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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/08/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1662/2025 promossa da:
, c.f. con gli Avv.ti Barbara Gai e Parte_1 C.F._1
Piergiorgio Lenoci;
e c.f. , con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Barbara Gai e Piergiorgio Lenoci;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tr ari
[...] effetti civili del matrimonio da essi contratto in Livorno il 31.08.2003, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio il 28.05.2006 e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa Per_1
n. 97/2021 del 02.01.2021.
Con decreto del 13/05/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 21.08.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 09.05.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 31.08.2003 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 sta d onio Atto n. 230 Parte 2 Serie A anno 2003.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) risiederà con la madre a Livorno Viale Italia 31 e deciderà autonomamente i Per_1 che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore;
2) Stante la permanenza paritaria di presso i genitori gli stessi provvederanno al Per_1 suo mantenimento direttamente, i nessuna somma verrà versata mensilmente dal sig. per il mantenimento del figlio. Pt_1
3) La sig. , rinuncia al proprio mantenimento di €. 50,00 mensili in CP_1 quanto economicamente indipendente;
4) Il sig. cederà la propria quota pari al 50% della proprietà dell'immobile Pt_1 posto o, Viale Italia, n. 31 al figlio entro la data del 30.09.2025; Per_1
5) Il trasferimento immobiliare costituisce ele unzionale e indispensabile per la soluzione della crisi coniugale.
6) I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale di non avere niente altro da pretendere reciprocamente per qualunque titolo e/o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 21.08.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1662/2025 promossa da:
, c.f. con gli Avv.ti Barbara Gai e Parte_1 C.F._1
Piergiorgio Lenoci;
e c.f. , con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Barbara Gai e Piergiorgio Lenoci;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tr ari
[...] effetti civili del matrimonio da essi contratto in Livorno il 31.08.2003, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio il 28.05.2006 e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa Per_1
n. 97/2021 del 02.01.2021.
Con decreto del 13/05/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 21.08.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 09.05.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 31.08.2003 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 sta d onio Atto n. 230 Parte 2 Serie A anno 2003.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) risiederà con la madre a Livorno Viale Italia 31 e deciderà autonomamente i Per_1 che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore;
2) Stante la permanenza paritaria di presso i genitori gli stessi provvederanno al Per_1 suo mantenimento direttamente, i nessuna somma verrà versata mensilmente dal sig. per il mantenimento del figlio. Pt_1
3) La sig. , rinuncia al proprio mantenimento di €. 50,00 mensili in CP_1 quanto economicamente indipendente;
4) Il sig. cederà la propria quota pari al 50% della proprietà dell'immobile Pt_1 posto o, Viale Italia, n. 31 al figlio entro la data del 30.09.2025; Per_1
5) Il trasferimento immobiliare costituisce ele unzionale e indispensabile per la soluzione della crisi coniugale.
6) I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale di non avere niente altro da pretendere reciprocamente per qualunque titolo e/o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 21.08.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra