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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Giardina Simone Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Carmela Iovino
Parte appellata
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Salvati e dall'Avv. Floro Flori
Parte appellata
contumace CP_3
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 282/2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, con la quale il Tribunale di
Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione all'avviso di intimazione emesso a suo carico dall' e i connessi avvisi di addebito Controparte_1
CP_ notificatigli dall' e dall' sul presupposto della incontestabilità dei crediti ivi consacrati, in CP_3 quanto non tempestivamente impugnati, e della conseguente impossibilità di un esame del merito della pretesa, a tal fine valorizzando la presentazione, da parte dell'opponente, di istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (“rottamazione quater”), accolta dall' quale riconoscimento stragiudiziale del debito con efficacia interruttiva della CP_5 prescrizione.
L'appellante ha lamentato l'errore del Tribunale nell'attribuire all'istanza di definizione agevolata presentata ai sensi della legge n. 197/2022 (“rottamazione quater”) il valore di riconoscimento del debito e di atto interruttivo della prescrizione;
ha dedotto l'errata applicazione delle norme in materia di riscossione e prescrizione, evidenziando che, successivamente alla notificazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata, non era stata fornita la prova della valida notificazione degli avvisi di addebito né di ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio, con conseguente estinzione dei crediti già alla fine dell'anno 2019; ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato estinto il credito vantato dall' CP_3 sebbene lo stesso ente avesse affermato espressamente di non avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, circostanza che avrebbe imposto una pronuncia di estinzione della pretesa assistenziale.
Infine, l'appellante ha censurato l'impugnata decisione per avere ritenuto idonei ad interrompere la prescrizione gli atti prodotti dall' (tra cui le relate di notifica e la Controparte_6 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), benché relativi a cartelle diverse da quelle oggetto del presente giudizio, e comunque inefficaci in quanto sopravvenuti a prescrizione già maturata;
ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza appellata, con declaratoria di estinzione o prescrizione dei crediti portati dagli avvisi e dalle cartelle sottese all'intimazione opposta, nonché la condanna delle parti appellate alle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_ Nel giudizio d'appello si sono costituiti l' e l' Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. L' è rimasto contumace. CP_3
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, nelle modalità della trattazione scritta, è pervenuta alla data odierna ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 e 127 ter c.p.c., non avendo parte appellante provveduto a depositare le note illustrative allo scadere del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter, primo comma, cpc, nonché allo scadere del successivo termine all'uopo fissato.
Opera, pertanto, rispetto alla presente controversia, il disposto dell'art. 348 cpc, tenuto conto che il mancato deposito delle note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, tiene luogo ad ogni effetto della mancata comparizione in udienza, allorquando, come nella specie, venga disposta la trattazione della causa secondo le modalità introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” e consacrate nel citato art. 127 ter cpc.
La natura in rito dell'odierna decisione suggerisce di compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Giardina Simone Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Carmela Iovino
Parte appellata
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Salvati e dall'Avv. Floro Flori
Parte appellata
contumace CP_3
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 282/2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, con la quale il Tribunale di
Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione all'avviso di intimazione emesso a suo carico dall' e i connessi avvisi di addebito Controparte_1
CP_ notificatigli dall' e dall' sul presupposto della incontestabilità dei crediti ivi consacrati, in CP_3 quanto non tempestivamente impugnati, e della conseguente impossibilità di un esame del merito della pretesa, a tal fine valorizzando la presentazione, da parte dell'opponente, di istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (“rottamazione quater”), accolta dall' quale riconoscimento stragiudiziale del debito con efficacia interruttiva della CP_5 prescrizione.
L'appellante ha lamentato l'errore del Tribunale nell'attribuire all'istanza di definizione agevolata presentata ai sensi della legge n. 197/2022 (“rottamazione quater”) il valore di riconoscimento del debito e di atto interruttivo della prescrizione;
ha dedotto l'errata applicazione delle norme in materia di riscossione e prescrizione, evidenziando che, successivamente alla notificazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata, non era stata fornita la prova della valida notificazione degli avvisi di addebito né di ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio, con conseguente estinzione dei crediti già alla fine dell'anno 2019; ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato estinto il credito vantato dall' CP_3 sebbene lo stesso ente avesse affermato espressamente di non avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, circostanza che avrebbe imposto una pronuncia di estinzione della pretesa assistenziale.
Infine, l'appellante ha censurato l'impugnata decisione per avere ritenuto idonei ad interrompere la prescrizione gli atti prodotti dall' (tra cui le relate di notifica e la Controparte_6 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), benché relativi a cartelle diverse da quelle oggetto del presente giudizio, e comunque inefficaci in quanto sopravvenuti a prescrizione già maturata;
ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza appellata, con declaratoria di estinzione o prescrizione dei crediti portati dagli avvisi e dalle cartelle sottese all'intimazione opposta, nonché la condanna delle parti appellate alle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_ Nel giudizio d'appello si sono costituiti l' e l' Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. L' è rimasto contumace. CP_3
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, nelle modalità della trattazione scritta, è pervenuta alla data odierna ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 e 127 ter c.p.c., non avendo parte appellante provveduto a depositare le note illustrative allo scadere del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter, primo comma, cpc, nonché allo scadere del successivo termine all'uopo fissato.
Opera, pertanto, rispetto alla presente controversia, il disposto dell'art. 348 cpc, tenuto conto che il mancato deposito delle note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, tiene luogo ad ogni effetto della mancata comparizione in udienza, allorquando, come nella specie, venga disposta la trattazione della causa secondo le modalità introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” e consacrate nel citato art. 127 ter cpc.
La natura in rito dell'odierna decisione suggerisce di compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente