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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 37593/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Fabio Santoro Parte_1
contro in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Cipriani CP_1
e
in persona del TR
Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace
OGGETTO: mancato accredito contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.204, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare che il aveva TR
effettuato i versamenti contributivi dovuti in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto dalla ricorrente negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006; per l'effetto chiedeva di accertare e dichiarare che l' aveva omesso di accreditare l'esatto importo dei contributi come CP_1
precisati in ricorso, versati dal convenuto in relazione alla posizione previdenziale e CP_2
assistenziale della ricorrente presso la Gestione Separata dell;
pertanto chiedeva di condannare CP_1
l a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente presso la Gestione Separata, mediante CP_1
l'integrale accreditamento dei contributi versati dal convenuto, in relazione ai singoli mesi e CP_2
periodi di collaborazione coordinata e continuativa dedotti con il presente ricorso (anni 2003, 2004,
2005 e 2006), nella misura indicata in ricorso o nella diversa misura eventualmente accertata in giudizio;
in subordine chiedeva di condannare il TR
pagina 1 di 4 al versamento presso la Gestione Separata per i lavoratori parasubordinati dell , con riferimento CP_1
alla posizione previdenziale e assistenziale della ricorrente, dei contributi dovuti e omessi in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nella misura indicata in ricorso o per la diversa somma eventualmente accertata in giudizio, con
CP_ condanna dell' al loro materiale e integrale accreditamento;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi previdenziali, chiedeva di condannare il convenuto CP_2
al risarcimento del danno previdenziale per equivalente ex art. 2116, 2° co., cod. civ., da parametrarsi sulla rendita vitalizia, e relativa riserva matematica, determinate secondo l'art. 13, L. n. 1338/1962 e/o condannare e ordinare direttamente alla predetta Amministrazione convenuta di costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13, L. cit., presso l' , a valere sulla posizione previdenziale della ricorrente CP_1
e, in ogni caso, determinando integrazione della provvista necessaria ad alimentare la maggiorata futura pensione alla maturazione dei requisiti pensionistici della ricorrente.
Deduceva di aver prestato attività lavorativa per il convenuto, nel periodo dal 01.12.2003 al CP_2
31.12.2006;, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea;
che dai modelli CUD consegnati alla ricorrente emergeva che il CP_
convenuto aveva regolarmente versato all' i contributi previdenziali relativi ai compensi CP_2
percepiti (nel 2004, compensi pari a 56.437,16 euro e contributi previdenziali versati per 10.302,37; nel
2005 compensi pari a 51.408,00 euro e contributi previdenziali versati per 9.381,00 Euro;
nel 2006 compensi pari a 48.330,00 euro e contributi previdenziali versati per 8.886,00 Euro); che il Ministero CP_ convenuto aveva documentato il regolare versamento dei citati contributi all' inviando alla ricorrente copia dei Modelli Gla/Sost indirizzati all' e contenenti la certificazione dei periodi CP_1
CP_ assicurativi dedotti con dettaglio dei contributi versati mese per mese all' ; che l' Controparte_3
non aveva provveduto all'integrale e corretta registrazione dei contributi maturati e versati dal
; che dall'estratto conto previdenziale risultavano non accreditati almeno 19.676,06 CP_2 CP_1
euro di contributi che il dichiara di aver versato;
di avere negli anni inviato 144 CP_2
CP_ CP_ comunicazioni all' per richiedere la corretta registrazione dei contributi versati;
che l' non aveva mai provveduto per asserite difficoltà tecniche;
di aver diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale.
Il non si costituiva in giudizio. TR
All'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa pagina 2 di 4 veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia del convenuto stante la CP_2
ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 23.10.2024.
Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.
Giova osservare che la fattispecie in esame non riguarda un'ipotesi di omissione contributiva, ma attiene alla richiesta della lavoratrice assicurata di vedersi accreditata e registrata la contribuzione
CP_ confluita nella Gestione Separata in relazione all'attività di collaboratore svolta presso il CP_2
convenuto negli anni 2004, 2005 e 2006.
Dalla documentazione allegata al ricorso (docc. 4, 5 e 6), consistente nei cud e nelle dichiarazioni
. trasmessi dal convenuto alla ricorrente, emerge che con riguardo alla posizione Pt_2 CP_2
di risultano corrisposti i seguenti importi: - nell'anno 2003 zero compensi e zero Parte_1
contributi versati;
-nell'anno 2004 compensi pari a 56.437,16 euro;
contributi previdenziali versati per
10.302,37 Euro, di cui 3.408,58 trattenuti a carico del collaboratore;
- nell'anno 2005 compensi pari a
51.408,00 euro;
contributi previdenziali versati per 9.381,00 Euro, di cui 3.127,04 trattenuti a carico del collaboratore;
- nell'anno 2006 compensi pari a 48.330,00 euro;
contributi previdenziali versati per
8.886,00 Euro, di cui 2.962,12 trattenuti a carico del collaboratore.
