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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. VG 14526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29/10/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
5.2.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PADOVAN SONIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PADOVAN SONIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizione di regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da ricorso introduttivo depositato in data 29/10/2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto n. 7208/2018 depositata in data 10/10/2018 del Tribunale di Verona
venivano regolate le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico dei figli e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92
comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della 7208/2018 depositata in data
10/10/2018 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 29/10/2024 e confermate con le note scritte depositate in data 12/12/2024.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29/10/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
5.2.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PADOVAN SONIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PADOVAN SONIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizione di regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da ricorso introduttivo depositato in data 29/10/2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto n. 7208/2018 depositata in data 10/10/2018 del Tribunale di Verona
venivano regolate le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico dei figli e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92
comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della 7208/2018 depositata in data
10/10/2018 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 29/10/2024 e confermate con le note scritte depositate in data 12/12/2024.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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