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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.10571/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Mirko Parentini, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R. G. 10571/2023, avente ad oggetto azione in materia di violazione delle distanze legali, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chiavari (GE), Corso A. Gianelli n. 11/A, presso lo studio degli Avvocati Davide Sambuceti e
Franco Sturla che lo rappresentano e difendono come da procura agli atti;
ricorrente contro
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati Controparte_2 CodiceFiscale_3
Jacopo Celesia e Giorgia Gennari, elettivamente domiciliati in Genova, presso lo studio legale dell'Avv.to Matteo Mezzapesa li rappresenta e difende come da procura agli atti;
resistenti
CONCLUSIONI.
Per il ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria
e/o diversa istanza, domanda ed eccezione, per i fatti ed i titoli di cui in parte espositiva, dato atto dell'esito negativo della mediazione esperita prima del deposito del ricorso introduttivo, accertare e dichiarare che:
1 1) le due tubazioni che partono e arrivano all'apparecchio esterno della pompa di calore marca
Daikin, collocate nella proprietà dei Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
sita in Santa Margherita Ligure Via Pero numeri 9 e 10, distinta al NCEU di detto
[...]
Comune fg. 3 mapp. 91 sub 3, sono state realizzate e poste a distanza inferiore a quella minima legale dal confine con la proprietà del Sig. 2) il gazebo sito nel cortile del Parte_1 fg. 3 mapp. 91 sub 3 di proprietà dei convenuti integra una costruzione ed è stato realizzato a distanza inferiore a quella minima legale dal confine con la proprietà del Sig. Parte_1
3) i Sigg.ri non hanno un diritto personale e non sussiste
[...] Parte_2 alcuna servitù di mantenere le due tubazioni di cui al precedente punto 1) e/o il gazebo, installati nell'immobile di Santa Margherita Ligure Via Pero numeri 9 e 10, distinto al NCEU di detto Comune al fg. 3 mapp. 91 sub 3, a distanza dal confine con la proprietà Parte_1 inferiore a quella legale. 4) Conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i
[...]
Sigg.ri e , in via solidale o anche disgiuntiva Controparte_1 Controparte_2 come meglio ritenuto, ad arretrare le due tubazioni di cui al superiore punto 1), realizzate nel loro immobile, distinto al fg. 3 mapp. 91 sub 3 del NCEU del Comune di Santa Margherita
Ligure, alla distanza di metri 1 (uno) dal confine con l'unità immobiliare distinta al fg. 3 mapp.
1658 di proprietà del Sig. o, in caso di impossibilità, alla rimozione delle Parte_1 medesime, nonché ad arretrare il gazebo di cui al superiore punto 2 delle conclusioni, realizzato nell'immobile distinto al fg. 3 mapp. 91 sub 3 del NCEU del Comune di Santa
Margherita Ligure, alla distanza di metri lineari 1,5 dal confine con l'unità immobiliare distinta al fg. 3 mapp. 1658 di proprietà del Sig. o in caso di impossibilità, alla Parte_1 rimozione del medesimo. 5) Condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. 6)
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti essendo infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali ed oneri accessori nella misura di legge.
Per i resistenti:
“Voglia il Tribunale di Genova, respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare:
A. IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
1. Accertare e dichiarare che la causa non rientra tra quelle trattabili con il rito di cui all'articolo 281 decies, c. 1 c.p.c. e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito da semplificato
a ordinario e provvedere ai sensi dell'articolo 281 duodecies, c. 1, c.p.c., fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.;
2 B. IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
1. Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del Sig. rispetto Parte_1 alle domande aventi ad oggetto la presunta violazione delle distanze legali da parte del Sig.
e della Sig.ra per le ragioni esposte in atti Controparte_1 Controparte_2
e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle predette domande, assolvendo il Sig.
e la Sig.ra da ogni avversa domanda e Controparte_1 Controparte_2 pretesa;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande del Sig. oggetto Parte_1 di questo giudizio per carenza di allegazione, con particolare riferimento alle domande di risarcimento del danno svolte in questa sede, per le ragioni esposte in atti, e conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle predette domande, assolvendo il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra da ogni avversa domanda e pretesa;
Controparte_2
C. IN SUBORDINE, NEL MERITO:
1. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dal Sig. Parte_1
nei confronti del Sig. e della Sig.ra
[...] Controparte_1 Controparte_2
in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in
[...] atti, assolvendo il Sig. e la Sig.ra da ogni Controparte_1 Controparte_2 avversa domanda e pretesa;
D. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali cagionati al Sig. e alla Sig.ra Controparte_1 Controparte_2
e quantificati – per le specifiche causali descritte in atti – nell'importo complessivo di
[...]
€ 103.578,60, ovvero in subordine nel diverso importo minore o maggiore che verrà accertato in corso di causa, e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore Parte_1 del Sig. e alla Sig.ra del predetto importo, Controparte_1 Controparte_2 ovvero di quello maggiore o minore che verrà accertato come dovuto in corso di causa, se del caso ricorrendo ad una valutazione equitativa, il tutto oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
E. IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Ammettere l'assunzione dei capitoli di prova testimoniale di cui al paragrafo D.1 che precede, con i testimoni ivi indicati;
2. Disporre la consulenza tecnica d'ufficio di cui al paragrafo D.2 che precede;
F. IN OGNI CASO:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 96, primo e terzo comma,
c.p.c. e, per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei danni o al Parte_1
3 pagamento di una somma equitativamente determinata per tutti i motivi esposti al paragrafo
C.7.;
2. Condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. e Parte_1 Controparte_1 della Sig.ra delle spese e competenze del presente giudizio, Controparte_2 inclusi IVA, CPA ed accessori di legge, di sentenza e successive occorrende;
3. Emettere ogni ulteriore statuizione e/o provvedimento e/o declaratoria del caso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive del ricorrente.
1.1 Il sig. , con ricorso ex art. 281 – decies e ss. c.p.c., conveniva dinnanzi Parte_1
a questo Tribunale i signori e affinché Controparte_1 Controparte_2 venisse accertato e dichiarato che i due convenuti, in assenza di qualsiasi diritto di servitù o, comunque, di autorizzazione dell'attore, avevano realizzato a ridosso del confine tra le rispettive proprietà un impianto di climatizzazione ed un gazebo in ferro stabilmente incardinato al terreno in palese violazione delle distanze minime dal confine previste dalla legge per tali tipologie di manufatti e, pertanto, condannasse le parti convenute ad arretrare i predetti elementi a distanza legale dal confine e, ove tale arretramento non fosse materialmente possibile, alla loro rimozione nonché a risarcire i danni subiti dalla proprietà dell'attore.