CP_ Costituendosi in giudizio l' ha rilevato la carente collaborazione del convenuto al fine CP_2 dell'imputabilità delle somme versate alle singole posizioni dei collaboratori, ma non ha specificamente contestato la ricostruzione fattuale effettuata dalla ricorrente in relazione ai dati emergenti dai modelli CUD in atti, come sopra riportati.
Come già evidenziato da questo Ufficio in un caso analogo (cfr. sentenza n. 9734/2019, Giudice d.ssa
, non risulta operato dall'Istituto previdenziale alcun puntuale rilievo in ordine alla valenza Per_1
probatoria della documentazione allegata dalla ricorrente, né in merito alla veridicità ed esattezza dei dati ivi riportati con riferimento ai contributi versati, né infine, all'effettiva ricezione dei flussi di pagamento degli oneri contributivi, seppure in forma cumulativa.
Siffatti rilievi istruttori impongono pertanto di affermare il diritto della ricorrente a vedersi accreditare integralmente presso la Gestione separata per i lavoratori parasubordinati i contributi relativi al rapporto di collaborazione anche nel periodo 2004-2006, nella misura sopra indicata, nemmeno prospettandosi fondata l'eccezione di prescrizione. Appare del resto evidente come non possano in alcun modo rilevare in sede giudiziale, al fine di negare il diritto della ricorrente, le difficoltà evidenziate dall'Ente in ordine all'imputazione delle somme versate alle singole posizioni, all'insufficienza dei dati forniti dal ed alla asserita necessità di “sistemare le posizioni CP_2 assicurative di tutti i collaboratori esistenti” al fine dell'accreditamento.
pagina 3 di 4 CP_ Alla luce di quanto premesso, va dichiarato l'obbligo dell di accreditare integralmente presso la
Gestione separata per i lavoratori parasubordinati i contributi versati relativamente al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto tra la ricorrente e il TR
.
[...]
Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: accerta e dichiara l'obbligo dell' di accreditare integralmente presso la Gestione Separata CP_1
per i lavoratori parasubordinati i contributi, come indicati in parte motiva, versati dal
[...]
in relazione al rapporto di collaborazione coordinata TR
e continuativa intrattenuto dalla ricorrente negli anni 2004, 2005 e 2006; condanna per l'effetto l' a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente presso la CP_1
Gestione Separata, mediante l'integrale accreditamento dei contributi versati dal
[...]
in relazione al rapporto di collaborazione coordinata TR
e continuativa intrattenuto dalla ricorrente negli anni 2004, 2005 e 2006.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.000,00 per compensi CP_1 di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 43,00.
Roma, 19 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 37593/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Fabio Santoro Parte_1
contro in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Cipriani CP_1
e
in persona del TR
Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace
OGGETTO: mancato accredito contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.204, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare che il aveva TR
effettuato i versamenti contributivi dovuti in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto dalla ricorrente negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006; per l'effetto chiedeva di accertare e dichiarare che l' aveva omesso di accreditare l'esatto importo dei contributi come CP_1
precisati in ricorso, versati dal convenuto in relazione alla posizione previdenziale e CP_2
assistenziale della ricorrente presso la Gestione Separata dell;
pertanto chiedeva di condannare CP_1
l a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente presso la Gestione Separata, mediante CP_1
l'integrale accreditamento dei contributi versati dal convenuto, in relazione ai singoli mesi e CP_2
periodi di collaborazione coordinata e continuativa dedotti con il presente ricorso (anni 2003, 2004,
2005 e 2006), nella misura indicata in ricorso o nella diversa misura eventualmente accertata in giudizio;
in subordine chiedeva di condannare il TR
pagina 1 di 4 al versamento presso la Gestione Separata per i lavoratori parasubordinati dell , con riferimento CP_1
alla posizione previdenziale e assistenziale della ricorrente, dei contributi dovuti e omessi in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nella misura indicata in ricorso o per la diversa somma eventualmente accertata in giudizio, con
CP_ condanna dell' al loro materiale e integrale accreditamento;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi previdenziali, chiedeva di condannare il convenuto CP_2
al risarcimento del danno previdenziale per equivalente ex art. 2116, 2° co., cod. civ., da parametrarsi sulla rendita vitalizia, e relativa riserva matematica, determinate secondo l'art. 13, L. n. 1338/1962 e/o condannare e ordinare direttamente alla predetta Amministrazione convenuta di costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13, L. cit., presso l' , a valere sulla posizione previdenziale della ricorrente CP_1
e, in ogni caso, determinando integrazione della provvista necessaria ad alimentare la maggiorata futura pensione alla maturazione dei requisiti pensionistici della ricorrente.
