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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/08/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5466/2022 R.G.
TRA la già P.I. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore Dr (giusta procura del 28/3/22, in atti Parte_3
Dott. Notaio in Milano, Rep. N. 26916 Racc. Persona_1
11416), elettivamente dom.to in Napoli, alla Tr. Pr. T. de Amicis, n. 52, presso lo studio dell'avv. Loredana Basile (c.f. ); C.F._1
- attrice -
E il P.I. , in persona del l.r.p.t. Dirigente Controparte_1 P.IVA_2
AA.LL. Dott.ssa , elettivamente domiciliato in , al Controparte_2 Controparte_1
Corso Umberto I, n. 8, presso l'avv. Michele Rotondo (c.f. ); C.F._2
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, già Parte_1 [...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Parte_2
per sentirlo condannare al pagamento dei seguenti Controparte_1 crediti, dei quali l'attrice asseriva di essere divenuta titolare in virtù di atto di cessione (prodotto in atti sub all. n. 2) da parte della cedente come in CP_3 seguito meglio specificato: 1) € 30.016,13 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub all. 1; e su questa somma: 1a) gli interessi moratori, che alla data del 16.06.22 ammontavano ad Euro 323,02 (“determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12” e “maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale, scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 1, sino al saldo”); 1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12 (ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
1c) € 3.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle n. 96 fatture costituenti la predetta sorta capitale insoluta.
Il Comune di si costituiva eccependo: 1) l'incompetenza per materia Controparte_1 del giudice adito;
2) la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi; 3) l'inefficacia/invalidità ed inopponibilità della cessione del credito;
3) la non debenza degli interessi e degli accessori richiesti, lamentando l'inapplicabilità dell'art. 6 d.lgs. 231/02 e la violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/02.
Sciogliendo la riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice, ritenuto che l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto potesse essere decisa CP_1 unitamente al merito e letta l'istanza di concessione dei termini ex art. 183, co. 6
c.p.c., assegnava alle parti i detti termini e rinviava la causa, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 26.09.2023.
Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, co. 6 c.p.c., l'attrice precisava il credito vantato nei confronti del convenuto a seguito degli intervenuti CP_1 pagamenti, sottolineando la circostanza che tutti i pagamenti fossero stati effettuati dalla in seguito alla notifica della cessione e della citazione e a fatture CP_3 scadute.
Con provvedimento del 06.10.2023, il Giudice, ritenuto che la prova orale articolata dall'attrice si palesasse ultronea, concernendo circostanze da provarsi o provate documentalmente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.11.24. In detta data, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. Preliminarmente, si ritiene di dover disattendere l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto, esulando l'oggetto del presente giudizio CP_1 dalla elencazione di cui all'art. 3 del d.lgs 168/2003, avendo per oggetto la richiesta di pagamento di fatture, traente il proprio titolo da un contratto di cessione del credito stipulato dalla odierna attrice, parte cessionaria.
Con riguardo all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, la giurisprudenza ha elaborato un orientamento consolidato che consente di disattendere l'eccezione stessa quando, nonostante eventuali carenze formali nell'esposizione (che, comunque, non si ritengono sussistere nel caso di specie), la causa petendi risulti identificabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo. L'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati, dovendo l'oggetto risultare assolutamente incerto ai fini della declaratoria di nullità.
Tale indeterminatezza non si ravvede nel caso di specie.