1.2 A sostegno della propria domanda, il allegava: Parte_1
-di essere titolare esclusivo e di risiedere nell'immobile sito in Santa Margherita Ligure, Via
Pero 8, distinto al NCEU di detto Comune al fg. 3 mapp. 1658, ereditato per successione a seguito della dipartita della madre, , avvenuta il 01/06/2000; Persona_1
-che la suddetta proprietà confina, sul fronte ovest, con la costruzione dei resistenti CP_1
e sita in Santa Margherita Ligure, Via Pero 9 e 10,
[...] Controparte_2 distinta al NCEU del suddetto Comune fg. 3 mapp. 91 sub 3;
-che le due proprietà sono delimitate da un muro, sul quale, nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2005, è stata apposta una rete metallica plastificata;
-che i convenuti, nel giugno 2022, senza un previo accordo con il Sig. , installavano Parte_1 un condizionatore fisso, con unità esterna per il trattamento dell'aria all'interno del loro immobile, con relativa impiantistica a vista (tubi, valvole e relative canalette di protezione);
-che, preso atto della situazione, il incaricava un tecnico di fiducia, affinché Parte_1 effettuasse gli opportuni rilievi del caso;
- che, stando ai rilievi del tecnico di fiducia del ricorrente, come riportati nelle perizie recanti data 21.03.2023 e 24.02.2024: “il lato verso sud della macchina fissa esterna (il motore dell'impianto di condizionamento) dista circa 40 cm dalla griglia di recinzione che delimita la
4 proprietà da quella dei convenuti;
il lato nord della stessa dista circa 30 cm dal Parte_1 confine, con la conseguenza che il fronte esterno del condizionatore non è parallelo al confine;
il fronte esterno a vista della canaletta plastificata bianca che protegge i tubi, in prossimità della macchina di condizionamento, dista circa 77 cm dal confine;
il fronte esterno a vista della canaletta plastificata bianca che protegge i tubi, in prossimità della zona a nord, dista circa 65 cm dal confine”;
-che, la vicinanza della macchina del condizionatore con la proprietà e la corte del Sig.
fa sì che, nella stagione estiva, quando l'impianto di raffreddamento è in costante Parte_1 funzione, il flusso di aria calda espulso dal motore invada la proprietà del ricorrente, creando disturbo e pregiudicandone il pacifico godimento;
-che, nell'anno 2018, i resistenti hanno installato nel proprio cortile un gazebo, costituito da piedritti in acciaio, da collegamenti delle loro sommità terminali con profilati in acciaio e con altri profilati di acciaio più leggeri, in modo da disegnare un andamento curvilineo della struttura finale e per improntare tale disposizione alla copertura, che è stata realizzata con del materiale leggero bianco tipo tela, impermeabile e comunque ombreggiante;
-che il gazebo poggia su un piano di calpestio quasi totalmente costituito da pavimentazione in cocciame di pietra naturale, di diversa natura e colorazione, giacente su sottofondo in calcestruzzo o impasto similare;
le fughe fra uno spezzone di pietra e l'altro sono state stuccate con malta cementizia o similare;
-che il gazebo di cui trattasi è definitivo e permanente, essendo stabilmente ancorato al suolo, sia con riferimento ai quattro piedritti montanti lato sud, che sono interrati, che a quelli sul lato nord, apparentemente ancorati al basamento in pietrame con tasselli, dotati di due pomelli soprastanti, e malta;
-che i resistenti hanno, nel corso degli anni, legato delle piante rampicanti a ciascuno dei quattro piedritti in acciaio sul lato sud;
-che la distanza del piedritto del gazebo lato sud, cioè quello più lontano dalla proprietà
, è di circa 104 cm dal muretto con griglia latistante, mentre quella dalla proprietà Parte_1
del piedritto lato nord è di circa 33 cm, misurati dalla linea bianca divisoria presente Parte_1 in facciata;
-che ogni invito bonario rivolto dal ricorrente ai Sigg.ri finalizzato Parte_2 al rispetto delle distanze tra le suddette opere e la sua proprietà, si è rivelato fallace, costringendo il primo a far valere le proprie ragioni in sede giudiziale.
2. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive dei resistenti.
5 2.1 Che con comparsa di costituzione e risposta del 29.01.2024, si costituivano in giudizio i sig.ri chiedendo: Parte_2
a) in via pregiudiziale, che fosse disposto il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario poiché la molteplicità delle questioni in fatto e in diritto sottese alla causa non sarebbe stata compatibile con il rito sommario di cui all'articolo 281 decies, c.p.c.;
b) in via preliminare di rito, che fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore per carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. giacché il sig. non avrebbe minimamente esposto Parte_1 quale pregiudizio o, anche solo disagio, gli avrebbero procurato gli elementi di cui chiedeva la rimozione essendo i manufatti privi di qualsiasi idoneità, anche solo potenziale, a recare nocumento o limitazione al godimento della confinante proprietà;
c) nel merito, la reiezione delle istanze del , poiché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
d) in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del ricorrente per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ai sig.ri e alla Controparte_1
Sig.ra quantificati in non meno di € 103.578,60 ovvero, Controparte_2 in subordine, nel diverso importo, minore o maggiore, accertato in corso di causa, e per l'effetto, che fosse disposta la condanna dei due convenuti al loro ristoro.
2.2 A sostegno delle proprie domande e difese i resistenti allegavano:
-di essere residenti in Milano e di avere acquistato in data 16.07.2003 l'immobile sito a Santa
Margherita Ligure (GE), Via Pero nn. 9 e 10, di cui sono proprietari esclusivi da oltre vent'anni, al solo scopo di trascorrervi le vacanze estive;
-che siffatto bene consiste in un edificio residenziale disposto su due livelli, circondato da un cortile: esso confina su un lato con la pubblica via (ossia, Via Pero), su altri due lati, con una proprietà di terzi e, sull'ultimo lato, con la proprietà del Sig. ; Parte_1
-che il Sig. , sull'area immediatamente adiacente all'immobile dei resistenti, è Parte_1 proprietario di un'abitazione su più livelli e dotata di un giardino, ubicato in Via Pero n. 8;
-che le due proprietà sono delimitate da un muro, sul quale, nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2005, è stata apposta una rete metallica plastificata;
-che, al solo fine di produrre acqua calda sanitaria a basso consumo energetico per l'ambiente domestico, nell'agosto 2022, i Sigg.ri avevano installato una pompa di calore Controparte_3 sulla facciata dell'immobile, a debita distanza dal muro che separa le proprietà delle parti in causa. Tale dispositivo è una tecnologia innovativa a basso consumo energetico, che utilizza l'energia termica proveniente da fonti rinnovabili esterne per la produzione di acqua calda sanitaria e, in particolari condizioni climatiche, anche per il riscaldamento dell'ambiente;
6 -che siffatto impianto, lungi dal contenere fluidi liquidi o gassosi, potenzialmente pericolosi o dannosi per il fondo del vicino, al contrario, genera calore con un consumo energetico minimo.
