TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 05/03/2025 N. 12950 /2024 R.G.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
- RICORRENTI -
contro
CP_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta la nullità dell'art. 31, comma 6 del CCNL, dell'art. 30, comma 6 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale , nella parte in cui non CP_1
includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci
“incentivo per attività di condotta”, “indennità di riserva” e “assenza dalla residenza”
di cui al contratto aziendale;
CP_1
2) dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna la convenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi:
euro 1.860,45 Parte_1
euro 1.748,64 Parte_2
euro 1.435,30 Parte_3
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, CP_1
liquidate in euro 3.259,00 di cui euro 259,00 per contributo unificato, euro
3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
da distrarsi a favore del difensore antistatario;
5) condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento dell'importo di euro CP_1
1.008,60;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 05/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
Milano, 05/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 05/03/2025 N. 12950 /2024 R.G.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
- RICORRENTI -
contro
CP_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta la nullità dell'art. 31, comma 6 del CCNL, dell'art. 30, comma 6 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale , nella parte in cui non CP_1
includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci
“incentivo per attività di condotta”, “indennità di riserva” e “assenza dalla residenza”
di cui al contratto aziendale;
CP_1
2) dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna la convenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi:
euro 1.860,45 Parte_1
euro 1.748,64 Parte_2
euro 1.435,30 Parte_3
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, CP_1
liquidate in euro 3.259,00 di cui euro 259,00 per contributo unificato, euro
3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
da distrarsi a favore del difensore antistatario;
5) condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento dell'importo di euro CP_1
1.008,60;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 05/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
Milano, 05/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni