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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3995/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3995/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Besana in Brianza (MB) in Via Don Gnocchi n. 23, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Raffaella Colombo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Rozzano (MI) in Via Franchi Maggi n.38, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Santoro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati in data 20.11.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Ferma l'istanza di rinvio depositata il 20/11/2024 a cui integralmente ci si riporta, la difesa di parte ricorrente precisa le seguenti conclusioni: In via principale
pagina 1 di 11 I) Salvo diverso provvedimento disposto dal Tribunale, affidare i figli minori e Per_1 Per_2
in via condivisa, con collocamento anagrafico e prevalente presso l'abitazione della madre
[...] sita in Besana Brianza (MB), Via Don Gnocchi n. 23;
II) Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile per i figli Controparte_1 minori di importo di € 1.500,00 (€. 750,00.= per ciascun figlio) o comunque la diversa somma in considerazione dell'impegno a tempo pieno nella cura dei figli, da corrispondersi per dodici mensilità in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra , oltre al rimborso Pt_1 per la quota del 50% delle straordinarie necessarie così come stabilite dalle Linee guida del Tribunale di Monza del 7.05.2018. L'assegno di cui sopra verrà rivalutato annualmente secondo la rivalutazione ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai. III) Disporre che il padre possa vedere e tenere i minori con sé: a) a week end alternati, dal venerdì sera ore 20:00 e comunque prima di cena alla domenica sera ore 18:00 e comunque prima di cena con
i compiti scolastici espletati;
b) per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal 1.01 al 6.01. c) Pasqua, ponti e festività ad anni alterni;
d) per le vacanze estive, 15 giorni consecutivi. Il padre si impegna a comunicare alla madre il periodo ed il luogo entro il 31.05 di ogni anno;
IV) In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “è vero che”:
1. Il sig. prima dell'udienza presidenziale del 14.12.2022 prendeva con sé i figli: due week- CP_1 end al mese, dalle 12.00 del sabato alle 18.00 della domenica;
nelle festività natalizie dal 27.12 al
30.12; nel periodo estivo per 8 giorni, sui 15 previsti.
2. Dal 14.12.2022, data di udienza presidenziale, al 15.06.2023, data di udienza di comparizione parti, il sig. ha preso i figli con sé nel CP_1 periodo natalizio, dalla sera del 27.12.22 alla mattina del 31.12.22; 3. Dal 14.12.2022 al 15.06.2022, il sig. ha preso i figli con sé per 6 week end, il primo dei CP_1 quali a fine gennaio 2023.
4. Nei week end in cui viene a prendere ed a portare i figli presso la madre, da dicembre 2022 ad oggi, il sig. mai ha rispettato l'orario delle 20.00 del venerdì e delle 18.00 della domenica, CP_1 stabiliti nel provvedimento Presidenziale e mai ha avvisato la madre di altro diverso orario di arrivo e/o di rientro.
5. nei giorni di venerdì, dal 14.12.2022 ad oggi, il resistente ha più volte richiesto alla SI.ra , Pt_1 senza preavviso rispetto all'orario di visita, di provvedere lei stessa per la cena dei figli, nonché di accompagnarli da Besana Brianza a Rozzano presso la sua abitazione.
6. Dal 14.12.2022, nei weekend di competenza del padre, la signora deve rimanere al Pt_1 domicilio ad attendere il sig. per prendere i figli e per riaccompagnarli essendo ignara CP_1 dell'orario deciso dallo stesso in merito.
7. Tra- ottobre e novembre 2023 il SI. ha rispettato l'orario delle 20.00 del venerdì solo CP_1 due volte perché sollecitato dalla SI.ra ; Pt_1
8. frequenta la prima media, con orario dalle 7.50 alle 13.30 e, ad eccezione del giovedì che Per_2 rimane a scuola fino alle 16.00, pranza tutti i giorni con la mamma.
