Decreto presidenziale 11 marzo 2024
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/02/2026, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01906/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2024 - integrato da motivi aggiunti - proposto dalla Signora -OMISSIS- , rappresentata e difesa dall'avvocato DR CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti
Signora -OMISSIS- , non costituita in giudizio;
Signora -OMISSIS- , rappresentata e difesa dall'avvocato RA UG De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
Signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato CC RE , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 22/2/2024:
PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA -
- del Bando della “Procedura selettiva per la progressione dall''Area degli Assistenti all''Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, emanato con D.M. n. 743-bis del 17 novembre 2023, pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 20 novembre 2023, nonché dei relativi Allegati contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi, in quanto prevedono che la procedura si svolga con modalità e secondo criteri difformi da quanto stabilito dall''art. 18 del CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 e, comunque, in quanto non prevedono l'assegnazione di alcun punteggio per l''esperienza professionale maturata con l''anzianità di servizio;
- per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti della procedura selettiva, inclusi tutti i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice (di data e protocollo sconosciuti), il punteggio numerico assegnato alla ricorrente e l'elenco dei vincitori della procedura pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 29 dicembre 2023;
- del suindicato Bando emanato dal Ministero resistente con D.M. n. 743-bis del 17 novembre 2023, nella parte in cui, agli artt. 3 e 6 in combinato disposto con l''Allegato 4, dispone che nella valutazione dei titoli aggiuntivi non si tenga conto del Diploma di Laurea indicato come requisito di partecipazione nonostante sia manifestamente superiore al titolo di studio minimo per l'ammissione;
- dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali la Commissione esaminatrice non ha assegnato alcun punteggio alla ricorrente per il Diploma di Laurea e per gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione;
- del punteggio numerico assegnato dalla Commissione esaminatrice alla ricorrente, pari a complessivi n. 52 punti, nella parte in cui non ha riconosciuto ulteriori n. 3 punti per il Diploma di Laurea e ulteriori n. 2 punti per gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione;
- dell''elenco dei vincitori pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 29 dicembre 2023, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente alla quale spetta il punteggio complessivo di n. 57 punti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/4/2024:
- del Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 28 dicembre 2023 e dei relativi Allegati n. 1 e n. 2, nella parte in cui non ha assegnato ulteriori n. 2 punti per gli incarichi indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione;
- del modello precompilato della domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva per cui è causa presente sull'area intranet del Ministero resistente, nella parte in cui non riportava, nella sezione “incarichi ricoperti”, la designazione di “addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”, ricevuta il 10 luglio 2008 presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, e la designazione di “addetto per l'attuazione delle misure di pronto soccorso dei lavoratori”, ricevuta il 24 maggio 2014 presso il Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero resistente;
- per l'effetto, del Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 28 dicembre 2023 e dei relativi Allegati n. 1 e n. 2, nonché nella parte in cui non hanno assegnato il punteggio di un ulteriore n. 1 punto per le suindicate designazioni di “addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” e di “addetto per l'attuazione delle misure di pronto soccorso dei lavoratori”.
E QUINDI
PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei vincitori della procedura selettiva per cui è causa, previa rettifica del punteggio assegnatole dalla Commissione esaminatrice ed assegnazione alla stessa del punteggio complessivo di n. 58 punti
PER LA AN
del Ministero resistente ad inserire la ricorrente nell'elenco dei vincitori della procedura selettiva per cui è causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e delle Signore -OMISSIS- e -OMISSIS- ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. RO AR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Il MAECI - con DM n. 5115/743/BIS del 17/11/2023 – ha indetto ex art. 52 , comma 1- bis DLgs 165/2001 una Procedura selettiva per la progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare.
Al termine del relativo procedimento, la Signora -OMISSIS- non è risultata collocata in posizione utile in graduatoria, avendo conseguito - come punteggio complessivo - 52 (in particolare: merito 21; titoli aggiuntivi 3,5; incarichi ricoperti 5; colloquio di verifica 20; lingue facoltative 2,5). Quindi, la stessa concorrente ha esercitato il diritto di accesso alla relativa documentazione e - con ricorso introduttivo depositato il 31/1/2024 - impugnato gli atti della procedura selettiva indicati in epigrafe.
