Decreto cautelare 13 luglio 2022
Ordinanza collegiale 6 settembre 2022
Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Ordinanza cautelare 24 maggio 2023
Ordinanza collegiale 20 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 15/12/2025, n. 22632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22632 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08320/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8320 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TI IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EF TI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'esito della prova scritta relativa ai posti banditi nella Regione Lazio per le classi di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) di cui al concorso ordinario bandito con D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato e integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, prove sostenute dalla ricorrente in data 12.05.2022 Turno T2, nella parte relativa alla correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 62/100, nonché dell‘ignoto provvedimento con il quale il Ministero ha decretato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente;
- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione delle prove scritte per la cl. A050 e in particolare dei quesiti nn. 10, 13, 28, 29, 33 e 50 del questionario somministrato alla ricorrente, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, co. 1 d.m. 326/2021 e art. 3 Decr. Dipart. 23/2022 nonché del correttore e del foglio risposte;
- dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
- dell'avviso prot. n. 20240 del 31.5.2022 e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A050, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA TI il 31/7/2023:
- del decreto di approvazione (registro decreti n. 0001277 del 17.08.2022) della graduatoria finale del concorso indetto con D.D. M.I.M. n. 499/2020 e della stessa graduatoria per la classe di concorso A050 approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV;
- di tutti gli altri atti premessi, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 la dott.ssa IN UR e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha contestato l’esito della prova scritta per le classi di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) di cui al concorso ordinario bandito con D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato e integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, sostenuta il 12 maggio 2022 Turno T2, nella parte relativa alla correzione del suo elaborato e all’attribuzione di un punteggio pari a 62/100; il questionario; i quiz predisposti, nonché l’avviso recante l’elenco degli ammessi, nella parte in cui non reca il suo nominativo.
1.1. Ha premesso di aver presentato domanda per la selezione in questione e di essere stata convocata per lo svolgimento delle prove scritte, tenutesi il 12 maggio 2022, nel turno pomeridiano. La prova consisteva nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso per i posti comuni; 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, per i posti di sostegno; 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue, per i posti comuni e di sostegno e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. Per l’ammissione alla successiva prova orale era necessario ottenere una votazione pari ad almeno 70/100.
La ricorrente, invece, ha conseguito il punteggio di 62/100, insufficiente per accedere alla fase successiva.
1.2. Ritenendo che la prova si fosse svolta illegittimamente, la ricorrente ha proposto ricorso, dinanzi all’intestato Tribunale, chiedendo l’annullamento della sua esclusione, previa concessione di idonea misura cautelare.
In particolare ha dedotto:
“ I. Sulla erroneità della formulazione dei quesiti e della risposta e conseguente attribuzione del punteggio – violazione di legge: art. 7 co. 9 dd. 499/2020 e art. 3 co. 7 dd. 23/2022. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa – disparità di trattamento - violazione di legge .” che il Ministero avrebbe errato nell’individuare le risposte corrette ai quesiti nn. 10, 13, 28 29 33 e 50, non consentendo, inoltre, ai candidati di poter utilizzare carta e penna per risolvere i quesiti sottoposti. Le domande 10 e 13, 29, 50 infatti, erano ambigue, la 28 non recava alcuna risposta esatta, mentre per la n. 33 era necessario avvalersi di carta e penna per svolgere i calcoli. Qualora le risposte fornite dalla ricorrente a tali domande fossero state corrette, la ricorrente avrebbe conseguito ulteriori 12 punti, sufficienti per consentirle di accedere alla successiva fase concorsuale.
“ Violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 35 del d. lgs. n. 165/01. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione del principio del legittimo affidamento .” in cui ha ribadito che le modalità di svolgimento della prova avrebbero pregiudicato il suo superamento, in violazione dei principi sopra richiamati.
1.3. Il Tribunale ha invitato il Ministero intimato a relazionare in merito ai quesiti oggetto di contestazione e il Ministero ha depositato una relazione in data 13 marzo 2023 in cui ha insistito per la correttezza del suo operato e rilevato, preliminarmente, che la ricorrente non ha correttamente articolato la prova di resistenza a fronte di quesiti che erano correttamente formulati, evidenziando come “ il candidato non deve lasciarsi “distrarre” dall’individuazione dell’alternativa esatta, essendo tenuto a focalizzare la sua attenzione sulla domanda, raccordandone i termini di formulazione ad essa sottesi e correlandone gli esiti interpretativi, quanto allo scopo accertativo perseguito, alle quattro opzioni, onde escludere quelle non plausibili o, comunque, non pienamente corrispondenti all’oggetto ed alla ratio dell’interrogativo proposto .”.
1.4. Il collegio, successivamente, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., con ordinanza collegiale 20 luglio 2023, n. 12267, ha rilevato una possibile causa di improcedibilità del ricorso introduttivo, non avendo la ricorrente provveduto ad impugnare la graduatoria finale del concorso in questione, nelle more pubblicata.