Deduceva di aver prestato attività lavorativa per il convenuto, nel periodo dal 01.12.2003 al CP_2
31.12.2006;, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea;
che dai modelli CUD consegnati alla ricorrente emergeva che il CP_
convenuto aveva regolarmente versato all' i contributi previdenziali relativi ai compensi CP_2
percepiti (nel 2004, compensi pari a 56.437,16 euro e contributi previdenziali versati per 10.302,37; nel
2005 compensi pari a 51.408,00 euro e contributi previdenziali versati per 9.381,00 Euro;
nel 2006 compensi pari a 48.330,00 euro e contributi previdenziali versati per 8.886,00 Euro); che il Ministero CP_ convenuto aveva documentato il regolare versamento dei citati contributi all' inviando alla ricorrente copia dei Modelli Gla/Sost indirizzati all' e contenenti la certificazione dei periodi CP_1
CP_ assicurativi dedotti con dettaglio dei contributi versati mese per mese all' ; che l' Controparte_3
non aveva provveduto all'integrale e corretta registrazione dei contributi maturati e versati dal
; che dall'estratto conto previdenziale risultavano non accreditati almeno 19.676,06 CP_2 CP_1
euro di contributi che il dichiara di aver versato;
di avere negli anni inviato 144 CP_2
CP_ CP_ comunicazioni all' per richiedere la corretta registrazione dei contributi versati;
che l' non aveva mai provveduto per asserite difficoltà tecniche;
di aver diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale.
Il non si costituiva in giudizio. TR
All'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa pagina 2 di 4 veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia del convenuto stante la CP_2
ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 23.10.2024.
Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.
Giova osservare che la fattispecie in esame non riguarda un'ipotesi di omissione contributiva, ma attiene alla richiesta della lavoratrice assicurata di vedersi accreditata e registrata la contribuzione
CP_ confluita nella Gestione Separata in relazione all'attività di collaboratore svolta presso il CP_2
convenuto negli anni 2004, 2005 e 2006.
Dalla documentazione allegata al ricorso (docc. 4, 5 e 6), consistente nei cud e nelle dichiarazioni
. trasmessi dal convenuto alla ricorrente, emerge che con riguardo alla posizione Pt_2 CP_2
di risultano corrisposti i seguenti importi: - nell'anno 2003 zero compensi e zero Parte_1
contributi versati;
-nell'anno 2004 compensi pari a 56.437,16 euro;
contributi previdenziali versati per
10.302,37 Euro, di cui 3.408,58 trattenuti a carico del collaboratore;
- nell'anno 2005 compensi pari a
51.408,00 euro;
contributi previdenziali versati per 9.381,00 Euro, di cui 3.127,04 trattenuti a carico del collaboratore;
- nell'anno 2006 compensi pari a 48.330,00 euro;
contributi previdenziali versati per
8.886,00 Euro, di cui 2.962,12 trattenuti a carico del collaboratore.
CP_ Costituendosi in giudizio l' ha rilevato la carente collaborazione del convenuto al fine CP_2 dell'imputabilità delle somme versate alle singole posizioni dei collaboratori, ma non ha specificamente contestato la ricostruzione fattuale effettuata dalla ricorrente in relazione ai dati emergenti dai modelli CUD in atti, come sopra riportati.
Come già evidenziato da questo Ufficio in un caso analogo (cfr. sentenza n. 9734/2019, Giudice d.ssa
, non risulta operato dall'Istituto previdenziale alcun puntuale rilievo in ordine alla valenza Per_1
probatoria della documentazione allegata dalla ricorrente, né in merito alla veridicità ed esattezza dei dati ivi riportati con riferimento ai contributi versati, né infine, all'effettiva ricezione dei flussi di pagamento degli oneri contributivi, seppure in forma cumulativa.
Siffatti rilievi istruttori impongono pertanto di affermare il diritto della ricorrente a vedersi accreditare integralmente presso la Gestione separata per i lavoratori parasubordinati i contributi relativi al rapporto di collaborazione anche nel periodo 2004-2006, nella misura sopra indicata, nemmeno prospettandosi fondata l'eccezione di prescrizione. Appare del resto evidente come non possano in alcun modo rilevare in sede giudiziale, al fine di negare il diritto della ricorrente, le difficoltà evidenziate dall'Ente in ordine all'imputazione delle somme versate alle singole posizioni, all'insufficienza dei dati forniti dal ed alla asserita necessità di “sistemare le posizioni CP_2 assicurative di tutti i collaboratori esistenti” al fine dell'accreditamento.
pagina 3 di 4 CP_ Alla luce di quanto premesso, va dichiarato l'obbligo dell di accreditare integralmente presso la
Gestione separata per i lavoratori parasubordinati i contributi versati relativamente al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto tra la ricorrente e il TR
.
[...]
Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: accerta e dichiara l'obbligo dell' di accreditare integralmente presso la Gestione Separata CP_1
per i lavoratori parasubordinati i contributi, come indicati in parte motiva, versati dal
[...]
in relazione al rapporto di collaborazione coordinata TR
e continuativa intrattenuto dalla ricorrente negli anni 2004, 2005 e 2006; condanna per l'effetto l' a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente presso la CP_1
Gestione Separata, mediante l'integrale accreditamento dei contributi versati dal
[...]
in relazione al rapporto di collaborazione coordinata TR
e continuativa intrattenuto dalla ricorrente negli anni 2004, 2005 e 2006.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.000,00 per compensi CP_1 di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 43,00.
Roma, 19 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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