9. frequenta, il lunedì e il Per_2 giovedì, dalle 14.15 alle 15.00, “La nostra famiglia” di Carate Brianza accompagnata dalla madre;
10. A scuola , disprassico come accertato nei suoi 5 anni di età, è affiancato dalla maestra di Per_1 sostegno, che avrà fino alla fine della V^ primaria.
pagina 2 di 11 11. Dall'età di 3 anni e fino alla fine della prima primaria ha svolto psicomotricità presso la Per_1
“Uonpia” di Besana Brianza accompagnato dalla madre. 12. Dalla seconda elementare ad oggi, il lunedì e il giovedì dalle 9.15 alle 10.00, frequenta “La Per_1 nostra famiglia” di Carate Brianza accompagnato dalla madre;
13. Dal 2022 fino all'inizio dell'anno 2023, ogni martedì mattina prima di portarlo a scuola e sino alle 10:45, la signora Pt_1 accompagnava presso il centro di psicologia Logos – Pensieri e parole di Giussano, ove Per_1 svolgeva un ulteriore percorso di neuropsicomotricità.
14. Nel mese di marzo 2022, la SI.ra prendeva contatto con il Centro psicologia Logos – Pt_1
Pensieri e parole di Giussano e comunicava al SI. la necessità di tale percorso per CP_1 Per_1 ma lo stesso dichiarava, anche tramite whatsapp, che il figlio non era disprassico.
15. Il percorso di neuropsicomotricità frequentato da per una volta a settimana presso il centro Per_1 di psicologia Logos – Pensieri e parole di Giussano aveva un costo di € 45,00.=, integralmente pagato dalla sig.ra . Pt_1
16. Dall'inizio delle scuole primarie al mese di dicembre 2022, il padre riaccompagnava i figli la domenica sera, senza che gli stessi avessero svolto i compiti scolastici.
17. Da dicembre 2022, dopo l'udienza presidenziale, il SI. , nei weekend di sua competenza, CP_1 fa svolgere ai figli e i compiti assegnati dalle maestre per la settimana successiva, ma i Per_2 Per_1 medesimi sono sempre svolti in modo incompleto e/o errato.
18. Dall'inizio delle scuole primarie, la madre deve aiutare i figli a svolgere i compiti scolastici prima di affidarli al padre e/o a controllarli e/o aiutare gli stessi a rifarli dopo la giornata passata con lo stesso, al loro rientro.
19. Il sig. omette di chiedere informazioni sulla vita scolastica dei figli alla madre e/o di CP_1 rivolgersi alle insegnanti di scuola: frequenta la IV^ elementare presso la scuola “Renzo Per_1 Pezzani” di Villa Raverio, frazione di Besana Brianza;
frequenta la I^ media presso la scuola Per_2
“Aldo Moro” di Besana Brianza. 20. Il sig. , dall'inizio del percorso scolastico dei figli, omette di richiedere colloqui con gli CP_1 insegnanti o di presentarsi laddove fissati dalla signora o richiesti dalle insegnanti stesse, Pt_1 ignorando le comunicazioni ricevute dalle medesime.
21. In data 23.10.2023 alle ore 13:30 il , preavvertito della necessità del colloquio con la CP_1
Prof.ssa coordinatrice delle medie, per , ha omesso di presentarsi senza addure giustificazione Per_2 alcuna. Il padre aveva assicurato la sua presenza, perché compatibile con i propri impegni lavorativi.
22. Ad oggi i compiti che i figli svolgono nei fine settimana passati con il padre, vengono svolti il più delle volte con parti mancanti e/o in modo disordinato.
23. Il padre è assente per le necessità scolastiche ed extra scolastiche (percorsi di sostegno, catechismo, sport…) dei figli che, a causa dei molteplici problemi legati all'apprendimento necessitano di attenzione e aiuto.
24. La signora aiuta i figli nei compiti e ricorre altresì alle ripetizioni scolastiche per i figli al Pt_1 costo di € 12,00 l'ora per n. 6/7 ore alla settimana.
25. La neuropsichiatra che cura , Dott.ssa ha indicato di iscriverla al centro Per_2 Persona_3
Studio Apprendimenti di Giussano per essere seguita con dei tutori, una volta settimana per due ore al costo di € 25,00 orario. 26. Il percorso presso lo Studio Apprendimenti di Giussano per inizierà a gennaio 2024, al Per_2 termine del primo quadrimestre 2023. Tale percorso aiuterà la figlia a mettere in pratica quanto appreso nel corso delle terapie degli ultimi quattro anni. 27. La signora dall'inizio del Pt_1 percorso scolastico fino a giugno 2023 accompagnava e nelle attività che svolgevano Per_2 Per_1 pagina 3 di 11 dopo l'uscita di scuola alle 16.35; entrambi, tutti i venerdì, al corso di nuoto alle 17.30 e alla catechesi;
tutti i martedì dalle 18.30 alle 19.30 a Judo;
tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 Per_1
a scuola danza hip hop;
Per_2
28. Da settembre 2023 ad oggi la signora accompagna a scuola tutte le mattine, da Pt_1 Per_2 lunedì a venerdì, dalle 7.50 alle 13.30 e , sempre da lunedì a venerdì, dalle 8.35 alle 16.35. Per_1
29. frequenta il corso di nuoto il lunedì ed il giovedì, dalle 19.00 alle 20.00 accompagnata Per_2 dalla mamma.