La candidata – il 10/1/2024 - ha richiesto e poi ottenuto dal MAECI l’accesso alla relativa documentazione.
Quindi – con ricorso introduttivo notificato a una sola controinteressata e depositato il 22/1/2024 – ha impugnato – previa tutela cautelare - gli atti della Procedura selettiva indicati in epigrafe.
In occasione dell’ udienza camerale del 6/3/2024 , la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e il gravame è stato cancellato dal relativo ruolo.
Con decreto monocratico n. 1394 dell’11/3/2024 , il Presidente del Collegio ha disposto l’ integrazione del contraddittorio , regolarmente eseguita, come documenta il deposito del 17/4/2024.
Oltre al MAECI – costituitosi il 26/2/2024 - a seguito dell’ integrazione del contraddittorio - per pubblici proclami – si sono costituite in resistenza due controinteressate, le Signore -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-OMISSIS- .
In data 15/4/2024 , la ricorrente – avendo avuto accesso a tutta la documentazione concorsuale – ha depositato gravame per motivi aggiunti, impugnando il Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 28/12/2023 e dei relativi Allegati n. 1 e n. 2, per aver omesso punteggio in relazione a incarichi regolarmente indicati nella domanda di partecipazione.
Nel corso della causa, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
In particolare, il MAECI -evidenziando come la ricorrente sia risultata, nelle more del giudizio, vincitrice di altra procedura selettiva per il passaggio all’ Area dei Funzionari (profilo Funzionario per le attività di amministrazione, contabili e consolari) della stessa amministrazione resistente , con immissione in ruolo nel nuovo inquadramento dal 7/10/2025 – eccepisce l’ improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse .
Con memoria – depositata il 17/10/2025 – la ricorrente, peraltro, replica – in modo condivisibile - che ”Tale circostanza ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente all’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con i quali ha chiesto l’integrale caducazione del Bando (emanato nel novembre 2023) e di tutti i successivi atti della procedura selettiva per cui è causa (conclusa con graduatoria del 29 dicembre 2023).Non ha fatto, però, venir meno l’interesse della ricorrente all’accoglimento degli ulteriori motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti, che le consentirebbe di essere inserita nell’elenco dei vincitori della procedura impugnata, onde ottenere la retrodatazione degli effetti economici e giuridici dell’inquadramento nell’Area dei Funzionari. A tale riguardo, rileva anche la circostanza che il MAECI, nel corso del 2024, ha espletato un’ulteriore procedura selettiva per l’accesso all’Area dei Funzionari, all’esito della quale, nello stesso profilo professionale della ricorrente, ha immesso in ruolo n. 145 vincitori(cfr. doc. 42) e, poi, n. 407 idonei(cfr. doc. 43).Di qui, la retrodatazione degli effetti giuridici del superiore inquadramento consentirebbe alla ricorrente, altresì, di conseguire una maggiore anzianità di servizio rispetto ai Funzionari assunti con la procedura da ultimo citata, con ogni conseguente beneficio per lo sviluppo della carriera. Si insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso (limitatamente ai motivi dal terzo in poi) e dei motivi aggiunti”.
All’udienza pubblica del 18/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso – prescindendo da quei mezzi di gravame ai quali la Signora -OMISSIS- -OMISSIS- ha rinunziato, determinando la sopravvenuta carenza d’interesse al riguardo – il ricorso – come integrato dai motivi aggiunti – denuncia, in sintesi, i seguenti vizi di legittimità:
Eccesso di potere. Inosservanza degli artt. 3 e 6 del Bando -in combinato disposto con l’Allegato 4 - e dell’art. 52, comma 1-bis TUPI. Violazione dei criteri di valutazione dei titoli aggiuntivi. Inosservanza dell’art. 5, 3° comma del Bando.
Secondo la ricorrente sarebbe irrazionale il criterio di valutazione dei titoli . In particolare, in relazione a lauree e titoli aggiuntivi .
