Ordinanza cautelare 2 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05156/2025REG.PROV.COLL.
N. 06731/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6731 del 2024, proposto dall’Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
CO EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 1263/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CO EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per parte appellata l’Avv. Pietro Ferraris su delega dichiarata dell’Avv. Riccardo Rotigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione per anni successivi al primo al Corso di laurea D54 in Odontoiatria e Protesi Dentaria e del regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il ricorrente, con istanza del 6/06/2023 ha chiesto all’Università degli Studi di Milano il nulla osta per l’iscrizione ad un anno successivo al primo al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, in forza del bando pubblicato a seguito del decreto rettorale n. 5346 del 10/02/2023, con il quale l’Università resistente ha dato avvio, per l’anno accademico 2023/2024, alla procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (entrambi abilitanti alla professione).
Premette di essere in possesso dei seguenti titoli (entro parentesi la data in cui ciascuno di essi è stato conseguito):
- Laurea in medicina e chirurgia (21/07/2000);
- Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo (prima sessione anno 2001);
- Specializzazione in ortognatodonzia (conseguita il 10/12/2003);
- Abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra (seconda sessione anno 2004);
- Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze stomatologiche dell’Università di Palermo dal 2002 al 2005;
- Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi (19/9/2006);
e di aver allegato alla domanda la seguente documentazione: indicazione del titolo di studi (diploma di laurea in medicina e chirurgia), specializzazione (in ortognatodonzia), crediti formativi maturati dal 2008 in poi, certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel corso di laurea e in quello di specializzazione.
Nel corso del procedimento, con email del 13.7.2023, l’Università ha chiesto al ricorrente di integrare la domanda, inviando “tutti i programmi didattici dell’Università che ha frequentato”.
In realtà, il Dott. EN, già con PEC del 28/06/2023, aveva chiesto all’Ateneo presso il quale ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia la trasmissione dei programmi didattici, ricevendo, però, risposta negativa dalla funzionaria preposta (“i programmi degli insegnamenti sostenuti prima del 2003 non sono in possesso del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e nemmeno delle segreterie studenti con le quali sono stata in contatto in questi giorni.”.
Con il provvedimento impugnato, l’Università degli Studi di Milano ha respinto la domanda del ricorrente, con la motivazione espressa tramite lettere (B+C+E), il cui significato è reso chiaro da una legenda allegata allo stesso provvedimento, che così ne spiega il senso:
B = Strutturazione del corso non compatibile con l’ordinamento del corso di studio;
C = Documentazione incompleta;
E = Ordinamento didattico di provenienza del laureato antecedente all'introduzione dei CFU universitari, pertanto non valutabile considerata anche la mancanza dei programmi didattici.
Il Tar ha osservato che, quanto alle ragioni sub lett. “B)” e “C)” non si comprende per quale ragione la “strutturazione del corso non” sarebbe “compatibile con l'ordinamento del corso di studio” né quale sarebbe la “documentazione incompleta” o ancora mancante.
La stessa difesa dell’Ateneo resistente chiarisce che “l’Università degli Studi di Milano ha attivato il soccorso istruttorio con riferimento a due aspetti:
a) l’assenza di sottoscrizione dell’istanza;
b) l’omissione, in violazione dell’art. 2.3 del Regolamento citato, dei programmi didattici relativi alle materie elencate nel certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e dei settori scientifico disciplinari (S.S.D.) di afferenza delle singole materie” aggiungendo che “In riscontro al soccorso istruttorio, il ricorrente ha apposto la propria sottoscrizione all’istanza e, con riferimento alla carenza documentale sub lett. b) comunicata dall’Ateneo con nota del 13/7/2023, ha trasmesso in data 14/9/2023 la risposta negativa ricevuta dall’Ateneo di provenienza che ha comunicato di non essere in possesso dei programmi didattici precedenti al 2003”.
Ora, premesso che la mancanza dei programmi didattici è già motivazione esternata con la lettera “E)” e considerato che l’unico documento che l’Amministrazione ha chiesto di integrare è stato prodotto, non vi sarebbe, secondo il Tar, ulteriore documentazione mancante.