30. frequenta il corso di nuoto il lunedì ed il venerdì, dalle 17.30 alle 18.15 ed il catechismo il Per_1 giovedì dalle 17.00 alle 18.00, accompagnato dalla mamma.
31. Il padre è assente per i figli, anche a livello di telefonate e/o videochiamate nel corso della settimana (anche nel weekend) che, allorquando effettuate, avvengono solo dopo le 21.00/21.15.
32. Dal 14.10.23 al 19.10.23, il padre era irreperibile telefonicamente;
33. Egli per la settimana dal 14.10.2023 al 19.10.2023 è rimasto assente per i figli e per la signora
che doveva conferire con lui in merito alle problematiche scolastiche emerse quali le tre note Pt_1 disciplinari prese da nel giro di pochi giorni e il colloquio che si sarebbe tenuto con la Per_2 coordinatrice.
34. Il è assente per la signora in merito alle decisioni da assumere di volta in volta CP_1 Pt_1 nel percorso di crescita dei figli: egli si disinteressa e omette il confronto su ogni aspetto di educazione
e/o bisogno dei figli.
35. La sig.ra comunicava, sia telefonicamente che a mezzo whatsapp, al SI. che in Pt_1 CP_1 data 28/11/2023, ore 10.45, vi era il colloquio con gli insegnanti di per la firma del PDP Per_2
(piano didattico personalizzato) invitandolo a partecipare;
36. Il sig. al colloquio con gli insegnanti del 28/11/2023 per la firma del PDP (piano CP_1 didattico personalizzato) di ometteva di presenziare senza dare giustificazione alcuna. Per_2
37. La SI.ra , dalla nascita dei figli, dedica il suo tempo alla cura e alla crescita dei minori. Pt_1
38. Il giorno 27/11/2023 la SI.ra accompagnava al pronto soccorso perché Pt_1 Per_2 nell'uscire da scuola è caduta e sbatteva la fronte, il naso, la mano ed il ginocchio;
39. La SI.ra avvisava il SI. della caduta di del 27/11/2023 e della Pt_1 CP_1 Per_2 giornata trascorsa al pronto soccorso;
40. Il SI. , nonostante fosse stato avvisato dalla SI.ra della caduta di del CP_1 Pt_1 Per_2
27/11/2023 e della giornata trascorsa al pronto soccorso, ometteva di chiamare la figlia sostenendo di avere avuto dei problemi con la propria madre.
41. e trascorrono i ponti e le festività con la madre;
Per_2 Per_1
42. per quattro ore alla settimana, il martedì e il venerdì, svolge i compiti di matematica con Per_2 la Prof. e le altre materie con la SI.ra ; Per_4 Per_5
43. la SI.ra segue il sabato mattina per lo svolgimento dei compiti;
Per_5 Per_1
44. in data 18/12/2023, lunedì successivo al weekend di permanenza con il padre, è stata Per_2 interrogata in storia e ha preso cinque;
45. agli incontri “GLO”, incontri previsti per entrambi i genitori con l'insegnante e la neuropsichiatra, l'ultimo tenutosi per BI il 26 ottobre 2023, ha partecipato solo la SI.ra ; Pt_1
46. agli incontri per la lettura del piano didattico personalizzato (PDP) e alla sua sottoscrizione, sia per che per , è presente, dalle primarie, solo la SI.ra ; Per_1 Per_2 Pt_1
47. Registro elettronico dei figli, ove compaiono compiti, note, voti e comunicazioni degli insegnanti, ha accesso solo la SI.ra . Pt_1
Si indicano a teste i signori: pagina 4 di 11 - , Besana Brianza via Don Gnocchi, 23; , Besana Brianza, via Del Testimone_1 Testimone_2
Castano, 3; Testimone_3 presso Nostra Famiglia Carate Brianza;
Montesiro, Besana Persona_3 Testimone_4
Brianza; , Besana Brianza via Don Gnocchi, 23; Besana Brianza, Via Testimone_5 Tes_6
Don Cosma. Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria su quanto ex adverso verrà articolato, con i medesimi testi indicati a prova diretta, opponendosi alla loro ammissione.