L'aria esterna, non compressa, viene impiegata in un ciclo frigorifero che trasferisce il calore da un fluido più freddo ad uno più caldo, senza che lo stesso venga in alcun modo manipolato;
-che il suddetto macchinario è adoperato dai Sigg.ri esclusivamente nel breve Controparte_3 periodo estivo, in cui l'abitazione è frequentata, con la conseguenza che deve escludersi un utilizzo “costante” e “continuo” del manufatto in questione;
-che, nel luglio 2018, i resistenti hanno installato presso l'Immobile un gazebo, caratterizzato da una struttura in ferro battuto, con sovrastante pergolato in tessuto, priva di pareti e delle caratteristiche di un corpo di fabbrica;
-che anche tale manufatto, il quale non genera uno spazio chiuso stabile, per la sua stessa conformazione, non reca alcun danno o disturbo al Sig. , considerato che non ostacola Parte_1 il passaggio di aria e luce, non proietta ombre sull' e non crea anguste Parte_3 intercapedini tra l' e l' ; Pt_3 Parte_3
-che, pertanto, non esiste alcuna violazione delle prescrizioni sulle distanze tra edifici imputabile ai Sigg.ri con la conseguenza che la pompa di calore e il gazebo Controparte_3 installati dai resistenti sono legittimi né possono materialmente e giuridicamente arrecare alcun danno al Sig. ; Parte_1
-che, avendo stabilito di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria dell' Pt_3 nel marzo 2022, i Sigg.ri hanno commissionato a un intervento Controparte_3 Controparte_4 di restauro e risanamento delle sue facciate, nonché il ripristino della pavimentazione perimetrale;
-che l'intervento in questione, oltre che volto a migliorare l'estetica dell'edificio, aveva lo scopo di proteggere le sue facciate dalle intemperie che, a causa delle condizioni climatiche, del trascorrere del tempo e dei movimenti strutturali dello stesso, avrebbero potuto compromettere la salubrità dell'ambiente e la solidità non solo del loro bene, ma anche dell'abitazione
, vista la vicinanza dei medesimi;
Parte_1
-che, in particolare, al fine di realizzare l'intervento sulla facciata Est dell'Immobile sarebbe stato necessario accedere alla proprietà del Sig. , nella limitata misura e per il tempo Parte_1 strettamente necessario al compimento delle operazioni di ristrutturazione;
-che tale intervento, pianificato e comunicato – seppure verbalmente – con largo anticipo, era stato accettato dal Sig. , il quale ne aveva preso atto e dichiarato - anche in questo caso Parte_1 verbalmente - che non sussistevano profili ostativi all'esecuzione delle opere;
7 -che, per compensare il ricorrente di eventuali disagi legati alla realizzazione dei lavori, pur non essendovi tenuti, i Sigg.ri si erano impegnati ad eseguire a proprie spese Controparte_3 degli interventi di ripristino del tetto di proprietà del vicino. In particolare, i resistenti si erano offerti, non solo di sostituire il manto di copertura del tetto obsoleto con elementi nuovi, ma anche di rinnovare le relative impermeabilizzazioni, il tutto a proprie spese;
-che il ricorrente, sebbene avesse dato il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento in questione, alla data concordata per l'intervento si era rifiutato, in modo del tutto immotivato, di consentire l'accesso sul proprio fondo alle maestranze dell'impresa incaricata, rendendo in tal modo impossibile la realizzazione dei lavori progettati;
-che, in considerazione di tali condotte, i Sigg.ri avevano subito i considerevoli Controparte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali esposti nella loro comparsa di costituzione e risposta.
3.Sullo svolgimento del processo.
3.1 Il Giudice, rigettata l'istanza di conversione dal rito semplificato al rito ordinario, istruiva la causa per mezzo di CTU all'esito della quale i difensori delle parti, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025, discutevano la causa ed il Giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nei successivi trenta giorni.
4. Sulle eccezioni di inammissibilità delle azioni di condanna all'arretramento o alla rimozione dell'impianto e del gazebo.
4.1 Le due parti convenute deducono, in via preliminare, che le domande formulate dall'attore sarebbero inammissibili poiché parte attrice non esporrebbe minimamente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sotteso alle stesse (giacché il gazebo e l'impianto non recherebbero alcun nocumento o disturbo alla proprietà confinante) e, comunque, non allegherebbe specificamente i relativi elementi costitutivi delle domande.
4.2 In relazione alla dedotta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ritiene che in materia di distanze legali il proprietario dell'immobile ha un diritto soggettivo al rispetto delle stesse, che “sussiste senza riguardo all'effettiva esistenza di un danno attuale e concreto” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3417 del
13/10/1976; Sez. 2, Sentenza n. 5362 del 13/10/1979; Sez. 2, Sentenza n. 1035 del 19/02/1981;
Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 29/06/1981; Sez. 2, Sentenza n. 8476 del 02/08/1995).
4.1 Da ciò discende che, nell'ipotesi di realizzazione di un manufatto in violazione delle norme in materia di distanze minime dal confine, l'ordinamento prevede una tutela di natura reale rispetto alla quale l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. si identifica nella stessa lesione del diritto soggettivo al rispetto di tali distanze.
8 4.2 Sicché l'attore è gravato dal solo onere di provare che il manufatto viola le norme sulle distanze senza dover essere gravato anche dall'onere di allegare e provare uno specifico ed ulteriore pregiudizio che tale violazione gli causerebbe.
4.3 Ne discende che l'eccezione preliminare di inammissibilità delle azioni esperite per carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire va rigettata.
4.4 Parimenti destituita di fondamento appare la dedotta inammissibilità delle domande, per insufficiente determinazione dell'edictio actionis, poiché l'attore indica specificamente, nel ricorso introduttivo del giudizio, i manufatti asseritamente installati in violazione delle distanze minime di legge dal confine.
5. Sulla pretesa installazione di impianto di climatizzazione in violazione delle distanze richieste dall'art. 889 c.c..
5.1 Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, che i due resistenti arretrassero nei limiti delle distanze prescritte dall'art. 889, secondo comma, c.c. o, ove fosse impossibile l'arretramento, la rimozione dell'impianto di riscaldamento installato non usufruendo costoro di alcun diritto di servitù di tenere tale impianto ad una distanza dal confine inferiore a quella legale.
5.2 La CTU ha riscontrato all'interno dei manufatti più vicini al confine della proprietà ricorrente la presenza, per il funzionamento stesso della pompa di calore, di gas di tipo R 410
A, nella quantità di 1,6 kg, stoccato all'interno di apposito circuito e serbatoio interni all'apparecchiatura.
5.3 Tale gas sebbene non infiammabile, secondo la CTU licenziata, espone l'impianto a rischi che “non possono essere annullati dal fatto che il macchinario abbia marcatura CE stampigliata in etichetta e che secondo quanto dichiarato in atti, il sistema impiantistico risulti realizzato con dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/08 (rif. Allegato doc. 12 fascicolo parte convenuta)”.
5.4 In particolare rileva la CTU che tali rischi spaziano dal rischio di esplosione (anche se di modesta entità e/o accidentali) – rischio che potrebbe “coinvolgere la proprietà del sig.
per la proiezione di oggetti” - al rischio di “immissione del gas che vista l'esigua Parte_1 distanza dal confine potrebbe non aver il tempo sufficiente per la dispersione nell'ambiente”
(cfr. pagina 8 della relazione integrativa depositata in data 5.3.2025).