Le relative censure sono infondate.
L’ art. 52, comma 1-bis del TUPI dispone espressamente che – ai fini della valutazione comparativa necessaria per il passaggio all’ Area superiore - debbano considerarsi, in particolare, i titoli di studio “ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno”.
Inoltre, la ricorrente contesta il Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 28/12/2023 e i relativi Allegati n. 1 e n. 2, laddove non ritengono riconoscibile alcun punteggio per gli incarichi aggiuntivi laddove non ha assegnato ulteriori punti per gli incarichi indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione nonché nella parte in cui non hanno assegnato il punteggio di 1 ulteriore punto per gli incarichi di “addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” e di “addetto per l'attuazione delle misure di pronto soccorso dei lavoratori”.
Peraltro, gli incarichi in questione – per qualificarsi in termini di titoli valutabili - dovrebbero configurarsi come aggiuntivi e accessori rispetto alle mansioni ordinarie tipiche dell’Assistente e idonei a giustificare un maggior punteggio.
Né tali appaiono, ancorché indicate in Ordini di Servizio, le relative mansioni ordinariamente svolte dalla ricorrente -– in quanto, di per sé, esse non implicano particolare autonomia o responsabilità .
Del resto, in conformità ai principi generali, la discrezionalità della quale fruisce la Commissione esaminatrice nel puntualizzare i criteri di massima trova un limite nell’inammissibilità dell’introduzione di ulteriori criteri- sostanzialmente estranei rispetto a quelli definiti nel Bando - frutto di scelte valutative autonome, non desumibili dalla lex specialis.
La pur ampia discrezionalità della Commissione al riguardo, infatti, risulta delimitata dalla prevalente esigenza di specificare, concretizzare e attualizzare i parametri generali applicabili, indicati nel relativo Bando .
D’altronde, la lex specialis contiene un’adeguata predeterminazione dei criteri di massima applicabili, configurando parametri omogenei per la valutazione delle varie esperienze curriculari .
In effetti, la funzione dei cd. sotto criteri della Commissione è esclusivamente quella di rendere concreti i parametri generali di valutazione individuati dalla PA nel Bando .
Peraltro, è doveroso precisare come - in ogni caso - sia precluso al giudice amministrativo - in sede di stretta legittimità- riconoscere un punteggio aggiuntivo alla ricorrente.
Invero, il relativo sindacato giurisdizionale-non essendo esteso al merito della controversia- non potrebbe comunque assumere carattere sostitutivo , essendo rimessa, in caso di eventuale soccombenza dell’amministrazione resistente, all’organo tecnico individuato dalla PA -in quanto munito di alta competenza tecnico-scientifica - la riformulazione della graduatoria, conformandosi alle indicazioni desumibili dall’eventuale sentenza costitutiva di annullamento.
Il che è del tutto coerente con il limite che circoscrive il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica - secondo consolidata giurisprudenza- con la conseguenza che le relative determinazioni, benché generalmente opinabili , sono censurabili solo ove ictu oculi risultino inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Peraltro, il rilevato limite non neutralizza l’esigenza costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della PA . La giurisprudenza più recente riconosce, in effetti, al giudice amministrativo il potere di sindacare l’attendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali sotto il duplice profilo della coerenza e correttezza sia del criterio tecnico utilizzato che del relativo procedimento applicativo.
Quanto all’altro parametro evocato, l’ Allegato 4 limita a riconoscere 3 punti alla Laurea Magistrale (LM), Specialistica (LS) o al Diploma di Laurea (DL), “ purché non si tratti del titolo di studio di accesso”. Né il relativo Bando consente l’attribuzione del relativo punteggio, considerando pure la laurea magistrale mero requisito di ammissione alla procedura selettiva indetta dal MAECI.
Ne consegue che la ricorrente prospetta una inammissibile commistione tra requisiti di ammissione e titoli valutabili.
