TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/02/2026, n. 3110
TAR
Decreto presidenziale 11 marzo 2024
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Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei criteri di valutazione dei titoli aggiuntivi

    Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, affermando che l'art. 52, comma 1-bis del TUPI prevede la valutazione di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli di accesso e che la commissione ha correttamente applicato i criteri stabiliti dal bando.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata di tutti i successivi atti della procedura selettiva

    Poiché il motivo principale di impugnazione (il bando) è stato rigettato, anche le censure relative agli atti derivati sono state respinte.

  • Rigettato
    Valutazione dei titoli aggiuntivi e del Diploma di Laurea

    Il Collegio ha ritenuto che il bando limiti il riconoscimento di punteggio per la Laurea Magistrale, Specialistica o Diploma di Laurea solo se non costituisce titolo di accesso alla procedura. La ricorrente prospetta una commistione tra requisiti di ammissione e titoli valutabili.

  • Rigettato
    Mancata assegnazione di punteggio per incarichi ricoperti

    Il Collegio ha ritenuto che gli incarichi in questione non configurino titoli valutabili in quanto ascrivibili al profilo professionale della ricorrente e non implichino particolare autonomia o responsabilità.

  • Rigettato
    Errata attribuzione del punteggio complessivo

    Il Collegio ha ritenuto che l'attribuzione del punteggio sia frutto di un apprezzamento tecnico-discrezionale della commissione, immune da vizi di eccesso di potere, e che i criteri di valutazione adottati siano stati predeterminati e applicati uniformemente.

  • Rigettato
    Esclusione dall'elenco dei vincitori

    Poiché il punteggio assegnato è stato ritenuto legittimo, l'esclusione dall'elenco dei vincitori è conseguenziale.

  • Rigettato
    Mancata assegnazione di punteggio per incarichi specifici

    Il Collegio ha ritenuto che gli incarichi non fossero valutabili in quanto ascrivibili al profilo professionale della ricorrente e non implicassero autonomia o responsabilità particolari.

  • Rigettato
    Irregolarità nel modello di domanda di partecipazione

    Il Collegio ha ritenuto che la commissione abbia correttamente valutato gli incarichi sulla base della documentazione presentata e dei criteri stabiliti, escludendo quelli non valutabili.

  • Rigettato
    Mancata assegnazione di punteggio per incarichi di 'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione' e 'addetto per l'attuazione delle misure di pronto soccorso dei lavoratori'

    Il Collegio ha ritenuto che tali incarichi non fossero valutabili in quanto ascrivibili al profilo professionale della ricorrente e non implicassero autonomia o responsabilità particolari.

  • Rigettato
    Richiesta di rettifica del punteggio e inserimento tra i vincitori

    Poiché i motivi di impugnazione sono stati respinti, il diritto all'inserimento nell'elenco dei vincitori non è stato riconosciuto.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna del MAECI all'inserimento della ricorrente tra i vincitori

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • Improcedibile
    Vittoria in altra procedura selettiva

    Il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse solo per i motivi rinunciati dalla ricorrente, respingendo il ricorso nel merito per gli altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/02/2026, n. 3110
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3110
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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