1.5. La ricorrente, quindi, ha depositato ricorso per motivi aggiunti, previamente notificato, e una memoria in cui ha rilevato che, nel caso di specie, dovesse escludersi l’applicabilità alla procedura in esame della riforma dell’art. 15, D.P.R. n. 487/1994, che prevede che gli esiti delle prove sono pubblicati sul sito web dell’amministrazione, e che da tale data decorreva il termine per la loro impugnazione. Pertanto, la ricorrente doveva ancora considerarsi in termini per l’impugnazione della graduatoria, decorrente, quindi, a far data dall’udienza del 18 luglio 2023, momento del rilievo ufficioso circa la possibile improcedibilità del ricorso. Ha poi rilevato che, in ogni caso, l’amministrazione non aveva provveduto alla pubblicazione della graduatoria sull’Albo pretorio e che ciò avrebbe giustificato l’accoglimento di un’istanza di remissione in termini. Infine, ha rappresentato di aver provveduto alla notifica del ricorso per motivi aggiunti, in data 27 luglio 2023.
1.6. Con ordinanza cautelare 5 ottobre 2023, n. 6643, il collegio ha respinto la richiesta cautelare, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, in sede di appello, con ordinanza 10 gennaio 2024, n. 22.
1.7. Il Presidente della sezione, con decreto 10 giugno 2025, n. 2482, ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica a mezzo di pubblici proclami.
1.8. La ricorrente ha depositato la prima memoria ex art. 73 c.p.a. in cui ha insistito per l’acquisizione “ gli elaborati delle sedi di esame indicate nell’allegato n. 7 ”, in cui sarebbe stata consentito l’utilizzo di carta e penna ai candidati, e rilevato che il Ministero ha pacificamente ammesso l’erroneità dei quesiti nn. 13 e 50.
1.9. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Avuto riguardo al principio della ragione più liquida, che consente di invertire l’esame dell’ordine delle questioni, il ricorso è infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
3. A tal riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno evidenziare in termini generali:
- che la giurisprudenza è costante nell’affermare che “ in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso ” (così Consiglio di Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963);
- che in senso analogo è stato di recente ribadito che “ nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata ” e precisato che “ non sussiste in capo al ricorrente l'onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l'annullamento totale o parziale della procedura ” (Tar Catania, sez. I, 11 marzo 2024, n. 957).
3.1. Nel caso di specie la parte ricorrente contesta l’erroneità e l’ambiguità di plurimi quesiti che, se considerati come risposte corrette, le avrebbero consentito di superare la soglia di sufficienza per il superamento della prova, fissata nel punteggio di 70/100.
4. Ciò premesso, ai fini dell’accoglimento del ricorso, stante il punteggio ottenuto dalla ricorrente, pari a 62/100, occorreva la dimostrazione che tutti i quesiti contestati fossero affetti dai vizi denunciati.
La circostanza che l’amministrazione abbia “ pacificamente ammesso l’erroneità dei quesiti nn. 13 e 50 ”, quindi, va valutata alla luce delle coordinate interpretative sopra riportate.
Sotto questo profilo, il Consiglio di Stato, nell’ordinanza cautelare 10 gennaio 2024, n. 22, ha ritenuto che tale erroneità “ non consente all’appellante di raggiungere il punteggio necessario, in presenza di ulteriori plurime risposte non corrette e di un punteggio (62/100) lontano della soglia di sufficienza ;” e che, quindi, non sia idonea, da sola a giustificare l’accoglimento della domanda spiegata.
5. Ciò premesso, prima di procedere all’esame delle contestazioni riguardanti gli ulteriori quesiti, è opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni di carattere generale.
Questa sezione ha già avuto modo di specificare, nell’ambito della stessa procedura concorsuale per cui è causa, che:
- “ la corretta formulazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, e che da ciò deriva l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sull’esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: «…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302) .”;
- “ non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare ”. (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, 26 agosto 2025, n. 15782 e 13 ottobre 2025, n. 17596)
- “ l’introduzione di “distrattori” nelle domande a risposta multipla è dovuto all’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di una specifica e consolidata tecnica di selezione del personale. I “distrattori”, ovvero risposte non (completamente) corrette, ma che presentano un grado di plausibilità anche elevato rispetto alla domanda, servono invero a selezionare il candidato che, sulla base di una preparazione approfondita e connotata da capacità critica, non limitata ad un mero nozionismo, nel confronto tra le risposte proposte è capace di individuare quella che è certamente e inequivocabilmente esatta, escludendo (all’esito di un necessario procedimento comparativo) le risposte palesemente errate, ma anche quelle meramente plausibili, o solo parzialmente corrette. In altre parole l’evidenza della risposta esatta, emergente dal confronto con le altre proposte, non può che condurre il candidato alla scelta corretta, sol che questi sia in possesso della necessaria competenza, capacità critica e attitudine al ragionamento logico-deduttivo nella comparazione tra affermazioni caratterizzate da un diverso grado di plausibilità .” (T.A.R. Lazio, sez. III bis, 26 agosto 2025, n. 15782).
Ebbene il collegio ritiene che non vi sia ragione per discostarsi da tale orientamento.
6. Nel caso di specie, l’amministrazione, nella relazione depositata in data 13 marzo 2023, ha fornito ampia ed adeguata giustificazione delle ragioni sottese all’individuazione delle risposte in contestazione, con la conseguenza che i quesiti non possono essere ritenuti illogici o irragionevoli.