Il Tar ha osservato che, raffrontando la previsione contenuta all’art. 2.3 del Regolamento con la documentazione prodotta dal ricorrente e quella ritenuta mancante appare evidente che l’unica documentazione non prodotta è quella sub c e cioè il “programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata dell’Università” e che la motivazione del diniego sembra avvitarsi su un unico motivo ostativo (quello sub lett. E) coincidente con la carenza dei suddetti programmi didattici.
Il Tar ha ritenuto che, con riferimento alla mancata produzione dei programmi didattici – e quindi alla motivazione esternata con la lettera “E” – si rivelano fondate le censure rivolte dal ricorrente, in primo luogo, al Regolamento e, in via derivata, al provvedimento di rigetto.
Infatti nella parte in cui il Regolamento all’art. 2.3. impone ai candidati di allegare il “programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata dell’Università” e limita all’art. 5.2 la possibilità di valutare l’istanza alla verifica della “congruità del programma didattico degli esami sostenuti presso l’università o corso di laurea di provenienza” e al “numero di crediti formativi universitari acquisiti (o crediti equivalenti secondo la normativa dello stato di provenienza) e votazioni riportate negli esami” è illegittimo e va annullato.
Dal momento che il medesimo Regolamento prevede che “Possono presentare istanze di ammissione ad anni successivi al primo” anche i “laureati in corsi di laurea e laurea magistrale”, ammettendo dunque anche i laureati nel cd. vecchio ordinamento, lo stesso non può condizionare l’ammissione al corso di laurea alla verifica del numero di crediti formativi (prima inesistenti) né tampoco all’esibizione dei programmi didattici.
IL Tar ha osservato che è rimasta incontestata l’affermazione di parte ricorrente secondo cui “fino alla riforma del 1999, tenuto conto che fino ad allora non era in vigore il sistema dei CFU né vi era l’obbligo di pubblicare i programmi degli insegnamenti”.
L’Università non ha svolto alcuna istruttoria sul punto (mentre appare evidente che avrebbe potuto astrattamente anche richiedere documentati chiarimenti all’Università degli Studi di Palermo e al Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) L. n. 241/90, trattandosi comunque di informazioni e documenti, se esistenti, in possesso di altra amministrazione), limitandosi a richiedere al ricorrente l’esibizione di documentazione inesigibile, non poteva, quindi, subordinare l’accoglimento dell’istanza alla produzione di tale documentazione (peraltro non più in possesso neppure dell’Università presso la quale il ricorrente ha conseguito il titolo di laurea); e di conseguenza, secondo il Tar, l’ha rigettata illegittimamente.
Il ricorrente ha depositato nel giudizio di primo grado:
a) il certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) il certificato di abilitazione alla professione di medico chirurgo;
c) il certificato di diploma di specializzazione in ortognatodonzia conseguito in data 10/12/2003);
d) il certificato di abilitazione alla professione di odontoiatra;
e) il certificato di iscrizione all'albo dei medici di Trapani;
f) la certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel corso di laurea in medicina e chirurgia;
g) la certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel corso di specializzazione in Ortognatodonzia.
Il Tar ha osservato che non è emersa l’impossibilità di effettuare la verifica della congruità della carriera pregressa in assenza dei suddetti programmi, eventualmente imponendo misure compensative.
Il Tar ha in conclusione ritenuto che il diniego impugnato risulta viziato da evidente difetto di motivazione, non contenendo alcuna valutazione del curriculum didattico e della carriera pregressa del ricorrente, che risulta aver conseguito persino una specializzazione in ortognatodonzia, allegando la certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel relativo corso di specializzazione, cui si accede di regola a seguito di una laurea in odontoiatria e protesi dentaria (e alla quale, invece, il ricorrente ha avuto accesso a seguito della sentenza del TAR Sicilia Palermo sez. I n. 492/02, che ha ritenuto illegittima l’esclusione dei laureati in medicina e chirurgia vecchio ordinamento dalla suddetta scuola di specializzazione).
In altri termini, e sul punto l’Università non ha in alcun modo valutato la peculiarità del profilo professionale e del curriculum del ricorrente, il dott. EN, che è in possesso di un titolo “superiore” di specializzazione post laurea nel medesimo ambito, chiede di accedere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per conseguire la laurea magistrale, che è titolo “inferiore” e (di norma, titolo) di accesso alla scuola di specializzazione che ha già frequentato, superando l’esame finale con votazione di 50/50 e lode.
Il Tar ha richiamato lo stesso Regolamento che prevede:
- all’art. 5.3 che “Per le valutazioni delle istanze presentate per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (sia Medicina e Chirurgia svolto in lingua italiana, sia International Medical School, sia Odontoiatria e Protesi Dentaria) la Commissione terrà anche conto del curriculum didattico pregresso dei candidati, valutandone l’adeguatezza rispetto alla specifica strutturazione dei singoli Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Milano”;
- e all’art. 7.6 che “La valutazione della Commissione, per l’accoglimento o meno dell’istanza, terrà anche conto della carriera pregressa dello studente, al fine di verificarne la corrispondenza ai criteri individuati al punto 5 del presente Regolamento.”.
Pertanto il Tar ha ritenuto illogico che sia impossibile valutare l’istanza del ricorrente, in ragione della mera assenza dei programmi didattici delle materie sostenute nel corso di laurea in medicina e chirurgia.
Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento del provvedimento di diniego e degli articoli 2.3 e 5.2 del Regolamento impugnato nella parte in cui impongono l’allegazione dei programmi didattici e la valutazione dei crediti formativi universitari anche ove, come nel caso di specie, l’istante provenga da corso di studi in cui non contemplava crediti formativi universitari.
Il Tar ha altresì stabilito che, in esecuzione della sentenza appellata, l’Università degli Studi di Milano dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza del ricorrente, alla luce di quanto indicato in parte motiva, se del caso svolgendo d’ufficio adeguata istruttoria con l’Università degli Studi di Palermo al fine di individuare, per quanto possibile, il programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati dall’istante.
3. L’Università appellante richiama l’art. 3.2 del “Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea Magistrale e ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della facoltà di Medicina e Odontoiatria e Protesi Dentaria”, secondo cui: “i candidati provenienti da un Ateneo italiano devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) elenco degli esami sostenuti, con l’indicazione dei relativi Settori Scientifico-Disciplinari e CFU o equivalenti e delle rispettive votazioni ottenute;
c) piano di studi complessivo del Corso di laurea frequentato su carta intestata dell’università;
d) programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata dell’Università.”
L’art. 5.2 del Regolamento infatti, indica come “le rispettive Commissioni valutano le singole domande in riferimento ai seguenti criteri:
- congruità del programma didattico degli esami sostenuti presso l’Università di provenienza;
- numero di crediti formativi acquisiti (o crediti equivalenti) o votazioni riportate negli esami;
- verifica, rispetto agli esami svolti da parte dello studente nel corso di laurea di provenienza, delle propedeuticità e dei blocchi previsti dai rispettivi Regolamenti didattici in essere dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia”.
Secondo parte appellante, attesa l’incompletezza della documentazione (ed in particolare dei programmi didattici), l’istanza non poteva che essere respinta, essendo stata presentata in una forma che non consentirebbe in alcun modo l’esame della carriera pregressa alla luce dei criteri previsti dal Regolamento.
L’assenza di colpa e l’impossibilità per l’originario ricorrente di produrre il programma didattico, infatti, sarebbero irrilevanti, né a tale mancanza avrebbe potuto sopperire la Commissione.
L’Università degli Studi di Milano avrebbe escluso l’odierna parte appellata, proprio in omaggio al rispetto dei principi della par condicio tra candidati nonché dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Ove l’Università avesse ammesso il dott. EN alla partecipazione per anni successivi al primo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico facoltà di medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, benché privo della documentazione richiesta, tale circostanza, da un lato, avrebbe determinato un trattamento di favor nei riguardi dell’originario ricorrente, dall’altro avrebbe comportato una violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri candidati.
