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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1278/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10439/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365088 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. 365088 del 28 marzo 2025 con cui il Comune di Anzio ha preteso il pagamento dell'importo di euro 1.352,00 oltre sanzioni ed interessi non avendo il contribuente versato l'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2020 con riferimento all'immobile ubicato in Anzio, in Indirizzo_1, iscritto in catasto al Daticatastali_1 categoria catastale A/2 classe 02.
A supporto del ricorso ha sostenuto che l'immobile era stato utilizzato come abitazione principale e come dimora abituale.
Il Comune di Anzio, nel costituirsi, ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato di dimorare presso l'immobile ed ha inoltre evidenziato che il Ricorrente_1 non risiede congiuntamente con la propria coniuge sig.ra Nominativo_1 la quale, invece è residente in altro comune.
Ha altresì sostenuto che non emerge un volume di consumi tali da dimostrare il permanere nella casa richiesta come abitazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
L'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, aveva disposto che si considera abitazione principale l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La legge di Stabilità 2016 (art.1 comma 16) - applicabile ratione temporis - ha abolita L'IMU nell'ipotesi di
“possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze”.
Con specifico riguardo a tale requisito è da richiamare la intervenuta sentenza 209/2022 della Corte
Costituzionale depositata in data 13 ottobre 2022 nella parte in cui ha statuito l'incostituzionalità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Avuto quindi riguardo alla fattispecie concreta è da rilevare che il ricorrente non risulta essere proprietario, possessore o detentore di immobili diversi rispetto a quello oggetto di accertamento. Lo stesso inoltre risiede, già dalla data di ottobre 2019, presso lo stesso immobile che risulta effettivamente utilizzato nell'anno 2020 come da bolletta in atti.
A fronte poi di tali emergenze non appare idonea alla dimostrazione di una diversa dimora la sola circostanza che il coniuge del ricorrente risulta risiedere in Roma - peraltro alla data del 22.12.2025, periodo questo di gran lunga successivo a quello oggetto di accertamento - avuto altresì riguardo ai principi da ultimo espressi dal Giudice delle Leggi che, ai fini della esenzione, ha superato il principio della contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare e ciò anche al fine di non precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione delle persone legate da rapporti stabili anche quando effettive esigenze impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 30,00 per spese ed in euro 950,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Il Giudice
(NZ VO)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10439/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365088 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. 365088 del 28 marzo 2025 con cui il Comune di Anzio ha preteso il pagamento dell'importo di euro 1.352,00 oltre sanzioni ed interessi non avendo il contribuente versato l'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2020 con riferimento all'immobile ubicato in Anzio, in Indirizzo_1, iscritto in catasto al Daticatastali_1 categoria catastale A/2 classe 02.
A supporto del ricorso ha sostenuto che l'immobile era stato utilizzato come abitazione principale e come dimora abituale.
Il Comune di Anzio, nel costituirsi, ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato di dimorare presso l'immobile ed ha inoltre evidenziato che il Ricorrente_1 non risiede congiuntamente con la propria coniuge sig.ra Nominativo_1 la quale, invece è residente in altro comune.
Ha altresì sostenuto che non emerge un volume di consumi tali da dimostrare il permanere nella casa richiesta come abitazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
L'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, aveva disposto che si considera abitazione principale l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La legge di Stabilità 2016 (art.1 comma 16) - applicabile ratione temporis - ha abolita L'IMU nell'ipotesi di
“possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze”.
Con specifico riguardo a tale requisito è da richiamare la intervenuta sentenza 209/2022 della Corte
Costituzionale depositata in data 13 ottobre 2022 nella parte in cui ha statuito l'incostituzionalità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Avuto quindi riguardo alla fattispecie concreta è da rilevare che il ricorrente non risulta essere proprietario, possessore o detentore di immobili diversi rispetto a quello oggetto di accertamento. Lo stesso inoltre risiede, già dalla data di ottobre 2019, presso lo stesso immobile che risulta effettivamente utilizzato nell'anno 2020 come da bolletta in atti.
A fronte poi di tali emergenze non appare idonea alla dimostrazione di una diversa dimora la sola circostanza che il coniuge del ricorrente risulta risiedere in Roma - peraltro alla data del 22.12.2025, periodo questo di gran lunga successivo a quello oggetto di accertamento - avuto altresì riguardo ai principi da ultimo espressi dal Giudice delle Leggi che, ai fini della esenzione, ha superato il principio della contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare e ciò anche al fine di non precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione delle persone legate da rapporti stabili anche quando effettive esigenze impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 30,00 per spese ed in euro 950,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Il Giudice
(NZ VO)