Quanto alle eccezioni sollevate in ordine alla cessione del credito, è dimostrato, in atti, che la cessione sia stata notificata a mezzo pec all'indirizzo dell'ente convenuto che, come dedotto dalla difesa di parte attrice, è lo stesso indirizzo cui è stata notificata la citazione. Il convenuto ha eccepito la nullità della cessione solo CP_1 al momento della notifica della citazione;
in particolare, all'atto della costituzione in giudizio, ha dichiarato di essersi opposto alla cessione del credito intervenuta tra ed essa istante, depositando, all'uopo, una comunicazione via pec del CP_3
26.10.22 alla quale risulta allegata la determina n. 533 del 31/5/22, con la quale il avrebbe deciso di opporsi alla cessione del credito, ed una nota Prot. n. 7973 CP_1 del 03.06.22, con la quale il Responsabile del CP_4 CP_1 Controparte_1 avrebbe comunicato il rifiuto alla cessione. In proposito, si condivide ed accoglie quanto controdedotto, al riguardo, dalla difesa di parte attrice, non risultando da nessun documento in atti che il suddetto rifiuto sia stato notificato alla cedente ed al cessionario nel termine di gg. 45 dalla notifica della cessione (e la pec di cui all'allegato 5 del fascicolo dell'ente convenuto è datata 26.10.22, dunque oltre i 45 giorni dal ricevimento della cessione).
All'uopo, si osserva che, anche di recente, la giurisprudenza ha ribadito che l'art. 9 della L. n. 2248/865, All. E, secondo cui sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata è applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma non può estendersi ad enti diversi da tali soggetti. Va anche rimarcato che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260
c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/01/2006, n.268).
Calando tali principi nel caso di specie, va evidenziato che gravava sulla parte che ha eccepito che i contratti fossero ancora in corso e non esauriti (dal che discenderebbe la invocata necessità di espressa adesione alla cessione da parte dell'ente) dare prova di tale circostanza, trattandosi di fatto impeditivo del diritto del cessionario;
all'uopo,
l'ente avrebbe potuto facilmente produrre le fatture relative agli anni successivi al
2022, oggetto di causa, le quali, invece, non risultano in atti.
E la eventuale continuazione del rapporto di somministrazione è circostanza che, per vicinanza di prova, era comprovabile più agevolmente dalla somministrata che dal cessionario del credito. Part
infatti, ha versato in atti il contratto sottoscritto dall'ente con ed ha CP_3 allegato l'inadempimento dell'ente, comprovando l'avvenuta cessione, esaurendo, in tal modo, l'assolvimento del proprio onus probandi. Che, dunque, la opposizione alla cessione fosse o meno tardiva, è questione recessiva rispetto alla assorbente questione della assenza di prova della applicabilità stessa, al caso in esame, del richiamato art. 70 r.d. 2440/1923.
Ad abundantiam, va osservato che le condizioni generali di contratto art. 10 prevede:
“Il Fornitore ha in qualsiasi momento facoltà di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti di credito che dovesse vantare nei confronti del Cliente quale corrispettivo della fornitura resa, previa sola comunicazione data - anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1264 c.c. - al Cliente, che dichiara fin d' ora di accettare senza riserva alcuna, nel rispetto dell art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016”.
Tanto premesso, si rammenta che, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere, come è noto, di provare solamente la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, Pt_1 quindi, nello specifico, i contratti stipulati in forma scritta tra l'originaria azienda fornitrice e l'ente odierno convenuto, nonchè le fatture emesse nei confronti dell'ente comunale e rimaste impagate. Per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano essere rivestiti, a pena di nullità, della forma scritta, prescritta a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
A fronte, dunque, dell'onere probatorio, imposto al creditore che agisca a seguito dell'inadempimento dell'ente pubblico, di allegare idonei riscontri in merito alla forma scritta ad substantiam imposta ex lege per la stipula dei contratti con la P.A., nonché dell'obbligo sancito a carico del creditore cedente di consegnare i documenti probatori del credito al cessionario, bisogna verificare se l'attrice abbia assolto al proprio onere di allegare, da un lato, l'atto di cessione in forma scritta a suo tempo intervenuto, dall'altro i contratti in forma scritta a suo tempo intervenuti tra l'ente comunale e la società erogatrice, creditrice originaria, e le fatture periodicamente emesse e rimaste inevase, fornendo, altresì, il riscontro che tali fatture siano state specifico oggetto dell'atto di cessione del credito in favore di Pt_1
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti che ebbe a maturare nei CP_3 confronti del Comune di , successivamente ceduti alla Controparte_1 Pt_1 odierna attrice: a sostegno del proprio titolo, per quanto in questa sede rileba, Pt_1 ha allegato, sub doc. 1, l'elenco dei crediti costituenti la sorte capitale insoluta
[...]