5.5 Sicché la presenza permanente nell'impianto del fluido gassoso predetto, unitamente ai rischi rilevati dal CTU, giustificano l'applicazione dell'art. 889 secondo comma c.c. il quale, si rammenta, prevede un obbligo di rispetto delle distanze che sebbene espressamente previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben essere affermato, secondo la Cassazione, anche per opere e impianti non espressamente contemplati nella disposizione dell'art. 889 c.c., ma soltanto quando
9 venga accertata, in concreto, caso per caso, l'esistenza di una potenzialità dannosa, che imponga una parità di trattamento con le opere, per le quali tale potenzialità è presunta in via assoluta
(Cass. civ., 06/06/1974 n. 1662).
5.6 Si osserva, inoltre, che la condanna all'arretramento invece che alla totale demolizione costituisce applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, e deve essere disposta nel caso in cui essa non risulti frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole sotteso alla domanda dell'attore (v., Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 25680 del 04/09/2023; cass. n. 23184/2020; in tema di vedute, ma il principio ha portata generale e dunque può estendersi anche alla materia delle distanze legali tra costruzioni o delle distanze delle costruzioni dai confini).
5.7 Pertanto la domanda di arretramento dell'impianto alla distanza di legge merita accoglimento, con conseguente condanna delle due parti resistenti a posizionare l'impianto, in conformità a quanto suggerito dal CTU, sulla verticale del volume tecnico locale caldaia oppure sul terrazzino posto a ridosso dell'entrata alla proprietà attraverso Parte_2 idoneo foro nell'orizzontamento di separazione, il tutto a debita distanza dal confine con la proprietà (cfr. pagine 23 e 24 relazione peritale a firma CTU geom. Parte_1 Persona_2 del 7.6.2024).
6. Sulla domanda di arretramento o di rimozione del gazebo.
6.1 L'attore, con ulteriore domanda, ha chiesto che i due resistenti fosse condannati ad arretrare o rimuovere il gazebo in ferro installato in asserita violazione delle distanze minime prescritte dall'art. 873 c.c.
6.2 Sul punto secondo condivisibile arresto della Cassazione – al quale si ritiene di dover aderire
– “il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili (D.P.R. n. 380 del 2001, T.U. Edilizia). Tale tipo di costruzione non può assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina delle distanze ex art. 873 c.c..” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/05/2019, n. 14092
6.3 Secondo quanto risulta anche dalla CTU il gazebo realizzato non è riconducibile nel novero delle costruzioni, quanto, piuttosto, in quello delle strutture leggere: ne deriva, in definitiva, che, non rientrando nell'alveo delle prime, non è soggetta all'applicazione dell'art. 873 c.c..
6.4 Pertanto la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
7. Sulla richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attore.
10 7.1 Le SS.UU. (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) – seppur con riferimento alla fattispecie di occupazione abusiva di fondo – hanno ritenuto che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
7.2 Tale principio è stato ritenuto applicabile anche in relazione alle opere realizzate in violazione delle distanze minime di legge dal confine.
7.3 In particolare la Corte di Cassazione, in suo recente arresto (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n.
12879 del 14/05/2025), riformando la sentenza di appello, ha ritenuto che in tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica
è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
7.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il risarcimento in via equitativa, ritenendo il danno in re ipsa, ma non ha specificamente allegato alcun elemento dal quale possa dedursi che le opere predette abbiano causato un'apprezzabile lesione al godimento della sua proprietà.
7.5 Sicché, stanti l'evidente genericità della domanda e la mancanza di qualsiasi seppur minimo riscontro probatorio, la pretesa risarcitoria va rigettata.
8.Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patiti dai signori e CP_1 Controparte_2
8.1 I Sig.ri e hanno chiesto, in via riconvenzionale, che l'attore sia CP_1 Controparte_2 condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per aver costui rifiutato, dopo aver assicurato ai due convenuti il suo assenso, di far accedere alla sua proprietà le maestranze dell'impresa incaricata dai due resistenti dell'esecuzione di lavori inerenti alla loro proprietà.
8.2 Segnatamente i signori e deducono che, a causa della condotta CP_1 Controparte_2 tenuta dal nell'anno 2022, contrastante con l'art. 843 c.c., gli stessi non avessero Parte_1 potuto procedere ai lavori di rifacimento della facciata est della loro abitazione, subendo così dei danni patrimoniali (specificamente indicati negli allegati 9-10 della comparsa di costituzione e risposta e in quelli da 14 a 17 della prima memoria integrativa) e non patrimoniali.
11 8.3 Mette conto osservare che agli atti non figura alcuna scrittura o documento dal quale possa dedursi che l'attore avesse assunto l'obbligo dedotto dalle due parti resistenti.
8.4 Inoltre le prove orali articolate sul punto dalle parti convenute sono affette da assoluta genericità sicché ne va ribadita la loro inammissibilità.
8.5 Da ultimo si osserva che l'art. 843 c.c. (richiamato dalle parti convenute) riconosce un vero e proprio diritto di accesso alla proprietà altrui in relazione al quale non consta che i due convenuti abbiano esperito alcuna iniziativa giudiziaria per ottenerne l'esecuzione coattiva nonostante l'entità e dedotta necessità degli interventi programmati.
8.6 Talché neppure è apprezzabile la sussistenza della dedotta impossibilità di accesso al fondo di proprietà dell'attore potendo il suo rifiuto essere superato mediante lo specifico rimedio approntato dall'ordinamento a tutela del diritto di accesso ex art. 843 c.c.
9. Sulle spese di lite
9.1 Il parziale accoglimento delle domande formulate dagli attori giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite con conseguente condanna dei due resistenti a rifondere al ricorrente la residua frazione della metà delle spese di lite da liquidarsi avuto riguardo ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa difficoltà.
9.2 Le spese di CTU vanno poste nei rapporti interni tra le parti per un quarto a carico dell'attore e per i restanti tre quarti a carico dei due convenuti.
p.q.m.
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-accerta e dichiara che l'impianto di climatizzazione identificato in motivazione è stato installato in violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c. e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna i signori e ad arretrare, a proprie Controparte_1 Controparte_2 spese, il suddetto impianto in conformità alle istruzioni indicate nella relazione peritale a firma
CTU geom. del 7.6.2024 Persona_2
- rigetta le ulteriori domande formulate dal sig. ; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai signori e Controparte_1 [...]
Controparte_2
- compensa le spese di lite per la metà e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i sigg.ri e a rifondere al sig. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 la residua frazione della metà delle spese di lite che si liquidano in
[...]
