TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza dell' 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Tossicia (TE) C,da Collina San Giovanni, elettivamente domiciliato in
Castellalto (TE) Fraz. Castelnuovo al Vomano, Via Nazionale, 160, presso lo studio dell'Avv. Davide Di Girolamo;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025 OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo: a) di aver lavorato per alcuni anni come cameriere e, CP_1 successivamente, per 40 anni (sino al luglio 2023) come magazziniere, occupandosi: a) della preparazione manuale dei bancali di merce, che richiede la movimentazione manuale di sacchi di materiale edile del peso di circa 25 kg, per un totale di circa 30 sacchi al giorno;
b) della movimentazione di materiali edili vari all'esterno e all'interno del magazzino mediante l'uso di muletto a combustione Linde H25; c) del trasporto di materiali edili presso diversi cantieri dislocati sul territorio provinciale conducendo un autocarro e scaricando il materiale con un transpallet manuale laddove non era possibile farlo con la grù in dotazione al mezzo;
d) del carico e scarico del materiale presente sull'autocarro.
Ha dedotto, pertanto, che tutte le mansioni svolte abbiano determinato tensioni frequenti della colonna vertebrale, necessità di assumere posizioni con il capo girato o flesso, sollevamento e movimentazione di carichi, movimenti imprevisti, condizioni climatiche sfavorevoli, che hanno provocato nel corso degli anni, l'attuale stato patologico, consistente il “ridotta lordosi in clinostatismo. Grossolana ernia discale migrata discendente L4-L5 con obliterazione del recesso laterale dx di L5. Canale di normale ampiezza. Cono midollare esente da lesioni focali”.
Secondo il ricorrente, peraltro, la tecnopatia diagnosticata sarebbe ricompresa nei parametri tabellari, al n. 77 (ernia discale-lombare).
Ha chiesto, pertanto, di riconoscere l'attuale stato di invalidità, con le conseguenze di legge in punto di erogazioni previdenziali, pari – cumulando l'attuale stato con la percentuale già riconosciuta – al 16%.
Non si è costituita in giudizio l' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso CP_1
e del decreto.
Pag. 2 di 7 Il procedimento è stato istruito mediante escussione testimoniale e CTU medico legale;
all'udienza del 1.10.2025 – svolta in modalità cartolare – sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale menzionata in ricorso, di natura tabellata.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di e Testimone_1 Tes_2
colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno confermato la natura delle attività
[...] svolte dallo stesso e l'eziologia tra le stesse e le patologie riscontrate.
Il consulente tecnico, dott. ssa sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha
Pag. 3 di 7 riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Pertanto il Sig. durante la Parte_1 propria giornata lavorativa , ha eseguito attività con ritmi continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare ,esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti e con esposizione ad agenti atmosferici.
Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale , nel caso di che trattasi, viene scatenato da fattori di rischio rappresentati dalla movimentazione abituale di carichi con sovraccarico funzionale del rachide /S, dagli sforzi ripetuti, dai microtraumi ripetuti a livello del rachide lombare ,dalle posture fisse in ortostatismo prolungate nel tempo.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...] prevedevano un sovraccarico continuativo del rachide /S ; più Parte_1 precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati , in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. .
Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui
è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Parte_1 concausa efficiente. nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del CP_1 nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”.
Infatti la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operaia ), configurano condizioni di rischio e si
Pag. 4 di 7 concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.
Inoltre il Sig. in data 05.10.2015 ha effettuato Esame di RM rachide Parte_1
Lombo-sacrale presso lo Studio Radiosanit che ha evidenziato “...Grossolana ernia discale migrata discendente L4-L5 con obliterazione del recesso laterale dx di L5..” ed in data 30.09.2015 ha effettuato , presso la Dr.ssa Maria di Testimone_3
EMG EXAM le cui conclusioni erano” il quadro EMG-ENG depone per presenza di radicolopatia motoria L5-S1 a destra di grado moderato”.
La relazione ha concluso in questi termini: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig
[...]
e cioè “Ernia discale del tratto lombosacrale ”. Parte_1
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico- fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla ernia discale del tratto lombosacrale , con criterio di massima obiettività il grado risulta pari all'8%
(ottopercento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico complessivo del CP_1
6% per un pregresso infortunio sul lavoro (Menomazione: Limitazione funzionale spalla dx e sx) denunciata il 14/12/2023.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa all' ernia discale /S con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' risulta pari CP_1 ad un Grado complessivo del 13%”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 5 di 7 La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo dell8%.
Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta già da , il grado complessivo CP_1
è pari al 13%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Si pongono definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1931/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia -
Ernia discale del tratto lombosacrale - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura dell'8% ;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 13% (in considerazione del previo riconoscimento di un'invalidità pari all'6%), corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge,
Pag. 6 di 7 • pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza dell' 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Tossicia (TE) C,da Collina San Giovanni, elettivamente domiciliato in
Castellalto (TE) Fraz. Castelnuovo al Vomano, Via Nazionale, 160, presso lo studio dell'Avv. Davide Di Girolamo;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025 OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo: a) di aver lavorato per alcuni anni come cameriere e, CP_1 successivamente, per 40 anni (sino al luglio 2023) come magazziniere, occupandosi: a) della preparazione manuale dei bancali di merce, che richiede la movimentazione manuale di sacchi di materiale edile del peso di circa 25 kg, per un totale di circa 30 sacchi al giorno;
b) della movimentazione di materiali edili vari all'esterno e all'interno del magazzino mediante l'uso di muletto a combustione Linde H25; c) del trasporto di materiali edili presso diversi cantieri dislocati sul territorio provinciale conducendo un autocarro e scaricando il materiale con un transpallet manuale laddove non era possibile farlo con la grù in dotazione al mezzo;
d) del carico e scarico del materiale presente sull'autocarro.
Ha dedotto, pertanto, che tutte le mansioni svolte abbiano determinato tensioni frequenti della colonna vertebrale, necessità di assumere posizioni con il capo girato o flesso, sollevamento e movimentazione di carichi, movimenti imprevisti, condizioni climatiche sfavorevoli, che hanno provocato nel corso degli anni, l'attuale stato patologico, consistente il “ridotta lordosi in clinostatismo. Grossolana ernia discale migrata discendente L4-L5 con obliterazione del recesso laterale dx di L5. Canale di normale ampiezza. Cono midollare esente da lesioni focali”.
Secondo il ricorrente, peraltro, la tecnopatia diagnosticata sarebbe ricompresa nei parametri tabellari, al n. 77 (ernia discale-lombare).
Ha chiesto, pertanto, di riconoscere l'attuale stato di invalidità, con le conseguenze di legge in punto di erogazioni previdenziali, pari – cumulando l'attuale stato con la percentuale già riconosciuta – al 16%.
Non si è costituita in giudizio l' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso CP_1
e del decreto.
Pag. 2 di 7 Il procedimento è stato istruito mediante escussione testimoniale e CTU medico legale;
all'udienza del 1.10.2025 – svolta in modalità cartolare – sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale menzionata in ricorso, di natura tabellata.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di e Testimone_1 Tes_2
colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno confermato la natura delle attività
[...] svolte dallo stesso e l'eziologia tra le stesse e le patologie riscontrate.
Il consulente tecnico, dott. ssa sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha
Pag. 3 di 7 riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Pertanto il Sig. durante la Parte_1 propria giornata lavorativa , ha eseguito attività con ritmi continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare ,esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti e con esposizione ad agenti atmosferici.
Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale , nel caso di che trattasi, viene scatenato da fattori di rischio rappresentati dalla movimentazione abituale di carichi con sovraccarico funzionale del rachide /S, dagli sforzi ripetuti, dai microtraumi ripetuti a livello del rachide lombare ,dalle posture fisse in ortostatismo prolungate nel tempo.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...] prevedevano un sovraccarico continuativo del rachide /S ; più Parte_1 precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati , in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. .
Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui
è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Parte_1 concausa efficiente. nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del CP_1 nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”.
Infatti la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operaia ), configurano condizioni di rischio e si
Pag. 4 di 7 concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.
Inoltre il Sig. in data 05.10.2015 ha effettuato Esame di RM rachide Parte_1
Lombo-sacrale presso lo Studio Radiosanit che ha evidenziato “...Grossolana ernia discale migrata discendente L4-L5 con obliterazione del recesso laterale dx di L5..” ed in data 30.09.2015 ha effettuato , presso la Dr.ssa Maria di Testimone_3
EMG EXAM le cui conclusioni erano” il quadro EMG-ENG depone per presenza di radicolopatia motoria L5-S1 a destra di grado moderato”.
La relazione ha concluso in questi termini: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig
[...]
e cioè “Ernia discale del tratto lombosacrale ”. Parte_1
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico- fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla ernia discale del tratto lombosacrale , con criterio di massima obiettività il grado risulta pari all'8%
(ottopercento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico complessivo del CP_1
6% per un pregresso infortunio sul lavoro (Menomazione: Limitazione funzionale spalla dx e sx) denunciata il 14/12/2023.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa all' ernia discale /S con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' risulta pari CP_1 ad un Grado complessivo del 13%”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 5 di 7 La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo dell8%.
Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta già da , il grado complessivo CP_1
è pari al 13%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Si pongono definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1931/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia -
Ernia discale del tratto lombosacrale - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura dell'8% ;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 13% (in considerazione del previo riconoscimento di un'invalidità pari all'6%), corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge,
Pag. 6 di 7 • pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 7 di 7