(successivamente, rettificato con l'elenco prodotto sub doc. 5); sub doc. 2, l'atto di cessione rep. n. 39998 del 18.05.22; successivamente, in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ha prodotto, sub doc. 6, il contratto di fornitura inizialmente intercorrente tra la società ed il nonché, sub doc. CP_3 Controparte_1 CP_1
7, le fatture emesse dall' ed intestate all'ente convenuto. CP_3
L'attrice ha documentato i fatti costitutivi del proprio credito, producendo il titolo
(contratto di fornitura) originario, nonchè l'atto di cessione;
ha depositato le fatture riguardanti le prestazioni oggetto di contestazione.
Pertanto, il credito vantato dall'attrice risulta provato per la somma di € 15.196,60; non risulta contestata l'esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio, posto che il convenuto non ha negato la somministrazione delle forniture dedotte in CP_1 giudizio ed ha sinanche pagato una consistente parte delle fatture medio tempore.
Su tale importo sono dovuti interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02, decorrenti dalla data di emissione di ciascuna fattura sopra richiamata al soddisfo.
Invero, le stesse condizioni generali di contratto prevedono: “Fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento - anche parziale - delle fatture, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, di cui all art. 17.4 che segue, CP_3 addebiterà gli interessi di mora pari al tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 a decorrere dalle date di scadenza”.
Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto ente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Tali spese sono liquidate tenendo conto dei parametri medi (salvo che per la voce di istruttoria/trattazione da parametrare al minimo, in ragione della esiguità dell'attività svolta) e del valore originario della causa risultando i pagamenti occorsi successivi alla notifica della citazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna il P.I. al pagamento, in favore di Controparte_1 P.IVA_2 [...] dell'importo di € 15.196,60 per sorta capitale residua, oltre accessori da Parte_1 calcolare come in motivazione;
2) Condanna il in persona del l.r.p.t., al rimborso in Controparte_1
Part favore di in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 23.08.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5466/2022 R.G.
TRA la già P.I. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore Dr (giusta procura del 28/3/22, in atti Parte_3
Dott. Notaio in Milano, Rep. N. 26916 Racc. Persona_1
11416), elettivamente dom.to in Napoli, alla Tr. Pr. T. de Amicis, n. 52, presso lo studio dell'avv. Loredana Basile (c.f. ); C.F._1
- attrice -
E il P.I. , in persona del l.r.p.t. Dirigente Controparte_1 P.IVA_2
AA.LL. Dott.ssa , elettivamente domiciliato in , al Controparte_2 Controparte_1
Corso Umberto I, n. 8, presso l'avv. Michele Rotondo (c.f. ); C.F._2
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, già Parte_1 [...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Parte_2
per sentirlo condannare al pagamento dei seguenti Controparte_1 crediti, dei quali l'attrice asseriva di essere divenuta titolare in virtù di atto di cessione (prodotto in atti sub all. n. 2) da parte della cedente come in CP_3 seguito meglio specificato: 1) € 30.016,13 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub all. 1; e su questa somma: 1a) gli interessi moratori, che alla data del 16.06.22 ammontavano ad Euro 323,02 (“determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12” e “maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale, scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 1, sino al saldo”); 1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12 (ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
1c) € 3.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle n. 96 fatture costituenti la predetta sorta capitale insoluta.
Il Comune di si costituiva eccependo: 1) l'incompetenza per materia Controparte_1 del giudice adito;
2) la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi; 3) l'inefficacia/invalidità ed inopponibilità della cessione del credito;
3) la non debenza degli interessi e degli accessori richiesti, lamentando l'inapplicabilità dell'art. 6 d.lgs. 231/02 e la violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/02.
Sciogliendo la riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice, ritenuto che l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto potesse essere decisa CP_1 unitamente al merito e letta l'istanza di concessione dei termini ex art. 183, co. 6
c.p.c., assegnava alle parti i detti termini e rinviava la causa, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 26.09.2023.
Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, co. 6 c.p.c., l'attrice precisava il credito vantato nei confronti del convenuto a seguito degli intervenuti CP_1 pagamenti, sottolineando la circostanza che tutti i pagamenti fossero stati effettuati dalla in seguito alla notifica della cessione e della citazione e a fatture CP_3 scadute.
Con provvedimento del 06.10.2023, il Giudice, ritenuto che la prova orale articolata dall'attrice si palesasse ultronea, concernendo circostanze da provarsi o provate documentalmente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.11.24. In detta data, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. Preliminarmente, si ritiene di dover disattendere l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto, esulando l'oggetto del presente giudizio CP_1 dalla elencazione di cui all'art. 3 del d.lgs 168/2003, avendo per oggetto la richiesta di pagamento di fatture, traente il proprio titolo da un contratto di cessione del credito stipulato dalla odierna attrice, parte cessionaria.
Con riguardo all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, la giurisprudenza ha elaborato un orientamento consolidato che consente di disattendere l'eccezione stessa quando, nonostante eventuali carenze formali nell'esposizione (che, comunque, non si ritengono sussistere nel caso di specie), la causa petendi risulti identificabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo. L'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati, dovendo l'oggetto risultare assolutamente incerto ai fini della declaratoria di nullità.
Tale indeterminatezza non si ravvede nel caso di specie.
Quanto alle eccezioni sollevate in ordine alla cessione del credito, è dimostrato, in atti, che la cessione sia stata notificata a mezzo pec all'indirizzo dell'ente convenuto che, come dedotto dalla difesa di parte attrice, è lo stesso indirizzo cui è stata notificata la citazione. Il convenuto ha eccepito la nullità della cessione solo CP_1 al momento della notifica della citazione;
in particolare, all'atto della costituzione in giudizio, ha dichiarato di essersi opposto alla cessione del credito intervenuta tra ed essa istante, depositando, all'uopo, una comunicazione via pec del CP_3
26.10.22 alla quale risulta allegata la determina n. 533 del 31/5/22, con la quale il avrebbe deciso di opporsi alla cessione del credito, ed una nota Prot. n. 7973 CP_1 del 03.06.22, con la quale il Responsabile del CP_4 CP_1 Controparte_1 avrebbe comunicato il rifiuto alla cessione. In proposito, si condivide ed accoglie quanto controdedotto, al riguardo, dalla difesa di parte attrice, non risultando da nessun documento in atti che il suddetto rifiuto sia stato notificato alla cedente ed al cessionario nel termine di gg. 45 dalla notifica della cessione (e la pec di cui all'allegato 5 del fascicolo dell'ente convenuto è datata 26.10.22, dunque oltre i 45 giorni dal ricevimento della cessione).
All'uopo, si osserva che, anche di recente, la giurisprudenza ha ribadito che l'art. 9 della L. n. 2248/865, All. E, secondo cui sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata è applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma non può estendersi ad enti diversi da tali soggetti. Va anche rimarcato che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260
c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/01/2006, n.268).
Calando tali principi nel caso di specie, va evidenziato che gravava sulla parte che ha eccepito che i contratti fossero ancora in corso e non esauriti (dal che discenderebbe la invocata necessità di espressa adesione alla cessione da parte dell'ente) dare prova di tale circostanza, trattandosi di fatto impeditivo del diritto del cessionario;
all'uopo,
l'ente avrebbe potuto facilmente produrre le fatture relative agli anni successivi al
2022, oggetto di causa, le quali, invece, non risultano in atti.
E la eventuale continuazione del rapporto di somministrazione è circostanza che, per vicinanza di prova, era comprovabile più agevolmente dalla somministrata che dal cessionario del credito. Part
infatti, ha versato in atti il contratto sottoscritto dall'ente con ed ha CP_3 allegato l'inadempimento dell'ente, comprovando l'avvenuta cessione, esaurendo, in tal modo, l'assolvimento del proprio onus probandi. Che, dunque, la opposizione alla cessione fosse o meno tardiva, è questione recessiva rispetto alla assorbente questione della assenza di prova della applicabilità stessa, al caso in esame, del richiamato art. 70 r.d. 2440/1923.
