TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex art 281 sexies cpc
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 2051.2052
Promossa da:
DA
nato a [...] il [...], C.F ; Parte_1 C.F._1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N° 3569/2019 del COA di Siracusa
Con l'Avv. Daniela Seminara
Attrice
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTO contumace
Conclusioni della parte
Attrice
“Piaccia “al Tribunale adito, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso in occasione del sinistro verificatosi in data 23.06.2019, alle ore 15.05 circa, presso la struttura denominata ”. Controparte_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Assume che in data 23.06.2019 si trovava presso la Parte_1 struttura convenuta.
Volendo tuffarsi nella piscina esistente nel suddetto agriturismo, prima di entrare in acqua poggiava il piede sopra la griglia a sfioro del bordo della piscina stessa adibita alla raccolta delle acque e che improvvisamente cedeva procurando la caduta dell'attore.
Tentata senza successo la via bonaria, oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti.
La convenuta, regolarmente citata, alla odierna udienza, del
25.11.2025 è rimasta contumace.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prova orale e di CTU
MDL e oggi deciso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulla scorta delle note difensive della sola parte attrice.
Tanto premesso
Oggetto del presente procedimento è il risarcimento del danno subìto dall'attore presso l'agriturismo convenuto.
agisce pertanto contro la stessa, quale custode del Parte_1 sito teatro dell'evento lesivo e dunque il contenzioso va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 cpc che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Ora, la caduta di parte attrice e i danni lamentati, sono fatti certi per come attestato dalla documentazione medica allegata agli atti.
La dinamica dell'incidente è rimasta provata con l'assunzione della prova orale.
Infatti, la teste - escussa all'udienza dell'1.02.2022, Testimone_1 ebbe a confermare la dinamica dell'incidente per come versata nell'atto introduttivo essendo stata presente al momento dell'evento lesivo perché accanto al danneggiato e di aver visto che il piede dello stesso, restava incastrato nella griglia del bordo piscina( cfr.verb).
Occorre tuttavia verificare il nesso di causalità tra la “cosa” e il danno subito.
Sul punto la Corte di cassazione rileva infatti che un sito, non perfettamente ben tenuto, è indice di cattiva manutenzione e non può costituire un'esimente per il proprietario/custode, in quanto il comportamento disattento e incauto dell'utente, non è certo un fatto imprevedibile.
Tuttavia, occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode -dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.- quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Perché la “cosa” sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti.
Infatti, se il pericolo è ben visibile, il soggetto può notare l'ostacolo e avere il tempo di modificare il proprio comportamento ed evitare il danno, se poi quest'ultimo tuttavia si verifica, non rileva la colpa del custode.
La condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Nel caso specifico la griglia che cede improvvisamente sotto il peso della persona che la calpesta è da considerare insidia e cioè occorre riconoscerle la natura di “ pericolo nascosto” e non rilevabile con l'ordinaria diligenza.
D'altronde anche a volere opinare diversamente, la contumacia della convenuta rimasta tale sino alla udienza di decisione, conferma il disinteresse a qualunque difesa anche in termini di prova della eventuale sussistenza di caso fortuito riscontrabile eventualmente nel comportamento negligente e/o imprudente del danneggiato quale prova liberatoria.
Pertanto, rimasta provata la natura di insidia della cosa griglia, e il nesso di causalità, la domanda in punto di AN appare provata anche alla luce delle risultanze istruttorie
In ordine al quantum debeatur soccorre la CTU MDL esperita.
Infatti il professionista nominato cosi conclude:
“Le lesioni attualmente diagnosticate, nel rispetto della criteriologia medico legale della ricerca del nesso di causalità, appaiono congrue con la dinamica del sinistro risultante dagli atti, con la certificazione medica
e con l'anamnesi lesiva raccolta all'attuale visita medica. Appare infatti plausibile che la dinamica lesiva, costituita dalla rottura della griglia posta a sfioro sul bordo della piscina e la conseguente caduta del sig. all'interno della canaletta che convoglia l'acqua, abbia determinato una ferita lacera Parte_1 contusa alla gamba sinistra (evidenziata con le freccette nei rilievi fotografici allegati alla presente) su un distretto anatomico già suscettibile per precedente lesione che aveva richiesto pregressi auto innesti cutanee già indennizzati dall Le modalità lesive sono state congrue per l'insorgenza della ferita lacera CP_2 mentre i precedenti auto innesti cutanei hanno rallentato il suo processo di cicatrizzazione.
La durata della inabilità temporanea è quantizzabile in giorni 7 (sette gg.) di ITP al 75% + ulteriori 20 giorni (venti gg.) di ITP ridotta al 50% + 20 gg. (venti gg.) di ITP ridotta al 25%. • per il caso in oggetto, in riferimento all'obiettività clinica rilevata in sede di visita peritale, è possibile esprimere un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofica del ricorrente, pari 1% (uno x 100). Nell'ambito della quantizzazione del danno biologico espresso rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale quali quelli ricadenti sulle attitudini personali compatibili con l'età e le condizioni psicofisiche pregresse”
Pertanto in applicazione delle tabelle di Milano, il danno risarcibile ammonta ad euro 3.695,75, oltre euro 309,62 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Accolta pertanto la domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 -DM 147/22 scaglione da -01 A 5.200- , valore medio per tutte le fasi in euro 2.552,00 oltre spese generali. IVA e
C.PA, nonché spese di CTU liquidate con altro provvedimento
P.Q.M
IL G.I. Dr.ssa P.Fugallo
reicris adversis dichiara la contumacia di: Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Accoglie la domanda conseguentemente condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire per quanto in parte motiva a la somma di euro 3.695,75. Parte_1
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Condanna parte convenuta alle spese di lite che come in parte motiva si liquidano in euro 2.552,00 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento;
oltre C.U da versare all'Erario che le ha anticipate
Cosi deciso alle ore 16.00
Siracusa 25.11.2025
IL Giudice Onorario
Dr.ssa P.Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex art 281 sexies cpc
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 2051.2052
Promossa da:
DA
nato a [...] il [...], C.F ; Parte_1 C.F._1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N° 3569/2019 del COA di Siracusa
Con l'Avv. Daniela Seminara
Attrice
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTO contumace
Conclusioni della parte
Attrice
“Piaccia “al Tribunale adito, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso in occasione del sinistro verificatosi in data 23.06.2019, alle ore 15.05 circa, presso la struttura denominata ”. Controparte_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Assume che in data 23.06.2019 si trovava presso la Parte_1 struttura convenuta.
Volendo tuffarsi nella piscina esistente nel suddetto agriturismo, prima di entrare in acqua poggiava il piede sopra la griglia a sfioro del bordo della piscina stessa adibita alla raccolta delle acque e che improvvisamente cedeva procurando la caduta dell'attore.
Tentata senza successo la via bonaria, oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti.
La convenuta, regolarmente citata, alla odierna udienza, del
25.11.2025 è rimasta contumace.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prova orale e di CTU
MDL e oggi deciso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulla scorta delle note difensive della sola parte attrice.
Tanto premesso
Oggetto del presente procedimento è il risarcimento del danno subìto dall'attore presso l'agriturismo convenuto.
agisce pertanto contro la stessa, quale custode del Parte_1 sito teatro dell'evento lesivo e dunque il contenzioso va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 cpc che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Ora, la caduta di parte attrice e i danni lamentati, sono fatti certi per come attestato dalla documentazione medica allegata agli atti.
La dinamica dell'incidente è rimasta provata con l'assunzione della prova orale.
Infatti, la teste - escussa all'udienza dell'1.02.2022, Testimone_1 ebbe a confermare la dinamica dell'incidente per come versata nell'atto introduttivo essendo stata presente al momento dell'evento lesivo perché accanto al danneggiato e di aver visto che il piede dello stesso, restava incastrato nella griglia del bordo piscina( cfr.verb).
Occorre tuttavia verificare il nesso di causalità tra la “cosa” e il danno subito.
