Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 29/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 558 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 558 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 11/02/2025, da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Celani, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Carlo Parte_2 C.F._2 ente dio del difensore, sito in Porto San Giorgio, via Giuseppe Verdi n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 11.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
Montefiore dell'Aso (AP), il giorno 06.05.2006, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune (Anno 2006, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1), optando
1
Le parti hanno rappresentato inoltre di essersi separati davanti al Tribunale di Fermo con decreto di omologa n. cronologico 1124/2022 del 26.02.2022 e che erano trascrosi oltre due anni dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale senza che venisse ricostituita l'affectio coniugalis.
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ed a Persona_1 Per_2 modificazione degli accordi separativi saranno collocate come segue: la figlia minore è collocata con la madre residente nel Comune di Acquasanta Terme (AP) e la figlia Per_2
è collocata con il padre domiciliato presso il Comune di Acquasanta Terme (AP) in via Ponte Persona_1
D'Arli n.5;
2) La sig.ra rinunzia come ha già rinunziato al diritto di assegnazione della abitazione Parte_1 familiare sita in Marina di Altidona (FM), Piazza del Popolo n.6 distinta al catasto Urbano del Comune di
Altidona al foglio 10 particella 263, sub. n. 9, immobile tornato nella piena disponibilità del Parte_2
3) Le parti hanno capacità lavorativa e, pertanto, rinunziano a qualsiasi pretesa reciproca per il mantenimento;
4) Ciascun genitore provvederà alla cura delle necessità e degli interessi della figlia con sé collocata, sempre mantenendo le comunicazioni con l'altro e concordando comunemente le scelte di maggiore interesse, il singolo genitore provvederà direttamente alle spese ordinarie ed alle spese straordinarie della figlia convivente, fermo restando di concordare spese straordinarie di particolare ed eccezionale gravità per cui si renda necessaria una compartecipazione;
5) Data l'età, il regime di visita del genitore non collocatario alle figlie sarà svolto in modo libero di comune accordo con l'altro genitore, con la garanzia di fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica a cena, un giorno infrasettimanale con eventuale pernotto, ciò anche nel periodo estivo con la possibilità di concordare altre e diverse modalità tra le parti di comune accordo con le figlie. Per le festività natalizie, pasquali, 25 aprile, 1 maggio, Ferragosto, celebrazione dei defunti, vigerà il principio Per_3 dell'alternanza con la possibilità di concordare altre e diverse modalità secondo le esigenze dei ragazzi;
6) L'assegno unico come per legge sarà goduto al 50% tra i coniugi;
7) Le parti hanno regolato le reciproche posizioni debitorie creditorie per cui si rilasciano quietanza liberatoria;
8) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese di lite ed i difensori rinunziano alla solidarietà professionale.
...”.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione hanno confermato le condizioni concordate e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Co
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Montefiore dell'Aso (AP), il giorno 06.05.2006, da e Parte_1 Parte_2
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
5. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso, per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 15.05.2024.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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