Ad abundantiam, va osservato che le condizioni generali di contratto art. 10 prevede:
“Il Fornitore ha in qualsiasi momento facoltà di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti di credito che dovesse vantare nei confronti del Cliente quale corrispettivo della fornitura resa, previa sola comunicazione data - anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1264 c.c. - al Cliente, che dichiara fin d' ora di accettare senza riserva alcuna, nel rispetto dell art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016”.
Tanto premesso, si rammenta che, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere, come è noto, di provare solamente la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, Pt_1 quindi, nello specifico, i contratti stipulati in forma scritta tra l'originaria azienda fornitrice e l'ente odierno convenuto, nonchè le fatture emesse nei confronti dell'ente comunale e rimaste impagate. Per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano essere rivestiti, a pena di nullità, della forma scritta, prescritta a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
A fronte, dunque, dell'onere probatorio, imposto al creditore che agisca a seguito dell'inadempimento dell'ente pubblico, di allegare idonei riscontri in merito alla forma scritta ad substantiam imposta ex lege per la stipula dei contratti con la P.A., nonché dell'obbligo sancito a carico del creditore cedente di consegnare i documenti probatori del credito al cessionario, bisogna verificare se l'attrice abbia assolto al proprio onere di allegare, da un lato, l'atto di cessione in forma scritta a suo tempo intervenuto, dall'altro i contratti in forma scritta a suo tempo intervenuti tra l'ente comunale e la società erogatrice, creditrice originaria, e le fatture periodicamente emesse e rimaste inevase, fornendo, altresì, il riscontro che tali fatture siano state specifico oggetto dell'atto di cessione del credito in favore di Pt_1
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti che ebbe a maturare nei CP_3 confronti del Comune di , successivamente ceduti alla Controparte_1 Pt_1 odierna attrice: a sostegno del proprio titolo, per quanto in questa sede rileba, Pt_1 ha allegato, sub doc. 1, l'elenco dei crediti costituenti la sorte capitale insoluta
[...]
(successivamente, rettificato con l'elenco prodotto sub doc. 5); sub doc. 2, l'atto di cessione rep. n. 39998 del 18.05.22; successivamente, in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ha prodotto, sub doc. 6, il contratto di fornitura inizialmente intercorrente tra la società ed il nonché, sub doc. CP_3 Controparte_1 CP_1
7, le fatture emesse dall' ed intestate all'ente convenuto. CP_3
L'attrice ha documentato i fatti costitutivi del proprio credito, producendo il titolo
(contratto di fornitura) originario, nonchè l'atto di cessione;
ha depositato le fatture riguardanti le prestazioni oggetto di contestazione.
Pertanto, il credito vantato dall'attrice risulta provato per la somma di € 15.196,60; non risulta contestata l'esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio, posto che il convenuto non ha negato la somministrazione delle forniture dedotte in CP_1 giudizio ed ha sinanche pagato una consistente parte delle fatture medio tempore.
Su tale importo sono dovuti interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02, decorrenti dalla data di emissione di ciascuna fattura sopra richiamata al soddisfo.
Invero, le stesse condizioni generali di contratto prevedono: “Fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento - anche parziale - delle fatture, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, di cui all art. 17.4 che segue, CP_3 addebiterà gli interessi di mora pari al tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 a decorrere dalle date di scadenza”.
Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto ente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Tali spese sono liquidate tenendo conto dei parametri medi (salvo che per la voce di istruttoria/trattazione da parametrare al minimo, in ragione della esiguità dell'attività svolta) e del valore originario della causa risultando i pagamenti occorsi successivi alla notifica della citazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna il P.I. al pagamento, in favore di Controparte_1 P.IVA_2 [...] dell'importo di € 15.196,60 per sorta capitale residua, oltre accessori da Parte_1 calcolare come in motivazione;
2) Condanna il in persona del l.r.p.t., al rimborso in Controparte_1
Part favore di in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 23.08.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante