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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4863/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4863/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: , Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] CF: Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Perantuono, C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, via delle Lame n. 2, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso:” visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
29/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 04/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi , in data 15/11/2008 a Bologna nasceva;
Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.11.1976 e nato a [...] il [...] uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a San Lazzaro di Savena (BO) il 21/09/2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) al n. 30 parte I anno 2006;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi e sottrarsi, volontariamente e reciprocamente, all'obbligo della coabitazione;
2) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
3) dispone che la sig.ra manterrà la propria residenza presso la casa familiare di Parte_1
Ozzano dell'Emilia, Via Emilia n. 256, condotta in locazione, curando il Sig. di Parte_2
fissare altrove la propria residenza;
4) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di residenza familiare sita in
Ozzano dell'Emilia, Via Emilia n. 256. L'esercizio della potestà sui figli spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere le decisioni riguardanti il minore quando questi si trovi presso di sé. Le scelte di straordinaria importanza - tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, si indicano tutte le decisioni riguardanti la scuola e l'istruzione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche - verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni del figlio;
5) dispone che il Sig. godrà di un' ampia facoltà di vedere il figlio Parte_2
liberamente, previo accordo con la madre, sempre e comunque nel rispetto delle esigenze del minore ed, in mancanza di accordo, in ogni caso, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio andandolo a prendere a scuola (in periodo non scolastico andrà a prenderlo a casa della madre) fino alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 22,30; per due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, andando a prenderlo a scuola (in periodo non scolastico lo andrà a prendere a casa della madre) e tenendolo con sé fino alle ore
22,30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
per tre settimane, anche non consecutive,
pagina 2 di 4 durante il periodo estivo;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni comprendendovi il Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni comprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) dispone, come previsto dalla normativa vigente, che i genitori si impegnino a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale ai propri redditi. Tenuto conto del tenore di vita finora goduto dal minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, obbliga il padre a corrispondere alla madre, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento del figlio una somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00). Tale somma, da versare entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o assegno o in contanti con rilascio di quietanza, sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT 100% a partire dalla tredicesima mensilità
(compresa) successiva all'udienza fissata per la comparizione dei coniugi;
7) stabilisce che entrambi i genitori, sostengano in ragione del 50% ognuno, tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il minore, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le spese mediche;
- le spese scolastiche (libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, corsi di formazione, lezioni di recupero, etc…);
- le spese farmaceutiche (compresi i farmaci da banco);
– le spese per attività sportive nonché le spese per hobbies, divertimenti, viaggi vacanza o di studio da concordarsi preventivamente tra i genitori.
Sul punto si fa espresso rimando al Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017 ss.mm.ii.;
8) prende atto che le parti hanno concordato, dato che la sig. ra è attualmente in Parte_1
cerca di occupazione non autosufficiente dal punto di vista economico che il sig.
[...]
si versi nei suoi confronti una somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di Parte_2
mantenimento della medesima. Tale somma, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o assegno bancario o in contanti con rilascio di quietanza, sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT 100% a partire dalla tredicesima mensilità
(compresa) successiva alla data di scadenza per il deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza del 29/05/2025;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere ogni altro cespite comune, ivi compresi i mobili e suppellettili di casa e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Lazzaro di Savena (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4863/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: , Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] CF: Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Perantuono, C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, via delle Lame n. 2, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso:” visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
29/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 04/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi , in data 15/11/2008 a Bologna nasceva;
Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.11.1976 e nato a [...] il [...] uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a San Lazzaro di Savena (BO) il 21/09/2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) al n. 30 parte I anno 2006;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi e sottrarsi, volontariamente e reciprocamente, all'obbligo della coabitazione;
2) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
3) dispone che la sig.ra manterrà la propria residenza presso la casa familiare di Parte_1
Ozzano dell'Emilia, Via Emilia n. 256, condotta in locazione, curando il Sig. di Parte_2
fissare altrove la propria residenza;
4) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di residenza familiare sita in
Ozzano dell'Emilia, Via Emilia n. 256. L'esercizio della potestà sui figli spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere le decisioni riguardanti il minore quando questi si trovi presso di sé. Le scelte di straordinaria importanza - tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, si indicano tutte le decisioni riguardanti la scuola e l'istruzione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche - verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni del figlio;
5) dispone che il Sig. godrà di un' ampia facoltà di vedere il figlio Parte_2
liberamente, previo accordo con la madre, sempre e comunque nel rispetto delle esigenze del minore ed, in mancanza di accordo, in ogni caso, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio andandolo a prendere a scuola (in periodo non scolastico andrà a prenderlo a casa della madre) fino alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 22,30; per due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, andando a prenderlo a scuola (in periodo non scolastico lo andrà a prendere a casa della madre) e tenendolo con sé fino alle ore
22,30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
per tre settimane, anche non consecutive,
pagina 2 di 4 durante il periodo estivo;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni comprendendovi il Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni comprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) dispone, come previsto dalla normativa vigente, che i genitori si impegnino a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale ai propri redditi. Tenuto conto del tenore di vita finora goduto dal minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, obbliga il padre a corrispondere alla madre, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento del figlio una somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00). Tale somma, da versare entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o assegno o in contanti con rilascio di quietanza, sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT 100% a partire dalla tredicesima mensilità
(compresa) successiva all'udienza fissata per la comparizione dei coniugi;
7) stabilisce che entrambi i genitori, sostengano in ragione del 50% ognuno, tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il minore, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le spese mediche;
- le spese scolastiche (libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, corsi di formazione, lezioni di recupero, etc…);
- le spese farmaceutiche (compresi i farmaci da banco);
– le spese per attività sportive nonché le spese per hobbies, divertimenti, viaggi vacanza o di studio da concordarsi preventivamente tra i genitori.
Sul punto si fa espresso rimando al Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017 ss.mm.ii.;
8) prende atto che le parti hanno concordato, dato che la sig. ra è attualmente in Parte_1
cerca di occupazione non autosufficiente dal punto di vista economico che il sig.
[...]
si versi nei suoi confronti una somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di Parte_2
mantenimento della medesima. Tale somma, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o assegno bancario o in contanti con rilascio di quietanza, sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT 100% a partire dalla tredicesima mensilità
(compresa) successiva alla data di scadenza per il deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza del 29/05/2025;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere ogni altro cespite comune, ivi compresi i mobili e suppellettili di casa e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Lazzaro di Savena (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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