L’Università ritiene la correttezza della motivazione del provvedimento di diniego impugnato in primo grado ossia la “strutturazione del corso non compatibile con l’ordinamento del corso di studio; documentazione incompleta; ordinamento didattico di provenienza del laureato antecedente
all’introduzione dei CFU universitari, pertanto non valutabile considerata anche la mancanza dei programmi didattici”.
Ritiene che, vista la struttura plurimotivata del provvedimento gravato, l’omessa allegazione di documentazione prevista dal Regolamento come obbligatoria era di per sé sufficiente a giustificare il diniego e, conseguentemente, a dimostrare l’infondatezza del ricorso in primo grado.
4. Con ordinanza n. 3651 del 2/10/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione: «L’Università appellante ha motivato l’istanza cautelare di sospensione della sentenza di accoglimento, in relazione al prospettato “grave pregiudizio organizzativo e finanziario cui andrebbe incontro l’Amministrazione qualora si avallassero ipotesi di ammissione di studenti in seguito a richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, da effettuare in assenza di posti liberi.” Il collegio osserva tuttavia che il provvedimento di diniego di ammissione al corso di laurea in odontaiatria e protesi dentaria, impugnato in primo grado, è stato motivato non già in relazione alla mancanza di posti disponibili, ma in relazione, tra l’altro, al mancato deposito da parte del ricorrente in primo grado dei programmi didattici di provenienza, idonei a comprovare la titolarità dei prescritti requisiti. La pronuncia ha, altresì, indicato l’effetto conformativo della pronuncia di accoglimento, consistente non già nell’incondizionato obbligo di iscrivere il ricorrente, bensì nel dovere di riesaminare l’istanza alla luce dei criteri indicati dalla decisione. Non emerge, pertanto, il lamentato pregiudizio grave e irreparabile, poiché il costo amministrativo del riesame non risulta particolarmente elevato. “
5. L’appello è infondato.
Il dott. EN, con istanza del 6/06/2023 ha chiesto all’Università degli Studi di Milano il nulla osta per l’iscrizione ad un anno successivo al primo al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, in forza del bando pubblicato a seguito del decreto rettorale n. 5346 del 10/02/2023, con il quale l’Università ha dato avvio, per l’anno accademico 2023/2024, alla procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (entrambi abilitanti alla professione).
Ha premesso di essere in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea in medicina e chirurgia (21/07/2000);
- Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo (prima sessione anno 2001);
- Specializzazione in ortognatodonzia (conseguita il 10/12/2003);
- Abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra (seconda sessione anno 2004);
- Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze stomatologiche dell’Università di Palermo dal 2002 al 2005;
- Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi (19/9/2006);
e di aver allegato alla domanda la seguente documentazione: indicazione del titolo di studi (diploma di laurea in medicina e chirurgia), specializzazione (in ortognatodonzia), crediti formativi maturati dal 2008 in poi, certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel corso di laurea e in quello di specializzazione.
Nel corso del procedimento, con email del 13.7.2023, l’Università ha chiesto al ricorrente di integrare la domanda, inviando “tutti i programmi didattici dell’Università che ha frequentato”.
In realtà, il dott. EN, già con PEC del 28/06/2023, aveva chiesto all’Ateneo presso il quale ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia la trasmissione dei programmi didattici, ricevendo, però, risposta negativa dalla funzionaria preposta (“i programmi degli insegnamenti sostenuti prima del 2003 non sono in possesso del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e nemmeno delle segreterie studenti con le quali sono stata in contatto in questi giorni”).
Con il provvedimento impugnato, l’Università degli Studi di Milano ha respinto la domanda del ricorrente, con la motivazione espressa tramite lettere (B+C+E), il cui significato è reso chiaro da una legenda allegata allo stesso provvedimento, che così ne spiega il senso:
B = Strutturazione del corso non compatibile con l’ordinamento del corso di studio;
C = Documentazione incompleta;
E = Ordinamento didattico di provenienza del laureato antecedente all'introduzione dei CFU universitari, pertanto non valutabile considerata anche la mancanza dei programmi didattici.