- Disporre apposita CTU al fine di determinare l'effettiva capacità reddituale, economica e patrimoniale del SI. , anche a mezzo della Polizia Tributaria che si rendesse Controparte_1 necessaria, presso INTESA SAN PAOLO S.p.A. (risultando cliente presso l'agenzia di Piazza Silvabella, 33 Mortara Pavia), che presso POSTE e Controparte_2 Controparte_3 [...]
altri istituti di credito anche esteri. Controparte_4
- Ordinare al sig. e/o all'Agenzia delle Entrate competente la produzione delle copie CP_1 conformi delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2019-2020-2021-2022 presentate all'Agenzia delle
Entrate, complete di attestazione di presentazione;
- Ordinare a di produrre e/o esibire tutti i rapporti intercorsi (estratti annuali di Controparte_3 conto corrente, di conto titoli, depositi, cassette di sicurezza) con il SI. , (c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Maggi n. 38.
- Attesa la parziale documentazione prodotta, ordinare a di Controparte_4 integrare la produzione in modo conforme all'Ordinanza del Giudice del 28.12.2023 con gli estratti integrali del 31/03/2022 - 31/05/2022 - 31/08/2022 e 31/10/2022 del conto corrente n. 14140.35, intercorrenti con il SI. , (c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.05.1969 e residente in [...]”.
Per il resistente:
“Il SI. ha dato esecuzione agli accordi intervenuti fra le parti in sede giudiziale durante CP_1 l'udienza del 14.12.2022 ed allo stato precisa le conclusioni come da medesimi accordi, dichiarandosi disponibile ad aggiornare fin da subito l'importo in quella sede determinato con l'attuale rivalutazione.
Chiede quindi al Giudice di voler accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra il Parte_1
4.9.2010 in Besana Brianza;
- affidare i figli in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- determinare l'assegno di mantenimento mensile dovuto dal resistente nella misura di € 1.147,00 da corrispondersi entro il 5 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e di cui al Protocollo delle spese del Tribunale di Monza;
- disporre che il padre tenga con sé le figlie a settimane alterne dal venerdì sera ore 20:00 e comunque prima di cena alla domenica sera ore 18:00 e comunque prima di cena con i compiti scolastici espletati;
- per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24.12 al 1.01. e dal 1.01 al 6.01. Il Natale 2024 sarà di competenza della madre;
- per le vacanze pasquali i minori staranno con il padre per il 50% delle vacanze scolastiche, ponti e festività ad anni alterni;
- per le vacanze estive, 15 giorni consecutivi. Il padre si impegna a comunicare alla madre il periodo ed il luogo entro il 31.05 di ogni anno. pagina 5 di 11 Con vittoria, spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a Besana in Brianza (MB) il Parte_1 Controparte_1
4.9.2010 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (17.9.2012) e (16.4.2014); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato in data 9.5.2022, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva di “non poter contare sulla presenza del resistente come padre dei propri figli” il quale, in violazione di quanto concordato in sede di separazione consensuale, aveva arbitrariamente ridotto tempi e modalità di frequentazione limitandosi ad effettuare due videochiamate durante la settimana;
inoltre, rifiutava di prendere atto delle difficoltà
(certificate) di apprendimento dei minori richiedenti specifici percorsi infrasettimanali (sedute di logopedia per e neuropsicomotricità per ) onerando esclusivamente la madre Per_2 Per_1 anche del relativo accompagnamento presso centri specializzati (doc.ti 5-6); evidenziava, altresì, di avere condiviso con il coniuge la scelta di abbandonare la propria attività lavorativa per dedicarsi esclusivamente alle cure della famiglia, di avere allo stato difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro, di avere necessità di un maggiore contributo economico da parte del resistente anche a fronte delle aumentate esigenze dei figli;
- con memoria depositata in data 30.11.2022, si costituiva il quale precisava Controparte_1 che la riduzione dei tempi di frequentazione era attribuibile esclusivamente alla ricorrente;