Sul punto la Corte di cassazione rileva infatti che un sito, non perfettamente ben tenuto, è indice di cattiva manutenzione e non può costituire un'esimente per il proprietario/custode, in quanto il comportamento disattento e incauto dell'utente, non è certo un fatto imprevedibile.
Tuttavia, occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode -dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.- quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Perché la “cosa” sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti.
Infatti, se il pericolo è ben visibile, il soggetto può notare l'ostacolo e avere il tempo di modificare il proprio comportamento ed evitare il danno, se poi quest'ultimo tuttavia si verifica, non rileva la colpa del custode.
La condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Nel caso specifico la griglia che cede improvvisamente sotto il peso della persona che la calpesta è da considerare insidia e cioè occorre riconoscerle la natura di “ pericolo nascosto” e non rilevabile con l'ordinaria diligenza.
D'altronde anche a volere opinare diversamente, la contumacia della convenuta rimasta tale sino alla udienza di decisione, conferma il disinteresse a qualunque difesa anche in termini di prova della eventuale sussistenza di caso fortuito riscontrabile eventualmente nel comportamento negligente e/o imprudente del danneggiato quale prova liberatoria.
Pertanto, rimasta provata la natura di insidia della cosa griglia, e il nesso di causalità, la domanda in punto di AN appare provata anche alla luce delle risultanze istruttorie
In ordine al quantum debeatur soccorre la CTU MDL esperita.
Infatti il professionista nominato cosi conclude:
“Le lesioni attualmente diagnosticate, nel rispetto della criteriologia medico legale della ricerca del nesso di causalità, appaiono congrue con la dinamica del sinistro risultante dagli atti, con la certificazione medica
e con l'anamnesi lesiva raccolta all'attuale visita medica. Appare infatti plausibile che la dinamica lesiva, costituita dalla rottura della griglia posta a sfioro sul bordo della piscina e la conseguente caduta del sig. all'interno della canaletta che convoglia l'acqua, abbia determinato una ferita lacera Parte_1 contusa alla gamba sinistra (evidenziata con le freccette nei rilievi fotografici allegati alla presente) su un distretto anatomico già suscettibile per precedente lesione che aveva richiesto pregressi auto innesti cutanee già indennizzati dall Le modalità lesive sono state congrue per l'insorgenza della ferita lacera CP_2 mentre i precedenti auto innesti cutanei hanno rallentato il suo processo di cicatrizzazione.
La durata della inabilità temporanea è quantizzabile in giorni 7 (sette gg.) di ITP al 75% + ulteriori 20 giorni (venti gg.) di ITP ridotta al 50% + 20 gg. (venti gg.) di ITP ridotta al 25%. • per il caso in oggetto, in riferimento all'obiettività clinica rilevata in sede di visita peritale, è possibile esprimere un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofica del ricorrente, pari 1% (uno x 100). Nell'ambito della quantizzazione del danno biologico espresso rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale quali quelli ricadenti sulle attitudini personali compatibili con l'età e le condizioni psicofisiche pregresse”
Pertanto in applicazione delle tabelle di Milano, il danno risarcibile ammonta ad euro 3.695,75, oltre euro 309,62 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Accolta pertanto la domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 -DM 147/22 scaglione da -01 A 5.200- , valore medio per tutte le fasi in euro 2.552,00 oltre spese generali. IVA e
C.PA, nonché spese di CTU liquidate con altro provvedimento
P.Q.M
IL G.I. Dr.ssa P.Fugallo
reicris adversis dichiara la contumacia di: Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Accoglie la domanda conseguentemente condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire per quanto in parte motiva a la somma di euro 3.695,75. Parte_1
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Condanna parte convenuta alle spese di lite che come in parte motiva si liquidano in euro 2.552,00 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento;
oltre C.U da versare all'Erario che le ha anticipate
Cosi deciso alle ore 16.00
Siracusa 25.11.2025
IL Giudice Onorario
Dr.ssa P.Fugallo