Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02801/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16418/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16418 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 20 ottobre 2022, notificato in data 24 ottobre 2022, Decreto di cui al prot. M_D A934676 CSE2022 -OMISSIS-, Posizione n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, ha comunicato il diniego del riconoscimento di causa di servizio e respinto l'istanza di equo indennizzo per l'infermità “ESITI A CARATTERE NON ESIMENTE DI FRATTURA DI D11” (ALL. 1) in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza -OMISSIS- del 27.07.2022 (ALL. 2), nonché del verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale Roma, modello BL/B n. -OMISSIS- datato 26.01.2022 che ha qualificato l'infermità sofferta come “ESITI A CARATTERE NON ESIMENTE DI FRATTURA DI D11” come non ascrivibile a Categoria (ALL. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. NL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Capitano dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, in servizio presso l’11° Reggimento Trasmissioni di Civitavecchia, ha impugnato il decreto prot. -OMISSIS- del 20/10/2022 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva che ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità “ ESITI A CARATTERE NON ESIMENTE DI FRATTURA DI D11” e non ha pertanto concesso l’equo indennizzo; è stato altresì impugnato il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza -OMISSIS- del 27/07/2022 che ha ritenuto la predetta infermità non dipendente da causa di servizio “ in quanto le circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’infortunio escludono la possibilità di riconoscerlo come avvenuto in servizio e ciò facendo riferimento sia all’infortunio del 19/2/2015, in quanto trauma senza efficacia lesiva, che a quello dell’8/9/2019, in quanto l’istante non risultava in servizio”.
2. In punto di fatto, il ricorrente, dopo aver ripercorso brevemente la sua carriera all’interno dell’Esercito, ha rappresentato che in data 19/02/2015, mentre svolgeva la programmata attività di educazione fisica del salto in lungo, effettuava un salto e avvertiva dolore in sede lombare nella fase di impatto con la sabbia; interrompeva immediatamente l’attività e si recava presso l’infermeria di corpo dove, all’esito della visita medica, gli veniva diagnosticata una lombalgia acuta post-traumatica con prognosi di 2 giorni.
A seguito di detto incidente, presentava istanza per il riconoscimento di causa di servizio per la patologia “ERNIA DISCALEL5-S1 ESPULSA” che però veniva respinta con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 21/06/2017 sulla base del giudizio formulato dal Comitato di Verifica nell’adunanza -OMISSIS- del 22/05/2017 secondo cui “Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dall’anulusfibroso, dovuto a processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro lassità. All’insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante (il salto in lungo anche con eventuale caduta per terra non può essere causa di una ernia espulsa)”.
Successivamente, in data 08/09/2019, il militare subiva un incidente domestico, in seguito al quale gli veniva diagnosticata la frattura in D11; tale frattura, secondo la tesi attorea, sarebbe da ricondurre all’evento traumatico occorso nel 2015 perché si tratterebbe di un peggioramento della precedente condizione clinica, apparendo “evidente che le lesioni suddette, quali “unico complesso morboso” trovino causa o almeno concausa preponderante, necessaria, efficiente e determinante nell’incidente del 19-2-2015”.
3. Avverso gli atti impugnati, sono state articolate due censure rubricate “ 1 .Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento, violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12 del d.p.r. 461/2001. 2. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241del 1990. Violazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento”.
In sintesi, il ricorrente ritiene che gli atti impugnati siano illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione perché l’Amministrazione avrebbe palesemente errato nel non ritenere che la patologia riscontrata nel 2019 sia un peggioramento clinico della infermità riscontrata nel 2015 e che, pertanto, l’incidente avvenuto durante l’esercitazione di salto in lungo abbia avuto un’efficacia, perlomeno concausale, nell’insorgere della patologia.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e in data 09/12/2025 hanno depositato documentazione e una memoria con cui è stato eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Economia e delle Finanze; nel merito, è stato chiesto il rigetto del gravame.
5. Il ricorrente ha depositato memorie di replica.
6. All’udienza pubblica del 04/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale va rigettata la richiesta, avanzata dalla difesa erariale, di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal giudizio, atteso che è oggetto di impugnazione anche il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. -OMISSIS-reso nell’adunanza -OMISSIS- del 27/07/2022 che ha ritenuto l’infermità di cui soffre il ricorrente non dipendente da causa di servizio
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pertanto, non può dirsi estraneo al giudizio, avendo concorso a formare, con un atto endoprocedimentale espressamente impugnato, la determinazione finale adottata dal Ministero della Difesa.
2. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi di ricorso sotto ogni profilo di censura.
3. Preliminarmente deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, " il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)" (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Inoltre “ ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, Sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169). ” (T.A.R. Torino, sez. III, 22.01.2024, n.52)
4. Nel caso di specie, sotto un primo profilo, deve essere rilevato che è pacifico che l’infortunio occorso nel 2019 è avvenuto quando il militare non era in servizio; trattasi, infatti, di una caduta avvenuta in ambito domestico. Sotto questo punto di vista, pertanto, il Collegio non può che concordare con il Comitato di verifica per le cause di servizio nel ritenere che le circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’infortunio escludono la possibilità di riconoscerlo come dipendente da causa di servizio.
5. Sotto altro profilo, il Collegio ritiene che la patologia “ESITI A CARATTERE NON ESIMENTE DI FRATTURA DI D11” , anche se in ipotesi ritenuta come un peggioramento clinico della infermità “ ERNIA DISCALE L5 S1 ESPULSA” , in ogni caso non potrebbe essere ritenuta dipendente da fatti di servizio.
Sul punto, è necessario innanzitutto precisare che il Comitato di verifica per le cause di servizio nell’adunanza -OMISSIS- del 22/05/2017 aveva ritenuto che l’infermità “ERNIA DISCALE L5 S1 ESPULSA” non potesse riconoscersi come dipendente da fatti di servizio “ trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dell’anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità. All’insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante (il salto in lungo anche con eventuale caduta per terra non può essere causa di un’ernia espulsa)” ; a seguito di detto parere, l’istanza presentata dal ricorrente in data 28/05/2015 veniva respinta con decreto n. -OMISSIS-del 21/06/2017.
Ciò posto, il Collegio, in primo luogo, rileva che non si vede come possa essere considerata dipendente da causa di servizio una patologia (quella diagnosticata nel 2019) che, secondo la stessa tesi di parte ricorrente, costituisce il peggioramento di una precedente infermità, per la quale è già stata negata la dipendenza da causa di servizio con un decreto che non risulta mai essere stato impugnato.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale aspetto e a voler ritenere che la patologia diagnosticata nel 2019 possa essere ritenuta essere come causata dall’infortunio occorso nel 2015, il Collegio osserva che l’infortunio accaduto durante l’esercitazione di salto in lungo non può essere considerato di per sé come concausa della patologia.
Il ricorrente, infatti, non ha allegato circostanze specifiche in ordine al presunto sovraccarico lavorativo né ha fatto riferimento ad episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, posto che la prestazione professionale caratteristica del ruolo rivestito dall'interessato comporta la fisiologica esposizione ad alcuni fattori stressanti; non può, invero, ritenersi dirimente il riferimento all’incidente occorso durante l’esercitazione di salto in lungo sia in ragione della lontananza del tempo dell’evento rispetto al momento in cui è insorta la patologia (infortunio del 2015 e patologia del 2019) sia degli effetti lievi causati dall’evento (così come emerge dal fatto che, subito dopo l’infortunio, il ricorrente si recava presso l’infermeria di corpo e in tale sede il dipendente preposto, dopo averlo visitato, gli diagnosticava una lombalgia acuta post-traumatica, dandogli una prognosi di soli due giorni).
Giova inoltre osservare che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; profili che nella specie non ricorrono, considerato anche che il giudizio del consulente di parte, in disparte l'assunto per cui " le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte " (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3116; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2022, n. 3749 e Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553), non ha la capacità di evidenziare alcun travisamento dei fatti o illogicità manifesta nel provvedimento gravato, non evidenziando quegli specifici elementi di "eccedenza", rispetto all'ordinario svolgimento del servizio, che possono indurre a superare le argomentazioni valutative svolte dal Comitato di verifica.
In questa prospettiva, non si ritiene che l’impugnato parere del Comitato di verifica sia affetto dai vizi censurati dal ricorrente, in quanto il Comitato ha evidenziato che la mancata incidenza del servizio sull'eziopatogenesi delle infermità dipende sia dal fatto che l’infortunio occorso nel 2019 è avvenuto quando il militare non era in servizio sia dal fatto che il trauma occorso in data 19/02/2015 è privo di efficacia lesiva.
6. Per le argomentazioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidandole nell’importo complessivo di € 3.305,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NL TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL TA | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.