TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/07/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 81 – 1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sofia Gancitano Presidente rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice
Dott.ssa Rossana Marcadella Giudice nel procedimento n.r.g. 81/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], con l'Avv. Enrico Scarazzati (C.F.
, pec , elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 lo studio professionale di quest'ultimo in Ficarolo (RO), Piazza G. Marconi, 61/2, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 13.06.2025 successivamente integrato il 17.06.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Occhiobello (RO); ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c), CCII atteso che egli, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 590.000,00 (così come precisata dall'OCC), risulta attualmente percepire un reddito da lavoro subordinato mensile di poco superiore agli € 1.700,00 (risultante dalle buste paga prodotte sub doc. 13); considerato, in particolare, che la maggior parte dei debiti del ricorrente sono stati contratti nell'ambito della precedente attività lavorativa del medesimo, il quale esercitava la libera professione di geometra, e sono relativi a mancati pagamenti di tributi (circa quattrocentomila euro), dei contributi alla cassa previdenziale (oltre sessantamila euro) e, nei confronti di istituti di credito, per finanziamenti contratti nel corso degli anni;
rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) dell'autovettura Ford Puma targata GN414BM, immatricolata il 14.04.2023; b) dell'autovettura
1 Ford Fiesta targata GC310BF, immatricolata il 15.10.2020, di cui il ricorrente chiede l'esclusione dalla liquidazione in virtù dello scarso valore economico e dell'utilità del mezzo per raggiungere il luogo di lavoro;
c) di alcuni conti correnti accesi presso: , Banca CP_1
Mediolanum, Credem e Postepay, con saldi pari complessivamente a poche decine di euro;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. che ha verificato la completezza e l'attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa:
- di un'operazione di investimento immobiliare non andata a buon fine, consistente nell'acquisto di terreni nel Comune di Porotto (FE) al fine di costruire un fabbricato immobiliare di due unità per rivenderlo, operazione dalla quale sono derivate ampie perdite economiche per il ricorrente, che non è riuscito a far fronte ai debiti sorti con Banca Monte dei
Paschi di Siena per tale operazione in quanto il prezzo di vendita è risultato inferiore rispetto al capitale investito;
- del mancato pagamento di imposte e dei contributi alla cassa di previdenza e delle sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi;
- della conclusione di diversi contratti di finanziamento con istituti di credito;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 960,00/mese complessivamente considerato;
tenuto conto che il ricorrente non è tenuto a esborsi per canoni di locazione e risiede con i genitori, economicamente autosufficienti, contribuendo solo al pagamento delle fatture relative alle utenze e al vitto;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OCC e dall'Avv. Scarazzati (per quest'ultimo sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
2 l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato a [...], il [...], residente a [...]
Bruno Buozzi, 27 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore il dott. con studio in Persona_2
Rovigo, e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
autorizza il debitore a utilizzare l'autovettura Ford Fiesta targata GC310BF, immatricolata il 15.10.2020, la quale quindi è esclusa dalla liquidazione controllata del patrimonio;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore, ad eccezione della sopra indicata autovettura esclusa dalla liquidazione;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 800,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto Parte_1
3 corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 31.07.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo
4 di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 02.07.2025
Il Presidente rel.
Sofia Gancitano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sofia Gancitano Presidente rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice
Dott.ssa Rossana Marcadella Giudice nel procedimento n.r.g. 81/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], con l'Avv. Enrico Scarazzati (C.F.
, pec , elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 lo studio professionale di quest'ultimo in Ficarolo (RO), Piazza G. Marconi, 61/2, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 13.06.2025 successivamente integrato il 17.06.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Occhiobello (RO); ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c), CCII atteso che egli, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 590.000,00 (così come precisata dall'OCC), risulta attualmente percepire un reddito da lavoro subordinato mensile di poco superiore agli € 1.700,00 (risultante dalle buste paga prodotte sub doc. 13); considerato, in particolare, che la maggior parte dei debiti del ricorrente sono stati contratti nell'ambito della precedente attività lavorativa del medesimo, il quale esercitava la libera professione di geometra, e sono relativi a mancati pagamenti di tributi (circa quattrocentomila euro), dei contributi alla cassa previdenziale (oltre sessantamila euro) e, nei confronti di istituti di credito, per finanziamenti contratti nel corso degli anni;
rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) dell'autovettura Ford Puma targata GN414BM, immatricolata il 14.04.2023; b) dell'autovettura
1 Ford Fiesta targata GC310BF, immatricolata il 15.10.2020, di cui il ricorrente chiede l'esclusione dalla liquidazione in virtù dello scarso valore economico e dell'utilità del mezzo per raggiungere il luogo di lavoro;
c) di alcuni conti correnti accesi presso: , Banca CP_1
Mediolanum, Credem e Postepay, con saldi pari complessivamente a poche decine di euro;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. che ha verificato la completezza e l'attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa:
- di un'operazione di investimento immobiliare non andata a buon fine, consistente nell'acquisto di terreni nel Comune di Porotto (FE) al fine di costruire un fabbricato immobiliare di due unità per rivenderlo, operazione dalla quale sono derivate ampie perdite economiche per il ricorrente, che non è riuscito a far fronte ai debiti sorti con Banca Monte dei
Paschi di Siena per tale operazione in quanto il prezzo di vendita è risultato inferiore rispetto al capitale investito;
- del mancato pagamento di imposte e dei contributi alla cassa di previdenza e delle sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi;
- della conclusione di diversi contratti di finanziamento con istituti di credito;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 960,00/mese complessivamente considerato;
tenuto conto che il ricorrente non è tenuto a esborsi per canoni di locazione e risiede con i genitori, economicamente autosufficienti, contribuendo solo al pagamento delle fatture relative alle utenze e al vitto;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OCC e dall'Avv. Scarazzati (per quest'ultimo sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
2 l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato a [...], il [...], residente a [...]
Bruno Buozzi, 27 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore il dott. con studio in Persona_2
Rovigo, e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
autorizza il debitore a utilizzare l'autovettura Ford Fiesta targata GC310BF, immatricolata il 15.10.2020, la quale quindi è esclusa dalla liquidazione controllata del patrimonio;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore, ad eccezione della sopra indicata autovettura esclusa dalla liquidazione;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 800,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto Parte_1
3 corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 31.07.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo
4 di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 02.07.2025
Il Presidente rel.
Sofia Gancitano
5