6.1. In particolare, ha chiarito: sul quesito n. 10 “ La risposta corretta è unica e indiscutibile, in quanto il REL ha il compito specifico di immagazzinare ioni calcio per la contrazione. I vacuoli dei vegetali possono, infatti, svolgere funzioni diverse, quali accumulo (di prodotti di scarto e sottoprodotti tossici), sostegno, riproduzione e digestione. [Sadava, HI, ER, KE – La nuova biologia.blu 2ed. l’ambiente, la cellula e i viventi. 2020. Zanichelli, pp. A161- A164.] Il paper citato fa riferimento al coinvolgimento del vacuolo nella segnalazione del Ca2+ .”; sul quesito 28: “ Onde confutare le opposte conclusioni, deve anzitutto ricordarsi che la disposizione delle coppie di elettroni (Chimica- Gillespie, Humphereys, Baird, SES pp. 301-305), nota sia come geometria coppie strutturali come anche struttura elettronica è l'insieme delle coppie elettroniche di legame e non legame attorno all'atomo centrale ” sul quesito n. 29 “ L’esercizio chiede di determinare la probabilità che siano soddisfatte tutte le condizioni: ½ = probabilità di avere un maschio ¼= probabilità di AB. Di conseguenza maschio AB = ½ x ¼ = 1/8 ½ = probabilità di avere una femmina 1/4 = probabilità di avere AB Di conseguenza femmina B = ½ x 1/4 = 1/8 Trattandosi di eventi indipendenti, 1/8 x 1/8= 1/64 probabilità che siano soddisfatte tutte e quattro le condizioni risulta unica risposta corretta come indicato dalla commissione ” sul quesito 33 ha precisato che “ poteva essere agevolmente risolto senza l’ausilio di carta e penna ”.
6.2. L’amministrazione ha, quindi, giustificato le ragioni sottese all’individuazione delle risposte ritenute erronee o ambigue, non potendosi, quindi, ravvisarsi i vizi denunciati.
7. Non può trovare accoglimento neppure il motivo con cui viene contestato il divieto della possibilità di utilizzare carta e penna nel corso dello svolgimento della prova.
7.1. Occorre considerare, infatti, che rientra nella piena discrezionalità dell’amministrazione la scelta delle modalità di espletamento delle prove selettive dei candidati partecipanti al concorso indetto per il reclutamento di docenti da impiegare presso gli istituti scolastici (cfr. sentenza n. 05351/2023, e, nello stesso senso, Tar Veneto, n. 913/2023).
Non sussistono, infatti, disposizioni di legge puntuali, del resto neppure invocate dalla parte ricorrente che si è limitata ad affermare che non fosse una previsione vietata dal bando, che prevedano la necessità di consentire l'utilizzo di carta e penna nello svolgimento della prova in questione.
L'inibizione a tutti i candidati dell'utilizzo della carta da scrivere e della penna costituisce una scelta indicativa della volontà di elevare il livello di difficoltà delle prove selettive scientifiche, rientrante nella discrezionalità amministrativa e non illogica o irragionevole, tenuto conto della ratio a essa sottesa.
7.2. Fermo restando che l'accoglimento di tale doglianza non potrebbe comportare l'ammissione dei ricorrenti alla prova orale, ma al più all'annullamento della prova per tutti i candidati (domanda non formulata dalla ricorrente), occorre del resto considerare che analoga difficoltà ha interessato tutti i candidati che hanno sostenuto la prova con la ricorrente e non è stata idonea quindi a incidere sulla par condicio e sulle condizioni per il superamento della prova né ha determinato effettive discriminazioni tra i candidati.
7.3. La ricorrente sostiene, tuttavia, che in altre sedi l’ausilio di carta e penna sia stato consentito.
Al riguardo, è noto che un provvedimento legittimo non può divenire viziato (e viceversa) perché altrove è stato adottato un difforme modus operandi, “ non potendosi giudicare della legittimità di un atto alla luce della circostanza che in passato furono emessi provvedimenti di analogo tenore e contenuto; aggiungasi che l'errore, eventualmente commesso in alcuni casi, non può costringere la Pubblica amministrazione a perseverare nel medesimo e, allo stesso modo, l'eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch'essi la legge .”(cfr. di recente, Consiglio di Stato sez. II, 10/09/2025, n. 7280)
A tali considerazioni di carattere generale va aggiunto che, nella specie, la ricorrente non ha neppure offerto un principio di prova rispetto alla dedotta disparità di trattamento.
Infatti, la selezione era su base regionale, mentre l’elenco sedi contenuto nell’allegato n. 7 al ricorso reca, in gran parte, sedi rientranti in altre regioni; inoltre, non sono stati neppure genericamente indicati i benefici che tale asserita concessione avrebbe comportato agli altri candidati della stessa selezione cui la ricorrente ha partecipato, in termini di punteggio e di collocamento nella graduatoria.
8. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese di lite, avuto riguardo alla materia oggetto del presente contenzioso, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
IN UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN UR | UR EN |
IL SEGRETARIO