€ 143,00 per rimborso del contributo unificato
€ 3.808,00 per compenso del difensore oltre 15% per spese generali e accessori (IVA e CPA nella misura di legge)
12 € 614,10 per spese di CTP
- pone le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti per un quarto a carico dell'attore e per i restanti tre quarti a carico dei due convenuti.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 16.06.2025
Il Giudice
dott. Mirko Parentini
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Mirko Parentini, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R. G. 10571/2023, avente ad oggetto azione in materia di violazione delle distanze legali, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chiavari (GE), Corso A. Gianelli n. 11/A, presso lo studio degli Avvocati Davide Sambuceti e
Franco Sturla che lo rappresentano e difendono come da procura agli atti;
ricorrente contro
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati Controparte_2 CodiceFiscale_3
Jacopo Celesia e Giorgia Gennari, elettivamente domiciliati in Genova, presso lo studio legale dell'Avv.to Matteo Mezzapesa li rappresenta e difende come da procura agli atti;
resistenti
CONCLUSIONI.
Per il ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria
e/o diversa istanza, domanda ed eccezione, per i fatti ed i titoli di cui in parte espositiva, dato atto dell'esito negativo della mediazione esperita prima del deposito del ricorso introduttivo, accertare e dichiarare che:
1 1) le due tubazioni che partono e arrivano all'apparecchio esterno della pompa di calore marca
Daikin, collocate nella proprietà dei Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
sita in Santa Margherita Ligure Via Pero numeri 9 e 10, distinta al NCEU di detto
[...]
Comune fg. 3 mapp. 91 sub 3, sono state realizzate e poste a distanza inferiore a quella minima legale dal confine con la proprietà del Sig. 2) il gazebo sito nel cortile del Parte_1 fg. 3 mapp. 91 sub 3 di proprietà dei convenuti integra una costruzione ed è stato realizzato a distanza inferiore a quella minima legale dal confine con la proprietà del Sig. Parte_1
3) i Sigg.ri non hanno un diritto personale e non sussiste
[...] Parte_2 alcuna servitù di mantenere le due tubazioni di cui al precedente punto 1) e/o il gazebo, installati nell'immobile di Santa Margherita Ligure Via Pero numeri 9 e 10, distinto al NCEU di detto Comune al fg. 3 mapp. 91 sub 3, a distanza dal confine con la proprietà Parte_1 inferiore a quella legale. 4) Conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i
[...]
Sigg.ri e , in via solidale o anche disgiuntiva Controparte_1 Controparte_2 come meglio ritenuto, ad arretrare le due tubazioni di cui al superiore punto 1), realizzate nel loro immobile, distinto al fg. 3 mapp. 91 sub 3 del NCEU del Comune di Santa Margherita
Ligure, alla distanza di metri 1 (uno) dal confine con l'unità immobiliare distinta al fg. 3 mapp.
1658 di proprietà del Sig. o, in caso di impossibilità, alla rimozione delle Parte_1 medesime, nonché ad arretrare il gazebo di cui al superiore punto 2 delle conclusioni, realizzato nell'immobile distinto al fg. 3 mapp. 91 sub 3 del NCEU del Comune di Santa
Margherita Ligure, alla distanza di metri lineari 1,5 dal confine con l'unità immobiliare distinta al fg. 3 mapp. 1658 di proprietà del Sig. o in caso di impossibilità, alla Parte_1 rimozione del medesimo. 5) Condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. 6)
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti essendo infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali ed oneri accessori nella misura di legge.
Per i resistenti:
“Voglia il Tribunale di Genova, respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare:
A. IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
1. Accertare e dichiarare che la causa non rientra tra quelle trattabili con il rito di cui all'articolo 281 decies, c. 1 c.p.c. e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito da semplificato
a ordinario e provvedere ai sensi dell'articolo 281 duodecies, c. 1, c.p.c., fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.;
2 B. IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
1. Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del Sig. rispetto Parte_1 alle domande aventi ad oggetto la presunta violazione delle distanze legali da parte del Sig.
e della Sig.ra per le ragioni esposte in atti Controparte_1 Controparte_2
e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle predette domande, assolvendo il Sig.
e la Sig.ra da ogni avversa domanda e Controparte_1 Controparte_2 pretesa;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande del Sig. oggetto Parte_1 di questo giudizio per carenza di allegazione, con particolare riferimento alle domande di risarcimento del danno svolte in questa sede, per le ragioni esposte in atti, e conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle predette domande, assolvendo il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra da ogni avversa domanda e pretesa;
Controparte_2
C. IN SUBORDINE, NEL MERITO:
1. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dal Sig. Parte_1
nei confronti del Sig. e della Sig.ra
[...] Controparte_1 Controparte_2
in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in
[...] atti, assolvendo il Sig. e la Sig.ra da ogni Controparte_1 Controparte_2 avversa domanda e pretesa;
D. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali cagionati al Sig. e alla Sig.ra Controparte_1 Controparte_2
e quantificati – per le specifiche causali descritte in atti – nell'importo complessivo di
[...]
€ 103.578,60, ovvero in subordine nel diverso importo minore o maggiore che verrà accertato in corso di causa, e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore Parte_1 del Sig. e alla Sig.ra del predetto importo, Controparte_1 Controparte_2 ovvero di quello maggiore o minore che verrà accertato come dovuto in corso di causa, se del caso ricorrendo ad una valutazione equitativa, il tutto oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
E. IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Ammettere l'assunzione dei capitoli di prova testimoniale di cui al paragrafo D.1 che precede, con i testimoni ivi indicati;
2. Disporre la consulenza tecnica d'ufficio di cui al paragrafo D.2 che precede;
F. IN OGNI CASO:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 96, primo e terzo comma,
c.p.c. e, per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei danni o al Parte_1
3 pagamento di una somma equitativamente determinata per tutti i motivi esposti al paragrafo
C.7.;
2. Condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. e Parte_1 Controparte_1 della Sig.ra delle spese e competenze del presente giudizio, Controparte_2 inclusi IVA, CPA ed accessori di legge, di sentenza e successive occorrende;
3. Emettere ogni ulteriore statuizione e/o provvedimento e/o declaratoria del caso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive del ricorrente.
1.1 Il sig. , con ricorso ex art. 281 – decies e ss. c.p.c., conveniva dinnanzi Parte_1
a questo Tribunale i signori e affinché Controparte_1 Controparte_2 venisse accertato e dichiarato che i due convenuti, in assenza di qualsiasi diritto di servitù o, comunque, di autorizzazione dell'attore, avevano realizzato a ridosso del confine tra le rispettive proprietà un impianto di climatizzazione ed un gazebo in ferro stabilmente incardinato al terreno in palese violazione delle distanze minime dal confine previste dalla legge per tali tipologie di manufatti e, pertanto, condannasse le parti convenute ad arretrare i predetti elementi a distanza legale dal confine e, ove tale arretramento non fosse materialmente possibile, alla loro rimozione nonché a risarcire i danni subiti dalla proprietà dell'attore.
