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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI ON, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2021 depositato il 21/02/2021
proposto da
Società_1 Di Ricorrente.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestu - Via Scipione 1 09028 Sestu CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 484/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 12/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 628 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 484/2020 la CTP di Cagliari rigettava il ricorso proposto dalla contribuente Società_1 DI Ricorrente.1, avverso gli avvisi di accertamento TARI/TARES annualità 2013-2018, con i quali il comune di Sestu reclamava il pagamento della TARI per un importo complessivo di € 87.554,00.
Il Contribuente impugnava i suddetti avvisi, deducendo la nullità degli atti per difetto di motivazione, errori nell'identificazione dell'immobile e del codice fiscale, nonché l'insussistenza del presupposto impositivo per mancata erogazione del servizio di raccolta nella zona (S.S. 131 Km 7.300), documentando lo smaltimento in proprio tramite ditta privata.
Il Comune di Sestu si costituiva eccependo l'omessa presentazione della dichiarazione originaria da parte della società e la legittimità dell'accertamento d'ufficio.
La CTP di Cagliari rigettava il ricorso, confermando integralmente la pretesa impositiva.
La Società propone appello riproponendo i motivi di nullità formale e insistendo, nel merito, sulla riduzione del tributo ex art. 1 comma 656, L. 147/2013.
Il Comune resiste con controdeduzioni, invocando il principio del raggiungimento dello scopo per i vizi formali e l'onere della prova a carico del contribuente per le riduzioni.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere repinto per i seguenti motivi,
1. Sui vizi formali e di motivazione. Questa Corte ritiene di confermare la statuizione di primo grado quanto al rigetto delle eccezioni di nullità per errori materiali (Codice Fiscale e indirizzo impreciso). In materia tributaria, l'errore materiale che non impedisce l'identificazione del soggetto e dell'oggetto non inficia l'atto se il contribuente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Il ricorso puntuale nel merito dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto (Art. 156 c.p.c.). Parimenti, la motivazione basata su tabelle, seppur sintetica, permette di ricostruire il calcolo applicato.
2. Sulla riduzione per mancato svolgimento del servizio. Il punto focale della controversia risiede nel diritto alla riduzione della tariffa in misura non superiore al 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di raccolta.
L'art. 14 comma 16 DL 201/2011 prevede che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Sul punto, si osserva che è principio di diritto consolidato , quello per cui, la riduzione per il servizio non reso ha natura oggettiva: spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur istituito, non venga effettivamente svolto nella zona di ubicazione dell'immobile, a prescindere dalla responsabilità dell'amministrazione.
Tuttavia, La riduzione della Tares e anche della Tari per mancato svolgimento del servizio deve essere provata da parte del contribuente con elementi concreti esibendo apposite diffide fatte al gestore, non essendo sufficiente la richiesta generica e la prova di aver fatto ricorso a ditte private (Cass. 19761/2018).
Detto principio è stato ribadito costantemente dalla Corte di cassazione che ha più volte affrontato l'aspetto probatorio del diritto alla riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio richiesto, fattispecie presente in tutti i regolamenti tributari, che promette abbattimenti consistenti dell'intera tariffa in caso di inferiori livelli di prestazione del servizio con percentuali che raggiungono l'80% ( cfr. ex multis Cass.22231/2019). La soluzione parte dal principio di ripartizione dell'onere probatorio, ove si ribadisce che spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi al presupposto e ai fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria mentre, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia, un onere d'informazione per ottenere riduzioni e agevolazioni (Cass. nn. 4766
e 17703 /2004, 1759/2009, 775/2011, 1635/2015, 10787/2016, 21250/2017 e 13395/2018).
Per ottenere la riduzione a causa del disservizio è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione. Si tratta di elementi necessari per valutare l'effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari.
L'onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione e pertanto che il servizio non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
Nel caso di specie, il complesso occupato dalla società appellante si trova in una zona ricompresa nell'area di raccolta del Comune e il servizio risulta attivato dal Comune stesso in regime di privativa senza che il
Ricorrente/ Appellante abbia mai inoltrato diffida al gestore. Pertanto, la documentazione presentata dal
Contribuente dimostra che la raccolta veniva affidata a ditte private senza, però, presentare elementi di disservizio.
