Art. 14. Riconoscimento di enti ortodossi 1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, e degli altri enti ortodossi forniti di personalita' giuridica (Comunita' dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850 ; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942 , serie 2; Comunita' Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti, quali diocesi, decanati o vicariati, comunita', parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente ortodosso e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresi', allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e' richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.
2. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente ortodosso e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresi', allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e' richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.