1.2 A sostegno della propria domanda, il allegava: Parte_1
-di essere titolare esclusivo e di risiedere nell'immobile sito in Santa Margherita Ligure, Via
Pero 8, distinto al NCEU di detto Comune al fg. 3 mapp. 1658, ereditato per successione a seguito della dipartita della madre, , avvenuta il 01/06/2000; Persona_1
-che la suddetta proprietà confina, sul fronte ovest, con la costruzione dei resistenti CP_1
e sita in Santa Margherita Ligure, Via Pero 9 e 10,
[...] Controparte_2 distinta al NCEU del suddetto Comune fg. 3 mapp. 91 sub 3;
-che le due proprietà sono delimitate da un muro, sul quale, nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2005, è stata apposta una rete metallica plastificata;
-che i convenuti, nel giugno 2022, senza un previo accordo con il Sig. , installavano Parte_1 un condizionatore fisso, con unità esterna per il trattamento dell'aria all'interno del loro immobile, con relativa impiantistica a vista (tubi, valvole e relative canalette di protezione);
-che, preso atto della situazione, il incaricava un tecnico di fiducia, affinché Parte_1 effettuasse gli opportuni rilievi del caso;
- che, stando ai rilievi del tecnico di fiducia del ricorrente, come riportati nelle perizie recanti data 21.03.2023 e 24.02.2024: “il lato verso sud della macchina fissa esterna (il motore dell'impianto di condizionamento) dista circa 40 cm dalla griglia di recinzione che delimita la
4 proprietà da quella dei convenuti;
il lato nord della stessa dista circa 30 cm dal Parte_1 confine, con la conseguenza che il fronte esterno del condizionatore non è parallelo al confine;
il fronte esterno a vista della canaletta plastificata bianca che protegge i tubi, in prossimità della macchina di condizionamento, dista circa 77 cm dal confine;
il fronte esterno a vista della canaletta plastificata bianca che protegge i tubi, in prossimità della zona a nord, dista circa 65 cm dal confine”;
-che, la vicinanza della macchina del condizionatore con la proprietà e la corte del Sig.
fa sì che, nella stagione estiva, quando l'impianto di raffreddamento è in costante Parte_1 funzione, il flusso di aria calda espulso dal motore invada la proprietà del ricorrente, creando disturbo e pregiudicandone il pacifico godimento;
-che, nell'anno 2018, i resistenti hanno installato nel proprio cortile un gazebo, costituito da piedritti in acciaio, da collegamenti delle loro sommità terminali con profilati in acciaio e con altri profilati di acciaio più leggeri, in modo da disegnare un andamento curvilineo della struttura finale e per improntare tale disposizione alla copertura, che è stata realizzata con del materiale leggero bianco tipo tela, impermeabile e comunque ombreggiante;
-che il gazebo poggia su un piano di calpestio quasi totalmente costituito da pavimentazione in cocciame di pietra naturale, di diversa natura e colorazione, giacente su sottofondo in calcestruzzo o impasto similare;
le fughe fra uno spezzone di pietra e l'altro sono state stuccate con malta cementizia o similare;
-che il gazebo di cui trattasi è definitivo e permanente, essendo stabilmente ancorato al suolo, sia con riferimento ai quattro piedritti montanti lato sud, che sono interrati, che a quelli sul lato nord, apparentemente ancorati al basamento in pietrame con tasselli, dotati di due pomelli soprastanti, e malta;
-che i resistenti hanno, nel corso degli anni, legato delle piante rampicanti a ciascuno dei quattro piedritti in acciaio sul lato sud;
-che la distanza del piedritto del gazebo lato sud, cioè quello più lontano dalla proprietà
, è di circa 104 cm dal muretto con griglia latistante, mentre quella dalla proprietà Parte_1
del piedritto lato nord è di circa 33 cm, misurati dalla linea bianca divisoria presente Parte_1 in facciata;
-che ogni invito bonario rivolto dal ricorrente ai Sigg.ri finalizzato Parte_2 al rispetto delle distanze tra le suddette opere e la sua proprietà, si è rivelato fallace, costringendo il primo a far valere le proprie ragioni in sede giudiziale.
2. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive dei resistenti.
5 2.1 Che con comparsa di costituzione e risposta del 29.01.2024, si costituivano in giudizio i sig.ri chiedendo: Parte_2
a) in via pregiudiziale, che fosse disposto il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario poiché la molteplicità delle questioni in fatto e in diritto sottese alla causa non sarebbe stata compatibile con il rito sommario di cui all'articolo 281 decies, c.p.c.;
b) in via preliminare di rito, che fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore per carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. giacché il sig. non avrebbe minimamente esposto Parte_1 quale pregiudizio o, anche solo disagio, gli avrebbero procurato gli elementi di cui chiedeva la rimozione essendo i manufatti privi di qualsiasi idoneità, anche solo potenziale, a recare nocumento o limitazione al godimento della confinante proprietà;
c) nel merito, la reiezione delle istanze del , poiché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
d) in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del ricorrente per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ai sig.ri e alla Controparte_1
Sig.ra quantificati in non meno di € 103.578,60 ovvero, Controparte_2 in subordine, nel diverso importo, minore o maggiore, accertato in corso di causa, e per l'effetto, che fosse disposta la condanna dei due convenuti al loro ristoro.
2.2 A sostegno delle proprie domande e difese i resistenti allegavano:
-di essere residenti in Milano e di avere acquistato in data 16.07.2003 l'immobile sito a Santa
Margherita Ligure (GE), Via Pero nn. 9 e 10, di cui sono proprietari esclusivi da oltre vent'anni, al solo scopo di trascorrervi le vacanze estive;
-che siffatto bene consiste in un edificio residenziale disposto su due livelli, circondato da un cortile: esso confina su un lato con la pubblica via (ossia, Via Pero), su altri due lati, con una proprietà di terzi e, sull'ultimo lato, con la proprietà del Sig. ; Parte_1
-che il Sig. , sull'area immediatamente adiacente all'immobile dei resistenti, è Parte_1 proprietario di un'abitazione su più livelli e dotata di un giardino, ubicato in Via Pero n. 8;
-che le due proprietà sono delimitate da un muro, sul quale, nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2005, è stata apposta una rete metallica plastificata;
-che, al solo fine di produrre acqua calda sanitaria a basso consumo energetico per l'ambiente domestico, nell'agosto 2022, i Sigg.ri avevano installato una pompa di calore Controparte_3 sulla facciata dell'immobile, a debita distanza dal muro che separa le proprietà delle parti in causa. Tale dispositivo è una tecnologia innovativa a basso consumo energetico, che utilizza l'energia termica proveniente da fonti rinnovabili esterne per la produzione di acqua calda sanitaria e, in particolari condizioni climatiche, anche per il riscaldamento dell'ambiente;
6 -che siffatto impianto, lungi dal contenere fluidi liquidi o gassosi, potenzialmente pericolosi o dannosi per il fondo del vicino, al contrario, genera calore con un consumo energetico minimo.