la stessa, infatti, aveva autonomamente deciso di sospendere le visite infrasettimanali a causa dei ritardi dovuti esclusivamente alla distanza tra i rispettivi luoghi di residenza (Rozzano - Besana in Brianza) consentendo al padre di prelevare i minori alle ore dodici del sabato, in ogni caso soltanto dopo lo svolgimento dei compiti scolastici;
ricostruiva le condizioni economico- reddituali delle parti e precisava che la ricorrente, per quanto inoccupata, disponeva di un notevole patrimonio immobiliare con possibilità di trarne profitto;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi recepiva gli accordi delle parti in merito alle modalità di visita ed alla misura del contributo per il mantenimento dei minori (€ 1.147 mensili), aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I ed assegnava i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- con ordinanza emessa in data 28.12.2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie, disponeva un aggiornamento della documentazione reddituale a carico di entrambe le parti, ordinava a diversi Istituti Bancari ed a l'esibizione in giudizio della documentazione CP_5 attestante la sussistenza di rapporti con il solo resistente;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva gli atti al Collegio ed assegnava alle parti i termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti ex art 190 c.p.c.; ritenuto che:
pagina 6 di 11 - relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Milano in data 22.6.2017 (R.G.61312/16).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia;
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Nel caso di specie, le parti chiedono disporsi l'affidamento condiviso di entrambi i minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Il Collegio, atteso che non sono stati dedotti né sono emersi nel corso del procedimento motivi ostativi all'affidamento congiunto, dispone in conformità.
Per quanto attiene alle modalità di visita, possono essere parzialmente accolte le istanze delle parti alla luce delle esigenze dei minori con riferimento anche alla necessità di continuare serenamente i percorsi previsti e programmati per i disturbi dell'apprendimento; pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé e a settimane alterne dal venerdì sera ore 20 e Per_2 Per_1 comunque prima di cena alla domenica sera ore 18 e comunque prima di cena con i compiti scolastici espletati;
Pasqua, ponti e festività ad anni alterni;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal 1.01 al 6.01; per le vacanze estive, 15 giorni consecutivi. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare il periodo ed il luogo entro il 31.05 di ogni anno;
- relativamente al contributo per il mantenimento dei figli, esso deve essere determinato (ove sussistente il relativo diritto) ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali dei minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle rispettive risorse economiche.
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, sussiste l'obbligo delle parti di concorrere al mantenimento dei figli pertanto occorre ricostruire la capacità economica di entrambe alla luce della recente documentazione versata in atti.
ha dichiarato nell'anno 2022 un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali Parte_2 pari ad € 42.267 (PF 2023) ed un reddito imponibile di € 8.412 al netto degli oneri tributari.
Percepisce canoni di locazione per euro 32.200 che non rientrano tra i redditi imponibili e sono soggetti a cedolare secca per euro 6.762.
Ha depositato la seguente documentazione: visura catastale della società “Immobil-Express s.r.l.”, attiva alla data del 5.12.2022, di cui il resistente è unico titolare;
bilancio al 31.12.2021 con un risultato di esercizio pari ad € 25.900;
Chiede porsi a carico del resistente l'importo di € 1.500 (€ 750 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha depositato “PF 2023” da cui risulta un reddito di riferimento per Controparte_1 agevolazioni fiscali pari ad € 18.201 per l'anno 2022; visura camerale aggiornata al 21.1.2023 da cui risulta che la società “Linexpres s.r.l.”, di cui il resistente è socio unico, è in liquidazione.
Ha altresì depositato diversi estratti del proprio conto corrente bancario c/o Controparte_4 da cui risulta alla data del 31.3.2024 un saldo attivo di € 1.407,45; alla data del 30.6.2024
[...]
€ 514,77; alla data del 30.9.2024 € 1.268,46.