Al fine di valutare i titoli aggiuntivi dei concorrenti- “ ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno” - l’art. 3 del Bando dispone che la selezione si articoli in: a) valutazione del merito (valutazioni annuali individuali conseguite nell’ultimo triennio); b) valutazione di titoli aggiuntivi; c) valutazione sul numero e sulla tipologia degli incarichi ricoperti presso il MAECI in Italia e all’estero; d) valutazione mediante colloquio di verifica; e) accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, cinese, giapponese e arabo sulla base di colloquio facoltativo. Il punteggio finale di ciascun candidato risulta pertanto dalla somma delle valutazioni conseguite in relazione alle lettere da a) ad e) .
In conformità al successivo art. 6 , la Commissione ha assegnato complessivamente sino a 10 punti per i titoli aggiuntivi sulla base di quanto previsto dall’ Allegato 4 dello stesso Bando .
La Commissione esaminatrice , in applicazione di quanto previsto da tale allegato e sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal candidato in sede di compilazione della domanda provvedeva ad attribuire: a. 2 punti alla EA (L), purché non si tratti del titolo di accesso o del titolo propedeutico al conseguimento della EA RA (LM) o EA ST (LS) presentata quale titolo di accesso; b. 3 punti alla EA RA (LM) o EA ST (LS) o DI DI EA (DL) , purché non si tratti del titolo di accesso; c. 2,5 punti al MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO; d. 3,5 punti al MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO e. 5 punti al DOTTORATO DI RICERCA ; f. 4 punti all’ ABILITAZIONE PROFESSIONALE per il cui conseguimento è previsto un titolo di studio tra quelli richiesti per l’accesso e il superamento di un esame di abilitazione di Stato; g. 4 punti al DI DI SPECIALIZZAZIONE di cui all’art. 4, comma 1, della L. n. 341/1990. A tal riguardo, si precisa che l’odierna ricorrente aveva indicato nella domanda di partecipazione il seguente titolo, al quale la Commissione ha attribuito 3,5 punti: 16 - MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO; master area giuridico-politica; Università degli studi Niccolò Cusano, conseguito il 30/6/2021. La candidata aveva dichiarato, inoltre, il possesso anche dei seguenti titoli: - MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO; Diploma di Specializzazione in Commercio Estero (COR.CE.); Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.); conseguito il 1/1/1999; - MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO; master area comunicazione; Istituto Superiore di Comunicazione; conseguito in data 01/01/1997 . Peraltro - esperita la doverosa istruttoria - la Commissione ha ritenuto le relative qualifiche come non valutabili, non configurando master universitari di secondo livello, come, invece, dichiarato dalla concorrente.
Con riferimento alla fase della valutazione ex art. 6 del Bando, la Commissione può assegnare complessivamente fino a un massimo di 10 (dieci) punti per gli incarichi ricoperti.
Al fine di procedere alla valutazione dei predetti incarichi, sono stati puntualizzati i relativi subcriteri. In base ai quali, la Commissione ha valutato complessivamente gli incarichi dei candidati, eseguendo la somma dei periodi di durata effettiva degli stessi, precisando, comunque, l’irrilevanza di nomine e deleghe di durata inferiore a tre mesi. In particolare, la Commissione -in sede di definizione dei subcriteri - ha attribuito sino a 7 punti per le nomine e le deleghe e in particolare: - 0,25 punti da 3 a 6 mesi complessivi; - 0,5 punto da 6 mesi a 1 anno complessivamente; - 1 punto da 1 a 3 anni complessivi; - 2 punti da 3 a 5 anni complessivi; - 3 punti da 5 a 7 anni complessivi; - 4 punti da 7 a 9 anni complessivi; - 5 punti da 9 a 11 anni complessivi; - 6 punti da 11 a 13 anni complessivi; - 7 punti da 13 anni in poi complessivamente. Quanto, invece, a Ordini di servizio e altri incarichi la Commissione ha attribuito sino a 3 punti e in particolare: - 1 punto sino a 1 anno complessivamente; - 2 punti sino a 2 anni complessivi; - 3 punti da 3 anni in poi.
