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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2784 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA MATINI 213 98062 C.F._1
FICARRA presso lo studio dell'Avv. GULLIA ROSANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
ON che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 12.8.2019, Pt_1
ha esposto di avere prestato attività di lavoro subordinato quale
[...] bracciante, operaio agricolo a tempo determinato, dall'8.9.2011 al 31.12.2011, dal
27.1.2012 al 31.12.2012, dal 5.2.2013 al 31.12.2013 e dal 6.2.2014 al 31.12.2014, alle dipendenze della società , con sede in Capri Controparte_3
Leone (Me).
Deduce che, in relazione a tali rapporti, è stato iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Capri Leone, per gli anni 2011 (51 giornate), 2012, 2013 e 2014 (151 giornate per ciascun anno), con conseguente accredito contributivo e percezione di prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola).
Rappresenta che, a seguito di accertamento ispettivo svolto sull'azienda datrice di lavoro – conclusosi nel 2016 – l' ha proceduto alla retrodata CP_1 variazione dell'inquadramento dell'impresa dal settore agricolo a quello terziario, con conseguente cancellazione delle giornate agricole riferite agli anni dal 2011 al
2014 e annullamento dei relativi contributi. La variazione è stata attuata mediante elenchi di variazione 2017, pubblicati in via telematica sul sito istituzionale , CP_1 per gli anni 2011-2012 nel periodo 15.9–16.10.2017 e per gli anni 2013-2014 nel periodo 10.3–25.3.2018.
Solo con distinte note del 26.9.2018 l' ha formalmente comunicato al CP_1 ricorrente l'avvenuta cancellazione delle giornate di lavoro per gli anni dal 2011 al 2014, con contestuale richiesta di restituzione delle prestazioni erogate.
ha quindi proposto ricorsi amministrativi alla Parte_1
Commissione in data 15/20.10.2018, definiti con decreti di rigetto in data CP_4
29.10.2018.
Con il ricorso giudiziale chiede, in sintesi: accertarsi che egli ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura, nei periodi e alle dipendenze indicati;
dichiararsi il suo diritto all'iscrizione nell'elenco nominativo degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Capri Leone per l'anno 2011 per 51 giornate e per gli anni 2012, 2013 e 2014 per 151 giornate ciascuno;
ritenersi e dichiararsi, in virtù del principio di irretroattività dell'accertamento ex art. 3, comma 8, L. n. 335/1995 e dell'art. 8 D.P.R. n.
818/1957, il consolidamento della posizione contributiva, con definitiva acquisizione dei contributi e loro computabilità ai fini del diritto e della misura delle prestazioni;
conseguentemente, dichiararsi l'illegittimità della richiesta restituzione delle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali (oggetto di separata impugnazione) e ordinarsi all' la reiscrizione negli elenchi per le giornate CP_1 indicate.
L' si è costituito, eccependo in via preliminare: CP_1 la nullità e inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e difetto di causa petendi, assumendo che l'atto introduttivo non indicherebbe gli elementi essenziali del rapporto di lavoro (orario, ubicazione dei terreni, retribuzione, modalità di pagamento); la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, conv. in L. 83/1970, essendo stato il ricorso depositato il 12.8.2019, oltre 120 giorni dalla “conoscenza legale” dei provvedimenti di cancellazione, acquisita tramite la pubblicazione telematica degli elenchi 2017-2018, e, in ogni caso, oltre 120 giorni dai provvedimenti amministrativi definitivi del 2018.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando le CP_1 risultanze ispettive sull'azienda e la natura commerciale dell'attività svolta, nonché la giurisprudenza di legittimità che qualifica l'iscrizione negli elenchi agricoli quale presupposto indefettibile per il riconoscimento delle prestazioni e assoggetta l'azione giudiziaria al termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L.
7/1970.
Con note autorizzate del 17.11.2025, la difesa di ha Parte_1 insistito sulle proprie domande, contestando l'eccezione di decadenza e assumendo che il termine non potrebbe decorrere dalla pubblicazione telematica degli elenchi, bensì dalla effettiva conoscenza avuta con le note del 26.9.2018, richiamando, a sostegno, Cass. n. 7051/2012. Ha ribadito, inoltre, il consolidamento della posizione contributiva ex art. 8 D.P.R. n. 818/1957 e l'irretroattività dell'accertamento ex art. 3, comma 8, L. n. 335/1995.
DIRITTO
L'eccezione di nullità del ricorso introduttivo è infondata.
Il ricorso, infatti, indica compiutamente:
• il datore di lavoro ( ; Controparte_3
• i periodi di svolgimento del rapporto;
• l'inquadramento come bracciante agricolo a tempo determinato;
• il numero di giornate per ciascun anno;
• la sede dei terreni e l'assoggettamento al potere direttivo del legale rappresentante. Tali allegazioni consentono di individuare con sufficiente determinatezza il thema decidendum e la causa petendi, in conformità ai requisiti di cui ai nn. 3 e
4 dell'art. 414 c.p.c., ferma restando la possibilità di integrare il quadro fattuale attraverso l'istruttoria orale e documentale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la nullità dell'atto introduttivo sia configurabile solo in presenza di assoluta incertezza sul fatto costitutivo del diritto azionato, non ricorrente nel caso di specie.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata e assorbente CP_1 rispetto al merito.