Da un'attenta analisi dei movimenti bancari relativi al periodo 1.7.2024 - 25.9.2024 risultano i seguenti movimenti in entrata: € 1.200 quale “acconto busta paga giugno 2024” (2 luglio) ed € 338 quale “saldo” (29 luglio); € 1.200 quale “acconto busta paga luglio 2024” (1agosto); € 770 a titolo di “compensi collaborazione aprile-maggio-giugno 2024 LogicService s.r.l.” (1 agosto);
€ 338 quale “saldo busta paga luglio 2024” (8 agosto); € 257 a titolo di “compenso collaborazione luglio 2024 LogicService s.r.l.” (29 agosto); € 1.000 “quale acconto busta paga agosto 2024” (2 settembre) ed € 538 quale “saldo” (11 settembre); € 265 a titolo di “compenso collaborazione agosto 2024 LogicService s.r.l.” (13 settembre). Analoghi movimenti riguardano i periodi precedenti;
in particolare si evidenziano due distinti bonifici di € 9.000 ricevuti in data
7.4.2022 e 11.11.2022 dalla società Linexpres s.r.l. a titolo di buste paga.
Il Collegio nutre perplessità in merito alle effettive condizioni economiche del resistente che, a fronte di una retribuzione netta di circa € 1.500 mensili, versa € 1.147 ogni mese quale contributo per il mantenimento dei figli (oltre al 50% delle spese straordinarie) dichiarandosi disponibile a mantenere fermo tale importo, aggiornandolo da subito con l'attuale rivalutazione.
Tali perplessità trovano fondamento anche nella mancata produzione, da parte del resistente, dei movimenti bancari presso che non ha inteso rispettare il provvedimento emesso dal CP_3 G.I. in data 20.11.2024 (“gli istituti di credito hanno avuto il tempo necessario per la produzione richiesta e non hanno ottemperato. Tale documentazione poteva essere prodotta anche dal . L'omessa produzione potrà essere valutata dal Tribunale ai sensi dell'art. CP_1
116 c.p.c.”)
I riscontri sono pervenuti da:
pagina 8 di 11 che, alla data del 22.1.2024, hanno certificato l'assenza di qualsiasi CP_5 rapporto con il resistente;
INTESA SAN PAOLO che ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo 1.1.2022 -
31.12.2023 dai quali risulta una giacenza media di € 1.100 circa ed assenza di movimenti;
estratti relativi al rendiconto titoli per un controvalore di € 3.946,33 alla data del 31.12.2023;
che ha prodotto la seguente documentazione;
a) estratti del CP_4 Controparte_4 conto corrente cointestato con il padre da cui risulta un saldo positivo di € Persona_6
12.130 circa senza alcuna movimentazione;
b) estratti del conto corrente intestato al solo resistente da cui risultano i seguenti saldi: € 27.676,20 (1.1.2022) - € 34.162,87 (1.7.2022) - €
27.988,94 (1.10.2022) - € 10.282,83 (1.1.2023) - € 6.694,48 (31.3.2023).
Si dichiara disponibile a versare l'importo complessivo di € 1.147 oltre al 50% delle spese straordinarie, aggiornandolo da subito.
Il Collegio, valutata complessivamente la posizione economico-reddituale delle parti e la documentazione prodotta, dispone che il padre concorra al mantenimento dei minori versando l'importo mensile di € 1.200 mensili (600 per figlio) con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale riportato nel dispositivo;
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, devono essere integralmente richiamati i provvedimenti emessi in data 28.12.2023 e 20.11.2024 confermando il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- la natura e l'esito del giudizio consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Besana in Brianza (MB) in data 4.9.2010
[...] Controparte_1
(trascritto al n. 20 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno
2010); II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Besana in Brianza (MB) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. affida i figli minori (17.9.2012) e (16.4.2014) in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre Parte_1
;
[...]
IV. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé e a settimane alterne dal Per_2 Per_1 venerdì sera ore 20 e comunque prima di cena alla domenica sera ore 18 e comunque prima di cena con i compiti scolastici espletati;
Pasqua, ponti e festività ad anni alterni;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal 1.01 al 6.01; per le vacanze estive,
15 giorni consecutivi. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare il periodo ed il luogo entro il 31.05 di ogni anno;
V. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento Controparte_1 dei figli e l'importo complessivo di € 1.200 mensili (600 per figlio) Per_2 Per_1 pagina 9 di 11 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a Pt_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di
[...] febbraio 2025. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di febbraio 2026 con riferimento al mese di febbraio 2025; VI. pone, inoltre, a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio pagina 10 di 11 WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VII. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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