L'aria esterna, non compressa, viene impiegata in un ciclo frigorifero che trasferisce il calore da un fluido più freddo ad uno più caldo, senza che lo stesso venga in alcun modo manipolato;
-che il suddetto macchinario è adoperato dai Sigg.ri esclusivamente nel breve Controparte_3 periodo estivo, in cui l'abitazione è frequentata, con la conseguenza che deve escludersi un utilizzo “costante” e “continuo” del manufatto in questione;
-che, nel luglio 2018, i resistenti hanno installato presso l'Immobile un gazebo, caratterizzato da una struttura in ferro battuto, con sovrastante pergolato in tessuto, priva di pareti e delle caratteristiche di un corpo di fabbrica;
-che anche tale manufatto, il quale non genera uno spazio chiuso stabile, per la sua stessa conformazione, non reca alcun danno o disturbo al Sig. , considerato che non ostacola Parte_1 il passaggio di aria e luce, non proietta ombre sull' e non crea anguste Parte_3 intercapedini tra l' e l' ; Pt_3 Parte_3
-che, pertanto, non esiste alcuna violazione delle prescrizioni sulle distanze tra edifici imputabile ai Sigg.ri con la conseguenza che la pompa di calore e il gazebo Controparte_3 installati dai resistenti sono legittimi né possono materialmente e giuridicamente arrecare alcun danno al Sig. ; Parte_1
-che, avendo stabilito di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria dell' Pt_3 nel marzo 2022, i Sigg.ri hanno commissionato a un intervento Controparte_3 Controparte_4 di restauro e risanamento delle sue facciate, nonché il ripristino della pavimentazione perimetrale;
-che l'intervento in questione, oltre che volto a migliorare l'estetica dell'edificio, aveva lo scopo di proteggere le sue facciate dalle intemperie che, a causa delle condizioni climatiche, del trascorrere del tempo e dei movimenti strutturali dello stesso, avrebbero potuto compromettere la salubrità dell'ambiente e la solidità non solo del loro bene, ma anche dell'abitazione
, vista la vicinanza dei medesimi;
Parte_1
-che, in particolare, al fine di realizzare l'intervento sulla facciata Est dell'Immobile sarebbe stato necessario accedere alla proprietà del Sig. , nella limitata misura e per il tempo Parte_1 strettamente necessario al compimento delle operazioni di ristrutturazione;
-che tale intervento, pianificato e comunicato – seppure verbalmente – con largo anticipo, era stato accettato dal Sig. , il quale ne aveva preso atto e dichiarato - anche in questo caso Parte_1 verbalmente - che non sussistevano profili ostativi all'esecuzione delle opere;
7 -che, per compensare il ricorrente di eventuali disagi legati alla realizzazione dei lavori, pur non essendovi tenuti, i Sigg.ri si erano impegnati ad eseguire a proprie spese Controparte_3 degli interventi di ripristino del tetto di proprietà del vicino. In particolare, i resistenti si erano offerti, non solo di sostituire il manto di copertura del tetto obsoleto con elementi nuovi, ma anche di rinnovare le relative impermeabilizzazioni, il tutto a proprie spese;
-che il ricorrente, sebbene avesse dato il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento in questione, alla data concordata per l'intervento si era rifiutato, in modo del tutto immotivato, di consentire l'accesso sul proprio fondo alle maestranze dell'impresa incaricata, rendendo in tal modo impossibile la realizzazione dei lavori progettati;
-che, in considerazione di tali condotte, i Sigg.ri avevano subito i considerevoli Controparte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali esposti nella loro comparsa di costituzione e risposta.
3.Sullo svolgimento del processo.
3.1 Il Giudice, rigettata l'istanza di conversione dal rito semplificato al rito ordinario, istruiva la causa per mezzo di CTU all'esito della quale i difensori delle parti, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025, discutevano la causa ed il Giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nei successivi trenta giorni.
4. Sulle eccezioni di inammissibilità delle azioni di condanna all'arretramento o alla rimozione dell'impianto e del gazebo.
4.1 Le due parti convenute deducono, in via preliminare, che le domande formulate dall'attore sarebbero inammissibili poiché parte attrice non esporrebbe minimamente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sotteso alle stesse (giacché il gazebo e l'impianto non recherebbero alcun nocumento o disturbo alla proprietà confinante) e, comunque, non allegherebbe specificamente i relativi elementi costitutivi delle domande.
4.2 In relazione alla dedotta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ritiene che in materia di distanze legali il proprietario dell'immobile ha un diritto soggettivo al rispetto delle stesse, che “sussiste senza riguardo all'effettiva esistenza di un danno attuale e concreto” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3417 del
13/10/1976; Sez. 2, Sentenza n. 5362 del 13/10/1979; Sez. 2, Sentenza n. 1035 del 19/02/1981;
Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 29/06/1981; Sez. 2, Sentenza n. 8476 del 02/08/1995).
4.1 Da ciò discende che, nell'ipotesi di realizzazione di un manufatto in violazione delle norme in materia di distanze minime dal confine, l'ordinamento prevede una tutela di natura reale rispetto alla quale l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. si identifica nella stessa lesione del diritto soggettivo al rispetto di tali distanze.
8 4.2 Sicché l'attore è gravato dal solo onere di provare che il manufatto viola le norme sulle distanze senza dover essere gravato anche dall'onere di allegare e provare uno specifico ed ulteriore pregiudizio che tale violazione gli causerebbe.
4.3 Ne discende che l'eccezione preliminare di inammissibilità delle azioni esperite per carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire va rigettata.
4.4 Parimenti destituita di fondamento appare la dedotta inammissibilità delle domande, per insufficiente determinazione dell'edictio actionis, poiché l'attore indica specificamente, nel ricorso introduttivo del giudizio, i manufatti asseritamente installati in violazione delle distanze minime di legge dal confine.
5. Sulla pretesa installazione di impianto di climatizzazione in violazione delle distanze richieste dall'art. 889 c.c..
5.1 Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, che i due resistenti arretrassero nei limiti delle distanze prescritte dall'art. 889, secondo comma, c.c. o, ove fosse impossibile l'arretramento, la rimozione dell'impianto di riscaldamento installato non usufruendo costoro di alcun diritto di servitù di tenere tale impianto ad una distanza dal confine inferiore a quella legale.
5.2 La CTU ha riscontrato all'interno dei manufatti più vicini al confine della proprietà ricorrente la presenza, per il funzionamento stesso della pompa di calore, di gas di tipo R 410
A, nella quantità di 1,6 kg, stoccato all'interno di apposito circuito e serbatoio interni all'apparecchiatura.
5.3 Tale gas sebbene non infiammabile, secondo la CTU licenziata, espone l'impianto a rischi che “non possono essere annullati dal fatto che il macchinario abbia marcatura CE stampigliata in etichetta e che secondo quanto dichiarato in atti, il sistema impiantistico risulti realizzato con dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/08 (rif. Allegato doc. 12 fascicolo parte convenuta)”.
5.4 In particolare rileva la CTU che tali rischi spaziano dal rischio di esplosione (anche se di modesta entità e/o accidentali) – rischio che potrebbe “coinvolgere la proprietà del sig.
per la proiezione di oggetti” - al rischio di “immissione del gas che vista l'esigua Parte_1 distanza dal confine potrebbe non aver il tempo sufficiente per la dispersione nell'ambiente”
(cfr. pagina 8 della relazione integrativa depositata in data 5.3.2025).