L’odierna ricorrente, nel caso di specie, ha conseguito complessivamente 5 punti, in relazione ai seguenti titoli: - dal 9/8/2007 al 7/11/2011: Decreto di Funzione Consegnatario presso BELGIO BRUXELLES AMB, Decreto n. 5 del 04/11/2009; - dal 15/11/2011 al 6/9/2013: Delega di funzione consolare eseguita dal Capo Cancelleria Consolare presso BELGIO BRUXELLES AMB, Decreto n. 80 del 15/11/2011; - dal 13/10/2016 al 24/9/2017: Delega di funzione consolare eseguita dal Capo Missione/Capo Consolato/Console/Agente Consolare presso CANADA MONTREAL CG, Decreto n. 12 del 13/10/2016; - dal 10/4/2017 al 19/4/2019: Decreto di Funzione Consegnatario presso CANADA MONTREAL CG, Decreto n. 1 del 7/4/2017; 18 - dal 25/9/2017 al 16/10/2017: Delega di funzione consolare eseguita dal Capo Missione/Capo Consolato/Console/Agente Consolare presso CANADA MONTREAL CG, Decreto n.. 5 del 25/09/2017; - dal 17/10/2017 al 18/4/2018: Delega di funzione consolare eseguita dal Capo Missione/Capo Consolato/Console/Agente Consolare presso CANADA MONTREAL CG, Decreto n. 7 del 17/10/2017.
La stessa concorrente ha pure indicato - nell’istanza di partecipazione i seguenti incarichi e trasmesso- in sede di soccorso istruttorio - il 23 novembre, 4 e 5 dicembre 2023 la rispettiva documentazione di supporto: - dal 26/10/2022 all’11/5/2023: OdS n.7/2022, MAECI Roma - DGCS Uff. IV, Seguito da OdS provvisorio.
Ma si tratta di titoli non valutabili, essendo del tutto ascrivibili al profilo professionale della ricorrente.
-OMISSIS- scrutinio della documentazione in atti-nonché il relativo raffronto con le censure formulate dalla ricorrente- induce questo Collegio ad escludere che la Commissione esaminatrice, ai fini della valutazione dei titoli, non solo della ricorrente, ma anche di quelli delle controinteressate , abbia adottato criteri di massima incongrui o non coerenti rispetto alle corrispondenti clausole del Bando o non ne abbia operato una rigorosa e uniforme applicazione nell’attribuzione dei punteggi alle varie concorrenti.
Del resto, l’attribuzione, in concreto, del punteggio entro i margini consentiti dai criteri di valutazione dei titoli, comportando un apprezzamento tecnico- discrezionale -ove sia immune da macroscopici vizi di eccesso di potere, particolarmente nell’accertamento di dati di fatto non opinabili e sia conforme, come nel caso di specie, alle relative fasce di valutazione - di regola, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
Punteggio che è, pertanto, legittimo quale sintetica motivazione (Cfr. ex multis Consiglio di Stato - Sez. V nn. 5407/2015 e 5770/2017 ), specie ove vi sia stata un’adeguata predeterminazione dei relativi criteri di massima da parte della Commissione . Vi è, infatti, un nesso indissolubile tra la necessaria fissazione dei criteri di valutazione dei titoli e la validità dell’attribuzione del voto numerico. Nel senso che solo in difetto di precisi parametri di riferimento ai quali raccordare il punteggio sarebbe illegittima la valutazione esclusivamente in forma numerica dei titoli, che, in tal caso, dovrebbe essere integrata necessariamente dalla doverosa specificazione delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri generali predeterminati e alla loro osservanza.
Per la valutazione di tutti i titoli la Commissione ha adottato indicatori quantitativi univoci, puntuali e specifici, espressione di una scala di valori che appare adeguata tanto per valutabilità dei titoli oggetto di esame quanto per il relativo apprezzamento.
In conclusione, il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse riguardo ai motivi rinunciati dalla ricorrente e - quanto agli ulteriori mezzi di gravame - respinge il ricorso , come integrato da motivi aggiunti .
Nondimeno ravvisa giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso -come integrato da motivi aggiunti –– dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse riguardo ai motivi rinunciati dalla ricorrente e - quanto agli ulteriori motivi - respinge il gravame.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente
RO AR OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AR OR | RA IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.