L'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970, n.
83, dispone che contro i provvedimenti definitivi adottati in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli – da cui derivi lesione di diritti soggettivi – l'interessato può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
L'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 disciplina il procedimento amministrativo contenzioso (ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola e, in secondo grado, alla Commissione centrale), stabilendo i termini per la decisione e per l'eventuale gravame.
Successivamente, l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. n. 111/2011, ha innovato il sistema di formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali introducendo, per le giornate successive al
31.12.2010, la notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' , che “a tutti gli effetti ha valore di notifica” ai lavoratori CP_1 interessati, con l'inserimento del comma 12-bis nell'art. 12 del R.D. n. 1949/1940.
Sul piano giurisprudenziale, dopo le oscillazioni legate al periodo di abrogazione e successivo ripristino della norma, la Corte di cassazione ha ribadito che: il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. 7/1970 ha natura di decadenza sostanziale, non sanabile ex art. 8 L. n. 533/1973; esso decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso (o dalla definitività del provvedimento in mancanza di ricorsi), coincidente con la notifica del provvedimento espresso ovvero, in caso di silenzio, con la scadenza dei termini per la decisione, momento in cui il rigetto si intende conosciuto ex lege dall'interessato; la decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti (iscrizione negli elenchi nominativi quale presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali).
La giurisprudenza di merito più recente si è uniformata a tali principi, affermando in modo univoco che, una volta decorso il termine di 120 giorni, resta preclusa qualsiasi contestazione giudiziale della cancellazione dagli elenchi, così come delle prestazioni collegate.
Quanto al regime della notificazione, la Cassazione (sent. n. 1294/2023) ha chiarito che la pubblicazione telematica, introdotta dall'art. 38 D.L. 98/2011, non può applicarsi retroattivamente alle giornate anteriori al 1°.1.2011, ma è pienamente operante per quelle successive a tale data, come nel caso odierno (anni
2011-2014).
Nel caso di specie risulta pacifico che: per gli anni 2011-2012 la cancellazione è stata effettuata con 2° elenco di variazione 2017 e pubblicata sul sito dal 15.9 al 16.10.2017; CP_1 per gli anni 2013-2014 la cancellazione è stata effettuata con 4° elenco di variazione 2017 e pubblicata dal 10.3 al 25.3.2018. in data 26.9.2018 l' ha inviato al lavoratore note individuali di CP_1 comunicazione della cancellazione e di richiesta restitutoria;
in data 15/20.10.2018 il ricorrente ha proposto ricorsi alla Commissione
, definiti con provvedimenti di rigetto del 29.10.2018; CP_4 il presente ricorso è stato depositato il 19.8.2019.
Anche a voler individuare il dies a quo del termine decadenziale nel momento più favorevole al lavoratore, ossia nella definizione del procedimento amministrativo contenzioso di cui all'art. 11 d.lgs. 375/1993 (rigetto del CP_4
29.10.2018 e successiva scadenza del termine per l'eventuale ricorso alla Commissione centrale), è evidente che, alla data del 19.8.2019, il termine di 120 giorni risultava ampiamente decorso.
A maggior ragione, il termine risulta decorso ove lo si faccia decorrere dalla comunicazione individuale del 26.9.2018, come sostenuto dallo stesso ricorrente: dal 26.9.2018 al 19.8.2019 sono trascorsi ben oltre 120 giorni.
Le argomentazioni della difesa attorea, che richiamano Cass. n. 7051/2012 in tema di opposizione ad atti impositivi, non possono essere condivise, riferendosi tale arresto ad una fattispecie diversa e non idonea a scalfire il consolidato orientamento formatosi specificamente in materia di elenchi dei lavoratori agricoli, nel quale il legislatore ha attribuito valore di conoscenza legale alla pubblicazione telematica degli elenchi stessi ed alla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Deve, dunque, affermarsi che è incorso nella Parte_1 decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 22 D.L. 7/1970, con conseguente preclusione di ogni accertamento nel merito sia sulla legittimità della cancellazione, sia sull'esistenza del rapporto agricolo, sia sui diritti previdenziali connessi.
La soccombenza del ricorrente imporrebbe, in via ordinaria, la condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, la particolare complessità del quadro normativo – segnato da un alternarsi di abrogazione e ripristino dell'art. 22 D.L. 7/1970, nonché dall'introduzione del sistema di pubblicazione telematica e dal successivo intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità più recente – integra quei “gravi ed eccezionali motivi” che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, CP_1
DICHIARA 1. che è incorso nella decadenza dall'azione Parte_1 giudiziaria prevista dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970, n. 83;
2. per l'effetto, DICHIARA INAMMISSIBILI tutte le domande proposte da
, ivi comprese quelle volte all'accertamento del Parte_1 rapporto di lavoro agricolo, alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per gli anni 2011-2014, al consolidamento della posizione contributiva ed alla declaratoria di non debenza delle somme richieste dall' ; CP_1
3. COMPENSA INTEGRALMENTE tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo