantava nei confronti della società un credito a titolo di T.F.R. pari a complessivi Euro 3.225,99, come da Cud 2018 in allegato (All.1); che depositava, in data 05/09/2022, ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma, sez. Lavoro;
che con decreto ingiuntivo n. 6013/2022 del 15/09/2022 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, gli veniva riconosciuto un credito pari ad Euro
3.225,99 a titolo di T.F.R. maturato e rimasto in azienda;
che il summenzionato decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec in data 24/01/2023 e attestato conforme all'originale in data 06/06/2023; che in data 05/06/2023, ormai decorsi oltre i quaranta giorni dalla notifica del medesimo, veniva concesso decreto di esecutorietà; che in data 07/06/2024 al fine di recuperare la somma a credito in virtù del suddetto decreto ingiuntivo, veniva notificato a mezzo di Pt_2
Nocera Inferiore atto di precetto, in danno della debitrice, per complessivi Euro
3.936,10; che in data 09/08/2024, al fine di soddisfare il credito vantato, si procedeva al pignoramento mobiliare presso la sede della Società “
[...]
”, che tuttavia aveva esito negativo;
che in data Controparte_2
16/11/2023 veniva depositato presso il Tribunale di Roma il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
; che in data 14/03/2024 con decreto reso a seguito del giudizio
[...] iscritto all' R.G. n. 965-1/2023 dinanzi al Tribunale di Roma, veniva dichiarata la improcedibilità per mancato superamento delle soglie per la liquidazione giudiziale ex art. 49, comma 5, CCII;
che, pertanto, soddisfatti tutti i requisiti di legge, in data 24/09/2024 presentava domanda di intervento al fondo di garanzia avente ad oggetto il pagamento del T.F.R. spettante pari ad Euro 3.225,99; che sono decorsi, inutilmente, i termini previsti dalla legge, senza che tuttavia sia stato adottato l'opportuno provvedimento dell'ente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ condannare l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del T.F.R., ai sensi dell'articolo 2 legge 29 maggio 1982 n. 297, pari ad Euro 3.225,99; …con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 27.11.2025, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente si associava alla suddetta richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto in data 2.5.2025 il pagamento di quanto richiesto.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto del pagamento del tfr, avvenuto in corso di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento del tfr, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che il pagamento del tfr è avvenuto dopo la notifica del ricorso .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 800,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 02/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4337/2025 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. MARANCA LUCA MARIA, con Parte_1 cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 21.2.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che lavorava ininterrottamente alle dipendenze della “ Controparte_2
”, C.F. , a far data dal 01/08/2014 al 22/03/2017;
[...] P.IVA_1 che vantava nei confronti della società un credito a titolo di T.F.R. pari a complessivi Euro 3.225,99, come da Cud 2018 in allegato (All.1); che depositava, in data 05/09/2022, ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma, sez. Lavoro;
che con decreto ingiuntivo n. 6013/2022 del 15/09/2022 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, gli veniva riconosciuto un credito pari ad Euro
3.225,99 a titolo di T.F.R. maturato e rimasto in azienda;
che il summenzionato decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec in data 24/01/2023 e attestato conforme all'originale in data 06/06/2023; che in data 05/06/2023, ormai decorsi oltre i quaranta giorni dalla notifica del medesimo, veniva concesso decreto di esecutorietà; che in data 07/06/2024 al fine di recuperare la somma a credito in virtù del suddetto decreto ingiuntivo, veniva notificato a mezzo di Pt_2
Nocera Inferiore atto di precetto, in danno della debitrice, per complessivi Euro
3.936,10; che in data 09/08/2024, al fine di soddisfare il credito vantato, si procedeva al pignoramento mobiliare presso la sede della Società “
[...]
”, che tuttavia aveva esito negativo;
che in data Controparte_2
16/11/2023 veniva depositato presso il Tribunale di Roma il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
; che in data 14/03/2024 con decreto reso a seguito del giudizio
[...] iscritto all' R.G. n. 965-1/2023 dinanzi al Tribunale di Roma, veniva dichiarata la improcedibilità per mancato superamento delle soglie per la liquidazione giudiziale ex art. 49, comma 5, CCII;
che, pertanto, soddisfatti tutti i requisiti di legge, in data 24/09/2024 presentava domanda di intervento al fondo di garanzia avente ad oggetto il pagamento del T.F.R. spettante pari ad Euro 3.225,99; che sono decorsi, inutilmente, i termini previsti dalla legge, senza che tuttavia sia stato adottato l'opportuno provvedimento dell'ente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ condannare l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del T.F.R., ai sensi dell'articolo 2 legge 29 maggio 1982 n. 297, pari ad Euro 3.225,99; …con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 27.11.2025, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente si associava alla suddetta richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto in data 2.5.2025 il pagamento di quanto richiesto.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto del pagamento del tfr, avvenuto in corso di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento del tfr, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che il pagamento del tfr è avvenuto dopo la notifica del ricorso .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 800,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 02/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo