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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/11/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 95/2024 P.U. promossa da: con sede in Milano Via Francesco Sforza n.14 – C.F. Parte_1
- con l'Avv. LUCA PEDERNESCHI P.IVA_1
e con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n.78, C.F. e P.IVA Parte_2
– con l'Avv. LUCA PEDERNESCHI P.IVA_2
RICORRENTI per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
C.F. – con l'Avv. DANILO GRIFFO Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 la ricorrente ha avanzato Parte_1 istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società
[...]
premettendo di vantare nei suoi confronti un credito residuo di € 91.000,00, CP_1 portato in parte da decreto ingiuntivo definitivo ed in parte da fatture per canoni da occupazione successiva alla risoluzione del contratto di locazione, nonché deducendo la sussistenza di uno stato di insolvenza in capo alla resistente.
La si è costituita regolarmente il 10.02.2025, contestando sia la Controparte_1 sussistenza di un credito in capo a sia il mancato superamento della soglia Parte_1 di cui all'art. 49 CCI per la pronuncia di sentenza di Liquidazione giudiziale, sia infine di versare in una situazione d'insolvenza. Ha quindi avanzato richiesta di condanna della controparte alla refusione delle spese, anche con condanna ex art. 96 c.p.c.
1 Con ricorso del 14.05.2025, poi, ha avanzato richiesta di apertura della Liquidazione giudiziale della resistente anche la società allegando di vantare un credito Parte_2 residuo pari ad € 19.780,00 a fronte di una fornitura di arredi e macchinari del valore fatturato di € 36.600,00.
All'udienza del 13.02.2025 si è tentata una soluzione concordata, ed è stato disposto un rinvio per consentire la produzione di documentazione ad opera della resistente, che con deposito del 21.05.2025 ha avanzato istanza di ammissione al concordato preventivo “in bianco”, con applicazione di misure protettive o cautelari.
Dopo la celebrazione dell'udienza del 22.05.2025 il Tribunale ha emesso ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato per tardività, rinviando a successiva udienza “cartolare” la discussione sulla principale domanda di apertura del procedimento di Liquidazione giudiziale.
Con deposito del 22.10.2025 la difesa delle società ricorrenti ha notiziato il Tribunale dell'esito (negativo per la debitrice resistente e reclamante) del reclamo proposto in Corte d'Appello avverso il suddetto provvedimento d'inammissibilità, onde è possibile pronunciarsi (senza incorrere, in senso lato, in contrasti di giudicato) sull'originaria istanza delle prime.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Detto della competenza territoriale di questo Tribunale (nemmeno peraltro contestata dalla stessa difesa di parte resistente), sussiste in primo luogo la legittimazione ad agire di entrambe le ricorrenti, creditrici nei confronti della resistente.
È la stessa società resistente, infatti, che, pur contestando genericamente la valenza probatoria delle fatture prodotte da a sostegno della propria istanza, Parte_1 ha ammesso di essere debitrice della residua somma di € 15.500,00 nei confronti di quest'ultima, mentre quanto alla posizione di non si rinviene alcuna specifica Parte_2 contestazione del credito dalla stessa reclamato, nonostante dopo il deposito del ricorso ad opera di quest'ultima siano state celebrate tre udienze (una in presenza e due
“cartolari”).
Inoltre, la originaria ricorrente ha dimostrato di avere ottenuto dal Parte_1 Tribunale di Cremona un decreto ingiuntivo per l'importo di € 26.375,01, poi azionato mediante una procedura mobiliare che ha dato origine alla domanda di conversione del pignoramento da parte dell'odierna resistente.
Quanto alla seconda eccezione sollevata da (mancato superamento Controparte_1 della soglia di € 30.000,00 richiesta dall'art. 49 CCI per la pronuncia della sentenza di LG), è evidente che già solo sommando i crediti dei due odierni ricorrenti si supera la soglia suddetta, e comunque tenendo conto di tutti i debiti scaduti gravanti sulla resistente, anche risultanti da altri dati documentali acquisiti in giudizio (tra cui i pignoramenti notificati a da altri creditori – cfr. doc. 11 di parte oppure Controparte_1 Pt_1 per come risultanti dai bilanci acquisiti in atti), è ampiamente superata la soglia sopra richiamata.
La Società debitrice è indubitabilmente da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come risultante dalla visura camerale in atti. Fatto peraltro non contestato.
2 Dalla documentazione agli atti risulta infine (e nonostante il contrario avviso della difesa di lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva Controparte_1 incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si tenga conto:
- dell'importante esposizione debitoria verso l'Amministrazione Finanziaria, (quasi un milione di euro solo verso INPS ed oltre 200.000 non oggetto di rateizzazione o altri istituti definitori verso;
CP_2
- dei numerosi procedimenti esecutivi cui la è soggetta, come risulta Controparte_1 dalla produzione documentale integrativa svolta dalla difesa della ricorrente
[...]
Parte_1
- dei numerosi protesti elevati negli ultimi anni nei confronti della società resistente, anche per importi modesti, indice inequivoco dell'incapacità di fare tempestivamente fronte ad impegni debitori anche non elevati.
Infine, con il deposito dell'istanza di concessione dei termini per la presentazione di una proposta di concordato preventivo (dichiarata, lo si ricorda, inammissibile per tardività ed in cui, comunque, non si escludeva lo scenario liquidatorio puro nemmeno in caso di concretizzazione della proposta concordataria “piena”) è la stessa società debitrice che elenca dati di bilancio ed economico/finanziari che lasciano intendere uno stato di decozione, se solo si abbia a riferimento alla situazione fotografata al 31.3.2025 (vedasi pagine 10 e seguenti del ricorso) in cui il passivo si attesta ad € 6.018.682,00, a fronte di un attivo pari ad € 5.066,815,00, una perdita di esercizio pari ad € 134.413,00 ed un disavanzo patrimoniale al 31.12.2024 pari ad € 1.080.426, con evidente sbilanciamento in negativo anche del “circolante”, dato che a fronte di debiti scaduti pari quasi ad € 6.000.000 (di cui 2.800.000 verso fornitori) si evince un attivo circolante di poco superiore ad € 3.000.000, di cui oltre 500.000 costituito da crediti verso clienti, notoriamente non di certa concretizzazione.
Dunque, va aperta la Liquidazione giudiziale così come richiesto dalle società ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...] C.F. ; CP_1 P.IVA_3
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore la dott.ssa con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 19.02.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
3 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_3 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 95/2024 P.U. promossa da: con sede in Milano Via Francesco Sforza n.14 – C.F. Parte_1
- con l'Avv. LUCA PEDERNESCHI P.IVA_1
e con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n.78, C.F. e P.IVA Parte_2
– con l'Avv. LUCA PEDERNESCHI P.IVA_2
RICORRENTI per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
C.F. – con l'Avv. DANILO GRIFFO Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 la ricorrente ha avanzato Parte_1 istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società
[...]
premettendo di vantare nei suoi confronti un credito residuo di € 91.000,00, CP_1 portato in parte da decreto ingiuntivo definitivo ed in parte da fatture per canoni da occupazione successiva alla risoluzione del contratto di locazione, nonché deducendo la sussistenza di uno stato di insolvenza in capo alla resistente.
La si è costituita regolarmente il 10.02.2025, contestando sia la Controparte_1 sussistenza di un credito in capo a sia il mancato superamento della soglia Parte_1 di cui all'art. 49 CCI per la pronuncia di sentenza di Liquidazione giudiziale, sia infine di versare in una situazione d'insolvenza. Ha quindi avanzato richiesta di condanna della controparte alla refusione delle spese, anche con condanna ex art. 96 c.p.c.
1 Con ricorso del 14.05.2025, poi, ha avanzato richiesta di apertura della Liquidazione giudiziale della resistente anche la società allegando di vantare un credito Parte_2 residuo pari ad € 19.780,00 a fronte di una fornitura di arredi e macchinari del valore fatturato di € 36.600,00.
All'udienza del 13.02.2025 si è tentata una soluzione concordata, ed è stato disposto un rinvio per consentire la produzione di documentazione ad opera della resistente, che con deposito del 21.05.2025 ha avanzato istanza di ammissione al concordato preventivo “in bianco”, con applicazione di misure protettive o cautelari.
Dopo la celebrazione dell'udienza del 22.05.2025 il Tribunale ha emesso ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato per tardività, rinviando a successiva udienza “cartolare” la discussione sulla principale domanda di apertura del procedimento di Liquidazione giudiziale.