La stessa difesa dell’Ateneo resistente chiarisce che “l’Università degli Studi di Milano ha attivato il soccorso istruttorio con riferimento a due aspetti:
a) l’assenza di sottoscrizione dell’istanza;
b) l’omissione, in violazione dell’art. 2.3 del Regolamento citato, dei programmi didattici relativi alle materie elencate nel certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e dei settori scientifico disciplinari (S.S.D.) di afferenza delle singole materie” aggiungendo che “In riscontro al soccorso istruttorio, il ricorrente ha apposto la propria sottoscrizione all’istanza e, con riferimento alla carenza documentale sub lett. b) comunicata dall’Ateneo con nota del 13/7/2023, ha trasmesso in data 14/9/2023 la risposta negativa ricevuta dall’Ateneo di provenienza che ha comunicato di non essere in possesso dei programmi didattici precedenti al 2003”.
Il collegio osserva che l’unica documentazione non prodotta è quella sub c e cioè il “programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata dell’Università” e che la motivazione del diniego è incentrata su un unico motivo ostativo (quello sub lett. E) coincidente con la carenza dei suddetti programmi didattici.
Il collegio ritiene corretta la declaratoria di parziale illegittimità del regolamento applicato nel caso di specie pronunciata in primo grado e, per la precisione, nella parte in cui il Regolamento all’art. 2.3. impone ai candidati di allegare il “programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata dell’Università” e limita all’art. 5.2 la possibilità di valutare l’istanza alla verifica della “congruità del programma didattico degli esami sostenuti presso l’Università o corso di laurea di provenienza” e al “numero di crediti formativi universitari acquisiti (o crediti equivalenti secondo la normativa dello stato di provenienza) e votazioni riportate negli esami”.
Infatti dal momento che il medesimo Regolamento prevede che “possono presentare istanze di ammissione ad anni successivi al primo” anche i “laureati in corsi di laurea e laurea magistrale”, ammettendo dunque anche i laureati nel cd. vecchio ordinamento, lo stesso non può condizionare l’ammissione al corso di laurea alla verifica del numero di crediti formativi (prima inesistenti) né all’esibizione dei programmi didattici.
È rimasta incontestata, anche in appello, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui “fino alla riforma del 1999, tenuto conto che fino ad allora non era in vigore il sistema dei CFU né vi era l’obbligo di pubblicare i programmi degli insegnamenti”.
L’Università non ha svolto istruttoria sul punto mentre avrebbe potuto richiedere documentati chiarimenti all’Università degli Studi di Palermo e al Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) L. n. 241/90, trattandosi comunque di informazioni e documenti, se esistenti, in possesso di altra amministrazione.
Il ricorrente ha depositato nel giudizio di primo grado:
a) il certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) il certificato di abilitazione alla professione di medico chirurgo;
c) il certificato di diploma di specializzazione in ortognatodonzia conseguito in data 10/12/2003);
d) il certificato di abilitazione alla professione di odontoiatra;
e) il certificato di iscrizione all'albo dei medici di Trapani;
f) la certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel corso di laurea in medicina e chirurgia;
g) la certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel corso di specializzazione in Ortognatodonzia.
Ne consegue che, come ritenuto dal Tar, il diniego impugnato in primo grado risulta viziato da difetto di motivazione, non contenendo alcuna valutazione del curriculum didattico e della carriera pregressa del ricorrente, che risulta aver conseguito persino una specializzazione in ortognatodonzia, allegando la certificazione attestante gli esami sostenuti e superati nel relativo corso di specializzazione, cui si accede di regola a seguito di una laurea in odontoiatria e protesi dentaria (e alla quale, invece, il ricorrente ha avuto accesso a seguito della sentenza del TAR Sicilia Palermo sez. I n. 492/02, che ha ritenuto illegittima l’esclusione dei laureati in medicina e chirurgia vecchio ordinamento dalla suddetta scuola di specializzazione).