5.5 Sicché la presenza permanente nell'impianto del fluido gassoso predetto, unitamente ai rischi rilevati dal CTU, giustificano l'applicazione dell'art. 889 secondo comma c.c. il quale, si rammenta, prevede un obbligo di rispetto delle distanze che sebbene espressamente previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben essere affermato, secondo la Cassazione, anche per opere e impianti non espressamente contemplati nella disposizione dell'art. 889 c.c., ma soltanto quando
9 venga accertata, in concreto, caso per caso, l'esistenza di una potenzialità dannosa, che imponga una parità di trattamento con le opere, per le quali tale potenzialità è presunta in via assoluta
(Cass. civ., 06/06/1974 n. 1662).
5.6 Si osserva, inoltre, che la condanna all'arretramento invece che alla totale demolizione costituisce applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, e deve essere disposta nel caso in cui essa non risulti frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole sotteso alla domanda dell'attore (v., Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 25680 del 04/09/2023; cass. n. 23184/2020; in tema di vedute, ma il principio ha portata generale e dunque può estendersi anche alla materia delle distanze legali tra costruzioni o delle distanze delle costruzioni dai confini).
5.7 Pertanto la domanda di arretramento dell'impianto alla distanza di legge merita accoglimento, con conseguente condanna delle due parti resistenti a posizionare l'impianto, in conformità a quanto suggerito dal CTU, sulla verticale del volume tecnico locale caldaia oppure sul terrazzino posto a ridosso dell'entrata alla proprietà attraverso Parte_2 idoneo foro nell'orizzontamento di separazione, il tutto a debita distanza dal confine con la proprietà (cfr. pagine 23 e 24 relazione peritale a firma CTU geom. Parte_1 Persona_2 del 7.6.2024).
6. Sulla domanda di arretramento o di rimozione del gazebo.
6.1 L'attore, con ulteriore domanda, ha chiesto che i due resistenti fosse condannati ad arretrare o rimuovere il gazebo in ferro installato in asserita violazione delle distanze minime prescritte dall'art. 873 c.c.
6.2 Sul punto secondo condivisibile arresto della Cassazione – al quale si ritiene di dover aderire
– “il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili (D.P.R. n. 380 del 2001, T.U. Edilizia). Tale tipo di costruzione non può assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina delle distanze ex art. 873 c.c..” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/05/2019, n. 14092
6.3 Secondo quanto risulta anche dalla CTU il gazebo realizzato non è riconducibile nel novero delle costruzioni, quanto, piuttosto, in quello delle strutture leggere: ne deriva, in definitiva, che, non rientrando nell'alveo delle prime, non è soggetta all'applicazione dell'art. 873 c.c..
6.4 Pertanto la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
7. Sulla richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attore.
10 7.1 Le SS.UU. (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) – seppur con riferimento alla fattispecie di occupazione abusiva di fondo – hanno ritenuto che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
7.2 Tale principio è stato ritenuto applicabile anche in relazione alle opere realizzate in violazione delle distanze minime di legge dal confine.
7.3 In particolare la Corte di Cassazione, in suo recente arresto (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n.
12879 del 14/05/2025), riformando la sentenza di appello, ha ritenuto che in tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica
è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
7.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il risarcimento in via equitativa, ritenendo il danno in re ipsa, ma non ha specificamente allegato alcun elemento dal quale possa dedursi che le opere predette abbiano causato un'apprezzabile lesione al godimento della sua proprietà.
7.5 Sicché, stanti l'evidente genericità della domanda e la mancanza di qualsiasi seppur minimo riscontro probatorio, la pretesa risarcitoria va rigettata.
8.Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patiti dai signori e CP_1 Controparte_2
8.1 I Sig.ri e hanno chiesto, in via riconvenzionale, che l'attore sia CP_1 Controparte_2 condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per aver costui rifiutato, dopo aver assicurato ai due convenuti il suo assenso, di far accedere alla sua proprietà le maestranze dell'impresa incaricata dai due resistenti dell'esecuzione di lavori inerenti alla loro proprietà.
8.2 Segnatamente i signori e deducono che, a causa della condotta CP_1 Controparte_2 tenuta dal nell'anno 2022, contrastante con l'art. 843 c.c., gli stessi non avessero Parte_1 potuto procedere ai lavori di rifacimento della facciata est della loro abitazione, subendo così dei danni patrimoniali (specificamente indicati negli allegati 9-10 della comparsa di costituzione e risposta e in quelli da 14 a 17 della prima memoria integrativa) e non patrimoniali.
11 8.3 Mette conto osservare che agli atti non figura alcuna scrittura o documento dal quale possa dedursi che l'attore avesse assunto l'obbligo dedotto dalle due parti resistenti.
8.4 Inoltre le prove orali articolate sul punto dalle parti convenute sono affette da assoluta genericità sicché ne va ribadita la loro inammissibilità.
8.5 Da ultimo si osserva che l'art. 843 c.c. (richiamato dalle parti convenute) riconosce un vero e proprio diritto di accesso alla proprietà altrui in relazione al quale non consta che i due convenuti abbiano esperito alcuna iniziativa giudiziaria per ottenerne l'esecuzione coattiva nonostante l'entità e dedotta necessità degli interventi programmati.
8.6 Talché neppure è apprezzabile la sussistenza della dedotta impossibilità di accesso al fondo di proprietà dell'attore potendo il suo rifiuto essere superato mediante lo specifico rimedio approntato dall'ordinamento a tutela del diritto di accesso ex art. 843 c.c.
9. Sulle spese di lite
9.1 Il parziale accoglimento delle domande formulate dagli attori giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite con conseguente condanna dei due resistenti a rifondere al ricorrente la residua frazione della metà delle spese di lite da liquidarsi avuto riguardo ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa difficoltà.
9.2 Le spese di CTU vanno poste nei rapporti interni tra le parti per un quarto a carico dell'attore e per i restanti tre quarti a carico dei due convenuti.
p.q.m.
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-accerta e dichiara che l'impianto di climatizzazione identificato in motivazione è stato installato in violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c. e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna i signori e ad arretrare, a proprie Controparte_1 Controparte_2 spese, il suddetto impianto in conformità alle istruzioni indicate nella relazione peritale a firma
CTU geom. del 7.6.2024 Persona_2
- rigetta le ulteriori domande formulate dal sig. ; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai signori e Controparte_1 [...]
Controparte_2
- compensa le spese di lite per la metà e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i sigg.ri e a rifondere al sig. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 la residua frazione della metà delle spese di lite che si liquidano in
[...]
€ 143,00 per rimborso del contributo unificato
€ 3.808,00 per compenso del difensore oltre 15% per spese generali e accessori (IVA e CPA nella misura di legge)
12 € 614,10 per spese di CTP
- pone le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti per un quarto a carico dell'attore e per i restanti tre quarti a carico dei due convenuti.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 16.06.2025
Il Giudice
dott. Mirko Parentini
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