Con deposito del 22.10.2025 la difesa delle società ricorrenti ha notiziato il Tribunale dell'esito (negativo per la debitrice resistente e reclamante) del reclamo proposto in Corte d'Appello avverso il suddetto provvedimento d'inammissibilità, onde è possibile pronunciarsi (senza incorrere, in senso lato, in contrasti di giudicato) sull'originaria istanza delle prime.
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Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Detto della competenza territoriale di questo Tribunale (nemmeno peraltro contestata dalla stessa difesa di parte resistente), sussiste in primo luogo la legittimazione ad agire di entrambe le ricorrenti, creditrici nei confronti della resistente.
È la stessa società resistente, infatti, che, pur contestando genericamente la valenza probatoria delle fatture prodotte da a sostegno della propria istanza, Parte_1 ha ammesso di essere debitrice della residua somma di € 15.500,00 nei confronti di quest'ultima, mentre quanto alla posizione di non si rinviene alcuna specifica Parte_2 contestazione del credito dalla stessa reclamato, nonostante dopo il deposito del ricorso ad opera di quest'ultima siano state celebrate tre udienze (una in presenza e due
“cartolari”).
Inoltre, la originaria ricorrente ha dimostrato di avere ottenuto dal Parte_1 Tribunale di Cremona un decreto ingiuntivo per l'importo di € 26.375,01, poi azionato mediante una procedura mobiliare che ha dato origine alla domanda di conversione del pignoramento da parte dell'odierna resistente.
Quanto alla seconda eccezione sollevata da (mancato superamento Controparte_1 della soglia di € 30.000,00 richiesta dall'art. 49 CCI per la pronuncia della sentenza di LG), è evidente che già solo sommando i crediti dei due odierni ricorrenti si supera la soglia suddetta, e comunque tenendo conto di tutti i debiti scaduti gravanti sulla resistente, anche risultanti da altri dati documentali acquisiti in giudizio (tra cui i pignoramenti notificati a da altri creditori – cfr. doc. 11 di parte oppure Controparte_1 Pt_1 per come risultanti dai bilanci acquisiti in atti), è ampiamente superata la soglia sopra richiamata.
La Società debitrice è indubitabilmente da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come risultante dalla visura camerale in atti. Fatto peraltro non contestato.
2 Dalla documentazione agli atti risulta infine (e nonostante il contrario avviso della difesa di lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva Controparte_1 incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si tenga conto:
- dell'importante esposizione debitoria verso l'Amministrazione Finanziaria, (quasi un milione di euro solo verso INPS ed oltre 200.000 non oggetto di rateizzazione o altri istituti definitori verso;
CP_2
- dei numerosi procedimenti esecutivi cui la è soggetta, come risulta Controparte_1 dalla produzione documentale integrativa svolta dalla difesa della ricorrente
[...]
Parte_1
- dei numerosi protesti elevati negli ultimi anni nei confronti della società resistente, anche per importi modesti, indice inequivoco dell'incapacità di fare tempestivamente fronte ad impegni debitori anche non elevati.
Infine, con il deposito dell'istanza di concessione dei termini per la presentazione di una proposta di concordato preventivo (dichiarata, lo si ricorda, inammissibile per tardività ed in cui, comunque, non si escludeva lo scenario liquidatorio puro nemmeno in caso di concretizzazione della proposta concordataria “piena”) è la stessa società debitrice che elenca dati di bilancio ed economico/finanziari che lasciano intendere uno stato di decozione, se solo si abbia a riferimento alla situazione fotografata al 31.3.2025 (vedasi pagine 10 e seguenti del ricorso) in cui il passivo si attesta ad € 6.018.682,00, a fronte di un attivo pari ad € 5.066,815,00, una perdita di esercizio pari ad € 134.413,00 ed un disavanzo patrimoniale al 31.12.2024 pari ad € 1.080.426, con evidente sbilanciamento in negativo anche del “circolante”, dato che a fronte di debiti scaduti pari quasi ad € 6.000.000 (di cui 2.800.000 verso fornitori) si evince un attivo circolante di poco superiore ad € 3.000.000, di cui oltre 500.000 costituito da crediti verso clienti, notoriamente non di certa concretizzazione.
Dunque, va aperta la Liquidazione giudiziale così come richiesto dalle società ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...] C.F. ; CP_1 P.IVA_3
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore la dott.ssa con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 19.02.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
3 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_3 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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