Per i principi di diritto sopra esposti, il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli altri motivi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellata, che liquida in euro 4.000,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI ON, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2021 depositato il 21/02/2021
proposto da
Società_1 Di Ricorrente.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestu - Via Scipione 1 09028 Sestu CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 484/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 12/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 629 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 628 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 484/2020 la CTP di Cagliari rigettava il ricorso proposto dalla contribuente Società_1 DI Ricorrente.1, avverso gli avvisi di accertamento TARI/TARES annualità 2013-2018, con i quali il comune di Sestu reclamava il pagamento della TARI per un importo complessivo di € 87.554,00.
Il Contribuente impugnava i suddetti avvisi, deducendo la nullità degli atti per difetto di motivazione, errori nell'identificazione dell'immobile e del codice fiscale, nonché l'insussistenza del presupposto impositivo per mancata erogazione del servizio di raccolta nella zona (S.S. 131 Km 7.300), documentando lo smaltimento in proprio tramite ditta privata.
Il Comune di Sestu si costituiva eccependo l'omessa presentazione della dichiarazione originaria da parte della società e la legittimità dell'accertamento d'ufficio.
La CTP di Cagliari rigettava il ricorso, confermando integralmente la pretesa impositiva.
La Società propone appello riproponendo i motivi di nullità formale e insistendo, nel merito, sulla riduzione del tributo ex art. 1 comma 656, L. 147/2013.
Il Comune resiste con controdeduzioni, invocando il principio del raggiungimento dello scopo per i vizi formali e l'onere della prova a carico del contribuente per le riduzioni.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere repinto per i seguenti motivi,
1. Sui vizi formali e di motivazione. Questa Corte ritiene di confermare la statuizione di primo grado quanto al rigetto delle eccezioni di nullità per errori materiali (Codice Fiscale e indirizzo impreciso). In materia tributaria, l'errore materiale che non impedisce l'identificazione del soggetto e dell'oggetto non inficia l'atto se il contribuente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Il ricorso puntuale nel merito dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto (Art. 156 c.p.c.). Parimenti, la motivazione basata su tabelle, seppur sintetica, permette di ricostruire il calcolo applicato.
2. Sulla riduzione per mancato svolgimento del servizio. Il punto focale della controversia risiede nel diritto alla riduzione della tariffa in misura non superiore al 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di raccolta.
L'art. 14 comma 16 DL 201/2011 prevede che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Sul punto, si osserva che è principio di diritto consolidato , quello per cui, la riduzione per il servizio non reso ha natura oggettiva: spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur istituito, non venga effettivamente svolto nella zona di ubicazione dell'immobile, a prescindere dalla responsabilità dell'amministrazione.
Tuttavia, La riduzione della Tares e anche della Tari per mancato svolgimento del servizio deve essere provata da parte del contribuente con elementi concreti esibendo apposite diffide fatte al gestore, non essendo sufficiente la richiesta generica e la prova di aver fatto ricorso a ditte private (Cass. 19761/2018).
Detto principio è stato ribadito costantemente dalla Corte di cassazione che ha più volte affrontato l'aspetto probatorio del diritto alla riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio richiesto, fattispecie presente in tutti i regolamenti tributari, che promette abbattimenti consistenti dell'intera tariffa in caso di inferiori livelli di prestazione del servizio con percentuali che raggiungono l'80% ( cfr. ex multis Cass.22231/2019). La soluzione parte dal principio di ripartizione dell'onere probatorio, ove si ribadisce che spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi al presupposto e ai fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria mentre, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia, un onere d'informazione per ottenere riduzioni e agevolazioni (Cass. nn. 4766
e 17703 /2004, 1759/2009, 775/2011, 1635/2015, 10787/2016, 21250/2017 e 13395/2018).
Per ottenere la riduzione a causa del disservizio è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione. Si tratta di elementi necessari per valutare l'effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari.
L'onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione e pertanto che il servizio non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
Nel caso di specie, il complesso occupato dalla società appellante si trova in una zona ricompresa nell'area di raccolta del Comune e il servizio risulta attivato dal Comune stesso in regime di privativa senza che il
Ricorrente/ Appellante abbia mai inoltrato diffida al gestore. Pertanto, la documentazione presentata dal
Contribuente dimostra che la raccolta veniva affidata a ditte private senza, però, presentare elementi di disservizio.
Per i principi di diritto sopra esposti, il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli altri motivi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellata, che liquida in euro 4.000,00.