L’Università non ha in alcun modo valutato la peculiarità del profilo professionale e del curriculum del ricorrente, il dott. EN, che è in possesso di un titolo “superiore” di specializzazione post laurea nel medesimo ambito, chiede di accedere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per conseguire la laurea magistrale, che è titolo “inferiore” e (di norma, titolo) di accesso alla scuola di specializzazione che ha già frequentato, superando l’esame finale con votazione di 50/50 e lode.
In tale prospettiva si deve considerare che lo stesso Regolamento applicato dall’Università prevede:
- all’art. 5.3 che “per le valutazioni delle istanze presentate per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (sia Medicina e Chirurgia svolto in lingua italiana, sia International Medical School, sia Odontoiatria e Protesi Dentaria) la Commissione terrà anche conto del curriculum didattico pregresso dei candidati, valutandone l’adeguatezza rispetto alla specifica strutturazione dei singoli Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Milano”;
- e all’art. 7.6 che “la valutazione della Commissione, per l’accoglimento o meno dell’istanza, terrà anche conto della carriera pregressa dello studente, al fine di verificarne la corrispondenza ai criteri individuati al punto 5 del presente Regolamento.”.
Ne consegue la carenza della motivazione dell’impugnato diniego, riferita alla mera assenza dei programmi didattici delle materie sostenute nel corso di laurea in medicina e chirurgia.
Risulta dunque corretta la decisione del Tar di annullamento del provvedimento di diniego e degli articoli 2.3 e 5.2 del Regolamento impugnato.
Il collegio sottolinea che l’annullamento dei sopra citati articoli del regolamento è riferita esclusivamente al caso in cui tali articoli impongono l’allegazione dei programmi didattici e la valutazione dei crediti formativi universitari anche ove, come nel caso di specie, l’istante provenga da corso di studi in cui non erano previsti crediti formativi universitari.
Risulta conseguentemente corretta la decisione del Tar di ordinare all’Università di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, alla luce di quanto indicato in parte motiva, se del caso svolgendo d’ufficio adeguata istruttoria con l’Università degli Studi di Palermo al fine di individuare, per quanto possibile, il programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati dall’istante.
6. CO EN, parte appellata, con nota depositata in giudizio in data 5 maggio 2025 ha comunicato quanto segue.
Con lettera prot. n. 5591 del 17/01/2025 l’Ateneo ha informato l’appellato che “in ossequio alla sentenza n. 1263/24 del 26.4.2024 del T.A.R. Lombardia - Milano Sez. V, in data 17 dicembre 2024 si è riunita la Commissione pro tempore per le valutazioni delle istanze di trasferimento/ammissione ad anni successivi al primo della Facoltà di Medicina e Chirurgia per pronunciarsi nuovamente sull’istanza di ammissione ad anni successivi da lei presentata per il corso di Studio D54-Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023-24. Al termine del processo di valutazione, la Commissione ha deliberato - in esecuzione della statuizione della sentenza del T.A.R. Milano n° 1263/24 – una possibile immatricolazione, in qualità di ripetente, al terzo anno dell’anno accademico 2023-24 (anno della domanda di iscrizione) ed ha elencato conseguentemente le attività formative che lei è tenuto a frequentare e gli esami da superare per il conseguimento del titolo”.
Il dott. EN osserva che l’Ateneo meneghino ha esaminato sia il piano di studi dell’Ateneo palermitano, relativo al corso di laurea allora (nel 2000) seguito con successo dal candidato, sia quelle altre informazioni, diverse dal “programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata dell’Università” richiesto dal regolamento di Ateneo, sulla base delle quali ha potuto comunque formulare un giudizio comparativo tra gli esami sostenuti dal candidato a Palermo e quelli da sostenere nel corso di laurea a Milano.
Ritiene che l’Amministrazione ha così ammesso di potere senz’altro pervenire ad un giudizio al riguardo, nonostante la mancanza di programmi didattici a causa dell’epoca in cui il candidato ha sostenuto gli esami.
Il collegio, anche alla luce delle sopra indicate sopravvenienze indicate da parte appellata, osserva che risulta smentita nei fatti la tesi addotta dall’amministrazione, secondo cui non poteva essere valutato il curriculum didattico del dott. EN che sta attualmente seguendo il corso di laurea.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di euro 2.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO